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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16959/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16959/2024 V.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PROTA Parte_1
MARGHERITA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FALCHERO SIMONA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in BUTTIGLIERA ALTA il 23/08/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BUTTIGLIERA ALTA (atto n. 9 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 7.02.2012 a Rivoli (TO). Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11/01/2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUTTIGLIERA ALTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori del figlio minorenne;
Per_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con modalità e tempi concordati con l'altro genitore e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
• Due pomeriggi infrasettimanali: il lunedì e il mercoledì, dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00, nella settimana che si conclude con il weekend paterno;
il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00 sino alle ore
21.00, nella settimana che si conclude con il weekend materno;
• A fine settimana alternati, dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
Durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ore 21.00 o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• Il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternandosi con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno;
pagina 2 di 3 DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio minorenne , versando in CP_1 Per_1 favore della signora , entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di euro Parte_1
352,96, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e rimborsandole le spese mediche, sportive e ricreative, che ella sosterrà nell'interesse del figlio, nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Torino, purché previamente concordate. Le parti precisano che si intendono ricomprese nel mantenimento ordinario l'assistenza mensa e i buoni pasto, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16959/2024 V.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PROTA Parte_1
MARGHERITA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FALCHERO SIMONA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in BUTTIGLIERA ALTA il 23/08/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BUTTIGLIERA ALTA (atto n. 9 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 7.02.2012 a Rivoli (TO). Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11/01/2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUTTIGLIERA ALTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori del figlio minorenne;
Per_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con modalità e tempi concordati con l'altro genitore e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
• Due pomeriggi infrasettimanali: il lunedì e il mercoledì, dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00, nella settimana che si conclude con il weekend paterno;
il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00 sino alle ore
21.00, nella settimana che si conclude con il weekend materno;
• A fine settimana alternati, dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
Durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ore 21.00 o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• Il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternandosi con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno;
pagina 2 di 3 DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio minorenne , versando in CP_1 Per_1 favore della signora , entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di euro Parte_1
352,96, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e rimborsandole le spese mediche, sportive e ricreative, che ella sosterrà nell'interesse del figlio, nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Torino, purché previamente concordate. Le parti precisano che si intendono ricomprese nel mantenimento ordinario l'assistenza mensa e i buoni pasto, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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