Articolo 12 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 11Articolo 13
Versione
23 settembre 1964
Art. 12. Rinvio

Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente