Art. 12. Rinvio
Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7.
Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7.