Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2283 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Bombardieri, con il quale è elettivamente domiciliato in
LL ON (RC), Viale XXV Aprile, n. 21/b
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Silvano Imbriaci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82, presso gli uffici dell'Avvocatura Inps
Resistent e
OGGETTO: liquidazione TFR
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/06/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è stato avviato al lavoro, con un progetto di pubblica utilità, presso il Controparte_2
-che, con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data
31/12/2014 e soggetto a successive proroghe, è stato inquadrato nella
Categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Istruttore”, fino al 31/12/2020, con appendice di proroga fino al 31/03/2021;
- che, successivamente alla scadenza dell'ultimo contratto a tempo determinato, ha sottoscritto con il medesimo datore di lavoro pubblico un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che, in data 14/06/2023, ha richiesto all il pagamento del CP_1
trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro a tempo determinato, senza ottenere alcuna risposta;
- che il passaggio del lavoro pubblico contrattualizzato al regime del
TFR è avvenuto con Legge n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini);
- che, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 della summenzionata legge, i trattamenti di fine servizio dei lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 sono regolati conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c.;
- che l'art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha previsto l'applicazione del regime del TFR per i contratti a termine instaurati dalle pubbliche amministrazioni con decorrenza dal 30 maggio 2000;
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 7 del DPCM citato, le quote di TFR annualmente maturate sono accantonate figurativamente presso l (ex CP_1
, che provvede alla loro liquidazione all'atto della cessazione dal CP_3
servizio del lavoratore;
- che ha diritto a percepire la somma di € 4.901,82 a titolo di TFR 3
maturato durante il rapporto di lavoro a tempo determinato svolto alle dipendenze del Comune di LL ON (RC), senza dover attendere la fine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente instaurato con il medesimo ente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia la a, contrariis rejectis: 1) Accertare e dichiarare il diritto CP_4
della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di LL ON, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.3.2021, presso la gestione 2) CP_1
Conseguentemente condannare l' Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per
[...]
la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €.
4.901,82 o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3)
Condannare l' in persona Controparte_5
del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, il tutto, oltre, IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con il Comune di LL ON (RC), più volte prorogato fino al 31/03/2021;
- che, in data 01/04/2021, il lavoratore ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro;
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- che la conclusione del contratto a tempo indeterminato comporta l'applicazione della procedura di stabilizzazione dei contratti di lavoro a termine con la P.A., ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001;
- che, in particolare, tale procedura implica che non vi sia alcuno lasso temporale e giuridico tra l'attività lavorativa svolta in virtù dei contratti a termine e l'attività di lavoro successiva;
- che la stabilizzazione del lavoratore è avvenuta mediante assunzione diretta e senza concorso, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto Madia;
- che il diritto alla liquidazione del TFR matura soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro e del conseguente rapporto previdenziale;
- che non sussiste alcuna soluzione di continuità tra i rapporti di lavoro individuati dal ricorrente;
- che, in particolare, l'art. 3 del DPR n. 1032/19731 sancisce il principio della infrazionabilità del TFS dei dipendenti pubblici anche in presenza di una novazione del rapporto di lavoro, qualora il passaggio al nuovo rapporto di lavoro avvenga senza soluzione temporale di continuità;
- che la liquidazione del TFR ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni secondo la disciplina civilistica comporta una revisione delle aliquote contributive di riferimento, necessaria per garantire l'equilibrio finanziario della gestione;
- che il Comune di LL ON non ha mai trasmesso all'Istituto la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del TFR al ricorrente;
- che è maturata la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
- che la somma quantificata è errata, irrilevante e inutilizzabile.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 5
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Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 2 comma 5 della N. 335 del 8 agosto 1995, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che “per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”.
L'art. 2120 c.c., nello stabilire: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto” inequivocabilmente sancisce che il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il DPCM 20 dicembre 1999, all'art. 1, comma 6, ribadisce l'applicabilità di tale norma per i pubblici dipendenti iscritti all' CP_3
stabilendo che “il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ( ) alla cessazione dal CP_3
servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982,
n. 297”.
Pertanto, in conformità al testo di legge, che richiama l'art. 2120 c.c., non è possibile considerare come un unitario rapporto di lavoro la successione di più contratti a termine senza soluzione di continuità, con la conseguenza che il TFR deve essere corrisposto alla cessazione di ciascun contratto di lavoro.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 24280/2014, che, rimarcando che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., norma alla quale sono assoggettati i differenti trattamenti di 6
fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, il trattamento di fine rapporto spetti in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che “il TFR quindi è costituito da 'retribuzioni accantonate', da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 cod. civ. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale” e che “all'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le due estinzioni non coincidano”, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con
l'ente locale, sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l'estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato”.
Tali conclusioni si sono consolidate anche nella giurisprudenza successiva sia di legittimità (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5895 del
03/03/2020; Cass. Sez. L – sentenza n. 13244 del 14/05/2024) che di merito.
Pertanto, l' assoggettabilità dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici privatizzati alla disciplina contenuta nell'art. 2120 c.c., alla luce del mutato quadro normativo, non consente in alcun modo di sostenere la tesi sostenuta dall' , secondo cui il trattamento di fine CP_1
rapporto è collegato non all'estinzione del rapporto di lavoro ma all'estinzione del rapporto previdenziale, che persisterebbe nel caso di cessazione e successiva novazione del rapporto di lavoro con lo stesso od altro ente pubblico. 7
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, si evince che parte ricorrente ha lavorato a tempo determinato, dal 1/01/2015 al 31/03/2021, in virtù di un contratto sottoscritto in data 31/12/2014, cui hanno fatto seguito una serie di proroghe che, al termine di tale contratto, l' non ha CP_1
corrisposto il TFR maturato: ne consegue che l' successore dell'Inpdap CP_1
ex d.l. N°201 del 2011, è tenuto a corrisponderle il TFR maturato al termine del suddetto rapporto di lavoro.
Con riferimento alla quantificazione, va rilevato che i conteggi operati da parte ricorrente non corrispondono a quanto effettivamente spettante a titolo di TFR, in quanto le somme ricavate dalle certificazioni uniche per ciascun anno corrispondono ai contributi figurativi accantonati annualmente ai fini del TFR, che va calcolato sulla base della documentazione proveniente dal datore di lavoro, che avrebbe dovuto essere rilasciata dal che non è CP_2
stata allegata né risulta essere stata trasmessa all'istituto previdenziale.
Non si è, tuttavia, ritenuto di dover disporre C.T.U. contabile, come richiesta nel ricorso introduttivo, in quanto la CTU non è un mezzo di prova - avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze - e non può svolgere una funzione sostitutiva al fine di supplire i difetti di allegazioni delle parti.
Nella specie, in assenza della documentazione sulla quale operare i calcoli, non allegata dalle parti e non trasmessa dal comune datore di lavoro, secondo quanto riferito dall' , la CTU avrebbe avuto carattere meramente CP_1
esplorativo.
Infine, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' sull'assunto che il TFR, secondo la prospettazione attorea, CP_1
avrebbe dovuto essere corrisposto alla scadenza dei singoli contratti a termine stipulati con il Comune.
Infatti, premettendo che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del 8
Comune in virtù di un contratto a tempo determinato oggetto di ripetute proroghe fino al 31/3/2021, come evidenziato da una recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, non si può non valutare l'affidamento ingenerato nel lavoratore dalle circolari dell' , richiamate CP_1
peraltro anche nel corso del presente giudizio, nonostante siano antecedenti anche al pronunciato delle Sezioni Unite, in virtù delle quali l'Istituto ha seguitato ad invocare il principio dell'unicità del rapporto previdenziale, come impedimento temporale alla liquidazione del TFR (Cassazione civile sez. lav.
- 14/05/2024, n. 13244).
Pertanto, il contegno tenuto dalla parte ricorrente non può qualificarsi come inerzia nell'esercizio del diritto, considerando, peraltro, che il ricorrente si è attivato tempestivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato che, a partire dal contratto stipulato in data 31/12/2014, per effetto di diverse proroghe, si è protratto fino al 31/03/2021 (come si evince dall'allegato n. 1 al ricorso introduttivo), mentre, in data 31 marzo 2021, è stato sottoscritto il contratto a tempo indeterminato.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, nei termini illustrati.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1
difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2283/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accerta e dichiara che ha diritto a percepire il TFR Parte_1
relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dal 1/01/2015 al
31/03/2021: 9
-Condanna l' alla corresponsione delle predette somme, oltre CP_1
interessi legali dalla mora al saldo.
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 06/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci