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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 815/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Parte_1 C.F._1
CO AN (c.f. ) e BI TI (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Lodi (LO) alla via Rossetti n. 12;
- Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ); CP_1 C.F._4
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“che l'On. Tribunale di Lodi, previa fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi a codesto Tribunale in Camera di Consiglio, con termine intermedio per la notifica del presente ricorso e decreto alla controparte, dichiari lo scioglimento del matrimonio celebrato il 24 agosto 2011 in San Martino in
Strada, tra il signor e la signora , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di San Martino in Strada, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Con vittoria di spese e compensi.”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 22.04.2024 il sig. ha adito il Tribunale domandando lo scioglimento del Pt_1 matrimonio contratto con la sig.ra il 24.08.2011 in San Martino in Strada (LO). CP_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- il ricorrente è padre di nato da una precedente relazione;
Persona_1
- i coniugi hanno contratto matrimonio il 24.08.2011 e si sono separati il 28.02.2023 con sentenza n. 222/2023, pubblicata il 28.03.2023, emessa da codesto Tribunale;
- la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno e da oltre sei mesi è cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, pertanto ricorrono le condizioni di legge affinché si addivenga alla sentenza di scioglimento del matrimonio;
- le parti sono economicamente indipendenti e non sussiste tra loro alcuna questione pendente.
2. All'udienza del 12.07.2024 la Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso e del presente verbale alla resistente, avendo rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire, ed ha fissato udienza di comparizione delle parti il 22.11.2024.
Alla predetta udienza il ricorrente è comparso personalmente ed ha dichiarato “mia moglie si è allontanata da casa nel marzo 2021, non abbiamo figli, so che è in Russia ma non so dove di preciso, non ho sue notizie da quanto è partita”. Il difensore ha esibito l'originale del ricorso notificato alla resistente, la quale è stata anche dichiarata irreperibile in data 21.11.2024. La Giudice si è riservata.
In data 27.12.2024 la Giudice, disposto la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 28.03.2025.
Con provvedimento del 27.03.2025 la Giudice ha dispensato il sig. dal comparire personalmente Pt_1 all'udienza del 28.03.2025, dal momento che era già comparso alle precedenti udienze.
Alla predetta udienza la Giudice, rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 473-bis.14
c.p.c., ha fissato nuova udienza per la comparizione personale delle parti per il 27.06.2025, disponendo nuovamente la rinnovazione della notifica del ricorso alla resistente.
A tale ultima predetta nessuno è comparso per la resistente, non costituita.
La Giudice, rilevati la regolarità della notifica alla convenuta e il rispetto dei termini a comparire, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 *.*.*
3. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente , la quale CP_1 regolarmente resa edotta della pendenza del presente giudizio di divorzio, mediante notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituita.
4. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta, infatti, provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
La sentenza di separazione n. 222/2023 del 28.02.2023, pubblicata il 28.03.2023, emessa da codesto
Tribunale, è passata in giudicato il 30.10.2023.
Inoltre, nel caso di specie, il fatto che il sig. non abbia contatti con la sig.ra dal marzo 2021 Pt_1 CP_1
e la sua assenza nel presente giudizio (oltre che nel precedente giudizio di separazione) rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
Stante l'assenza di ulteriori domande, non vi sono altre questioni da regolare.
Nulla sulle spese di procedura, che devono ritenersi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 24.08.2011 nel Comune di San Martino in Strada (LO), con atto trascritto nel
[...]
Registro di Stato Civile del predetto Comune n. 3, parte I, anno 2011;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino in Strada (LO) di procedere alle annotazioni di cui all'art. 10 Legge 898/1970 ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 815/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Parte_1 C.F._1
CO AN (c.f. ) e BI TI (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Lodi (LO) alla via Rossetti n. 12;
- Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ); CP_1 C.F._4
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“che l'On. Tribunale di Lodi, previa fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi a codesto Tribunale in Camera di Consiglio, con termine intermedio per la notifica del presente ricorso e decreto alla controparte, dichiari lo scioglimento del matrimonio celebrato il 24 agosto 2011 in San Martino in
Strada, tra il signor e la signora , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di San Martino in Strada, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Con vittoria di spese e compensi.”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 22.04.2024 il sig. ha adito il Tribunale domandando lo scioglimento del Pt_1 matrimonio contratto con la sig.ra il 24.08.2011 in San Martino in Strada (LO). CP_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- il ricorrente è padre di nato da una precedente relazione;
Persona_1
- i coniugi hanno contratto matrimonio il 24.08.2011 e si sono separati il 28.02.2023 con sentenza n. 222/2023, pubblicata il 28.03.2023, emessa da codesto Tribunale;
- la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno e da oltre sei mesi è cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, pertanto ricorrono le condizioni di legge affinché si addivenga alla sentenza di scioglimento del matrimonio;
- le parti sono economicamente indipendenti e non sussiste tra loro alcuna questione pendente.
2. All'udienza del 12.07.2024 la Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso e del presente verbale alla resistente, avendo rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire, ed ha fissato udienza di comparizione delle parti il 22.11.2024.
Alla predetta udienza il ricorrente è comparso personalmente ed ha dichiarato “mia moglie si è allontanata da casa nel marzo 2021, non abbiamo figli, so che è in Russia ma non so dove di preciso, non ho sue notizie da quanto è partita”. Il difensore ha esibito l'originale del ricorso notificato alla resistente, la quale è stata anche dichiarata irreperibile in data 21.11.2024. La Giudice si è riservata.
In data 27.12.2024 la Giudice, disposto la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 28.03.2025.
Con provvedimento del 27.03.2025 la Giudice ha dispensato il sig. dal comparire personalmente Pt_1 all'udienza del 28.03.2025, dal momento che era già comparso alle precedenti udienze.
Alla predetta udienza la Giudice, rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 473-bis.14
c.p.c., ha fissato nuova udienza per la comparizione personale delle parti per il 27.06.2025, disponendo nuovamente la rinnovazione della notifica del ricorso alla resistente.
A tale ultima predetta nessuno è comparso per la resistente, non costituita.
La Giudice, rilevati la regolarità della notifica alla convenuta e il rispetto dei termini a comparire, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 *.*.*
3. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente , la quale CP_1 regolarmente resa edotta della pendenza del presente giudizio di divorzio, mediante notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituita.
4. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta, infatti, provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
La sentenza di separazione n. 222/2023 del 28.02.2023, pubblicata il 28.03.2023, emessa da codesto
Tribunale, è passata in giudicato il 30.10.2023.
Inoltre, nel caso di specie, il fatto che il sig. non abbia contatti con la sig.ra dal marzo 2021 Pt_1 CP_1
e la sua assenza nel presente giudizio (oltre che nel precedente giudizio di separazione) rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
Stante l'assenza di ulteriori domande, non vi sono altre questioni da regolare.
Nulla sulle spese di procedura, che devono ritenersi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 24.08.2011 nel Comune di San Martino in Strada (LO), con atto trascritto nel
[...]
Registro di Stato Civile del predetto Comune n. 3, parte I, anno 2011;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino in Strada (LO) di procedere alle annotazioni di cui all'art. 10 Legge 898/1970 ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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