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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.3329/2019, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 14 maggio 2025, comunicata in data 16 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via M. d'Ayala n. 18, presso lo studio dell'avv. Ludovico Bruno, unitamente agli Avvocati Rocco Bruno (c.f. ) e Valerio Gatta C.F._2
(c.f. ), che lo rappresentano e difendono C.F._3
APPELLANTE
RGn°3329/2019-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(P.Iva quale società di Assicurazioni Controparte_1 P.IVA_1 designata dall'IVASS per la Regione Campania a rappresentare la in CP_2
persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Fioretti n.
10, presso lo studio dell'Avv. Luciano Trofa (c.f. ) che la C.F._4 rappresenta e difende.
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la società quale società di Controparte_3
Assicurazioni designata dall'IVASS per la Regione Campania a rappresentare la
, presso cui è costituito il Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_2
Strada, deducendo che il giorno 11 aprile 2008, alle ore 23.10 circa, mentre faceva ritorno a casa percorrendo a velocità moderata la S.S. Ofantina bis, in direzione
NT (AV), giunto all'altezza del Km 338+300, poco prima di imboccare la galleria “Colle Tagliabosco”, vedeva improvvisamente invasa ed occupata la propria corsia di marcia da un'autovettura Fiat Punto, di colore bianco, che sopraggiungeva dal senso opposto. Nel tentativo di evitare un violento impatto frontale, si vedeva costretto a sterzare bruscamente verso il margine destro della carreggiata e subito dopo controsterzare verso sinistra per non finire fuori strada, perdendo così inevitabilmente il controllo della propria auto che andava a scontrarsi con un secondo veicolo (Fiat Punto, tg. BS734KL) che, seguendo l'auto rimasta sconosciuta, sopraggiungeva anch'essa dall'opposta corsia.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'attore allegava inoltre che a causa delle lesioni subite per effetto dell'urto - verificatosi per la condotta di guida del conducente del veicolo rimasto non identificato, che aveva invaso la corsia di marcia dell'odierno appellante, costringendolo ad una estrema manovra che provocava il sinistro, allontanandosi senza prestare soccorso e senza fornire le generalità - veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale Moscati di Avellino, ove i sanitari gli riscontravano la frattura del monteggia dell'avambraccio sinistro, la frattura pluriframmentaria scomposta della rotula destra, contusioni multiple scomposte del pilone mediale del ginocchio sinistro, tanto che il 16 aprile 2008 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di
“riduzione e sintesi con placca e viti ulna e di riduzione e sintesi della rotula”; dopo un lungo periodo di convalescenza, durato ben centottantotto giorni, il Parte_1 veniva giudicato clinicamente guarito con postumi invalidanti nella misura del 28%.
L'NA di Battipaglia, tuttavia, a definizione della pratica di infortunio aperta all'esito di apposita denuncia, riconosceva un grado di inabilità permanente del 19 %, poi elevato al 21%, con la costituzione della relativa rendita.
Ha pertanto chiesto la condanna della parte appellata al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso.
2. Con sentenza n. 601/2019, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Avellino rigettava le domande attoree e compensava integralmente le spese di giudizio.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza di primo grado, in questa sede impugnata, il giudice di prime cure - dopo aver premesso che il danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei casi previsti dall'art. 283, lett. a), del Dlgs n. 209/2005, è onerato di una prova particolarmente rigorosa, dovendo dimostrare non soltanto che il sinistro si sia verificato per una condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, ma altresì che quest'ultimo sia rimasto non identificato, nonostante l'adozione di un comportamento di non comune diligenza diretto all'individuazione del responsabile - riteneva che il quadro probatorio fornito dall'istante non consentisse di ritenere la dinamica del sinistro effettivamente riconducibile alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo rimasto sconosciuto .
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Invero, il Tribunale affermava in primo luogo che, all'esito dell'istruttoria espletata, mediante le deposizioni rese dai testi e , già Testimone_1 Testimone_2 sentiti dai Carabinieri, come da verbali di sommarie informazioni depositati in atti, risultavano provate le seguenti circostanze:
-che in data 11 aprile 2008, verso le ore 22:00, l'attore percorreva l'Ofantina bis in direzione NT AV – dopo il “tunnel” del Ristorante Il Gargone;
-che dal senso opposto di marcia giungeva un'autovettura di colore bianco che invadeva parzialmente la corsia di marcia percorsa dall'istante, tanto da costringere il ad una manovra di emergenza;
Parte_1
-che in seguito alla manovra della vettura bianca, di invasione della corsia di marcia percorsa dal , questi si spostava sul lato opposto di marcia invadendo Parte_1
l'altra corsia di marcia andando a sbattere contro il guard-rail;
- che tra l'auto e la Fiat Panda condotta da non vi fu alcun impatto;
Parte_1
-che l'autovettura bianca continuava la sua marcia senza accennare a fermarsi e senza accennare neanche un tentativo di soccorso;
-che l'attore scese dalla macchina non ravvisando l'opportunità di chiamare i soccorsi;
-che nell'immediatezza accorsero i testimoni sentiti poi successivamente dai
Carabinieri;
- che il , invadendo l'opposta corsia, aveva impattato contro una Parte_1 autovettura (Fiat Punto condotta da ); Controparte_4
-che a seguito dell'evento gli venivano contestate violazioni al codice della strada.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale - dopo aver escluso di poter fare applicazione della presunzione di pari responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro, di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., in difetto di una collisione diretta tra veicoli, ritenendo consentito applicare estensivamente la norma di cui all'art. 2054, comma secondo,
c.c., al solo fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro (cfr Cass. civ sentenza n. 3704/2012; Cass civ sentenza n.
10751/2002; Cass n. 3131/1996; Tribunale Reggio Emilia sentenza n. 1295/2014) – riteneva che dalle emergenze istruttorie sorgessero dubbi sulla dinamica
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'incidente, non apparendo “verosimile” che il avesse avuto il tempo Parte_1
di spostarsi nell'altra corsia senza scontrarsi con la Punto sconosciuta, che aveva invaso solo parzialmente la corsia opposta, e potendo “ragionevolmente presumersi, che l'attore accecato probabilmente dai fari dell'auto”, avesse perso il controllo della macchina da lui condotta.
Negava dunque che la Punto bianca sconosciuta avesse potuto, sia pure in astratto, concorrere, dal punto di vista causale, al verificarsi del sinistro, poiché l'impatto con l'autovettura condotta dall'attore non si era verificato;
pertanto reputava dovesse escludersi ogni responsabilità del veicolo sconosciuto, difettando l'elemento primario ai fini della responsabilità, e cioè il nesso di causalità. Ciò era desumibile, nell'assunto del primo Giudice, dal fatto che l'attore, nella immediatezza, avendo anche la visuale libera, e scorgendo la macchina spostarsi nella sua corsia, aveva frenato senza che vi fosse stato urto con l'autovettura sconosciuta, non riuscendo poi a controllare, con la dovuta diligenza, l'autovettura da lui condotta.
Del resto, nel verbale di sommarie informazioni, gli stessi testi escussi avevano affermato che un'utilitaria di colore chiaro che percorreva la stessa strada in direzione opposta (NT-Lioni) perdeva la traiettoria ottimale ed invadeva parzialmente la corsia opposta di marcia;
che il era costretto ad effettuare Parte_1 una manovra di emergenza, sterzando a destra per evitare l'autovettura e perdendo il controllo della sua macchina, così terminando la sua corsa nella corsia opposta, dopo avere urtato frontalmente l'altra macchina coinvolta nel sinistro che percorreva l'Ofantina con direzione NT -Lioni
Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale affermava che se il avesse Parte_1 mantenuto un alto grado di attenzione, trovandosi a distanza dal veicolo sconosciuto, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a mantenere il controllo dell'auto, pur in presenza di un veicolo che parzialmente gli invadeva la corsia di marcia.
