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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTI
E
nata a [...]/SP(Brasile) in Controparte_1 data 25/12/1957, nato a [...]/SP Controparte_2
(Brasile)in data 8/09/1978, e nata a [...]/PR Controparte_3
(Brasile) in data 1/03/1982, cittadina brasiliana, rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella
Castellone per delega in atti
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI : come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I hanno impugnato la pronuncia emessa dal Tribunale Parte_3 di Roma in data 24 settembre 2021, con la quale gli odierni appellati erano stati riconosciuti cittadini italiani iure sanguinis.
Gli appellati si sono costituiti resistendo al gravame.
La Procura Generale ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo relatore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con contestuale assegnazione di termini ridotti per il deposito di scritti conclusivi.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
I appellanti hanno dedotto un unico articolato motivo di gravame, con il quale hanno Parte_3 lamentato l'omessa motivazione, la violazione di legge e/o l'erronea applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 11 del c.c. previgente, nonché l'erronea ricognizione della fattispecie concreta.
In dettaglio hanno sostenuto che la domanda degli odierni appellati sarebbe infondata, in quanto avrebbe dovuto tenersi conto del decreto di “Grande naturalizzazione” brasiliana del 1889, che costituirebbe un ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ed avrebbe comportato la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Ad avviso degli appellanti non sarebbero condivisibili le contrarie considerazioni svolte nell'impugnata pronuncia, la cui motivazione sarebbe incentrata su un risalente precedente, la sentenza del 5 ottobre 1907 della Corte di Cassazione di Napoli, concernente una disputa ereditaria in cui, in via preliminare, si era reso necessario accertare se un cittadino italiano, emigrato in Brasile, che aveva acquistato la cittadinanza brasiliana in forza del Decreto di Grande
Naturalizzazione del 1889 – non facendo dichiarazione contraria alla concessa naturalizzazione e, per di più, iscrittosi nelle liste elettorali del municipio di residenza – avesse perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 11 del codice civile vigente.
Tale pronuncia aveva sottolineato che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del
1865 “in nessun caso le leggi di un Paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del
Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”, e che ai sensi dell'art. 11 del predetto
Codice del 1865 la cittadinanza si perdeva solo in caso di rinunzia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di “ottenimento” della cittadinanza estera, il che presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell'interessato; era dunque impossibile presumere la rinunzia alla propria personalità sulla base di un comportamento meramente negativo, potendo darsi la perdita del diritto alla cittadinanza solo in forza di un'espressa manifestazione di volontà. Gli approdi raggiunti dal Giudice di prime cure, che in aderenza ai principi esposti nella richiamata pronuncia aveva ritenuto che l'acquisto della cittadinanza brasiliana non avesse
“automaticamente” comportato la perdita della cittadinanza italiana, desterebbero perplessità in termini di logicità o di sufficienza del contenuto motivazionale, perché il Tribunale si sarebbe limitato a riportare pedissequamente soltanto alcune massime della Corte partenopea, senza tenere in debita considerazione l'intero excursus argomentativo della pronuncia richiamata che aveva cassato la pronuncia della Corte distrettuale, affermando che la rinuncia alla cittadinanza italiana potesse direttamente desumersi dal comportamento del soggetto esaminato.
I hanno rappresentato che invece sarebbe del tutto plausibile, per la dottrina e la Parte_3 giurisprudenza, il fatto che il cittadino italiano potesse perdere la cittadinanza a seguito di una legge straniera, nel momento in cui non si fosse attivato per mantenere effettivo il vincolo originario con la madre patria.
In particolare, il fatto che la comunità italiana in Brasile, nella stragrande maggioranza dei casi, non si sarebbe adoperata in tal senso – sia per generale disinteresse sia per facilitare l'integrazione nella realtà locale – sarebbe un dato storico, documentato dalle stesse autorità consolari ivi presenti.
Il decreto della c.d. grande naturalizzazione prevedeva che tutti gli individui presenti sul territorio della Repubblica Brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo che non dichiarassero espressamente – entro sei mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine.
L'art. 11 del codice civile del 1865 all'epoca prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per effetto dell'acquisizione di una cittadinanza straniera.
