TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 25/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
LE MA OM , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per infortunio sul lavoro
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/01/2024 parte ricorrente ha concluso per la condanna dell' al riconoscimento di un indennizzo pari al CP_1
10%, o nella diversa percentuale da accertare nel corso di causa, per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13.09.2021 durante il compimento delle proprie mansioni lavorative, avendo riconosciuto CP_1 inabilità temporanea sino al 25/11/2021 e riconosciuto postumi del 2%. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_2 perché infondato in fatto e in diritto. Istruita la causa con l'espletamento di una consulenza tecnica, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione ed all'esito il giudice ha deciso con sentenza contestuale.
______________
Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. E' pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione in atti che l'istante ha subito un infortunio durante l'espletamento delle proprie mansioni lavorative in data 13/09/2021, tanto che le ha riconosciuto CP_1
l'indennità per inabilità temporanea e postumi permanenti pari al 2%. Ciò premesso, per infortunio sul lavoro si intende l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente (assoluta o parziale) o l'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” (artt. 2 e 210 d.p.r. n.1124/1965), mentre “causa violenta” è un evento che con forza concentrata nel tempo e fuori dall'ordinario sia capace di vincere la resistenza dell'organismo umano o di comprometterne l'equilibrio organico provocando una lesione: tale causa deve solitamente essere fortuita ed esterna, proveniente dall'ambiente di lavoro, ed i suoi caratteri peculiari sono la rapidità e l'immediatezza della successione cronologica tra causa e lesione e l'efficienza lesiva, vale a dire l'idoneità a produrre, isolatamente o in concorso con altri fattori, l'evento lesivo. Ciò posto, all'esito di una visita approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, il consulente tecnico d'ufficio ha espresso, sulla scorta di un percorso logico-argomentativo condivisibile, la seguente diagnosi: “… … trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del menisco esterno ...….”. Il consulente ha quindi, chiarito in termini convincenti, con ampia motivazione in risposta alle osservazioni formulate dall'odierna parte
2 istante, come a seguito del predetto infortunio siano residuati postumi permanenti pari alla misura del 2%, inferiore al minimo indennizzabile. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d.
3 divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). La domanda va, pertanto, rigettata. Le spese legali seguono la soccombenza. Le spese di ctu liquidate con separati decreti, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle sepse legali liquidate in € 1.300,00 oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Brindisi, 25/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
4
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
LE MA OM , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per infortunio sul lavoro
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/01/2024 parte ricorrente ha concluso per la condanna dell' al riconoscimento di un indennizzo pari al CP_1
10%, o nella diversa percentuale da accertare nel corso di causa, per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13.09.2021 durante il compimento delle proprie mansioni lavorative, avendo riconosciuto CP_1 inabilità temporanea sino al 25/11/2021 e riconosciuto postumi del 2%. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_2 perché infondato in fatto e in diritto. Istruita la causa con l'espletamento di una consulenza tecnica, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione ed all'esito il giudice ha deciso con sentenza contestuale.
______________
Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. E' pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione in atti che l'istante ha subito un infortunio durante l'espletamento delle proprie mansioni lavorative in data 13/09/2021, tanto che le ha riconosciuto CP_1
l'indennità per inabilità temporanea e postumi permanenti pari al 2%. Ciò premesso, per infortunio sul lavoro si intende l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente (assoluta o parziale) o l'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” (artt. 2 e 210 d.p.r. n.1124/1965), mentre “causa violenta” è un evento che con forza concentrata nel tempo e fuori dall'ordinario sia capace di vincere la resistenza dell'organismo umano o di comprometterne l'equilibrio organico provocando una lesione: tale causa deve solitamente essere fortuita ed esterna, proveniente dall'ambiente di lavoro, ed i suoi caratteri peculiari sono la rapidità e l'immediatezza della successione cronologica tra causa e lesione e l'efficienza lesiva, vale a dire l'idoneità a produrre, isolatamente o in concorso con altri fattori, l'evento lesivo. Ciò posto, all'esito di una visita approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, il consulente tecnico d'ufficio ha espresso, sulla scorta di un percorso logico-argomentativo condivisibile, la seguente diagnosi: “… … trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del menisco esterno ...….”. Il consulente ha quindi, chiarito in termini convincenti, con ampia motivazione in risposta alle osservazioni formulate dall'odierna parte
2 istante, come a seguito del predetto infortunio siano residuati postumi permanenti pari alla misura del 2%, inferiore al minimo indennizzabile. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d.
3 divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). La domanda va, pertanto, rigettata. Le spese legali seguono la soccombenza. Le spese di ctu liquidate con separati decreti, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle sepse legali liquidate in € 1.300,00 oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Brindisi, 25/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
4