Pertanto, richiamato il principio secondo cui la presentazione di denuncia querela contro ignoti, non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, riteneva che la parte attrice non avesse fornito prova del fatto che la dinamica del sinistro fosse riconducile alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 2 luglio 2019 Parte_1
ha spiegato appello, affidato a due motivi, chiedendo che venga accolta
[...] integralmente la domanda e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura pirata nella causazione del sinistro, con condanna della , quale impresa designata dall'IVASS per la Controparte_1
Regione Campania a rappresentare la che gestisce il Fondo di CP_2
Garanzia Vittime della , al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni CP_5 subite da , nella complessiva somma di € 71.485,72, Parte_1
determinata secondo lo schema riportato nell'atto di gravame - detraendo dal dovuto l'importo di € 51.349,00, pari all'entità della rendita, come capitalizzata, riconosciuta dall'INAIL a titolo di danno biologico- ovvero altra maggiore o minore meglio vista dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 18 novembre 2019, si è costituita in giudizio la , chiedendo in via Controparte_1 preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi;
in via subordinata e nel merito, ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado con rigetto del gravame e, in via ulteriormente gradata, ove venga accertato il concorso di colpa, che non venga liquidato alcun importo a che non siano le somme già riconosciute e Parte_1 corrisposte dall'NA.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 2 luglio
2019, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 cpc, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 27 marzo 2019.
6. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c.,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto di tale previsione normativa, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
7. Tanto debitamente premesso, il gravame proposto merita parziale accoglimento, per gli argomenti di seguito esposti.
Per evidenti ragioni di connessione si reputa opportuna una disamina congiunta dei due motivi di gravame, che appaiono almeno in parte fondati.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame l'impugnante ha censurato la sentenza di primo grado per aver ignorato o mal interpretato le prove documentali e testimoniali: il Tribunale, infatti, pur riconoscendo che vi era stata l'invasione della corsia percorsa dal da parte del veicolo pirata, aveva escluso, pervenendo Parte_1
a conclusioni illogiche ed errate, che tale invasione fosse la causa del sinistro.
In modo altrettanto illogico, poi, il Giudice di prime cure, dopo aver ritenuto applicabile la presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., anche nel caso in cui manchi una diretta collisione, sempre che risulti accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro e il sinistro, contraddicendosi ancora una volta aveva attribuito la colpa esclusiva all'appellante, senza motivazioni chiare, ritenendo inverosimile che il avesse avuto il Parte_1 tempo di spostarsi nell'opposta corsia senza attingere il veicolo rimasto sconosciuto,
e maggiormente probabile che avesse perso il controllo del suo autoveicolo in quanto “accecato dai fari dell'auto”.
Era pertanto evidente che il primo Giudice avesse errato non solo nella valutazione delle prove, ignorando le manovre di emergenza poste in essere per evitare l'impatto, ma anche nell'applicazione dell'art. 2054, 2° comma, c.c., norma che avrebbe consentito di graduare il quantum della responsabilità tra i soggetti coinvolti.
Secondo quanto dedotto dall'impugnante, per converso, dal testimoniale in atti e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ai carabinieri di NT, quali risultanti dall'informativa del 27.12.2008, diretta alla Procura della Repubblica, era emersa la piena prova della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato, che aveva invaso la corsia percorsa dal , disturbandone la Parte_1
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condotta di guida, costringendolo ad un'improvvisa e repentina manovra e dileguandosi subito dopo.
Aveva inoltre errato il Giudice di prime cure nel ritenere che la mancanza di collisione fosse elemento sufficiente per escludere la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto, senza considerare che tale collisione non si verificava proprio a causa della manovra d'emergenza posta in essere dal che, tuttavia, dopo Parte_1 aver urtato il guard rail, nel tentativo di riportare in carreggiata la sua macchina, si scontrava con l'autoveicolo che in quel momento sopraggiungeva dal senso opposto.
Peraltro, non viaggiando l'autoveicolo non identificato nello stesso di marcia dell'appellante, non era dato comprendere il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al mancato rispetto della doverosa distanza da tale veicolo, riferimento evidentemente ascrivibile ad un'erronea percezione dei fatti storici, ad opera del giudice di prime cure.
8. Con il secondo motivo d'appello, denunciando la “violazione e/o errata applicazione dell'art. 2054, 2° comma, c.c.”, l'impugnante ha censurato la sentenza di primo grado per aver escluso la responsabilità del veicolo pirata solo perché non vi era stata collisione diretta, ignorando il nesso causale tra la sua condotta e il sinistro, e per non aver applicato correttamente la presunzione di corresponsabilità, attribuendo l'intera responsabilità al senza Parte_1
motivazioni adeguate.
Nell'evocare, poi, le contestazioni delle violazioni del codice della strada che erano state elevate nei confronti dell'appellante, il Tribunale non aveva considerato che con sentenza n. 120/2010 il Giudice di pace di NT aveva annullato le conseguenti sanzioni, appunto ritenendo che le manovre di emergenza poste in essere dall'istante erano state adottate proprio a causa della presenza dell'autovettura pirata ed al fine di evitare l'impatto con essa, e perciò per uno stato di necessità.
9. Gli argomenti che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
L'odierno impugnante ha agito nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata, invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 283 lett. a) del Dlgs. n. 209 del 2005, in
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un automezzo rimasto non identificato.
Ritiene questa Corte distrettuale, difformemente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, che dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado possa reputarsi raggiunta la prova circa la sussistenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità invocata.
Il Tribunale, infatti, pur avendo ricostruito le risultanze testimoniali nei termini esposti in narrativa, ritenendo pertanto provata l'invasione dell'opposta corsia ad opera del veicolo rimasto non identificato e la successiva perdita di controllo del proprio autoveicolo da parte del , è pervenuto poi alla singolare Parte_1
conclusione, non coerente dal punto di vista logico e priva di credibilità razionale, secondo cui il sinistro sarebbe addebitabile in via esclusiva all'odierno appellante.
Reputa dunque il Collegio che l'iter logico seguito dal Giudice di prime cure, nel pervenire al rigetto della domanda, non sia condivisibile, deponendo univocamente il racconto dei due testi escussi, e - che peraltro Testimone_1 Testimone_2
hanno reso in giudizio dichiarazioni pienamente conformi a quelle già rese nella fase delle indagini, dinanzi ai carabinieri- nel senso propugnato dall'impugnante, secondo cui l'invasione dell'opposta corsia operata dal era causalmente Parte_1 riconducibile ad una manovra di emergenza dallo stesso posta in essere, al fine di evitare l'impatto con una Fiat Punto di colore bianco, il cui conducente restava non identificato, che aveva a sua volta indebitamente invaso la corsia di marcia percorsa dall'odierno impugnante.
Indubitabilmente erronee sono poi le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale nell'escludere una responsabilità, almeno concorrente, del conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato, in ragione della mancanza di urto tra i veicoli: anche una condotta di turbativa può infatti integrare, dal punto di vista causale, un fatto generatore di danno. Del resto, pure la supposizione, avanzata dal primo Giudice, che i fari dell'autovettura rimasta non identificata possano aver accecato l'appellante, determinando lo sbandamento della sua vettura, è circostanza tale da non escludere la responsabilità, almeno concorrente, del conducente dell'auto- pirata, che appunto perdendo il controllo del veicolo, e ponendosi in senso frontale
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rispetto all'autovettura condotta dal , avrebbe determinato la successiva Parte_1
manovra dell'appellante.
Del pari illogica, poi, appare la concreta applicazione che dell'art. 2054, 2° comma,
c.c., ha fatto il Giudice di prime cure che, pur dichiarando di aderire ai principi affermati dalla Suprema Corte in tema di interpretazione estensiva della presunzione di pari responsabilità, prevista dalla precitata norma, in ipotesi di mancanza di scontro tra veicoli, ha poi irragionevolmente escluso una responsabilità almeno concorrente del conducente dell'autoveicolo non identificato.
Al riguardo mette conto ribadire che, secondo il ripetuto insegnamento del Giudice di legittimità, la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (Cass. n. 19197 del 2018; Cass. sez. 6 -
3, ordinanza n. 3764 del 12/02/2021, relativa ad un'ipotesi in cui la Suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).
Nella ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta in base alle risultanze istruttorie, è rimasto dunque accertato che il veicolo condotto dal era Parte_1 andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, dopo aver sbandato a causa della turbativa costituita dalla vettura rimasta non identificata, che a sua volta occupava l'opposta corsia di marcia.
Nel caso di specie, peraltro, doveva senz'altro ritenersi ricorrente anche un contributo causale della condotta di guida dell'odierno appellante, che aveva determinato il mancato controllo del veicolo e la tempestiva adozione delle misure di emergenza tra
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cui "specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", come prescritto dall'art. 141, comma 2, Codice Strada (Dlgs n. 285/1992 e succ. mod.).
Una volta acclarato, pertanto, un contributo causale sia della condotta di guida del veicolo rimasto non identificato che della condotta di guida del nel Parte_1
verificarsi dell'evento lesivo, il primo Giudice avrebbe dovuto fare coerente applicazione del principio di diritto dallo stesso affermato in linea teorica, secondo cui appunto la presunzione di pari responsabilità di colpa, prevista in caso di scontro di veicoli dall'art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, come nella fattispecie in esame, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3131 del
04/04/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 10751 del 23/07/2002; id. Sez. 3, Sentenza n.
3704 del 09/03/2012).
Tale principio di diritto implica infatti un'applicazione estensiva della presunzione di pari gradazione della responsabilità per colpa, prevista dal comma 2 dell'art. 2054
c.c., prevalendo la esigenza di una applicazione della analoga disciplina della prova del grado di colpa nella valutazione delle condotte di tutti i soggetti responsabili che hanno concorso causalmente all'evento-scontro tra veicoli.
Nella specie deve ritenersi previamente accertata la incidenza causale della condotta di guida del conducente del veicolo non identificato nella determinazione dello scontro tra il veicolo condotto dal e l'altra autovettura proveniente in senso Parte_1
opposto, rilevando altresì come analogo contributo causale debba riconoscersi alla condotta di guida del non adeguata alle circostanze del caso, tenuto conto Parte_1
del mancato controllo del veicolo e della mancata adozione di un'efficace misura d'emergenza quale l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", come prescritto dall'art. 141, comma 2, Codice Strada (Dlgs n. 285/1992 e succ. mod.).
Pertanto, in assenza di altri parametri di valutazione in concreto del grado di colpa ascrivibile ai singoli conducenti, deve farsi applicazione della presunzione di pari
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., conformandosi in tal modo agli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, sopra richiamati.
Dovendo farsi dunque applicazione di tale presunzione, in virtù del presunto contributo causale ascrivibile all'odierno appellante, il danno risarcibile deve essere ridotto nella misura della metà.
10. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dott. perché precise, Persona_1
esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo di e della documentazione medica fornita dallo Parte_1
stesso.
L'ausiliario, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante, ha precisato che l'attore riportava, per effetto del sinistro avvenuto in data 11 aprile
2008 “ frattura scomposta rotula destra pluriframmentaria, frattura diafisi ulnare e lussazione del capitello radiale a sinistra”, lesioni pienamente compatibili con la dinamica del sinistro riferita, integranti un danno biologico nella misura permanente del 22%, con un periodo di ITT di giorni 43, e di ITP di giorni 24 al 75%, di giorni 72 al 50% e di giorni 30 al 25%.
Risultano altresì documentate spese mediche per € 1.138,81.
Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, si reputa doversi fare applicazione dei parametri tabellari elaborati per l'anno 2024 presso il Tribunale di
Milano.
Infatti, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto ben presto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, la "specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica", che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, comma 1, D.Lgs. cit.) sia le
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
"menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti" che il "valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso" è stata adottata solo di recente, con d.p.r. n. 12/2025, essendosene prevista, all'art. 5 del medesimo d.p.r., in conformità dell'art.1, comma 18, della legge sulla concorrenza n. 127/2017,
l'applicabilità ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.p.r., e quindi dal 5 marzo 2025.
Nella protratta inerzia del legislatore, la Corte di Cassazione ha allora provveduto a dettare un criterio guida, idoneo a consentire la tendenziale uniformità e la ragionevole prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Ad avviso della Suprema Corte, “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011).
La più recente versione delle tabelle, nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti- sia nella versione del 2021 sia nella versione di recente aggiornata nel 2024 - prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass.
Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733;
Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935; Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del
12/07/2023 Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di
“personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato. In tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017, è inoltre assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed è immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non è possibile disporre un aumento, a titolo di
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile. (Cass. sez.
3, ordinanza n. 2433 del 25/01/2024)
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima che avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III,
04/08/2022, n. 24227; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461 -
01)
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, risalenti all'anno 2024, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità, tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente (anni 30, essendo nato il [...]): € 76.166,00 per il danno biologico permanente (anni 30 e punti di invalidità 22) ed € 12.017,50 per il danno biologico temporaneo.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato, ed in assenza di idonea allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico.
Neppure si ravvisa, infine, un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi la liquidazione del pregiudizio morale.
Va al riguardo richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi” (Cass. Civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, come pure precisato dalla Suprema Corte, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva opera a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Pertanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139
c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024)
Nel caso di specie, il riconoscimento di un danno morale, pur reclamato nell'atto di impugnazione, non trova riscontro nella tempestiva allegazione, nel giudizio di primo grado, di circostanze di fatto, da cui inferire, sia pure in via presuntiva, una sofferenza soggettiva più intensa di quella normalmente connessa al tipo di lesioni in oggetto, e pertanto meritevole di autonoma considerazione;
né tanto meno una tale sofferenza soggettiva si desume dalle risultanze testimoniali, del tutto carenti al riguardo.
Attesa la presunzione di pari compartecipazione dell'appellante al fatto generatore del danno, le somme a liquidarsi vanno ridotte, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50%, con la conseguente determinazione, all'attualità, di un danno biologico permanente pari ad € 38.083,00, di un danno biologico temporaneo
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pari ad € 6.008,75 e di un importo spettante a titolo di danno patrimoniale, per il rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € 569,40.
11. Tanto debitamente chiarito, deve darsi atto che, secondo quanto è pacifico tra le parti – tanto che la medesima parte impugnante ha elaborato i conteggi contenuti alla pagina 13 dell'atto di gravame tenendo conto di quanto percepito dall'INAIL - per la medesima vicenda costituente oggetto di causa ha Parte_1 percepito l'indennizzo dovuto dall'INAIL, evidentemente correlato alla ricorrenza di un infortunio in itinere.
Occorre pertanto valutare se e in che misura residui un “danno differenziale”, non ristorato dal predetto indennizzo, suscettibile di risarcimento, nell'ottica dell'integrale riparazione del pregiudizio. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 13 del dlgs. 28 febbraio 2000, n. 38, ha esteso la copertura assicurativa dell'INAIL non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata.
Secondo tale disciplina:
• le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
• il danno biologico temporaneo non è indennizzato dall'INAIL;
• le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
• le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, presunte iuris et de iure.
Recita testualmente l'art. 13 co. 1° d. lgs. n. 38/2000: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.
Con D.M. 12 luglio 2000 è stata emanata una serie di tabelle che prevedono i gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione;
il valore monetario del punto di invalidità, in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale;
il valore monetario delle rendite, in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale;
i coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Appare pertanto evidente che, in virtù del mutato quadro normativo, l'indennizzo liquidato dall' NA sia idoneo a coprire, almeno in parte- e cioè con limitato riferimento al danno permanente, non risultando per converso riconosciuta l'indennità temporanea a titolo di danno biologico- il medesimo tipo di pregiudizio oggetto di riparazione secondo la disciplina risarcitoria di diritto comune.
Peraltro, anche a seguito della riforma di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 sussiste in capo al lavoratore il diritto ad agire nei confronti del responsabile per ottenere il ristoro di quei danni che non sono ricompresi nella tutela previdenziale.
Tale spettanza si ricava sia dalla diversa natura dell'indennizzo erogato dall'INAIL, che, come suggerisce la stessa terminologia utilizzata dal legislatore (“l'indennizzo” è concetto notoriamente diverso da quello di risarcimento), ha funzione previdenziale e non risarcitoria, per le esigenze di interesse pubblico ad essa sottese, sia per i differenti e non omogenei criteri di liquidazione dei due tipi di ristoro economico (Cass. Civ.
27644/2013; Cass. Civ. 22280/2012).
L'accertamento effettuato dall'INAIL in sede amministrativa tiene, infatti, conto del sistema tabellare adottato in applicazione del citato art. 13, che, a differenza dei punti percentuali di invalidità su cui si fondano le tabelle di Milano, considera astrattamente la menomazione subita, in base a coefficienti di valutazione predeterminati oggettivamente,
a parità di sesso, età e lesione, esulando da essi qualsiasi rilevanza soggettiva del pregiudizio subito, che tenga conto delle cosiddette componenti dinamiche del danno biologico, nei suoi concreti riflessi sulla integrità psico-fisica della persona complessivamente intesa, in rapporto alle sue attitudini specifiche ed alle sue esigenze di vita.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Esclusa, dunque, la totale sovrapponibilità delle due categorie, il danno che il lavoratore può chiedere in sede civilistica si estende – per evitare indebite locupletazioni e garantire l'integrale riparazione del danno- a tutto ciò che non è compreso nella copertura assicurativa, e cioè il danno biologico temporaneo, il danno biologico fino al 5% (le tabelle INAIL attribuiscono rilevanza alle lesione pari o superiore al 6%), il danno morale e tutta la componente strettamente soggettiva del danno biologico.
Va dunque affermato che, in linea di principio, in caso di infortunio sul lavoro, spetta al lavoratore il diritto al risarcimento del danno differenziale, anche in presenza dell'indennizzo erogato dall'NA. Infatti, se, da un lato, il lavoratore che ottiene il risarcimento della medesima voce di danno da parte del danneggiante e da parte dell'NA ottiene un'ingiusta locupletazione, viceversa, non riconoscere al lavoratore il danno differenziale, ove esistente, determinerebbe una disparità di trattamento fra chi subisce un danno indennizzabile dall'NA (secondo la somma predeterminata dalla legge) e chi, invece, subisce un danno non rientrante nell'ambito di applicabilità del d.lg.
n. 38 del 2000.
Tale opzione ermeneutica ha trovato anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione che ha statuito che: “Il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall' NA un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000, va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall'NA coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo
NA dal credito risarcitorio aquiliano.” (cfr. ordinanza n. 25327 del 12/12/2016).
La successiva giurisprudenza della Suprema Corte, espressasi in argomento, ha in ripetute occasioni ribadito che la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione NA ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'NA secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota NA rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita NA destinata a ristorare il danno biologico permanente ( cfr. Cass. sez. lav., sentenza n. 9112 del
02/04/2019; discorre di “poste identiche” Cass. sez. 3, ordinanza n. 30293 del
31/10/2023).
Al riguardo va solo osservato, a fini di completezza motivazionale, che l'articolo 1, comma 1126, lettera f), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( legge finanziaria per il
2019)- che, modificando l' art 10 del d. P.R. n. 1124 del 1965 aveva inciso, per gli infortuni sul lavoro verificatisi ed le malattie professionali denunciate dopo il primo gennaio 2019, sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, secondo il disposto dell'art. 10, comma 6, "ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto", correlativamente modificando il quantum che l può pretendere in CP_6
via di regresso nei confronti del responsabile civile e imponendo, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria" o
"integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell per "le CP_6
somme a qualsiasi titolo pagate" - è stato abrogato dall'articolo 3-sexies, comma 1, del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.
58 e il testo normativo è stato ripristinato nella versione originaria.
Sulla scorta dei principi che precedono, deve darsi atto che dal prospetto dell'INAIL versato in atti dalla parte appellante risulta il riconoscimento di un grado di invalidità del
19%, poi aumentato al 21%, ed il riconoscimento di un complessivo “valore capitale” della rendita pari ad € 101.919,06, di cui € 50.524,97 a titolo di danno patrimoniale ed €
51.394,09 a titolo di danno biologico.
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale ultimo importo - integrante una posta omogenea rispetto al danno biologico permanente che viene in questione nel presente giudizio – risulta nel caso di specie superiore all'importo dovuto, come sopra quantificato in € 38.083,00 (previa dimidiazione per effetto del concorso di colpa) a titolo di danno non patrimoniale permanente.
Alcuna somma pertanto potrà essere riconosciuta all'istante a titolo di danno biologico permanente differenziale, essendo l'entità del pregiudizio subito a tale titolo integralmente ristorata, nel caso di specie, dalla quota dell'indennizzo corrisposto dall'NA a titolo di danno biologico.
A diverse conclusioni deve per converso pervenirsi, sulla scorta dei criteri finora esposti, quanto al danno biologico temporaneo, ex se non ricompreso nell'indennizzo liquidato dall'INAIL, e all'importo delle spese mediche sostenute, che non risulta provato sia stato indennizzato dall'Istituto assicuratore.
Competono pertanto all'appellante l'importo di € 6.008,75, a titolo di danno biologico temporaneo, e l'importo pari ad € 569,40, spettante a titolo di danno patrimoniale, per il rimborso delle spese mediche sostenute.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante su tali somme, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con riferimento al danno non patrimoniale differenziale, con decorrenza dal giorno del fatto (11.4.2008) sino alla data di pubblicazione della presente
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- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sentenza, al tasso legale sulla somma di € 6.008,75, devalutata alla data del sinistro ( e pari ad € 4.477,46) e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 1.342,79, per un credito complessivo, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di € 7.351,54 (di cui € 6.008,75 a titolo di capitale rivalutato), al cui pagamento dovrà essere condannata l'appellata Controparte_1
[...]
Il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, come sopra liquidato per € 569,40, deve essere maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali compensativi, questi ultimi da calcolarsi sulla scorta dei criteri da ultimo indicati, per un importo complessivo pari ad € 934,92, di cui € 764,13 a titolo di capitale rivalutato ed € 170,79 a titolo di interessi compensativi. Al pagamento del relativo importo andrà, del pari, condannata l'appellata nella qualità. Controparte_1
12. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado che, considerato l'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto domandato, per effetto sia del riconoscimento del concorso di colpa che della liquidazione a titolo di danno differenziale di un importo sensibilmente inferiore a quello reclamato, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 601/2019:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, condanna la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante Parte_1
, a titolo risarcimento del danno non patrimoniale “differenziale”, la
[...] complessiva somma di € 7.351,54, oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
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2) condanna la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante , a titolo risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 per le spese mediche sostenute, la complessiva somma di € 934,92 (importo comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria), oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.3329/2019, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 14 maggio 2025, comunicata in data 16 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via M. d'Ayala n. 18, presso lo studio dell'avv. Ludovico Bruno, unitamente agli Avvocati Rocco Bruno (c.f. ) e Valerio Gatta C.F._2
(c.f. ), che lo rappresentano e difendono C.F._3
APPELLANTE
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CONTRO
(P.Iva quale società di Assicurazioni Controparte_1 P.IVA_1 designata dall'IVASS per la Regione Campania a rappresentare la in CP_2
persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Fioretti n.
10, presso lo studio dell'Avv. Luciano Trofa (c.f. ) che la C.F._4 rappresenta e difende.
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la società quale società di Controparte_3
Assicurazioni designata dall'IVASS per la Regione Campania a rappresentare la
, presso cui è costituito il Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_2
Strada, deducendo che il giorno 11 aprile 2008, alle ore 23.10 circa, mentre faceva ritorno a casa percorrendo a velocità moderata la S.S. Ofantina bis, in direzione
NT (AV), giunto all'altezza del Km 338+300, poco prima di imboccare la galleria “Colle Tagliabosco”, vedeva improvvisamente invasa ed occupata la propria corsia di marcia da un'autovettura Fiat Punto, di colore bianco, che sopraggiungeva dal senso opposto. Nel tentativo di evitare un violento impatto frontale, si vedeva costretto a sterzare bruscamente verso il margine destro della carreggiata e subito dopo controsterzare verso sinistra per non finire fuori strada, perdendo così inevitabilmente il controllo della propria auto che andava a scontrarsi con un secondo veicolo (Fiat Punto, tg. BS734KL) che, seguendo l'auto rimasta sconosciuta, sopraggiungeva anch'essa dall'opposta corsia.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'attore allegava inoltre che a causa delle lesioni subite per effetto dell'urto - verificatosi per la condotta di guida del conducente del veicolo rimasto non identificato, che aveva invaso la corsia di marcia dell'odierno appellante, costringendolo ad una estrema manovra che provocava il sinistro, allontanandosi senza prestare soccorso e senza fornire le generalità - veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale Moscati di Avellino, ove i sanitari gli riscontravano la frattura del monteggia dell'avambraccio sinistro, la frattura pluriframmentaria scomposta della rotula destra, contusioni multiple scomposte del pilone mediale del ginocchio sinistro, tanto che il 16 aprile 2008 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di
“riduzione e sintesi con placca e viti ulna e di riduzione e sintesi della rotula”; dopo un lungo periodo di convalescenza, durato ben centottantotto giorni, il Parte_1 veniva giudicato clinicamente guarito con postumi invalidanti nella misura del 28%.
L'NA di Battipaglia, tuttavia, a definizione della pratica di infortunio aperta all'esito di apposita denuncia, riconosceva un grado di inabilità permanente del 19 %, poi elevato al 21%, con la costituzione della relativa rendita.
Ha pertanto chiesto la condanna della parte appellata al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso.
2. Con sentenza n. 601/2019, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Avellino rigettava le domande attoree e compensava integralmente le spese di giudizio.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza di primo grado, in questa sede impugnata, il giudice di prime cure - dopo aver premesso che il danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei casi previsti dall'art. 283, lett. a), del Dlgs n. 209/2005, è onerato di una prova particolarmente rigorosa, dovendo dimostrare non soltanto che il sinistro si sia verificato per una condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, ma altresì che quest'ultimo sia rimasto non identificato, nonostante l'adozione di un comportamento di non comune diligenza diretto all'individuazione del responsabile - riteneva che il quadro probatorio fornito dall'istante non consentisse di ritenere la dinamica del sinistro effettivamente riconducibile alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo rimasto sconosciuto .
RGn°3329/2019-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Invero, il Tribunale affermava in primo luogo che, all'esito dell'istruttoria espletata, mediante le deposizioni rese dai testi e , già Testimone_1 Testimone_2 sentiti dai Carabinieri, come da verbali di sommarie informazioni depositati in atti, risultavano provate le seguenti circostanze:
-che in data 11 aprile 2008, verso le ore 22:00, l'attore percorreva l'Ofantina bis in direzione NT AV – dopo il “tunnel” del Ristorante Il Gargone;
-che dal senso opposto di marcia giungeva un'autovettura di colore bianco che invadeva parzialmente la corsia di marcia percorsa dall'istante, tanto da costringere il ad una manovra di emergenza;
Parte_1
-che in seguito alla manovra della vettura bianca, di invasione della corsia di marcia percorsa dal , questi si spostava sul lato opposto di marcia invadendo Parte_1
l'altra corsia di marcia andando a sbattere contro il guard-rail;
- che tra l'auto e la Fiat Panda condotta da non vi fu alcun impatto;
Parte_1
-che l'autovettura bianca continuava la sua marcia senza accennare a fermarsi e senza accennare neanche un tentativo di soccorso;
-che l'attore scese dalla macchina non ravvisando l'opportunità di chiamare i soccorsi;
-che nell'immediatezza accorsero i testimoni sentiti poi successivamente dai
Carabinieri;
- che il , invadendo l'opposta corsia, aveva impattato contro una Parte_1 autovettura (Fiat Punto condotta da ); Controparte_4
-che a seguito dell'evento gli venivano contestate violazioni al codice della strada.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale - dopo aver escluso di poter fare applicazione della presunzione di pari responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro, di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., in difetto di una collisione diretta tra veicoli, ritenendo consentito applicare estensivamente la norma di cui all'art. 2054, comma secondo,
c.c., al solo fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro (cfr Cass. civ sentenza n. 3704/2012; Cass civ sentenza n.
10751/2002; Cass n. 3131/1996; Tribunale Reggio Emilia sentenza n. 1295/2014) – riteneva che dalle emergenze istruttorie sorgessero dubbi sulla dinamica
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'incidente, non apparendo “verosimile” che il avesse avuto il tempo Parte_1
di spostarsi nell'altra corsia senza scontrarsi con la Punto sconosciuta, che aveva invaso solo parzialmente la corsia opposta, e potendo “ragionevolmente presumersi, che l'attore accecato probabilmente dai fari dell'auto”, avesse perso il controllo della macchina da lui condotta.
Negava dunque che la Punto bianca sconosciuta avesse potuto, sia pure in astratto, concorrere, dal punto di vista causale, al verificarsi del sinistro, poiché l'impatto con l'autovettura condotta dall'attore non si era verificato;
pertanto reputava dovesse escludersi ogni responsabilità del veicolo sconosciuto, difettando l'elemento primario ai fini della responsabilità, e cioè il nesso di causalità. Ciò era desumibile, nell'assunto del primo Giudice, dal fatto che l'attore, nella immediatezza, avendo anche la visuale libera, e scorgendo la macchina spostarsi nella sua corsia, aveva frenato senza che vi fosse stato urto con l'autovettura sconosciuta, non riuscendo poi a controllare, con la dovuta diligenza, l'autovettura da lui condotta.
Del resto, nel verbale di sommarie informazioni, gli stessi testi escussi avevano affermato che un'utilitaria di colore chiaro che percorreva la stessa strada in direzione opposta (NT-Lioni) perdeva la traiettoria ottimale ed invadeva parzialmente la corsia opposta di marcia;
che il era costretto ad effettuare Parte_1 una manovra di emergenza, sterzando a destra per evitare l'autovettura e perdendo il controllo della sua macchina, così terminando la sua corsa nella corsia opposta, dopo avere urtato frontalmente l'altra macchina coinvolta nel sinistro che percorreva l'Ofantina con direzione NT -Lioni
Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale affermava che se il avesse Parte_1 mantenuto un alto grado di attenzione, trovandosi a distanza dal veicolo sconosciuto, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a mantenere il controllo dell'auto, pur in presenza di un veicolo che parzialmente gli invadeva la corsia di marcia.
Pertanto, richiamato il principio secondo cui la presentazione di denuncia querela contro ignoti, non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, riteneva che la parte attrice non avesse fornito prova del fatto che la dinamica del sinistro fosse riconducile alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 2 luglio 2019 Parte_1
ha spiegato appello, affidato a due motivi, chiedendo che venga accolta
[...] integralmente la domanda e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura pirata nella causazione del sinistro, con condanna della , quale impresa designata dall'IVASS per la Controparte_1
Regione Campania a rappresentare la che gestisce il Fondo di CP_2
Garanzia Vittime della , al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni CP_5 subite da , nella complessiva somma di € 71.485,72, Parte_1
determinata secondo lo schema riportato nell'atto di gravame - detraendo dal dovuto l'importo di € 51.349,00, pari all'entità della rendita, come capitalizzata, riconosciuta dall'INAIL a titolo di danno biologico- ovvero altra maggiore o minore meglio vista dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 18 novembre 2019, si è costituita in giudizio la , chiedendo in via Controparte_1 preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi;
in via subordinata e nel merito, ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado con rigetto del gravame e, in via ulteriormente gradata, ove venga accertato il concorso di colpa, che non venga liquidato alcun importo a che non siano le somme già riconosciute e Parte_1 corrisposte dall'NA.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 2 luglio
2019, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 cpc, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 27 marzo 2019.
6. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c.,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto di tale previsione normativa, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
7. Tanto debitamente premesso, il gravame proposto merita parziale accoglimento, per gli argomenti di seguito esposti.
Per evidenti ragioni di connessione si reputa opportuna una disamina congiunta dei due motivi di gravame, che appaiono almeno in parte fondati.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame l'impugnante ha censurato la sentenza di primo grado per aver ignorato o mal interpretato le prove documentali e testimoniali: il Tribunale, infatti, pur riconoscendo che vi era stata l'invasione della corsia percorsa dal da parte del veicolo pirata, aveva escluso, pervenendo Parte_1
a conclusioni illogiche ed errate, che tale invasione fosse la causa del sinistro.
In modo altrettanto illogico, poi, il Giudice di prime cure, dopo aver ritenuto applicabile la presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., anche nel caso in cui manchi una diretta collisione, sempre che risulti accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro e il sinistro, contraddicendosi ancora una volta aveva attribuito la colpa esclusiva all'appellante, senza motivazioni chiare, ritenendo inverosimile che il avesse avuto il Parte_1 tempo di spostarsi nell'opposta corsia senza attingere il veicolo rimasto sconosciuto,
e maggiormente probabile che avesse perso il controllo del suo autoveicolo in quanto “accecato dai fari dell'auto”.
Era pertanto evidente che il primo Giudice avesse errato non solo nella valutazione delle prove, ignorando le manovre di emergenza poste in essere per evitare l'impatto, ma anche nell'applicazione dell'art. 2054, 2° comma, c.c., norma che avrebbe consentito di graduare il quantum della responsabilità tra i soggetti coinvolti.
Secondo quanto dedotto dall'impugnante, per converso, dal testimoniale in atti e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ai carabinieri di NT, quali risultanti dall'informativa del 27.12.2008, diretta alla Procura della Repubblica, era emersa la piena prova della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato, che aveva invaso la corsia percorsa dal , disturbandone la Parte_1
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condotta di guida, costringendolo ad un'improvvisa e repentina manovra e dileguandosi subito dopo.
Aveva inoltre errato il Giudice di prime cure nel ritenere che la mancanza di collisione fosse elemento sufficiente per escludere la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto, senza considerare che tale collisione non si verificava proprio a causa della manovra d'emergenza posta in essere dal che, tuttavia, dopo Parte_1 aver urtato il guard rail, nel tentativo di riportare in carreggiata la sua macchina, si scontrava con l'autoveicolo che in quel momento sopraggiungeva dal senso opposto.
Peraltro, non viaggiando l'autoveicolo non identificato nello stesso di marcia dell'appellante, non era dato comprendere il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al mancato rispetto della doverosa distanza da tale veicolo, riferimento evidentemente ascrivibile ad un'erronea percezione dei fatti storici, ad opera del giudice di prime cure.
8. Con il secondo motivo d'appello, denunciando la “violazione e/o errata applicazione dell'art. 2054, 2° comma, c.c.”, l'impugnante ha censurato la sentenza di primo grado per aver escluso la responsabilità del veicolo pirata solo perché non vi era stata collisione diretta, ignorando il nesso causale tra la sua condotta e il sinistro, e per non aver applicato correttamente la presunzione di corresponsabilità, attribuendo l'intera responsabilità al senza Parte_1
motivazioni adeguate.
Nell'evocare, poi, le contestazioni delle violazioni del codice della strada che erano state elevate nei confronti dell'appellante, il Tribunale non aveva considerato che con sentenza n. 120/2010 il Giudice di pace di NT aveva annullato le conseguenti sanzioni, appunto ritenendo che le manovre di emergenza poste in essere dall'istante erano state adottate proprio a causa della presenza dell'autovettura pirata ed al fine di evitare l'impatto con essa, e perciò per uno stato di necessità.
9. Gli argomenti che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
L'odierno impugnante ha agito nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata, invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 283 lett. a) del Dlgs. n. 209 del 2005, in
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un automezzo rimasto non identificato.
Ritiene questa Corte distrettuale, difformemente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, che dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado possa reputarsi raggiunta la prova circa la sussistenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità invocata.
Il Tribunale, infatti, pur avendo ricostruito le risultanze testimoniali nei termini esposti in narrativa, ritenendo pertanto provata l'invasione dell'opposta corsia ad opera del veicolo rimasto non identificato e la successiva perdita di controllo del proprio autoveicolo da parte del , è pervenuto poi alla singolare Parte_1
conclusione, non coerente dal punto di vista logico e priva di credibilità razionale, secondo cui il sinistro sarebbe addebitabile in via esclusiva all'odierno appellante.
Reputa dunque il Collegio che l'iter logico seguito dal Giudice di prime cure, nel pervenire al rigetto della domanda, non sia condivisibile, deponendo univocamente il racconto dei due testi escussi, e - che peraltro Testimone_1 Testimone_2
hanno reso in giudizio dichiarazioni pienamente conformi a quelle già rese nella fase delle indagini, dinanzi ai carabinieri- nel senso propugnato dall'impugnante, secondo cui l'invasione dell'opposta corsia operata dal era causalmente Parte_1 riconducibile ad una manovra di emergenza dallo stesso posta in essere, al fine di evitare l'impatto con una Fiat Punto di colore bianco, il cui conducente restava non identificato, che aveva a sua volta indebitamente invaso la corsia di marcia percorsa dall'odierno impugnante.
Indubitabilmente erronee sono poi le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale nell'escludere una responsabilità, almeno concorrente, del conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato, in ragione della mancanza di urto tra i veicoli: anche una condotta di turbativa può infatti integrare, dal punto di vista causale, un fatto generatore di danno. Del resto, pure la supposizione, avanzata dal primo Giudice, che i fari dell'autovettura rimasta non identificata possano aver accecato l'appellante, determinando lo sbandamento della sua vettura, è circostanza tale da non escludere la responsabilità, almeno concorrente, del conducente dell'auto- pirata, che appunto perdendo il controllo del veicolo, e ponendosi in senso frontale
RGn°3329/2019-Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rispetto all'autovettura condotta dal , avrebbe determinato la successiva Parte_1
manovra dell'appellante.
Del pari illogica, poi, appare la concreta applicazione che dell'art. 2054, 2° comma,
c.c., ha fatto il Giudice di prime cure che, pur dichiarando di aderire ai principi affermati dalla Suprema Corte in tema di interpretazione estensiva della presunzione di pari responsabilità, prevista dalla precitata norma, in ipotesi di mancanza di scontro tra veicoli, ha poi irragionevolmente escluso una responsabilità almeno concorrente del conducente dell'autoveicolo non identificato.
Al riguardo mette conto ribadire che, secondo il ripetuto insegnamento del Giudice di legittimità, la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (Cass. n. 19197 del 2018; Cass. sez. 6 -
3, ordinanza n. 3764 del 12/02/2021, relativa ad un'ipotesi in cui la Suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).
Nella ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta in base alle risultanze istruttorie, è rimasto dunque accertato che il veicolo condotto dal era Parte_1 andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, dopo aver sbandato a causa della turbativa costituita dalla vettura rimasta non identificata, che a sua volta occupava l'opposta corsia di marcia.
Nel caso di specie, peraltro, doveva senz'altro ritenersi ricorrente anche un contributo causale della condotta di guida dell'odierno appellante, che aveva determinato il mancato controllo del veicolo e la tempestiva adozione delle misure di emergenza tra
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cui "specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", come prescritto dall'art. 141, comma 2, Codice Strada (Dlgs n. 285/1992 e succ. mod.).
Una volta acclarato, pertanto, un contributo causale sia della condotta di guida del veicolo rimasto non identificato che della condotta di guida del nel Parte_1
verificarsi dell'evento lesivo, il primo Giudice avrebbe dovuto fare coerente applicazione del principio di diritto dallo stesso affermato in linea teorica, secondo cui appunto la presunzione di pari responsabilità di colpa, prevista in caso di scontro di veicoli dall'art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, come nella fattispecie in esame, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3131 del
04/04/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 10751 del 23/07/2002; id. Sez. 3, Sentenza n.
3704 del 09/03/2012).
Tale principio di diritto implica infatti un'applicazione estensiva della presunzione di pari gradazione della responsabilità per colpa, prevista dal comma 2 dell'art. 2054
c.c., prevalendo la esigenza di una applicazione della analoga disciplina della prova del grado di colpa nella valutazione delle condotte di tutti i soggetti responsabili che hanno concorso causalmente all'evento-scontro tra veicoli.
Nella specie deve ritenersi previamente accertata la incidenza causale della condotta di guida del conducente del veicolo non identificato nella determinazione dello scontro tra il veicolo condotto dal e l'altra autovettura proveniente in senso Parte_1
opposto, rilevando altresì come analogo contributo causale debba riconoscersi alla condotta di guida del non adeguata alle circostanze del caso, tenuto conto Parte_1
del mancato controllo del veicolo e della mancata adozione di un'efficace misura d'emergenza quale l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", come prescritto dall'art. 141, comma 2, Codice Strada (Dlgs n. 285/1992 e succ. mod.).
Pertanto, in assenza di altri parametri di valutazione in concreto del grado di colpa ascrivibile ai singoli conducenti, deve farsi applicazione della presunzione di pari
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., conformandosi in tal modo agli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, sopra richiamati.
Dovendo farsi dunque applicazione di tale presunzione, in virtù del presunto contributo causale ascrivibile all'odierno appellante, il danno risarcibile deve essere ridotto nella misura della metà.
10. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dott. perché precise, Persona_1
esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo di e della documentazione medica fornita dallo Parte_1
stesso.
L'ausiliario, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante, ha precisato che l'attore riportava, per effetto del sinistro avvenuto in data 11 aprile
2008 “ frattura scomposta rotula destra pluriframmentaria, frattura diafisi ulnare e lussazione del capitello radiale a sinistra”, lesioni pienamente compatibili con la dinamica del sinistro riferita, integranti un danno biologico nella misura permanente del 22%, con un periodo di ITT di giorni 43, e di ITP di giorni 24 al 75%, di giorni 72 al 50% e di giorni 30 al 25%.
Risultano altresì documentate spese mediche per € 1.138,81.
Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, si reputa doversi fare applicazione dei parametri tabellari elaborati per l'anno 2024 presso il Tribunale di
Milano.
Infatti, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto ben presto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, la "specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica", che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, comma 1, D.Lgs. cit.) sia le
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
"menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti" che il "valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso" è stata adottata solo di recente, con d.p.r. n. 12/2025, essendosene prevista, all'art. 5 del medesimo d.p.r., in conformità dell'art.1, comma 18, della legge sulla concorrenza n. 127/2017,
l'applicabilità ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.p.r., e quindi dal 5 marzo 2025.
Nella protratta inerzia del legislatore, la Corte di Cassazione ha allora provveduto a dettare un criterio guida, idoneo a consentire la tendenziale uniformità e la ragionevole prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Ad avviso della Suprema Corte, “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011).
La più recente versione delle tabelle, nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti- sia nella versione del 2021 sia nella versione di recente aggiornata nel 2024 - prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass.
Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733;
Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935; Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del
12/07/2023 Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di
“personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato. In tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017, è inoltre assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed è immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non è possibile disporre un aumento, a titolo di
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile. (Cass. sez.
3, ordinanza n. 2433 del 25/01/2024)
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima che avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III,
04/08/2022, n. 24227; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461 -
01)
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, risalenti all'anno 2024, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità, tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente (anni 30, essendo nato il [...]): € 76.166,00 per il danno biologico permanente (anni 30 e punti di invalidità 22) ed € 12.017,50 per il danno biologico temporaneo.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato, ed in assenza di idonea allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico.
Neppure si ravvisa, infine, un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi la liquidazione del pregiudizio morale.
Va al riguardo richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi” (Cass. Civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, come pure precisato dalla Suprema Corte, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva opera a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Pertanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139
c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024)
Nel caso di specie, il riconoscimento di un danno morale, pur reclamato nell'atto di impugnazione, non trova riscontro nella tempestiva allegazione, nel giudizio di primo grado, di circostanze di fatto, da cui inferire, sia pure in via presuntiva, una sofferenza soggettiva più intensa di quella normalmente connessa al tipo di lesioni in oggetto, e pertanto meritevole di autonoma considerazione;
né tanto meno una tale sofferenza soggettiva si desume dalle risultanze testimoniali, del tutto carenti al riguardo.
Attesa la presunzione di pari compartecipazione dell'appellante al fatto generatore del danno, le somme a liquidarsi vanno ridotte, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50%, con la conseguente determinazione, all'attualità, di un danno biologico permanente pari ad € 38.083,00, di un danno biologico temporaneo
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pari ad € 6.008,75 e di un importo spettante a titolo di danno patrimoniale, per il rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € 569,40.
11. Tanto debitamente chiarito, deve darsi atto che, secondo quanto è pacifico tra le parti – tanto che la medesima parte impugnante ha elaborato i conteggi contenuti alla pagina 13 dell'atto di gravame tenendo conto di quanto percepito dall'INAIL - per la medesima vicenda costituente oggetto di causa ha Parte_1 percepito l'indennizzo dovuto dall'INAIL, evidentemente correlato alla ricorrenza di un infortunio in itinere.
Occorre pertanto valutare se e in che misura residui un “danno differenziale”, non ristorato dal predetto indennizzo, suscettibile di risarcimento, nell'ottica dell'integrale riparazione del pregiudizio. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 13 del dlgs. 28 febbraio 2000, n. 38, ha esteso la copertura assicurativa dell'INAIL non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata.
Secondo tale disciplina:
• le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
• il danno biologico temporaneo non è indennizzato dall'INAIL;
• le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
• le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, presunte iuris et de iure.
Recita testualmente l'art. 13 co. 1° d. lgs. n. 38/2000: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.
Con D.M. 12 luglio 2000 è stata emanata una serie di tabelle che prevedono i gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione;
il valore monetario del punto di invalidità, in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale;
il valore monetario delle rendite, in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale;
i coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Appare pertanto evidente che, in virtù del mutato quadro normativo, l'indennizzo liquidato dall' NA sia idoneo a coprire, almeno in parte- e cioè con limitato riferimento al danno permanente, non risultando per converso riconosciuta l'indennità temporanea a titolo di danno biologico- il medesimo tipo di pregiudizio oggetto di riparazione secondo la disciplina risarcitoria di diritto comune.
Peraltro, anche a seguito della riforma di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 sussiste in capo al lavoratore il diritto ad agire nei confronti del responsabile per ottenere il ristoro di quei danni che non sono ricompresi nella tutela previdenziale.
Tale spettanza si ricava sia dalla diversa natura dell'indennizzo erogato dall'INAIL, che, come suggerisce la stessa terminologia utilizzata dal legislatore (“l'indennizzo” è concetto notoriamente diverso da quello di risarcimento), ha funzione previdenziale e non risarcitoria, per le esigenze di interesse pubblico ad essa sottese, sia per i differenti e non omogenei criteri di liquidazione dei due tipi di ristoro economico (Cass. Civ.
27644/2013; Cass. Civ. 22280/2012).
L'accertamento effettuato dall'INAIL in sede amministrativa tiene, infatti, conto del sistema tabellare adottato in applicazione del citato art. 13, che, a differenza dei punti percentuali di invalidità su cui si fondano le tabelle di Milano, considera astrattamente la menomazione subita, in base a coefficienti di valutazione predeterminati oggettivamente,
a parità di sesso, età e lesione, esulando da essi qualsiasi rilevanza soggettiva del pregiudizio subito, che tenga conto delle cosiddette componenti dinamiche del danno biologico, nei suoi concreti riflessi sulla integrità psico-fisica della persona complessivamente intesa, in rapporto alle sue attitudini specifiche ed alle sue esigenze di vita.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Esclusa, dunque, la totale sovrapponibilità delle due categorie, il danno che il lavoratore può chiedere in sede civilistica si estende – per evitare indebite locupletazioni e garantire l'integrale riparazione del danno- a tutto ciò che non è compreso nella copertura assicurativa, e cioè il danno biologico temporaneo, il danno biologico fino al 5% (le tabelle INAIL attribuiscono rilevanza alle lesione pari o superiore al 6%), il danno morale e tutta la componente strettamente soggettiva del danno biologico.
Va dunque affermato che, in linea di principio, in caso di infortunio sul lavoro, spetta al lavoratore il diritto al risarcimento del danno differenziale, anche in presenza dell'indennizzo erogato dall'NA. Infatti, se, da un lato, il lavoratore che ottiene il risarcimento della medesima voce di danno da parte del danneggiante e da parte dell'NA ottiene un'ingiusta locupletazione, viceversa, non riconoscere al lavoratore il danno differenziale, ove esistente, determinerebbe una disparità di trattamento fra chi subisce un danno indennizzabile dall'NA (secondo la somma predeterminata dalla legge) e chi, invece, subisce un danno non rientrante nell'ambito di applicabilità del d.lg.
n. 38 del 2000.
Tale opzione ermeneutica ha trovato anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione che ha statuito che: “Il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall' NA un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000, va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall'NA coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo
NA dal credito risarcitorio aquiliano.” (cfr. ordinanza n. 25327 del 12/12/2016).
La successiva giurisprudenza della Suprema Corte, espressasi in argomento, ha in ripetute occasioni ribadito che la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione NA ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'NA secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota NA rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita NA destinata a ristorare il danno biologico permanente ( cfr. Cass. sez. lav., sentenza n. 9112 del
02/04/2019; discorre di “poste identiche” Cass. sez. 3, ordinanza n. 30293 del
31/10/2023).
Al riguardo va solo osservato, a fini di completezza motivazionale, che l'articolo 1, comma 1126, lettera f), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( legge finanziaria per il
2019)- che, modificando l' art 10 del d. P.R. n. 1124 del 1965 aveva inciso, per gli infortuni sul lavoro verificatisi ed le malattie professionali denunciate dopo il primo gennaio 2019, sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, secondo il disposto dell'art. 10, comma 6, "ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto", correlativamente modificando il quantum che l può pretendere in CP_6
via di regresso nei confronti del responsabile civile e imponendo, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria" o
"integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell per "le CP_6
somme a qualsiasi titolo pagate" - è stato abrogato dall'articolo 3-sexies, comma 1, del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.
58 e il testo normativo è stato ripristinato nella versione originaria.
Sulla scorta dei principi che precedono, deve darsi atto che dal prospetto dell'INAIL versato in atti dalla parte appellante risulta il riconoscimento di un grado di invalidità del
19%, poi aumentato al 21%, ed il riconoscimento di un complessivo “valore capitale” della rendita pari ad € 101.919,06, di cui € 50.524,97 a titolo di danno patrimoniale ed €
51.394,09 a titolo di danno biologico.
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale ultimo importo - integrante una posta omogenea rispetto al danno biologico permanente che viene in questione nel presente giudizio – risulta nel caso di specie superiore all'importo dovuto, come sopra quantificato in € 38.083,00 (previa dimidiazione per effetto del concorso di colpa) a titolo di danno non patrimoniale permanente.
Alcuna somma pertanto potrà essere riconosciuta all'istante a titolo di danno biologico permanente differenziale, essendo l'entità del pregiudizio subito a tale titolo integralmente ristorata, nel caso di specie, dalla quota dell'indennizzo corrisposto dall'NA a titolo di danno biologico.
A diverse conclusioni deve per converso pervenirsi, sulla scorta dei criteri finora esposti, quanto al danno biologico temporaneo, ex se non ricompreso nell'indennizzo liquidato dall'INAIL, e all'importo delle spese mediche sostenute, che non risulta provato sia stato indennizzato dall'Istituto assicuratore.
Competono pertanto all'appellante l'importo di € 6.008,75, a titolo di danno biologico temporaneo, e l'importo pari ad € 569,40, spettante a titolo di danno patrimoniale, per il rimborso delle spese mediche sostenute.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante su tali somme, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con riferimento al danno non patrimoniale differenziale, con decorrenza dal giorno del fatto (11.4.2008) sino alla data di pubblicazione della presente
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- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sentenza, al tasso legale sulla somma di € 6.008,75, devalutata alla data del sinistro ( e pari ad € 4.477,46) e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 1.342,79, per un credito complessivo, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di € 7.351,54 (di cui € 6.008,75 a titolo di capitale rivalutato), al cui pagamento dovrà essere condannata l'appellata Controparte_1
[...]
Il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, come sopra liquidato per € 569,40, deve essere maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali compensativi, questi ultimi da calcolarsi sulla scorta dei criteri da ultimo indicati, per un importo complessivo pari ad € 934,92, di cui € 764,13 a titolo di capitale rivalutato ed € 170,79 a titolo di interessi compensativi. Al pagamento del relativo importo andrà, del pari, condannata l'appellata nella qualità. Controparte_1
12. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado che, considerato l'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto domandato, per effetto sia del riconoscimento del concorso di colpa che della liquidazione a titolo di danno differenziale di un importo sensibilmente inferiore a quello reclamato, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 601/2019:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, condanna la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante Parte_1
, a titolo risarcimento del danno non patrimoniale “differenziale”, la
[...] complessiva somma di € 7.351,54, oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
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- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2) condanna la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante , a titolo risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 per le spese mediche sostenute, la complessiva somma di € 934,92 (importo comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria), oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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