Gli appellanti rispetto al caso di specie hanno ribadito le loro considerazioni circa il fatto che l'avo dei ricorrenti avrebbe acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli e, non essendo ancora entrata in vigore al momento della sua nascita la legge n. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere la cittadinanza italiana, avendola, al contrario, automaticamente persa in forza dell'art. 11 del Codice civile del 1865 a quell'epoca vigente, e quindi sarebbe evidente che nel caso di specie la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sarebbe stata interrotta, con la conseguenza che la cittadinanza italiana non era stata trasmessa ai discendenti, ivi compreso l'odierno appellato, che non vanterebbe, quindi, alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis.
In diritto hanno dedotto che dal combinato disposto delle due legislazioni – quella di naturalizzazione brasiliana e quella del nostro codice civile allora vigente – dovrebbe trarsi la conclusione che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non avesse manifestato la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato avrebbe acquistato automaticamente la cittadinanza brasiliana, dall'altro, e in conseguenza di ciò, avrebbe perso quella italiana con conseguente impossibilità di trasmettere lo status di cittadino italiano ai propri discendenti, salvo che non avesse dichiarato espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ex art. 13 del codice civile.
Sia la legislazione brasiliana con il decreto de quo, sia quella italiana del 1865 sarebbero state legittime, in quanto nessuna delle due avrebbe privato, d'imperio, il soggetto della cittadinanza italiana, riconoscendogli, invece, entrambe, la facoltà di manifestare la volontà di mantenere o recuperare la cittadinanza di origine: - dichiarando, entro sei mesi, di non voler diventare cittadino brasiliano, - oppure facendo apposita istanza per il recupero della cittadinanza italiana volontariamente persa, così eliminando ogni pericolo di apolidia.
L'assetto che scaturiva dal combinato disposto delle due legislazioni si era rivelato inadeguato a mantenere e tutelare lo stato di cittadini italiani non soltanto con riguardo al Brasile, ma anche a tutti gli altri Stati stranieri, per lo più del Sudamerica, caratterizzati da politiche di cittadinanza particolarmente inclusive, basate sul principio dello ius soli.
Era stata quindi manifestata l'esigenza di favorire i processi di integrazione dei nostri connazionali nei paesi di emigrazione, ma senza perdere – per la sola circostanza dell'eventuale acquisto della cittadinanza locale – il rapporto ed il vincolo di appartenenza con il paese di origine.
Per rispondere a tale esigenza era stata promulgata la legge di riforma della cittadinanza del 1912
n. 555, i cui articoli 7 e 8 avevano evidenziato il compromesso raggiunto tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi integrare nella società di arrivo e quello dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncare ogni legame con gli emigrati ed i loro discendenti, al fine di mantenere una fonte di ricchezza mediante il numero più cospicuo possibile dei suoi cittadini.
Infatti, con la citata legge era stato previsto, all'art. 7, che “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Inoltre, l'art. 8 prevedeva che “Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”. Dunque, solo con l'entrata in vigore della legge del 1912 era stato garantito il diritto degli italiani emigrati a conservare la cittadinanza italiana, alle speciali condizioni ivi previste;
tale normativa, peraltro, non era applicabile al caso di specie ratione temporis.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che rispetto alla questione di diritto sottesa al presente giudizio, rimessa alle
Sezioni Unite in quanto ritenuta di particolare rilevanza, è intervenuta la pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione (v. sentenza n. 25317 del 24.8.2022), che ha confermato i principi già espressi da numerose recenti pronunce della Corte d'Appello di Roma.
Preliminarmente le Sezioni Unite hanno precisato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.”
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che inducano a ritenere che sia intervenuta la naturalizzazione dell'antenata italiana (legittimata a trasmettere la cittadinanza per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983- che come noto ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 55/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione 'nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina), dovendosi condividere sul punto le deduzioni svolte dall'appellato.
In ogni caso, per quanto si osserverà in seguito, né la presenza in Brasile all'epoca della grande naturalizzazione dell'avo, né la nascita della figlia in Brasile in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 555/1912 sarebbero idonei di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli stessi e quindi l'interruzione della trasmissione di tale status ai discendenti.
La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del
1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde:
1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che «(…) l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
».
Si tratta, quindi, di ipotesi di rinuncia volontaria, conseguente ad una dichiarazione espressa o ad un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo o lo svolgimento del servizio militare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato” per cui “se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con la cittadinanza straniera.
La Corte difatti concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della naturalizzazione straniera, ed in particolare per verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una iniziativa del cittadino.
In base agli stessi principi a maggior ragione non poteva ravvisarsi un caso di “ottenimento” della cittadinanza brasiliana in caso di acquisto della stessa per nascita, in applicazione dello ius soli, trattandosi di un acquisto automatico e non oggetto di libera scelta da parte di un soggetto neonato privo della capacità di agire.
La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o ad un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano, ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero.
Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione, che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.
Nel caso in esame non è stata fornita la prova di alcun elemento idoneo ad interrompere la linea di discendenza, ed in particolare non vi è prova che l'avo italiano fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione, né che da questo scaturisse l'attribuzione formale della cittadinanza brasiliana.
Non vi è infatti prova del fatto che egli o il figlio, cittadino brasiliano per nascita, avessero compiuto, prima dell'entrata in vigore della legge n. 555/1912, alcun “atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera”, nel senso precisato dalle Sezioni
Unite, risultando anzi il contrario dalla documentazione in atti (si rimanda al certificato di non naturalizzazione prodotto dall'appellato nel giudizio di primo grado).
Peraltro, deve rilevarsi che il figlio dell'antenato italiano sig. (nato nell'anno Persona_1
1906) era divenuto maggiorenne, compiendo ventuno anni, e quindi era in grado di compiere atti giuridicamente rilevanti, quando era ormai in vigore la legge n. 555/1912.
In assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 11, n. 2, c.c. 1865, deve ritenersi integrata l'affermata trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis agli odierni appellati.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio la Corte ritiene che in considerazione del recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per affermare principi di diritto dirimenti rispetto alla questione giuridica oggetto del presente giudizio, ritenuta di particolare rilevanza, e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito non uniformi, sussistano valide ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 6258/2021 R.G., così provvede:
A) respinge l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTI
E
nata a [...]/SP(Brasile) in Controparte_1 data 25/12/1957, nato a [...]/SP Controparte_2
(Brasile)in data 8/09/1978, e nata a [...]/PR Controparte_3
(Brasile) in data 1/03/1982, cittadina brasiliana, rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella
Castellone per delega in atti
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI : come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I hanno impugnato la pronuncia emessa dal Tribunale Parte_3 di Roma in data 24 settembre 2021, con la quale gli odierni appellati erano stati riconosciuti cittadini italiani iure sanguinis.
Gli appellati si sono costituiti resistendo al gravame.
La Procura Generale ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo relatore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con contestuale assegnazione di termini ridotti per il deposito di scritti conclusivi.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
I appellanti hanno dedotto un unico articolato motivo di gravame, con il quale hanno Parte_3 lamentato l'omessa motivazione, la violazione di legge e/o l'erronea applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 11 del c.c. previgente, nonché l'erronea ricognizione della fattispecie concreta.
In dettaglio hanno sostenuto che la domanda degli odierni appellati sarebbe infondata, in quanto avrebbe dovuto tenersi conto del decreto di “Grande naturalizzazione” brasiliana del 1889, che costituirebbe un ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ed avrebbe comportato la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Ad avviso degli appellanti non sarebbero condivisibili le contrarie considerazioni svolte nell'impugnata pronuncia, la cui motivazione sarebbe incentrata su un risalente precedente, la sentenza del 5 ottobre 1907 della Corte di Cassazione di Napoli, concernente una disputa ereditaria in cui, in via preliminare, si era reso necessario accertare se un cittadino italiano, emigrato in Brasile, che aveva acquistato la cittadinanza brasiliana in forza del Decreto di Grande
Naturalizzazione del 1889 – non facendo dichiarazione contraria alla concessa naturalizzazione e, per di più, iscrittosi nelle liste elettorali del municipio di residenza – avesse perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 11 del codice civile vigente.
