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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/09/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2643/2024 promossa in grado d'appello da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lombardo (C.F. ; PEC C.F._1
fax n. 0697656314), ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via G. Antonelli n. 4, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
C.F. – P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mocci del foro di Nuoro (C.F.
), e Paolo Francesco Bruno del foro di Milano (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 13, giusta delega in atti.
- APPELLATA –
ELLO CP_2
- APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 272/2024 del Tribunale di Sondrio pubblicata in data 16 luglio 2024/ contratti bancari pagina 1 di 18
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per – Appellante Parte_1
“A. ordinare, nei confronti della Banca convenuta, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB trasmessa al TO LI in data 1°.04.2019 (con esclusione dei contratti di apertura conto e abilitazione ad operare on line, specimen di firma e gli assegni circolari
n. 983579249, 983579250, 984331289, 984331290, 984331291, 984398103, 984398164 e 984398172) come meglio riportata nell'Istanza ex art. 119 TUB in atti sub doc. 5 nonché ogni altra documentazione afferente le operazioni di addebito non autorizzate (ricevute di versamento e/o distinte di bonifico ecc..);
B. disporre, all'esito della produzione documentale anzidetta, una CTU grafologica diretta ad accertare
l'apocrifia della firma apposta sugli assegni già in atti e su quelli che saranno prodotti dalla ove CP_3 recanti la sottoscrizione della sig.ra Testimone_1
C. disporre, all'esito della produzione documentale anzidetta, una CTU contabile diretta, sulla base della documentazione contabile dell'azienda e della documentazione bancaria relativa Parte_1 al conto corrente n. 150498 (documentazione bancaria già in atti e documentazione ulteriore che la
Banca produrrà in esecuzione dell'emanando ordine di esibizione):
- ad individuare la totalità delle operazioni non autorizzate eseguite dall'Istituto su richiesta di
[...]
Parte_2
- ad accertare e quantificare l'entità dei danni subiti dalla per effetto ed in conseguenza Parte_1 delle operazioni dispositive e/o degli addebiti e/o dei pagamenti eseguiti dal sig. sul conto Parte_2 corrente n. 150498;
- ad accertare e quantificare il danno da lucro cessante, derivato dalla omessa disponibilità delle somme oggetto degli atti dispositivi non autorizzati eseguiti dal sig. sul conto corrente n. 150498. Parte_2
In ogni caso, l'esponente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate con il proprio atto di citazione in appello del 16.09.2024, che di seguito integralmente si trascrivono:
“Nel merito: annullare e riformare la sentenza n. 272/2024 (R.G. n. 1181/2020) emessa dal Tribunale
Ordinario di Sondrio, Sezione Unica Civile, Giudice Unico dott.ssa Romiti, in data 15.07.2024, pubblicata in data 16.07.2024, e notificata a mezzo p.e.c. in data 18.07.2024; e per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 150498, acceso dalla il 27.05.2013 presso il TO LI S.p.A., Agenzia n. 1 di Messina (nel 2018 fuso Parte_1
pagina 2 di 18 per incorporazione nel non prevedeva delega ad operare in favore di alcuno Controparte_4
e, nello specifico, del sig. Parte_2
- Accertare e dichiarare che il TO LI (prima) e il (dopo) hanno consentito Controparte_4 ed autorizzato e, su richiesta del sig. hanno dato esecuzione ad operazioni e/o Parte_2 movimentazioni sul conto corrente anzidetto determinanti addebiti e/o pagamenti, pur in assenza di delega ad operare in favore del predetto;
- Accertare e dichiarare che per effetto delle operazioni non autorizzate eseguite dal sig. sul conto corrente intestato alla a Parte_2 Parte_1 quest'ultima è derivata una perdita economica, integrante un danno patrimoniale c.d. emergente, del complessivo importo di € 173.000,00, come accertato dal Consulente di parte attrice ovvero dell'importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa all'esito di eventuale CTU, oltre all'ulteriore danno da lucro cessante derivato dall'indisponibilità delle somme oggetto delle operazioni dispositive non autorizzate e, per l'effetto, - Condannare il e il sig. Controparte_4 Parte_2 in solido, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità, al pagamento in favore della Parte_1 della complessiva somma di € 173.000,00, a titolo di risarcimento del danno emergente derivato dalle operazioni dispositive e/o dagli addebiti e/o dai pagamenti eseguiti sul conto corrente n. 150498, acceso dalla il 27.05.2013 presso il TO LI S.p.A., Agenzia n. 1 di Messina, oltre al Parte_1 risarcimento del danno da lucro cessante, da determinarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per Appellato : Controparte_1
“(1) in via principale: rigettare l'impugnazione proposta e confermare la sentenza n. 272/2024 del
Tribunale di Sondrio pubblicata in data 16 luglio 2024, nella causa promossa da Parte_1
contro
[...] Controparte_5
(2) in via subordinata: qualora ritenuta ammissibile l'impugnazione e meritevoli di accoglimento i motivi di gravame proposti, previo accoglimento dell'appello incidentale condizionato promosso da
[...]
si insiste perché siano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado e di seguito Controparte_5 riportate: Nel merito: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, respingere tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti del Controparte_4 ora in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata Controparte_5
(nei confronti del convenuto ): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, Parte_2 anche parziale, delle domande avanzate dall'attrice, piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Sondrio condannare il signor a rifondere alla (già Parte_2 CP_3 Controparte_5 [...]
quanto la stessa fosse condannata a versare all'attrice. Con vittoria di spese e Controparte_4
pagina 3 di 18 compensi di causa ovvero determinare, nei rapporti interni tra i debitori in solido, le rispettive quote di responsabilità tenuto conto della gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio. In ogni caso, ci si oppone, per le ragioni già indicate in atti, all'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice.
(3) in via istruttoria: rigettate le richieste istruttorie riproposte, si richiamano le produzioni documentali effettuate in corso di causa.
(4) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2020, la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sondrio, e per Controparte_4 Parte_2 far accertare la responsabilità di questi ultimi per l'esecuzione di operazioni e movimentazioni non autorizzate sul conto corrente n. 150498, acceso dalla società attrice presso il (poi Controparte_6 incorporato da , e di conseguenza per sentirli condannare al risarcimento dei Controparte_4 danni patrimoniali da questa subiti, quantificati in euro 173.000,00 a titolo di danno emergente, e da quantificarsi in via equitativa per il danno da lucro cessante.
In particolare, l'attrice esponeva di essersi avveduta, nel marzo 2019, dell'esecuzione di numerose movimentazioni bancarie non autorizzate, con ogni probabilità compiute sul conto corrente della società
n. 150498 dal sig. all'epoca compagno convivente dell'amministratrice unica della Parte_2 società, nonostante quest'ultima lo avesse autorizzato soltanto al compimento di Testimone_1 alcune specifiche operazioni. In particolare, richiesto l'accesso agli atti presso l'istituto di credito e ottenuto solo parziale riscontro, il consulente tecnico incaricato da parte attrice riscontrava la presenza di numerose operazioni da ritenersi “sospette”, “ragionevolmente sospette” o “molto sospette”, in tal modo suddivise e categorizzate in ragione della mancata corrispondenza delle stesse all'interesse sociale e della loro incongrua o addirittura mancata contabilizzazione.
Nella narrativa dell'atto di citazione, tali operazioni venivano così rappresentate:
“Nella Categoria A, comprendente Operazioni “molto sospette”, figurano n. 20 operazioni di “addebito sul conto corrente”, tutte eseguite a mezzo bonifico presso sportello bancario tra il 14.04.2015 e
l'8.06.2016, per un importo complessivo di € 53.300,00, di cui € 42.800,00 nel 2015 ed € 10.500,00 nel
2016 (cfr. pag. 3 Relazione e Tabella A Allegata). Pt_3 pagina 4 di 18 Molteplici, invero, gli elementi che acclarano trattarsi di “operazioni certamente non autorizzate”:
-quanto alle operazioni dalla n. 2 alla n. 15 del 2015 sono connotate dalla non corrispondenza tra il beneficiario dei bonifici riportato nell'estratto conto relativo ( e il beneficiario riportato Parte_2 nel mastrino contabile;
la loro estraneità all'attività sociale è ulteriormente comprovata Tes_1 dalla circostanza che gli importi corrispondenti alle citate operazioni sono stati riportati anche nel mastrino crediti verso terzi, ciò che ne disvela anche l'illogicità come operazione contabile, atteso che
l'emissione di un bonifico presuppone un'uscita dalle casse societarie, come tale, non può essere riportato tra “i crediti verso terzi”;
-quanto alle operazioni del 2016, trattasi tutte di uscite dalle casse societarie con la causale “rimborsi spese , anch'esse con non autorizzate dall'Amministratore della società. Parte_2
Nella Categoria B, comprendente Operazioni “ragionevolmente sospette”, figurano n. 5 operazioni di
“addebito sul conto corrente”, eseguite con l'emissione di n. 10 assegni circolari il 7.01.2014, n. 4 assegni emessi nell'arco temporale 12.02.2015 -23.03.2015, tutti con beneficiaria l'Equitalia, per un importo complessivo di € 22.063,69.
La “probabile assenza di autorizzazione” di tali operazioni è desumibile dalle seguenti circostanze:
-quanto all'operazione n. 1, l'importo degli assegni circolari emessi è pari ad € 7.417,00 mentre
l'operazione registrata nei mastrini Equitalia è pari ad € 3.768,89 e l'importo differenziale di € 3.647,00
è stato riportato nel mastrino “crediti verso terzi”;
-quanto all'operazione n. 2, l'importo dell'assegno bancario emesso il 12.02.2015 è di € 4.595,08, mentre l'operazione di pagamento riportata nel corrispondente mastrino Equitalia è di € 705,44;
-quanto all'operazione n. 3, l'importo dell'assegno bancario emesso il 19.03.2015 è di € 1.924,83, mentre l'operazione di pagamento riportata nel corrispondente mastrino Equitalia è di € 121,14;
-quanto all'operazione n. 4, l'importo dell'assegno bancario emesso il 12.02.2015 è di € 3.464,78, mentre l'operazione di pagamento riportata nel corrispondente mastrino Equitalia è di € 350,19;
-quanto all'operazione n. 5, l'importo dell'assegno bancario emesso il 23.03.2015 è di € 4.5662,00, mentre l'operazione di pagamento riportata nel corrispondente mastrino Equitalia è di € 703,48.
Nella Categoria C, comprendente Operazioni “sospette”, figurano n. 46 operazioni di “addebito sul conto corrente”, tutte eseguite dal 2013 al 2015, alcune con emissione di assegni (circolari e bancari), annotati nei mastrini con la causale “esigenza di cassa”, ma che non risultano registrati nelle entrate dell'apposito mastrino (“cassa”); altre con emissione di assegni o bonifici senza indicazione nel mastrino di alcuna specifica finalità; altre con giro conti e giro fondi senza indicazione del fondo relativo;
altre, infine consistenti in spese descritte in termini estremamente generici.
pagina 5 di 18 Le operazioni della Tabella C, sono state ulteriormente ripartite nelle sottostanti Tabelle C1 e C2, comprendenti la prima (C1) uscite bancarie registrate nel mastrino “crediti verso terzi”, senza alcuna causale e/o indicazione specifica;
la seconda (C2) uscite bancarie che non sono state registrate in alcun mastrino e per le quali, pertanto, non è possibile desumere il conto di accredito e/o la causale sottostante
e/o il relativo beneficiario.
La “possibile assenza di autorizzazione” di tali operazioni emerge dalle seguenti anomalie nelle registrazioni:
Quanto alla Tabella C1 vi sono comprese n. 27 operazioni, costituite da altrettante uscite bancarie realizzate con assegni e/o bonifici i cui importi risultano registrati nel mastrino “crediti verso terzi” come se integrassero appunto crediti vantati verso terzi, mentre, fanno capo ad addebiti sul conto corrente per cui è causa. E anche quando, per alcune di queste 27 operazioni, figura una causale (ad es.
“esigenze di cassa”) tale causale è poi smentita nel mastrino banche (dove manca la registrazione dell'operazione come “aumento di cassa”), mentre inspiegabilmente nel mastrino “crediti verso terzi” figura la registrazione dell'importo nonostante trattasi di una “uscita” per la società e non di un
“entrata o credito”.
Quanto alla Tabella C2 vi sono comprese n. 19 operazioni, costituite alcune da uscite bancarie, realizzate con assegni e/o bonifici, emessi con l'indicazione “prelievo per cassa” i cui importi non trovano corrispondenza come avrebbe dovuto in ragion di quella causale-nel mastrino cassa.
Altre operazioni sono invece assolutamente prive di causale, in quanto consistenti in uscite bancarie, realizzate con assegni e/o bonifici, che nel mastrino banca risultano registrate con voci generiche quali
“spese varie” o “prelievo”, senza alcuna “specificazione della causale” mancando la relativa registrazione in altri mastrini.
Infine, ad ulteriormente avvalorare l'estraneità delle operazioni individuate alla attività aziendale, il
Consulente evidenziava l'anomalia dell'incremento, nel periodo compreso tra il gennaio 2012 e la fine del 2015, di ben 300.000,00 degli importi registrati nel mastrino “crediti verso terzi” (passato da
625.194,57 euro a 932.457,87euro), spesso riportati come crediti nei confronti della società di riscossione crediti Serit Italia, Equitalia ecc..
In altri termini, sulla scorta delle registrazioni contabili anzidette, le casse della società sembrerebbero vantare, nei confronti delle società di riscossione crediti per un importo di ben € 300.000,00, in realtà insussistenti”.
L'attrice chiedeva, quindi, in via istruttoria, di emettersi ordine nei confronti della banca convenuta di esibire la documentazione bancaria non fornita, al fine di acquisire la prova della irregolarità (o meglio, illegittimità) delle operazioni come sopra individuate, sul presupposto che esse fossero sufficientemente pagina 6 di 18 determinate, nonché CTU grafologica al fine di accertare l'apocrifia della firma apposta su alcuni assegni, oltre che CTU contabile volta a ricostruzione della documentazione contabile e bancaria della società attrice.
In sintesi, la sosteneva che avesse abusato dei poteri conferitigli Parte_1 Parte_2 dall'amministratrice e ne invocava pertanto la responsabilità extracontrattuale. Allo stesso tempo, contestava alla la violazione della diligenza dovuta ex art. 1176 co. 2 c.c. per omessa o CP_3 insufficiente vigilanza, e pertanto la riteneva anch'essa responsabile sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale del danno arrecatole per effetto delle operazioni non autorizzate compiute dallo
In particolare, nell'atto di citazione la testualmente argomentava: “Responsabilità Parte_2 Parte_1 della banca per omessa e/o insufficiente vigilanza in violazione dell'art. 1176, c. 2 c.c. ed inesatto adempimento contrattuale –Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Gli accertamenti eseguiti dal consulente di parte attrice acclarano senza alcun dubbio come sul conto corrente intestato alla nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016 siano stati eseguiti Parte_1 addebiti che non trovano una giustificazione nella contabilità aziendale, per molti dei quali si rende indispensabile un riscontro nella documentazione bancaria di cui l'attrice non dispone, avendone
l'Istituto omesso la consegna, ancorché specificatamente richiesta con Istanza ex art. 119 TUB solo parzialmente evasa.
Anche se eseguito sulla scorta di una frammentaria documentazione bancaria, dall'esame svolto dal consulente di parte attrice è emerso con certezza come il TO LI (prima) e il
[...]
(poi) abbiano dato corso ad operazioni di pagamento, a mezzo bonifico ed assegni, su CP_4 richiesta del sig. nonostante l'assenza di delega ad operare sul conto ovvero di espressa Parte_2 autorizzazione da parte dell'Amministratore della società, come meglio specificate Testimone_1 nella Relazione in atti. Lo era, invero, autorizzato ad eseguire determinate e specifiche Parte_2 operazioni nell'interesse della società e solo limitatamente a queste la avrebbe dovuto consentire CP_3 allo di operare sul conto. Parte_2
Diversamente ogni altra operazione non autorizzata avrebbe dovuto essere rifiutata, provenendo da soggetto non delegato alla generalità delle operazioni bancarie, come chiaramente evincibile dall'assenza di delega ad operare. La condotta innanzi rappresentata evidenzia come la si sia CP_3 resa gravemente inadempiente a quella che è sicuramente una delle principali obbligazioni contrattuali
a suo carico, ossia consentire operazioni e, quindi, atti dispositivi delle somme depositate sul conto corrente solo da parte dell'intestatario e/o del delegato e/o di persona specificatamente autorizzata dall'intestatario del conto.
pagina 7 di 18 Ricorre, più esattamente, una ipotesi di responsabilità dell' per aver omesso l'adozione di tutte CP_7 le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, attraverso la puntuale verifica che il sig.
[...]
quale soggetto privo di delega, fosse per ciascuna delle operazioni eseguite effettivamente Parte_2 autorizzato, risultando, in mancanza consentita e/o comunque non impedita l'esecuzione di operazioni fraudolente, come effettivamente avvenuto nel caso di specie.
Benché superfluo si rammenta, invero, come agli Istituti bancari, in genere, e, quindi anche nel caso di specie, sia richiesta una diligenza di natura tecnica (art. 1176 c. 2 c.c.), che «deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere» (Cass., n. 13777/2007). Peraltro, giova ricordare come la
Corte di Cassazione con le sentenze n. 4571 del 15.04.1992, n. 72 del 8.01.1997 e n. 12093 del
27.09.2001 abbia ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza, necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela. Tale principio trae la sua origine dal generale dovere a carico di ciascun consociato di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi dal quale la giurisprudenza ha tratto doveri e regole d'azione la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità civile. Nel settore bancario tale principio, in relazione al ruolo della banca, innalza per gli istituti di credito, l'obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio del buon padre di famiglia a quello qualificato, con la conseguenza che la sua violazione genera responsabilità per culpa in omittendo. In altri termini è stato ritenuto che per il carattere dell'attività svolta dalle banche è dovuto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere. “La c.d. diligenza del Bonus argentarius qualifica il maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili” (cfr. Cass.
7.05.1992 n. 5421).
Non solo: sulla scorta del disposto degli art. 1218 e 2729 c.c., è stato affermato la ricorrenza dei presupposti di una vera e propria presunzione di responsabilità della banca nell'accertamento dell'inadempimento contrattuale, con conseguente inversione dell'onere della prova: spetterà quindi alla banca, utilizzando ogni mezzo di prova, dimostrare di aver adottato la diligenza necessaria sufficiente a dimostrare il proprio adempimento. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 2058 del 23.02.2000: “nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari pagina 8 di 18 forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell'elevato grado di professionalità”.
1.2. Costituitosi in giudizio, il TO Valtellinese S..A. chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando la loro genericità e, in via subordinata, chiedeva di essere manlevata da Parte_2
1.3. Con provvedimento del 31.03.2021 il Tribunale dichiarava la contumacia di dopo Parte_2 aver rilevato la regolarità della notifica della citazione ex art. 143 c.p.c.
1.4. Nelle more, con comparsa depositata il 27.02.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 in qualità di incorporante della convenuta facendo proprie tutte le Controparte_4 argomentazioni, eccezioni e domande già articolate dalla propria dante causa.
1.5. Senza dare corso all'attività istruttoria richiesta da parte attrice, la causa veniva rimessa in decisione dal primo giudice all'udienza del 8 marzo 2024, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sentenza di primo grado
All'esito del giudizio, il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 272/2024, pubblicata in data 16/07/2024, rigettava le domande svolte da e per l'effetto, condannava quest'ultima Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidate in complessivi “€ 11.268,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.”.
Il Giudice di prime cure riteneva che “parte attrice nulla avesse (n.d.r.) provato, e tantomeno che le operazioni contestate fossero (n.d.r.) state effettivamente poste in essere da (né avrebbe Parte_2 potuto con le istanze istruttorie articolate in atti e più volte rigettate). Difatti, dall'eventuale apocrifia delle firme non deriverebbe comunque l'attribuibilità della condotta al convenuto.”
Invero, secondo il Tribunale la società attrice era stata incapace di indentificare con certezza le operazioni asseritamente non autorizzate, imputandole a sulla base di elementi estrinseci, quali le Parte_2 risultanze contabili della società (dato di per sé non probante), e definendole, per ciò, in diverso grado
“sospette”.
Il primo giudice rilevava peraltro che “dalla mancata autorizzazione, e non certo dalle evidenze contabili, potrebbe in ipotesi derivare la responsabilità dei convenuti, eppure parte attrice ha dedotto
pagina 9 di 18 (n.d.r) proprio dalle scritture contabili la mancanza di autorizzazione, quando invece sarebbe ben possibile dedurre, diversamente argomentando, una erronea tenuta delle stesse”.
Inoltre, osservava che “Nello era pacificamente uso operare sul conto corrente personale Parte_2 dell'amministratrice ed era spesso anche da questa delegato per l'esecuzione di operazioni relative alla società, tenuto conto del lungo lasso di tempo in cui tale prassi è stata incontestatamente portata avanti”, di talché si era verosimilmente ingenerata, quantomeno in apparenza, la ragionevole convinzione che il convenuto fosse stato autorizzato, ed altresì incaricato, di operare su entrambi i conti correnti.
Pertanto, secondo il primo giudice, tale situazione apparente era senz'altro riconducibile alla negligenza dell'amministratrice, la quale, omettendo ogni controllo sulle operazioni avvenute per svariati anni, aveva consolidato tale convinzione nell'istituto di credito, al quale nessuna responsabilità poteva quindi essere ascritta.
3. Giudizio d'appello
3.1. Avverso tale decisione, ha interposto appello, chiedendo la riforma Parte_1 della stessa in forza di 4 motivi, così sinteticamente rubricati:
- 1 motivo di appello– violazione degli artt. 2697 c.c., 118 disp. att. c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha affermato, prima, l'insufficiente precisione della domanda di parte attrice e, poi, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente.
- 2 motivo di appello: - violazione degli artt. 2697 c.c., 118 disp. att. c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha affermato l'omessa prova della riconducibilità delle operazioni contestate al sig. e l'irrilevanza al fine delle istanze istruttorie formulate Parte_2
- 3 motivo di appello: - erronea valutazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una delega in favore del sig. ad operare sul conto corrente della Società; Parte_2
- 4 motivo di appello: - la condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite.
Parte appellante ha quindi chiesto, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di accertare che gli appellati (già e hanno Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 dato esecuzione ad operazioni e/o movimentazioni sul conto corrente societario n. 150498 pur in assenza di delega ad operare, nonché di condannare questi ultimi al risarcimento del danno patrimoniale pari a euro 173.000,00 a titolo di danno emergente, oltre ad una somma equitativamente fissata a titolo di lucro cessante;
ha altresì reiterato le istanze istruttorie del primo grado di giudizio.
3.2. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato Controparte_8 in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata. In via di estremo subordine, ha chiesto di esser tenuta manlevata ed indenne da Parte_2
pagina 10 di 18 Ha avanzato, infine, appello incidentale condizionato in relazione alla omessa autorizzazione da parte del giudice di primo grado della notificazione della comparsa con domanda riconvenzionale al IG.
[...]
Sul punto, ha lamentato la compressione del suo diritto di difesa, in quanto, in tesi, il primo Parte_2 giudice gli avrebbe precluso di avanzare la domanda di regresso nei confronti di quale Parte_2 unico responsabile della condotta (asseritamente) illecita in proprio danno.
3.3. All'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, avendo concesso i termini per il deposito delle note per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il primo e il secondo di appello principale, in quanto avvinti da stretta connessione, debbono essere esaminati congiuntamente.
4.1 Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto non sufficientemente precisa la domanda di parte attrice ed abbia ritenuto non assolto, da parte di quest'ultima, l'onere probatorio.
L'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'attrice si sarebbe premurata, nonostante la parziale risposta della banca alla richiesta di documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB, di individuare le operazioni compiute dallo in difetto di autorizzazione, incaricando Parte_2 all'uopo un esperto di propria fiducia, che le avrebbe compiutamente identificate e suddivise in categorie.
Secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe errato il giudice di prime cure per non aver emesso nei confronti della banca l'ordine di esibizione sollecitato, nonché per non aver ammesso la CTU contabile richiesta per la ricostruzione delle operazioni individuate dal CT di parte. Inoltre, in tesi, la banca, a fronte della CTP, non avrebbe provato di aver verificato la delega ad operare in capo allo e non avrebbe neppure controllato la corrispondenza tra la sottoscrizione della Parte_2 Tes_1
(legale rappresentante della società appellante) che compariva in calce ai documenti indicati allo specimen di firma raccolto in fase di apertura del conto corrente. Per tale motivo, si sollecita anche l'ammissione di una CTU grafologica, erroneamente non ammessa dal giudice di prime cure.
4.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non esser stata fornita la prova della riconducibilità delle operazioni contestate allo ritenendo irrilevante l'eventuale apocrifia di talune sottoscrizioni. Parte_2
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che la stessa aveva consentito allo di operare sul proprio conto personale Tes_1 Parte_2
pagina 11 di 18 e che, per sua stessa ammissione, l'aveva anche delegato al compimento di talune operazioni sul conto corrente della Parte_1
In tesi di parte appellante, inoltre, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ammettere la consulenza grafologica richiesta, in quanto tale mezzo istruttorio avrebbe potuto portare ad individuare le operazioni certamente poste in essere sulla scorta di ordini “non sottoscritti dalla (e pertanto, sempre in Tes_1 tesi, ragionevolmente attribuibili allo . Parte_2
4.3. Entrambi i motivi sono infondati e devono essere rigettati.
4.4. Occorre segnalare, innanzitutto, che l'appellante ha avanzato domanda risarcitoria nei confronti della nonché, in solido, nei confronti di rimasto contumace, lamentando il compimento CP_3 Parte_2 sul conto corrente indicato in atti, intestato alla società, di ripetute operazioni individuate per due caratteristiche così rappresentate:
a) “verosimilmente” non autorizzate;
b) “verosimilmente” compiute dallo Parte_2
La ricostruzione di tali operazioni, in mancanza di messa a disposizione, da parte della banca, di tutta la documentazione utile, che pure gli era stata richiesta ante causam, veniva affidata ad una consulenza tecnica di parte che, sulla scorta del confronto incrociato di tale documentazione con la contabilità della società, giungeva ad individuare tre categorie di operazioni:
1. operazioni molto sospette (n. 20 operazioni di pagamento tramite bonifico, intercorse tra il 14 aprile 2015 e l'8 giugno 2016, – doc. 14 parte appellante);
2. operazioni ragionevolmente sospette (n. 10 assegni circolari emessi con un'unica operazione il 7 gennaio 2014 e 4 assegni di conto corrente dal 12 febbraio al 23 marzo 2015, – doc. 14 parte appellante);
3. altre operazioni sospette (tutti gli altri movimenti effettuate dal 2013 al 2015 con alcune probabilità di frode che richiedono ulteriori analisi approfondite, – doc. 14 parte appellante).
La Banca appellata ha contestato, immediatamente, la genericità della domanda, non avendo la società attrice individuato con certezza le operazioni che lo avrebbe compiuto senza autorizzazione da Parte_2 parte della signora legale rappresentante della società attrice, con la quale, all'epoca Testimone_1 dei fatti, il sig. era convivente. Parte_2
Né a maggior ragione, venivano rappresentati elementi obiettivi che consentissero, quand'anche si fossero riscontrate operazioni riferibili a persona diversa dalla di attribuire dette operazioni Tes_1 allo Parte_2
A ciò si aggiungeva la considerazione che lo era stato, di fatto, ammesso ad operare Parte_2 indiscriminatamente sul conto corrente personale della che per stessa ammissione della Tes_1
pagina 12 di 18 era stato delegato ad effettuare alcune operazioni sul conto corrente della società; e che mai, Tes_1 prima dell'iniziativa giudiziale assunta, la società attrice, e per essa, la signora aveva Tes_1 contestato gli estratti conto relativi alle operazioni compiute, che pertanto, risultavano così implicitamente ratificate da parte della società, anche laddove compiute in difetto di mandato specifico.
La ha peraltro rimarcato come la prova della natura irregolare delle operazioni fosse stata, per più CP_3 parte, affidata alla constatazione di mancata corrispondenza tra gli addebiti risultanti dagli estratti del conto corrente intestato alla società attrice con le registrazioni contabili, dato di per sé ambiguo e non idoneo a provare alcunché. Ha chiesto pertanto il rigetto della pretesa della Parte_1
4.5. Rileva la Corte che, se è vero che la difesa della società ha sommariamente individuato delle operazioni sospette, pur tuttavia, come rilevato in modo condivisibile dal primo giudice, anche laddove ciò fosse ritenuto dimostrato, ciò non sarebbe sufficiente a provare la riconducibilità di dette operazioni ad illeciti commessi da Parte_2
In effetti, va osservato come la società attrice (ora appellante) pretenda di ritrarre tale dimostrazione alla luce delle incongruenze che il proprio consulente tecnico di parte ha riscontrato tra la documentazione contabile societaria analizzata (mastrini clienti, fornitori e banche – cfr. doc. 13) e la correlata, anche se parziale, documentazione relativa al conto corrente societario, avanzando, sulla scorta delle predette incongruenze, istanze istruttorie (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria mancante, CTU contabile, CTU grafologica per riscontrare la riferibilità o meno alla delle Tes_1 firme apposte ai documenti in atti), volte a corroborare la tesi sostenuta.
4.6. Giova tuttavia rammentare, al proposito, che incombeva certamente a nella sua Parte_1 qualità di attrice asseritamente danneggiata, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda, e che, da parte della stessa, detta prova avrebbe dovuto, in ultima analisi, essere ricercata per il tramite delle stesse consulenze di cui si è richiesta l'ammissione. In particolare, ammesso e non concesso che il dato della discrasia tra le operazioni attenzionate dal consulente tecnico di parte e le risultanze degli estratti conto della società potesse rappresentare un univoco (e sufficiente) dato di partenza a sostegno della tesi attorea, non v'è chi non veda che l'espletamento delle consulenze grafologica e contabile sulle quali parte appellante torna ad insistere nel presente grado di giudizio avrebbe avuto valenza schiettamente percipiente, in quanto, tramite le stesse, la società Parte_1 si proponeva di fornire dimostrazione dei fatti costitutivi della propria domanda, ovvero della natura illegittima delle operazioni attenzionate, in quanto non autorizzate, e soprattutto, della loro non riferibilità alla legale rappresentante della società e, per tale via, della loro conseguente riferibilità allo Parte_2 attraverso una serie di salti logici che, all'evidenza, non può essere condivisa o recepita. Infatti, anche qualora, all'esito di consulenza grafologica, si fosse accertata l'eventuale natura apocrifa delle firme pagina 13 di 18 apposte sugli ordini delle operazioni attenzionate dal C.T. di parte, ciò ancora non sarebbe valso a dimostrare, neppure per presunzioni, che la falsità delle sottoscrizioni fosse da ricondursi ad azioni illecite commesse dallo Parte_2
4.7. Deve in primo luogo rimarcarsi, infatti, che la C.T.U. “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”: Cass. 15/12/2017 n. 30218).
Pertanto, non è per il tramite di tale mezzo istruttorio che parte attrice (ora appellante) poteva legittimamente pretendere di rinvenire la prova delle proprie asserzioni, peraltro formulate in termini di mero – più o meno intenso – sospetto.
4.8. In secondo luogo, deve ritenersi che tale conclusione non sia ragionevolmente scalfibile neppure a voler considerare la responsabilità dell'Istituto di credito evocato in lite sul piano contrattuale, con la conseguenziale facilitazione probatoria concessa al creditore della prestazione, cui è sufficiente, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, allegare il fatto dell'inadempimento (in particolare, alla stregua della giurisprudenza successiva all'arresto di Cass. SS. UU. N. 13533 del 30 ottobre 2001).
Si è infatti chiarito che, sul piano delle allegazioni, pur nella logica di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n.
13533, è pur sempre onere di chi agisca a titolo contrattuale allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento (v. Cass. 17 gennaio 2024, n. 1838 e Cass. 10 gennaio 2024, n. 1055, punto 12.2, in tema di adempimento;
Cass. 16 marzo 2018, n. 6618 in tema di risarcimento da inadempimento). A tale ultimo proposito, va rimarcato che chi adduce l'inadempimento altrui debba formulare la domanda con precisione, individuando quale sia l'obbligo che si assume violato nonché l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento, poiché è rispetto a tali circostanze che si calibra l'onere probatorio della controparte. Si tratta di conclusioni che si pongono in linea di continuità con il principio, di carattere generale, secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (cfr.
Cass. 16 marzo 2018, n. 6618; v. anche, da ultimo, in esatti termini, Cassazione civile sez. lav.,
23/06/2025, n.16835). Orbene, nel caso di specie, è da ritenersi che la parte attrice, ora appellante, non pagina 14 di 18 abbia soddisfatto tale onere, non avendo rappresentato circostanze precise, ed elementi oggettivi atti a corroborare l'effettiva esistenza di un inadempimento, ma si è limitata a formulare ipotesi e sospetti in ordine ad una indimostrata tolleranza della a fronte di operazioni bancarie poste in essere da CP_3
senza autorizzazione, in realtà non fornendo riscontri obiettivi di sorta in ordine a tutti Parte_2 gli elementi componenti la propria allegazione.
4.9. A tale ultimo proposito, non può non valorizzarsi aggiuntivamente, agli effetti dell'art. 116 c.p.c., il comportamento della società asseritamente danneggiata, che mai ha richiesto – a supporto delle proprie allegazioni – l'interrogatorio formale di affidando a mere supposizioni l'attribuzione a Parte_2 costui di ammanchi “verosimilmente” illegittimi, ed insistendo per l'ammissione di mezzi di prova meramente esplorativi.
5. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto sussistente una delega in favore dello ad operare sul conto corrente della Parte_2 società.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza impugnata avrebbe non condivisibilmente ritenuto come, anche in assenza di una delega conferita allo in forma scritta, sia imputabile alla Parte_2 stessa la responsabilità di aver creato i presupposti affinché siffatta delega potesse ritenersi Tes_1 esistente ed operante, sia in ragione delle circostanze sopra evidenziate, sia per il fatto che mai la
[...] ha sollevato contestazioni in ordine alle operazioni effettuate sul proprio conto corrente, di Parte_1 cui ha sempre ricevuto regolarmente gli estratti, senza mai contestarli.
5.1. Ad avviso della Corte, deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di appello.
Contrariamente da quanto dedotto dalla parte appellante, il sig. godeva di ampia delega ad Parte_2 operare sui rapporti personali della IG.ra (cfr. doc. n. 1 di primo grado) e dunque della fiducia Tes_1 della medesima. Inoltre, come risulta dai doc. n. 3 e 4 del fascicolo di primo grado, risulta che lo Parte_2 fosse stato pacificamente autorizzato ad operare sul conto corrente della società per “determinate operazioni”, ben potendo tale circostanza ingenerare l'opinione, unitamente alle altre già sottolineate, che lo stesso avesse un'autorizzazione di carattere generale ad operare anche su tale conto.
Secondo la difesa della banca, peraltro, tra le operazioni che potrebbero ritenersi oggetto di contestazione si rinvengono disposizioni operate mediante il canale di internet banking e, quindi, attraverso l'uso delle credenziali segrete della che la predetta, nel caso, avrebbe dovuto custodire con diligenza Parte_1
(cfr. art. 9, doc. n. 2 avv.); mai, peraltro, vi sono state contestazioni specifiche da parte della stessa società riguardo a malfunzionamenti o intrusioni di terzi sul portale della Banca.
pagina 15 di 18 Né la società appare aver mai contestato, per un lunghissimo tempo, le risultanze degli estratti conto che le venivano inviati, dai quali, agevolmente, le predette operazioni avrebbero potuto essere rilevate e poste all'attenzione dell'organo amministrativo della società.
Conseguentemente, non è ravvisabile colpa alcuna della appellata per la mancata segnalazione CP_3 delle presunte anomalie connotanti le stesse (ammesso e non concesso che vi fossero) alla Parte_1
né per non averne impedito il compimento, né per avere, in ipotesi, ritenuto sussistente un generale
[...] mandato in capo allo ad operare sul conto della società. Parte_2
Sotto il primo profilo, infatti, deve rimarcarsi come alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, "In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente" (Cass.,
03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare
l'operazione manifestamente lesiva” (Cass., 31/03/2010, n. 7956).
Da ultimo, i suddetti principi sono stati ripresi e meglio articolati da Cass. Civ. Sez. III, 4 dicembre 2024
n 31052, la quale ha chiarito che, sebbene, in linea generale, non possa essere affermato un indiscriminato e generale obbligo in capo alla banca di controllo delle movimentazioni del conto corrente, per altro verso, la banca è tenuta, in relazione all'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 cod. civ. e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il proprio cliente correntista, e dunque a dare perlomeno segnalazione al cliente delle operazioni che appaiono “sospette” per frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione -mediante frazionamento ed anche mediante prelievo in contanti (nel caso di specie, per inciso, neppure la frequenza delle operazioni attenzionate dal CTP come ragionevolmente sospette era tale da destare allarme: si trattò di cinque negoziazioni (cfr. Tabella B, allegata alla relazione contabile pagina 16 di 18 di parte – doc. 14 parte appellante), di cui la prima si ebbe nel 2014 e le restanti quattro furono
“spalmate”, con una ripetizione di massimo tre volte in un mese, tra il mese di febbraio e la fine di marzo
2015, e dunque con frequenza tutt'altro che anomala, e per importi tutt'altro che “eccezionali”, secondo la usuale operatività della società.
Sotto il secondo ed ultimo profilo, valga conclusivamente osservare che lo stesso comportamento ammesso dalla (consentire allo di compiere tutte le operazioni sul proprio conto Tes_1 Parte_2 corrente, consentirgli di compiere “determinate” operazioni sul conto corrente della società), e la ripetuta inerzia o acquiescenza alle presunte operazioni irregolari, tramite la protratta non contestazione degli estratti conto, ammesso e non concesso che tali operazioni fossero riferibili proprio allo sono Parte_2 circostanze comunque pienamente sufficienti a supportare la legittima convinzione, da parte degli operatori dell'Istituto di TO, che costui operasse secondo un mandato e comunque con l'approvazione della società.
Il motivo è dunque infondato.
6. Con il quarto motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha condannato la società attrice al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
6.1. Tale motivo deve intendersi assorbito dal rigetto dei precedenti motivi e in ogni caso infondato, data la soccombenza di parte appellante nel presente giudizio.
7. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese
8. Quanto, infine, alle spese, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle, secondo i parametri medi dello scaglioni di riferimento, in complessivi euro 9.991,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e
IVA e C.P.A., come per legge.
9. Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado n. Parte_1
272/2024, pubblicata in data 16.07.2024, che per l'effetto, conferma in ogni sua parte;
pagina 17 di 18 - condanna a rifondere all'appellata le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di appello, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Milano, 9 luglio 2025
Il consigliere est
Alessandra Arceri Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2643/2024 promossa in grado d'appello da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lombardo (C.F. ; PEC C.F._1
fax n. 0697656314), ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via G. Antonelli n. 4, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
C.F. – P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mocci del foro di Nuoro (C.F.
), e Paolo Francesco Bruno del foro di Milano (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 13, giusta delega in atti.
- APPELLATA –
ELLO CP_2
- APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 272/2024 del Tribunale di Sondrio pubblicata in data 16 luglio 2024/ contratti bancari pagina 1 di 18
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per – Appellante Parte_1
“A. ordinare, nei confronti della Banca convenuta, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB trasmessa al TO LI in data 1°.04.2019 (con esclusione dei contratti di apertura conto e abilitazione ad operare on line, specimen di firma e gli assegni circolari
n. 983579249, 983579250, 984331289, 984331290, 984331291, 984398103, 984398164 e 984398172) come meglio riportata nell'Istanza ex art. 119 TUB in atti sub doc. 5 nonché ogni altra documentazione afferente le operazioni di addebito non autorizzate (ricevute di versamento e/o distinte di bonifico ecc..);
B. disporre, all'esito della produzione documentale anzidetta, una CTU grafologica diretta ad accertare
l'apocrifia della firma apposta sugli assegni già in atti e su quelli che saranno prodotti dalla ove CP_3 recanti la sottoscrizione della sig.ra Testimone_1
C. disporre, all'esito della produzione documentale anzidetta, una CTU contabile diretta, sulla base della documentazione contabile dell'azienda e della documentazione bancaria relativa Parte_1 al conto corrente n. 150498 (documentazione bancaria già in atti e documentazione ulteriore che la
Banca produrrà in esecuzione dell'emanando ordine di esibizione):
- ad individuare la totalità delle operazioni non autorizzate eseguite dall'Istituto su richiesta di
[...]
Parte_2
- ad accertare e quantificare l'entità dei danni subiti dalla per effetto ed in conseguenza Parte_1 delle operazioni dispositive e/o degli addebiti e/o dei pagamenti eseguiti dal sig. sul conto Parte_2 corrente n. 150498;
- ad accertare e quantificare il danno da lucro cessante, derivato dalla omessa disponibilità delle somme oggetto degli atti dispositivi non autorizzati eseguiti dal sig. sul conto corrente n. 150498. Parte_2
In ogni caso, l'esponente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate con il proprio atto di citazione in appello del 16.09.2024, che di seguito integralmente si trascrivono:
“Nel merito: annullare e riformare la sentenza n. 272/2024 (R.G. n. 1181/2020) emessa dal Tribunale
Ordinario di Sondrio, Sezione Unica Civile, Giudice Unico dott.ssa Romiti, in data 15.07.2024, pubblicata in data 16.07.2024, e notificata a mezzo p.e.c. in data 18.07.2024; e per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 150498, acceso dalla il 27.05.2013 presso il TO LI S.p.A., Agenzia n. 1 di Messina (nel 2018 fuso Parte_1
pagina 2 di 18 per incorporazione nel non prevedeva delega ad operare in favore di alcuno Controparte_4
e, nello specifico, del sig. Parte_2
- Accertare e dichiarare che il TO LI (prima) e il (dopo) hanno consentito Controparte_4 ed autorizzato e, su richiesta del sig. hanno dato esecuzione ad operazioni e/o Parte_2 movimentazioni sul conto corrente anzidetto determinanti addebiti e/o pagamenti, pur in assenza di delega ad operare in favore del predetto;
- Accertare e dichiarare che per effetto delle operazioni non autorizzate eseguite dal sig. sul conto corrente intestato alla a Parte_2 Parte_1 quest'ultima è derivata una perdita economica, integrante un danno patrimoniale c.d. emergente, del complessivo importo di € 173.000,00, come accertato dal Consulente di parte attrice ovvero dell'importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa all'esito di eventuale CTU, oltre all'ulteriore danno da lucro cessante derivato dall'indisponibilità delle somme oggetto delle operazioni dispositive non autorizzate e, per l'effetto, - Condannare il e il sig. Controparte_4 Parte_2 in solido, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità, al pagamento in favore della Parte_1 della complessiva somma di € 173.000,00, a titolo di risarcimento del danno emergente derivato dalle operazioni dispositive e/o dagli addebiti e/o dai pagamenti eseguiti sul conto corrente n. 150498, acceso dalla il 27.05.2013 presso il TO LI S.p.A., Agenzia n. 1 di Messina, oltre al Parte_1 risarcimento del danno da lucro cessante, da determinarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per Appellato : Controparte_1
“(1) in via principale: rigettare l'impugnazione proposta e confermare la sentenza n. 272/2024 del
Tribunale di Sondrio pubblicata in data 16 luglio 2024, nella causa promossa da Parte_1
contro
[...] Controparte_5
(2) in via subordinata: qualora ritenuta ammissibile l'impugnazione e meritevoli di accoglimento i motivi di gravame proposti, previo accoglimento dell'appello incidentale condizionato promosso da
[...]
si insiste perché siano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado e di seguito Controparte_5 riportate: Nel merito: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, respingere tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti del Controparte_4 ora in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata Controparte_5
(nei confronti del convenuto ): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, Parte_2 anche parziale, delle domande avanzate dall'attrice, piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Sondrio condannare il signor a rifondere alla (già Parte_2 CP_3 Controparte_5 [...]
quanto la stessa fosse condannata a versare all'attrice. Con vittoria di spese e Controparte_4
pagina 3 di 18 compensi di causa ovvero determinare, nei rapporti interni tra i debitori in solido, le rispettive quote di responsabilità tenuto conto della gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio. In ogni caso, ci si oppone, per le ragioni già indicate in atti, all'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice.
(3) in via istruttoria: rigettate le richieste istruttorie riproposte, si richiamano le produzioni documentali effettuate in corso di causa.
(4) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2020, la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sondrio, e per Controparte_4 Parte_2 far accertare la responsabilità di questi ultimi per l'esecuzione di operazioni e movimentazioni non autorizzate sul conto corrente n. 150498, acceso dalla società attrice presso il (poi Controparte_6 incorporato da , e di conseguenza per sentirli condannare al risarcimento dei Controparte_4 danni patrimoniali da questa subiti, quantificati in euro 173.000,00 a titolo di danno emergente, e da quantificarsi in via equitativa per il danno da lucro cessante.
In particolare, l'attrice esponeva di essersi avveduta, nel marzo 2019, dell'esecuzione di numerose movimentazioni bancarie non autorizzate, con ogni probabilità compiute sul conto corrente della società
n. 150498 dal sig. all'epoca compagno convivente dell'amministratrice unica della Parte_2 società, nonostante quest'ultima lo avesse autorizzato soltanto al compimento di Testimone_1 alcune specifiche operazioni. In particolare, richiesto l'accesso agli atti presso l'istituto di credito e ottenuto solo parziale riscontro, il consulente tecnico incaricato da parte attrice riscontrava la presenza di numerose operazioni da ritenersi “sospette”, “ragionevolmente sospette” o “molto sospette”, in tal modo suddivise e categorizzate in ragione della mancata corrispondenza delle stesse all'interesse sociale e della loro incongrua o addirittura mancata contabilizzazione.
Nella narrativa dell'atto di citazione, tali operazioni venivano così rappresentate:
“Nella Categoria A, comprendente Operazioni “molto sospette”, figurano n. 20 operazioni di “addebito sul conto corrente”, tutte eseguite a mezzo bonifico presso sportello bancario tra il 14.04.2015 e
l'8.06.2016, per un importo complessivo di € 53.300,00, di cui € 42.800,00 nel 2015 ed € 10.500,00 nel
2016 (cfr. pag. 3 Relazione e Tabella A Allegata). Pt_3 pagina 4 di 18 Molteplici, invero, gli elementi che acclarano trattarsi di “operazioni certamente non autorizzate”:
-quanto alle operazioni dalla n. 2 alla n. 15 del 2015 sono connotate dalla non corrispondenza tra il beneficiario dei bonifici riportato nell'estratto conto relativo ( e il beneficiario riportato Parte_2 nel mastrino contabile;
la loro estraneità all'attività sociale è ulteriormente comprovata Tes_1 dalla circostanza che gli importi corrispondenti alle citate operazioni sono stati riportati anche nel mastrino crediti verso terzi, ciò che ne disvela anche l'illogicità come operazione contabile, atteso che
l'emissione di un bonifico presuppone un'uscita dalle casse societarie, come tale, non può essere riportato tra “i crediti verso terzi”;
-quanto alle operazioni del 2016, trattasi tutte di uscite dalle casse societarie con la causale “rimborsi spese , anch'esse con non autorizzate dall'Amministratore della società. Parte_2
Nella Categoria B, comprendente Operazioni “ragionevolmente sospette”, figurano n. 5 operazioni di
“addebito sul conto corrente”, eseguite con l'emissione di n. 10 assegni circolari il 7.01.2014, n. 4 assegni emessi nell'arco temporale 12.02.2015 -23.03.2015, tutti con beneficiaria l'Equitalia, per un importo complessivo di € 22.063,69.
La “probabile assenza di autorizzazione” di tali operazioni è desumibile dalle seguenti circostanze:
-quanto all'operazione n. 1, l'importo degli assegni circolari emessi è pari ad € 7.417,00 mentre
l'operazione registrata nei mastrini Equitalia è pari ad € 3.768,89 e l'importo differenziale di € 3.647,00
è stato riportato nel mastrino “crediti verso terzi”;
-quanto all'operazione n. 2, l'importo dell'assegno bancario emesso il 12.02.2015 è di € 4.595,08, mentre l'operazione di pagamento riportata nel corrispondente mastrino Equitalia è di € 705,44;
-quanto all'operazione n. 3, l'importo dell'assegno bancario emesso il 19.03.2015 è di € 1.924,83, mentre l'operazione di pagamento riportata nel corrispondente mastrino Equitalia è di € 121,14;
-quanto all'operazione n. 4, l'importo dell'assegno bancario emesso il 12.02.2015 è di € 3.464,78, mentre l'operazione di pagamento riportata nel corrispondente mastrino Equitalia è di € 350,19;
-quanto all'operazione n. 5, l'importo dell'assegno bancario emesso il 23.03.2015 è di € 4.5662,00, mentre l'operazione di pagamento riportata nel corrispondente mastrino Equitalia è di € 703,48.
Nella Categoria C, comprendente Operazioni “sospette”, figurano n. 46 operazioni di “addebito sul conto corrente”, tutte eseguite dal 2013 al 2015, alcune con emissione di assegni (circolari e bancari), annotati nei mastrini con la causale “esigenza di cassa”, ma che non risultano registrati nelle entrate dell'apposito mastrino (“cassa”); altre con emissione di assegni o bonifici senza indicazione nel mastrino di alcuna specifica finalità; altre con giro conti e giro fondi senza indicazione del fondo relativo;
altre, infine consistenti in spese descritte in termini estremamente generici.
pagina 5 di 18 Le operazioni della Tabella C, sono state ulteriormente ripartite nelle sottostanti Tabelle C1 e C2, comprendenti la prima (C1) uscite bancarie registrate nel mastrino “crediti verso terzi”, senza alcuna causale e/o indicazione specifica;
la seconda (C2) uscite bancarie che non sono state registrate in alcun mastrino e per le quali, pertanto, non è possibile desumere il conto di accredito e/o la causale sottostante
e/o il relativo beneficiario.
La “possibile assenza di autorizzazione” di tali operazioni emerge dalle seguenti anomalie nelle registrazioni:
Quanto alla Tabella C1 vi sono comprese n. 27 operazioni, costituite da altrettante uscite bancarie realizzate con assegni e/o bonifici i cui importi risultano registrati nel mastrino “crediti verso terzi” come se integrassero appunto crediti vantati verso terzi, mentre, fanno capo ad addebiti sul conto corrente per cui è causa. E anche quando, per alcune di queste 27 operazioni, figura una causale (ad es.
“esigenze di cassa”) tale causale è poi smentita nel mastrino banche (dove manca la registrazione dell'operazione come “aumento di cassa”), mentre inspiegabilmente nel mastrino “crediti verso terzi” figura la registrazione dell'importo nonostante trattasi di una “uscita” per la società e non di un
“entrata o credito”.
Quanto alla Tabella C2 vi sono comprese n. 19 operazioni, costituite alcune da uscite bancarie, realizzate con assegni e/o bonifici, emessi con l'indicazione “prelievo per cassa” i cui importi non trovano corrispondenza come avrebbe dovuto in ragion di quella causale-nel mastrino cassa.
Altre operazioni sono invece assolutamente prive di causale, in quanto consistenti in uscite bancarie, realizzate con assegni e/o bonifici, che nel mastrino banca risultano registrate con voci generiche quali
“spese varie” o “prelievo”, senza alcuna “specificazione della causale” mancando la relativa registrazione in altri mastrini.
Infine, ad ulteriormente avvalorare l'estraneità delle operazioni individuate alla attività aziendale, il
Consulente evidenziava l'anomalia dell'incremento, nel periodo compreso tra il gennaio 2012 e la fine del 2015, di ben 300.000,00 degli importi registrati nel mastrino “crediti verso terzi” (passato da
625.194,57 euro a 932.457,87euro), spesso riportati come crediti nei confronti della società di riscossione crediti Serit Italia, Equitalia ecc..
In altri termini, sulla scorta delle registrazioni contabili anzidette, le casse della società sembrerebbero vantare, nei confronti delle società di riscossione crediti per un importo di ben € 300.000,00, in realtà insussistenti”.
L'attrice chiedeva, quindi, in via istruttoria, di emettersi ordine nei confronti della banca convenuta di esibire la documentazione bancaria non fornita, al fine di acquisire la prova della irregolarità (o meglio, illegittimità) delle operazioni come sopra individuate, sul presupposto che esse fossero sufficientemente pagina 6 di 18 determinate, nonché CTU grafologica al fine di accertare l'apocrifia della firma apposta su alcuni assegni, oltre che CTU contabile volta a ricostruzione della documentazione contabile e bancaria della società attrice.
In sintesi, la sosteneva che avesse abusato dei poteri conferitigli Parte_1 Parte_2 dall'amministratrice e ne invocava pertanto la responsabilità extracontrattuale. Allo stesso tempo, contestava alla la violazione della diligenza dovuta ex art. 1176 co. 2 c.c. per omessa o CP_3 insufficiente vigilanza, e pertanto la riteneva anch'essa responsabile sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale del danno arrecatole per effetto delle operazioni non autorizzate compiute dallo
In particolare, nell'atto di citazione la testualmente argomentava: “Responsabilità Parte_2 Parte_1 della banca per omessa e/o insufficiente vigilanza in violazione dell'art. 1176, c. 2 c.c. ed inesatto adempimento contrattuale –Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Gli accertamenti eseguiti dal consulente di parte attrice acclarano senza alcun dubbio come sul conto corrente intestato alla nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016 siano stati eseguiti Parte_1 addebiti che non trovano una giustificazione nella contabilità aziendale, per molti dei quali si rende indispensabile un riscontro nella documentazione bancaria di cui l'attrice non dispone, avendone
l'Istituto omesso la consegna, ancorché specificatamente richiesta con Istanza ex art. 119 TUB solo parzialmente evasa.
Anche se eseguito sulla scorta di una frammentaria documentazione bancaria, dall'esame svolto dal consulente di parte attrice è emerso con certezza come il TO LI (prima) e il
[...]
(poi) abbiano dato corso ad operazioni di pagamento, a mezzo bonifico ed assegni, su CP_4 richiesta del sig. nonostante l'assenza di delega ad operare sul conto ovvero di espressa Parte_2 autorizzazione da parte dell'Amministratore della società, come meglio specificate Testimone_1 nella Relazione in atti. Lo era, invero, autorizzato ad eseguire determinate e specifiche Parte_2 operazioni nell'interesse della società e solo limitatamente a queste la avrebbe dovuto consentire CP_3 allo di operare sul conto. Parte_2
Diversamente ogni altra operazione non autorizzata avrebbe dovuto essere rifiutata, provenendo da soggetto non delegato alla generalità delle operazioni bancarie, come chiaramente evincibile dall'assenza di delega ad operare. La condotta innanzi rappresentata evidenzia come la si sia CP_3 resa gravemente inadempiente a quella che è sicuramente una delle principali obbligazioni contrattuali
a suo carico, ossia consentire operazioni e, quindi, atti dispositivi delle somme depositate sul conto corrente solo da parte dell'intestatario e/o del delegato e/o di persona specificatamente autorizzata dall'intestatario del conto.
pagina 7 di 18 Ricorre, più esattamente, una ipotesi di responsabilità dell' per aver omesso l'adozione di tutte CP_7 le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, attraverso la puntuale verifica che il sig.
[...]
quale soggetto privo di delega, fosse per ciascuna delle operazioni eseguite effettivamente Parte_2 autorizzato, risultando, in mancanza consentita e/o comunque non impedita l'esecuzione di operazioni fraudolente, come effettivamente avvenuto nel caso di specie.
Benché superfluo si rammenta, invero, come agli Istituti bancari, in genere, e, quindi anche nel caso di specie, sia richiesta una diligenza di natura tecnica (art. 1176 c. 2 c.c.), che «deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere» (Cass., n. 13777/2007). Peraltro, giova ricordare come la
Corte di Cassazione con le sentenze n. 4571 del 15.04.1992, n. 72 del 8.01.1997 e n. 12093 del
27.09.2001 abbia ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza, necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela. Tale principio trae la sua origine dal generale dovere a carico di ciascun consociato di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi dal quale la giurisprudenza ha tratto doveri e regole d'azione la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità civile. Nel settore bancario tale principio, in relazione al ruolo della banca, innalza per gli istituti di credito, l'obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio del buon padre di famiglia a quello qualificato, con la conseguenza che la sua violazione genera responsabilità per culpa in omittendo. In altri termini è stato ritenuto che per il carattere dell'attività svolta dalle banche è dovuto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere. “La c.d. diligenza del Bonus argentarius qualifica il maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili” (cfr. Cass.
7.05.1992 n. 5421).
Non solo: sulla scorta del disposto degli art. 1218 e 2729 c.c., è stato affermato la ricorrenza dei presupposti di una vera e propria presunzione di responsabilità della banca nell'accertamento dell'inadempimento contrattuale, con conseguente inversione dell'onere della prova: spetterà quindi alla banca, utilizzando ogni mezzo di prova, dimostrare di aver adottato la diligenza necessaria sufficiente a dimostrare il proprio adempimento. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 2058 del 23.02.2000: “nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari pagina 8 di 18 forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell'elevato grado di professionalità”.
1.2. Costituitosi in giudizio, il TO Valtellinese S..A. chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando la loro genericità e, in via subordinata, chiedeva di essere manlevata da Parte_2
1.3. Con provvedimento del 31.03.2021 il Tribunale dichiarava la contumacia di dopo Parte_2 aver rilevato la regolarità della notifica della citazione ex art. 143 c.p.c.
1.4. Nelle more, con comparsa depositata il 27.02.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 in qualità di incorporante della convenuta facendo proprie tutte le Controparte_4 argomentazioni, eccezioni e domande già articolate dalla propria dante causa.
1.5. Senza dare corso all'attività istruttoria richiesta da parte attrice, la causa veniva rimessa in decisione dal primo giudice all'udienza del 8 marzo 2024, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sentenza di primo grado
All'esito del giudizio, il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 272/2024, pubblicata in data 16/07/2024, rigettava le domande svolte da e per l'effetto, condannava quest'ultima Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidate in complessivi “€ 11.268,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.”.
Il Giudice di prime cure riteneva che “parte attrice nulla avesse (n.d.r.) provato, e tantomeno che le operazioni contestate fossero (n.d.r.) state effettivamente poste in essere da (né avrebbe Parte_2 potuto con le istanze istruttorie articolate in atti e più volte rigettate). Difatti, dall'eventuale apocrifia delle firme non deriverebbe comunque l'attribuibilità della condotta al convenuto.”
Invero, secondo il Tribunale la società attrice era stata incapace di indentificare con certezza le operazioni asseritamente non autorizzate, imputandole a sulla base di elementi estrinseci, quali le Parte_2 risultanze contabili della società (dato di per sé non probante), e definendole, per ciò, in diverso grado
“sospette”.
Il primo giudice rilevava peraltro che “dalla mancata autorizzazione, e non certo dalle evidenze contabili, potrebbe in ipotesi derivare la responsabilità dei convenuti, eppure parte attrice ha dedotto
pagina 9 di 18 (n.d.r) proprio dalle scritture contabili la mancanza di autorizzazione, quando invece sarebbe ben possibile dedurre, diversamente argomentando, una erronea tenuta delle stesse”.
Inoltre, osservava che “Nello era pacificamente uso operare sul conto corrente personale Parte_2 dell'amministratrice ed era spesso anche da questa delegato per l'esecuzione di operazioni relative alla società, tenuto conto del lungo lasso di tempo in cui tale prassi è stata incontestatamente portata avanti”, di talché si era verosimilmente ingenerata, quantomeno in apparenza, la ragionevole convinzione che il convenuto fosse stato autorizzato, ed altresì incaricato, di operare su entrambi i conti correnti.
Pertanto, secondo il primo giudice, tale situazione apparente era senz'altro riconducibile alla negligenza dell'amministratrice, la quale, omettendo ogni controllo sulle operazioni avvenute per svariati anni, aveva consolidato tale convinzione nell'istituto di credito, al quale nessuna responsabilità poteva quindi essere ascritta.
3. Giudizio d'appello
3.1. Avverso tale decisione, ha interposto appello, chiedendo la riforma Parte_1 della stessa in forza di 4 motivi, così sinteticamente rubricati:
- 1 motivo di appello– violazione degli artt. 2697 c.c., 118 disp. att. c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha affermato, prima, l'insufficiente precisione della domanda di parte attrice e, poi, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente.
- 2 motivo di appello: - violazione degli artt. 2697 c.c., 118 disp. att. c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha affermato l'omessa prova della riconducibilità delle operazioni contestate al sig. e l'irrilevanza al fine delle istanze istruttorie formulate Parte_2
- 3 motivo di appello: - erronea valutazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una delega in favore del sig. ad operare sul conto corrente della Società; Parte_2
- 4 motivo di appello: - la condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite.
Parte appellante ha quindi chiesto, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di accertare che gli appellati (già e hanno Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 dato esecuzione ad operazioni e/o movimentazioni sul conto corrente societario n. 150498 pur in assenza di delega ad operare, nonché di condannare questi ultimi al risarcimento del danno patrimoniale pari a euro 173.000,00 a titolo di danno emergente, oltre ad una somma equitativamente fissata a titolo di lucro cessante;
ha altresì reiterato le istanze istruttorie del primo grado di giudizio.
3.2. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato Controparte_8 in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata. In via di estremo subordine, ha chiesto di esser tenuta manlevata ed indenne da Parte_2
pagina 10 di 18 Ha avanzato, infine, appello incidentale condizionato in relazione alla omessa autorizzazione da parte del giudice di primo grado della notificazione della comparsa con domanda riconvenzionale al IG.
[...]
Sul punto, ha lamentato la compressione del suo diritto di difesa, in quanto, in tesi, il primo Parte_2 giudice gli avrebbe precluso di avanzare la domanda di regresso nei confronti di quale Parte_2 unico responsabile della condotta (asseritamente) illecita in proprio danno.
3.3. All'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, avendo concesso i termini per il deposito delle note per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il primo e il secondo di appello principale, in quanto avvinti da stretta connessione, debbono essere esaminati congiuntamente.
4.1 Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto non sufficientemente precisa la domanda di parte attrice ed abbia ritenuto non assolto, da parte di quest'ultima, l'onere probatorio.
L'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'attrice si sarebbe premurata, nonostante la parziale risposta della banca alla richiesta di documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB, di individuare le operazioni compiute dallo in difetto di autorizzazione, incaricando Parte_2 all'uopo un esperto di propria fiducia, che le avrebbe compiutamente identificate e suddivise in categorie.
Secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe errato il giudice di prime cure per non aver emesso nei confronti della banca l'ordine di esibizione sollecitato, nonché per non aver ammesso la CTU contabile richiesta per la ricostruzione delle operazioni individuate dal CT di parte. Inoltre, in tesi, la banca, a fronte della CTP, non avrebbe provato di aver verificato la delega ad operare in capo allo e non avrebbe neppure controllato la corrispondenza tra la sottoscrizione della Parte_2 Tes_1
(legale rappresentante della società appellante) che compariva in calce ai documenti indicati allo specimen di firma raccolto in fase di apertura del conto corrente. Per tale motivo, si sollecita anche l'ammissione di una CTU grafologica, erroneamente non ammessa dal giudice di prime cure.
4.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non esser stata fornita la prova della riconducibilità delle operazioni contestate allo ritenendo irrilevante l'eventuale apocrifia di talune sottoscrizioni. Parte_2
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che la stessa aveva consentito allo di operare sul proprio conto personale Tes_1 Parte_2
pagina 11 di 18 e che, per sua stessa ammissione, l'aveva anche delegato al compimento di talune operazioni sul conto corrente della Parte_1
In tesi di parte appellante, inoltre, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ammettere la consulenza grafologica richiesta, in quanto tale mezzo istruttorio avrebbe potuto portare ad individuare le operazioni certamente poste in essere sulla scorta di ordini “non sottoscritti dalla (e pertanto, sempre in Tes_1 tesi, ragionevolmente attribuibili allo . Parte_2
4.3. Entrambi i motivi sono infondati e devono essere rigettati.
4.4. Occorre segnalare, innanzitutto, che l'appellante ha avanzato domanda risarcitoria nei confronti della nonché, in solido, nei confronti di rimasto contumace, lamentando il compimento CP_3 Parte_2 sul conto corrente indicato in atti, intestato alla società, di ripetute operazioni individuate per due caratteristiche così rappresentate:
a) “verosimilmente” non autorizzate;
b) “verosimilmente” compiute dallo Parte_2
La ricostruzione di tali operazioni, in mancanza di messa a disposizione, da parte della banca, di tutta la documentazione utile, che pure gli era stata richiesta ante causam, veniva affidata ad una consulenza tecnica di parte che, sulla scorta del confronto incrociato di tale documentazione con la contabilità della società, giungeva ad individuare tre categorie di operazioni:
1. operazioni molto sospette (n. 20 operazioni di pagamento tramite bonifico, intercorse tra il 14 aprile 2015 e l'8 giugno 2016, – doc. 14 parte appellante);
2. operazioni ragionevolmente sospette (n. 10 assegni circolari emessi con un'unica operazione il 7 gennaio 2014 e 4 assegni di conto corrente dal 12 febbraio al 23 marzo 2015, – doc. 14 parte appellante);
3. altre operazioni sospette (tutti gli altri movimenti effettuate dal 2013 al 2015 con alcune probabilità di frode che richiedono ulteriori analisi approfondite, – doc. 14 parte appellante).
La Banca appellata ha contestato, immediatamente, la genericità della domanda, non avendo la società attrice individuato con certezza le operazioni che lo avrebbe compiuto senza autorizzazione da Parte_2 parte della signora legale rappresentante della società attrice, con la quale, all'epoca Testimone_1 dei fatti, il sig. era convivente. Parte_2
Né a maggior ragione, venivano rappresentati elementi obiettivi che consentissero, quand'anche si fossero riscontrate operazioni riferibili a persona diversa dalla di attribuire dette operazioni Tes_1 allo Parte_2
A ciò si aggiungeva la considerazione che lo era stato, di fatto, ammesso ad operare Parte_2 indiscriminatamente sul conto corrente personale della che per stessa ammissione della Tes_1
pagina 12 di 18 era stato delegato ad effettuare alcune operazioni sul conto corrente della società; e che mai, Tes_1 prima dell'iniziativa giudiziale assunta, la società attrice, e per essa, la signora aveva Tes_1 contestato gli estratti conto relativi alle operazioni compiute, che pertanto, risultavano così implicitamente ratificate da parte della società, anche laddove compiute in difetto di mandato specifico.
La ha peraltro rimarcato come la prova della natura irregolare delle operazioni fosse stata, per più CP_3 parte, affidata alla constatazione di mancata corrispondenza tra gli addebiti risultanti dagli estratti del conto corrente intestato alla società attrice con le registrazioni contabili, dato di per sé ambiguo e non idoneo a provare alcunché. Ha chiesto pertanto il rigetto della pretesa della Parte_1
4.5. Rileva la Corte che, se è vero che la difesa della società ha sommariamente individuato delle operazioni sospette, pur tuttavia, come rilevato in modo condivisibile dal primo giudice, anche laddove ciò fosse ritenuto dimostrato, ciò non sarebbe sufficiente a provare la riconducibilità di dette operazioni ad illeciti commessi da Parte_2
In effetti, va osservato come la società attrice (ora appellante) pretenda di ritrarre tale dimostrazione alla luce delle incongruenze che il proprio consulente tecnico di parte ha riscontrato tra la documentazione contabile societaria analizzata (mastrini clienti, fornitori e banche – cfr. doc. 13) e la correlata, anche se parziale, documentazione relativa al conto corrente societario, avanzando, sulla scorta delle predette incongruenze, istanze istruttorie (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria mancante, CTU contabile, CTU grafologica per riscontrare la riferibilità o meno alla delle Tes_1 firme apposte ai documenti in atti), volte a corroborare la tesi sostenuta.
4.6. Giova tuttavia rammentare, al proposito, che incombeva certamente a nella sua Parte_1 qualità di attrice asseritamente danneggiata, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda, e che, da parte della stessa, detta prova avrebbe dovuto, in ultima analisi, essere ricercata per il tramite delle stesse consulenze di cui si è richiesta l'ammissione. In particolare, ammesso e non concesso che il dato della discrasia tra le operazioni attenzionate dal consulente tecnico di parte e le risultanze degli estratti conto della società potesse rappresentare un univoco (e sufficiente) dato di partenza a sostegno della tesi attorea, non v'è chi non veda che l'espletamento delle consulenze grafologica e contabile sulle quali parte appellante torna ad insistere nel presente grado di giudizio avrebbe avuto valenza schiettamente percipiente, in quanto, tramite le stesse, la società Parte_1 si proponeva di fornire dimostrazione dei fatti costitutivi della propria domanda, ovvero della natura illegittima delle operazioni attenzionate, in quanto non autorizzate, e soprattutto, della loro non riferibilità alla legale rappresentante della società e, per tale via, della loro conseguente riferibilità allo Parte_2 attraverso una serie di salti logici che, all'evidenza, non può essere condivisa o recepita. Infatti, anche qualora, all'esito di consulenza grafologica, si fosse accertata l'eventuale natura apocrifa delle firme pagina 13 di 18 apposte sugli ordini delle operazioni attenzionate dal C.T. di parte, ciò ancora non sarebbe valso a dimostrare, neppure per presunzioni, che la falsità delle sottoscrizioni fosse da ricondursi ad azioni illecite commesse dallo Parte_2
4.7. Deve in primo luogo rimarcarsi, infatti, che la C.T.U. “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”: Cass. 15/12/2017 n. 30218).
Pertanto, non è per il tramite di tale mezzo istruttorio che parte attrice (ora appellante) poteva legittimamente pretendere di rinvenire la prova delle proprie asserzioni, peraltro formulate in termini di mero – più o meno intenso – sospetto.
4.8. In secondo luogo, deve ritenersi che tale conclusione non sia ragionevolmente scalfibile neppure a voler considerare la responsabilità dell'Istituto di credito evocato in lite sul piano contrattuale, con la conseguenziale facilitazione probatoria concessa al creditore della prestazione, cui è sufficiente, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, allegare il fatto dell'inadempimento (in particolare, alla stregua della giurisprudenza successiva all'arresto di Cass. SS. UU. N. 13533 del 30 ottobre 2001).
Si è infatti chiarito che, sul piano delle allegazioni, pur nella logica di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n.
13533, è pur sempre onere di chi agisca a titolo contrattuale allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento (v. Cass. 17 gennaio 2024, n. 1838 e Cass. 10 gennaio 2024, n. 1055, punto 12.2, in tema di adempimento;
Cass. 16 marzo 2018, n. 6618 in tema di risarcimento da inadempimento). A tale ultimo proposito, va rimarcato che chi adduce l'inadempimento altrui debba formulare la domanda con precisione, individuando quale sia l'obbligo che si assume violato nonché l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento, poiché è rispetto a tali circostanze che si calibra l'onere probatorio della controparte. Si tratta di conclusioni che si pongono in linea di continuità con il principio, di carattere generale, secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (cfr.
Cass. 16 marzo 2018, n. 6618; v. anche, da ultimo, in esatti termini, Cassazione civile sez. lav.,
23/06/2025, n.16835). Orbene, nel caso di specie, è da ritenersi che la parte attrice, ora appellante, non pagina 14 di 18 abbia soddisfatto tale onere, non avendo rappresentato circostanze precise, ed elementi oggettivi atti a corroborare l'effettiva esistenza di un inadempimento, ma si è limitata a formulare ipotesi e sospetti in ordine ad una indimostrata tolleranza della a fronte di operazioni bancarie poste in essere da CP_3
senza autorizzazione, in realtà non fornendo riscontri obiettivi di sorta in ordine a tutti Parte_2 gli elementi componenti la propria allegazione.
4.9. A tale ultimo proposito, non può non valorizzarsi aggiuntivamente, agli effetti dell'art. 116 c.p.c., il comportamento della società asseritamente danneggiata, che mai ha richiesto – a supporto delle proprie allegazioni – l'interrogatorio formale di affidando a mere supposizioni l'attribuzione a Parte_2 costui di ammanchi “verosimilmente” illegittimi, ed insistendo per l'ammissione di mezzi di prova meramente esplorativi.
5. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto sussistente una delega in favore dello ad operare sul conto corrente della Parte_2 società.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza impugnata avrebbe non condivisibilmente ritenuto come, anche in assenza di una delega conferita allo in forma scritta, sia imputabile alla Parte_2 stessa la responsabilità di aver creato i presupposti affinché siffatta delega potesse ritenersi Tes_1 esistente ed operante, sia in ragione delle circostanze sopra evidenziate, sia per il fatto che mai la
[...] ha sollevato contestazioni in ordine alle operazioni effettuate sul proprio conto corrente, di Parte_1 cui ha sempre ricevuto regolarmente gli estratti, senza mai contestarli.
5.1. Ad avviso della Corte, deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di appello.
Contrariamente da quanto dedotto dalla parte appellante, il sig. godeva di ampia delega ad Parte_2 operare sui rapporti personali della IG.ra (cfr. doc. n. 1 di primo grado) e dunque della fiducia Tes_1 della medesima. Inoltre, come risulta dai doc. n. 3 e 4 del fascicolo di primo grado, risulta che lo Parte_2 fosse stato pacificamente autorizzato ad operare sul conto corrente della società per “determinate operazioni”, ben potendo tale circostanza ingenerare l'opinione, unitamente alle altre già sottolineate, che lo stesso avesse un'autorizzazione di carattere generale ad operare anche su tale conto.
Secondo la difesa della banca, peraltro, tra le operazioni che potrebbero ritenersi oggetto di contestazione si rinvengono disposizioni operate mediante il canale di internet banking e, quindi, attraverso l'uso delle credenziali segrete della che la predetta, nel caso, avrebbe dovuto custodire con diligenza Parte_1
(cfr. art. 9, doc. n. 2 avv.); mai, peraltro, vi sono state contestazioni specifiche da parte della stessa società riguardo a malfunzionamenti o intrusioni di terzi sul portale della Banca.
pagina 15 di 18 Né la società appare aver mai contestato, per un lunghissimo tempo, le risultanze degli estratti conto che le venivano inviati, dai quali, agevolmente, le predette operazioni avrebbero potuto essere rilevate e poste all'attenzione dell'organo amministrativo della società.
Conseguentemente, non è ravvisabile colpa alcuna della appellata per la mancata segnalazione CP_3 delle presunte anomalie connotanti le stesse (ammesso e non concesso che vi fossero) alla Parte_1
né per non averne impedito il compimento, né per avere, in ipotesi, ritenuto sussistente un generale
[...] mandato in capo allo ad operare sul conto della società. Parte_2
Sotto il primo profilo, infatti, deve rimarcarsi come alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, "In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente" (Cass.,
03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare
l'operazione manifestamente lesiva” (Cass., 31/03/2010, n. 7956).
Da ultimo, i suddetti principi sono stati ripresi e meglio articolati da Cass. Civ. Sez. III, 4 dicembre 2024
n 31052, la quale ha chiarito che, sebbene, in linea generale, non possa essere affermato un indiscriminato e generale obbligo in capo alla banca di controllo delle movimentazioni del conto corrente, per altro verso, la banca è tenuta, in relazione all'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 cod. civ. e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il proprio cliente correntista, e dunque a dare perlomeno segnalazione al cliente delle operazioni che appaiono “sospette” per frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione -mediante frazionamento ed anche mediante prelievo in contanti (nel caso di specie, per inciso, neppure la frequenza delle operazioni attenzionate dal CTP come ragionevolmente sospette era tale da destare allarme: si trattò di cinque negoziazioni (cfr. Tabella B, allegata alla relazione contabile pagina 16 di 18 di parte – doc. 14 parte appellante), di cui la prima si ebbe nel 2014 e le restanti quattro furono
“spalmate”, con una ripetizione di massimo tre volte in un mese, tra il mese di febbraio e la fine di marzo
2015, e dunque con frequenza tutt'altro che anomala, e per importi tutt'altro che “eccezionali”, secondo la usuale operatività della società.
Sotto il secondo ed ultimo profilo, valga conclusivamente osservare che lo stesso comportamento ammesso dalla (consentire allo di compiere tutte le operazioni sul proprio conto Tes_1 Parte_2 corrente, consentirgli di compiere “determinate” operazioni sul conto corrente della società), e la ripetuta inerzia o acquiescenza alle presunte operazioni irregolari, tramite la protratta non contestazione degli estratti conto, ammesso e non concesso che tali operazioni fossero riferibili proprio allo sono Parte_2 circostanze comunque pienamente sufficienti a supportare la legittima convinzione, da parte degli operatori dell'Istituto di TO, che costui operasse secondo un mandato e comunque con l'approvazione della società.
Il motivo è dunque infondato.
6. Con il quarto motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha condannato la società attrice al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
6.1. Tale motivo deve intendersi assorbito dal rigetto dei precedenti motivi e in ogni caso infondato, data la soccombenza di parte appellante nel presente giudizio.
7. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese
8. Quanto, infine, alle spese, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle, secondo i parametri medi dello scaglioni di riferimento, in complessivi euro 9.991,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e
IVA e C.P.A., come per legge.
9. Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado n. Parte_1
272/2024, pubblicata in data 16.07.2024, che per l'effetto, conferma in ogni sua parte;
pagina 17 di 18 - condanna a rifondere all'appellata le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di appello, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Milano, 9 luglio 2025
Il consigliere est
Alessandra Arceri Il Presidente
Domenico Bonaretti
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