Tale pronuncia aveva sottolineato che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del
1865 “in nessun caso le leggi di un Paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del
Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”, e che ai sensi dell'art. 11 del predetto
Codice del 1865 la cittadinanza si perdeva solo in caso di rinunzia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di “ottenimento” della cittadinanza estera, il che presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell'interessato; era dunque impossibile presumere la rinunzia alla propria personalità sulla base di un comportamento meramente negativo, potendo darsi la perdita del diritto alla cittadinanza solo in forza di un'espressa manifestazione di volontà. Gli approdi raggiunti dal Giudice di prime cure, che in aderenza ai principi esposti nella richiamata pronuncia aveva ritenuto che l'acquisto della cittadinanza brasiliana non avesse
“automaticamente” comportato la perdita della cittadinanza italiana, desterebbero perplessità in termini di logicità o di sufficienza del contenuto motivazionale, perché il Tribunale si sarebbe limitato a riportare pedissequamente soltanto alcune massime della Corte partenopea, senza tenere in debita considerazione l'intero excursus argomentativo della pronuncia richiamata che aveva cassato la pronuncia della Corte distrettuale, affermando che la rinuncia alla cittadinanza italiana potesse direttamente desumersi dal comportamento del soggetto esaminato.
I hanno rappresentato che invece sarebbe del tutto plausibile, per la dottrina e la Parte_3 giurisprudenza, il fatto che il cittadino italiano potesse perdere la cittadinanza a seguito di una legge straniera, nel momento in cui non si fosse attivato per mantenere effettivo il vincolo originario con la madre patria.
In particolare, il fatto che la comunità italiana in Brasile, nella stragrande maggioranza dei casi, non si sarebbe adoperata in tal senso – sia per generale disinteresse sia per facilitare l'integrazione nella realtà locale – sarebbe un dato storico, documentato dalle stesse autorità consolari ivi presenti.
Il decreto della c.d. grande naturalizzazione prevedeva che tutti gli individui presenti sul territorio della Repubblica Brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo che non dichiarassero espressamente – entro sei mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine.
L'art. 11 del codice civile del 1865 all'epoca prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per effetto dell'acquisizione di una cittadinanza straniera.
Gli appellanti rispetto al caso di specie hanno ribadito le loro considerazioni circa il fatto che l'avo dei ricorrenti avrebbe acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli e, non essendo ancora entrata in vigore al momento della sua nascita la legge n. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere la cittadinanza italiana, avendola, al contrario, automaticamente persa in forza dell'art. 11 del Codice civile del 1865 a quell'epoca vigente, e quindi sarebbe evidente che nel caso di specie la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sarebbe stata interrotta, con la conseguenza che la cittadinanza italiana non era stata trasmessa ai discendenti, ivi compreso l'odierno appellato, che non vanterebbe, quindi, alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis.
In diritto hanno dedotto che dal combinato disposto delle due legislazioni – quella di naturalizzazione brasiliana e quella del nostro codice civile allora vigente – dovrebbe trarsi la conclusione che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non avesse manifestato la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato avrebbe acquistato automaticamente la cittadinanza brasiliana, dall'altro, e in conseguenza di ciò, avrebbe perso quella italiana con conseguente impossibilità di trasmettere lo status di cittadino italiano ai propri discendenti, salvo che non avesse dichiarato espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ex art. 13 del codice civile.
Sia la legislazione brasiliana con il decreto de quo, sia quella italiana del 1865 sarebbero state legittime, in quanto nessuna delle due avrebbe privato, d'imperio, il soggetto della cittadinanza italiana, riconoscendogli, invece, entrambe, la facoltà di manifestare la volontà di mantenere o recuperare la cittadinanza di origine: - dichiarando, entro sei mesi, di non voler diventare cittadino brasiliano, - oppure facendo apposita istanza per il recupero della cittadinanza italiana volontariamente persa, così eliminando ogni pericolo di apolidia.
L'assetto che scaturiva dal combinato disposto delle due legislazioni si era rivelato inadeguato a mantenere e tutelare lo stato di cittadini italiani non soltanto con riguardo al Brasile, ma anche a tutti gli altri Stati stranieri, per lo più del Sudamerica, caratterizzati da politiche di cittadinanza particolarmente inclusive, basate sul principio dello ius soli.
Era stata quindi manifestata l'esigenza di favorire i processi di integrazione dei nostri connazionali nei paesi di emigrazione, ma senza perdere – per la sola circostanza dell'eventuale acquisto della cittadinanza locale – il rapporto ed il vincolo di appartenenza con il paese di origine.
Per rispondere a tale esigenza era stata promulgata la legge di riforma della cittadinanza del 1912
n. 555, i cui articoli 7 e 8 avevano evidenziato il compromesso raggiunto tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi integrare nella società di arrivo e quello dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncare ogni legame con gli emigrati ed i loro discendenti, al fine di mantenere una fonte di ricchezza mediante il numero più cospicuo possibile dei suoi cittadini.
Infatti, con la citata legge era stato previsto, all'art. 7, che “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Inoltre, l'art. 8 prevedeva che “Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”. Dunque, solo con l'entrata in vigore della legge del 1912 era stato garantito il diritto degli italiani emigrati a conservare la cittadinanza italiana, alle speciali condizioni ivi previste;
tale normativa, peraltro, non era applicabile al caso di specie ratione temporis.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che rispetto alla questione di diritto sottesa al presente giudizio, rimessa alle
Sezioni Unite in quanto ritenuta di particolare rilevanza, è intervenuta la pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione (v. sentenza n. 25317 del 24.8.2022), che ha confermato i principi già espressi da numerose recenti pronunce della Corte d'Appello di Roma.
Preliminarmente le Sezioni Unite hanno precisato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.”
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che inducano a ritenere che sia intervenuta la naturalizzazione dell'antenata italiana (legittimata a trasmettere la cittadinanza per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983- che come noto ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 55/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione 'nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina), dovendosi condividere sul punto le deduzioni svolte dall'appellato.
In ogni caso, per quanto si osserverà in seguito, né la presenza in Brasile all'epoca della grande naturalizzazione dell'avo, né la nascita della figlia in Brasile in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 555/1912 sarebbero idonei di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli stessi e quindi l'interruzione della trasmissione di tale status ai discendenti.
La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del
1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde:
1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che «(…) l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
».
Si tratta, quindi, di ipotesi di rinuncia volontaria, conseguente ad una dichiarazione espressa o ad un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo o lo svolgimento del servizio militare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato” per cui “se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con la cittadinanza straniera.
La Corte difatti concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della naturalizzazione straniera, ed in particolare per verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una iniziativa del cittadino.
In base agli stessi principi a maggior ragione non poteva ravvisarsi un caso di “ottenimento” della cittadinanza brasiliana in caso di acquisto della stessa per nascita, in applicazione dello ius soli, trattandosi di un acquisto automatico e non oggetto di libera scelta da parte di un soggetto neonato privo della capacità di agire.
La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o ad un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano, ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero.
Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione, che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.
Nel caso in esame non è stata fornita la prova di alcun elemento idoneo ad interrompere la linea di discendenza, ed in particolare non vi è prova che l'avo italiano fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione, né che da questo scaturisse l'attribuzione formale della cittadinanza brasiliana.
Non vi è infatti prova del fatto che egli o il figlio, cittadino brasiliano per nascita, avessero compiuto, prima dell'entrata in vigore della legge n. 555/1912, alcun “atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera”, nel senso precisato dalle Sezioni
Unite, risultando anzi il contrario dalla documentazione in atti (si rimanda al certificato di non naturalizzazione prodotto dall'appellato nel giudizio di primo grado).
Peraltro, deve rilevarsi che il figlio dell'antenato italiano sig. (nato nell'anno Persona_1
1906) era divenuto maggiorenne, compiendo ventuno anni, e quindi era in grado di compiere atti giuridicamente rilevanti, quando era ormai in vigore la legge n. 555/1912.
In assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 11, n. 2, c.c. 1865, deve ritenersi integrata l'affermata trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis agli odierni appellati.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio la Corte ritiene che in considerazione del recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per affermare principi di diritto dirimenti rispetto alla questione giuridica oggetto del presente giudizio, ritenuta di particolare rilevanza, e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito non uniformi, sussistano valide ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 6258/2021 R.G., così provvede:
A) respinge l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto