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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1581/2024 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione
di energia elettrica,
[...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Cicero.
- Appellante -
Contro con sede a Roma, in viale Luigi Boccherini, n. 15 Controparte_1
(p. I.V.A. ), e, per essa, la mandataria (p. I.V.A. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo P.IVA_2
- Appellata -
______________________
In esito all'udienza di discussione orale dell'8 luglio 2025, la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1035/2024, pubblicata in data 29 aprile 2024 (resa nel procedimento n. 705/2018 R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito dall'odierna appellante
-opponente in primo grado- al fine di ottenere la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2273/2017, emesso il 6 dicembre 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
euro 11.059,92 per sorte capitale, sulla base di fatture insolute relative all'utenza elettrica di sua titolarità sita a Lentini, in C.da S. Antonio, contraddistinta dal Codice
POD IT001E979072651) così statuiva:
a) rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava esecutivo;
b) condannava a rifondere all'opposta le spese del giudizio Parte_1
di opposizione, che liquidava, ex D.M. n. 55/2014, in euro 4.835,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2024, Parte_1
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Con comparsa di risposta depositata il 25 marzo 2025, si costituiva in giudizio e, per essa, la mandataria che Controparte_1 Parte_2
deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
All'udienza di discussione dell'8 luglio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, per le dedotte carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199/2017, da ritenersi operante anche in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n.
149/2022), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dallo stesso art. 342 c.p.c. (nonché dall'art. 434 c.p.c.), la sostanza dell'atto deve comunque prevalere sulla forma, sicché, stanti la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata,
non sono necessarie particolari forme sacramentali.
Pertanto, ciò che rileva è che l'atto soddisfi la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con la prospettazione, al contempo, della diversa soluzione chiesta con l'impugnazione, non essendo invece necessaria la redazione di un formale progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
E, nel caso di specie, le difese svolte con l'atto di appello consentono di individuare le parti della sentenza che si intendono censurare e quale diversa soluzione viene proposta rispetto alla decisione impugnata, sì da preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello va quindi disattesa.
Ciò premesso, passando al merito della controversia, con il primo e unico motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.,
nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure valutato,
compiutamente e secondo i costanti canoni giurisprudenziali, le prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, avrebbe errato il giudice di primo grado nel decidere la causa sulla base della considerazione che la non abbia contestato in modo specifico sia Parte_1
le modalità di calcolo del debito, sia l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti.
Il motivo è infondato.
E invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore –
richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe,
invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione fosse regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è
stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo, Cass. civ., sez. VI-3, ord. 9 gennaio
2020, n. 297).
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ., sez. III, ord. 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. civ.,
sez. VI-3, ord. 15 dicembre 2017, n. 30290; Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n.
23699).
Nel caso di specie, va preliminarmente precisato che, dall'esame complessivo degli atti e dei documenti versati in causa, risulta provato il rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica intercorso tra e la società Parte_1
fornitrice, in virtù del quale la prima ha ricevuto sia Controparte_1
la regolare fornitura di energia presso l'utenza di cui è intestataria (sita a Lentini, in
C.da S. Antonio, contraddistinta dal Codice POD IT001E979072651, N.PRESA
8905507701028), sia la periodica fatturazione emessa dalla detta società
relativamente ai consumi rilevati dal distributore.
L'esistenza del predetto rapporto sinallagmatico di somministrazione tra le parti è
stata, peraltro, confermata dall'appellante già nei suoi scritti difensivi del giudizio di primo grado. E la stessa appellante, che ha rilevato la sostanziale omogeneità dei consumi riscontrati nel tempo, si è però limitata a contestarne in via generica l'entità, in assenza di riscontri oggettivi.
Ciò posto, per quanto specificamente attiene all'entità della pretesa creditoria, va rilevato che i consumi posti dall'appellata a sostegno della stessa pretesa sono imperniati sulle seguenti fatture:
1) fattura n. 890550770102829 del 1° marzo 2016, in scadenza alla data del 21 marzo
2016 e riferita ai consumi di marzo 2016, per l'importo di € 490,04;
2) fattura n. 890550770102828 del 6 gennaio 2016, in scadenza alla data del 26
gennaio 2016 riferita ai consumi di dicembre 2015, per l'importo di € 491,67;
3) fattura n. 890550770102825 del 17 luglio 2015, dell'importo originario di €
12.746,74, divenuto poi di € 10.078,21 a seguito di conguaglio dei consumi dal 30
settembre 2013 al 16 luglio 2015, in scadenza alla data dell'11 agosto 2015, con la parziale compensazione delle somme di € 2.505,66 e di € 355,96 per gli importi fatturati dal 29 dicembre 2011 al 23 agosto 2015, e con la totale compensazione del debito di cui alla fattura n. 0890550770102826.
Tali importi risultano determinati (sulla base di letture reali e nel rispetto delle procedure previste dalle normative di settore) dal distributore, gestore della rete, e trasmessi alla società fornitrice. Sicché i consumi effettivi e i relativi importi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in ordine all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (v. sul tema
Cass. 7045/2018, Cass. 17078/2017 e Cass. 23699/2016).
Invero, a fronte di tali evidenze probatorie, l'appellante si è limitata a dedurre genericamente l'eccessività dei consumi, nonché il malfunzionamento del contatore,
senza aver mai provveduto, pur avendone la facoltà prevista dalla regolazione ARERA,
ad attivare la procedura di verificazione del contatore, né, tantomeno, ha mai eseguito un'autolettura del contatore posto sotto la sua custodia o ha mai prodotto altra documentazione idonea a comprovare eventuali scostamenti tra consumi effettivi e consumi fatturati.
A sostegno delle sue deduzioni, la stessa ha soltanto prodotto in giudizio una relazione di consulenza tecnica stragiudiziale di parte, come tale redatta senza contraddittorio tra le parti, con la conseguenza della sua inidoneità ad assumere valore di prova in senso proprio, costituendo, invece, una mera allegazione di parte,
non supportata oggettivamente.
Sul punto si è espresso chiaramente il giudice di legittimità, il quale ha statuito che
“La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il
consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento
proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla parte che ha prodotto la
perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le
circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in
veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il
giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria
valutazione ai fini della decisione” (Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22904).
E, nel caso di specie, l'appellante non ha articolato alcuna prova testimoniale a conferma delle circostanze tecniche dedotte dal suo consulente, né ha richiesto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio o ha allegato ulteriore documentazione a sostegno delle sue ragioni.
Alla stregua di quanto sopra, dunque, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio gravante sull'utente ai sensi dell'art. 2697 c.c., né ha fornito elementi concreti da cui possano desumersi vizi o irregolarità della rilevazione o della determinazione dei consumi.
Di contro, la società appellata ha regolarmente prodotto le fatture indicate, nonché
l'estratto autentico notarile delle scritture contabili (contenente gli estremi delle fatture sinora rimaste insolute) e l'estratto conto delle dette fatture, corredati da adeguati dettagli concernenti i consumi rilevati, e non sono emerse anomalie tali da giustificare una revisione dell'entità del credito azionato con il ricorso per ingiunzione. Non coglie nel segno, infine, la deduzione -operata dalla parte appellante- di inesattezza del conteggio (dei consumi relativi all'utenza in questione) effettuato sulla base della fattura n. 890550770102825 del 17 luglio 2015 (dell'importo originario di
€ 12.746,74, divenuto poi di € 10.078,21 a seguito di conguaglio dei consumi dal 30
settembre 2013 al 16 luglio 2015, in scadenza alla data dell'11 agosto 2015, con la parziale compensazione delle somme di € 2.505,66 e di € 355,96 per gli importi fatturati dal 29 dicembre 2011 al 23 agosto 2015, e con la totale compensazione del debito di cui alla fattura n. 0890550770102826).
Infatti, come si evince dalla comunicazione dell'8 marzo 2016 indirizzata da
[...]
al legale della in risposta ai rilievi formulati da Controparte_1 Parte_1
quest'ultimo in ordine all'eccessività dell'importo fatturato, la contestata
“spalmatura” costituisce solo un metodo di calcolo dei consumi volto ad adeguare (in minus), in modo ragionevolmente giustificabile, ancorché in via presuntiva e forfettaria, i consumi precedentemente stimati in eccesso (ma pur sempre relativi a periodi non coperti da prescrizione estintiva, come rilevato dal giudice di prime cure)
ai consumi effettivi.
E, relativamente alla dedotta eccezione di prescrizione estintiva, va in contrario osservato che la detta fattura n. 890550770102825, oggetto di contestazione tra le parti, pur operando, al mero fine della determinazione del quantum debeatur, una spalmatura dei consumi su un più ampio arco temporale (compreso tra il 27 novembre 2003 e il 23 maggio 2015), concerne, comunque, solo i crediti per i consumi relativi al periodo che inizia dal giugno - luglio 2015 e in relazione al quale il corso della prescrizione estintiva quinquennale è stato tempestivamente interrotto dagli atti
(diffida del 19 luglio 2017 -pervenuta alla destinataria il 26 luglio 2017- e notificazione del decreto ingiuntivo n. 2273/2017 -avvenuta il 21 dicembre 2017-) richiamati dall'impugnata sentenza.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (euro 11.059,92) della controversia- seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Non ricorrono le condizioni per la chiesta condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto non risultano in atti concreti e univoci elementi, idonei a denotare, nella condotta processuale della stessa appellante, la temerarietà della lite e/o l'abuso del processo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1581/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1035/2024 Parte_1
del 29 aprile 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n. 705/2018 R.G.),
che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte Parte_1
appellata, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 15 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1581/2024 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione
di energia elettrica,
[...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Cicero.
- Appellante -
Contro con sede a Roma, in viale Luigi Boccherini, n. 15 Controparte_1
(p. I.V.A. ), e, per essa, la mandataria (p. I.V.A. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo P.IVA_2
- Appellata -
______________________
In esito all'udienza di discussione orale dell'8 luglio 2025, la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1035/2024, pubblicata in data 29 aprile 2024 (resa nel procedimento n. 705/2018 R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito dall'odierna appellante
-opponente in primo grado- al fine di ottenere la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2273/2017, emesso il 6 dicembre 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
euro 11.059,92 per sorte capitale, sulla base di fatture insolute relative all'utenza elettrica di sua titolarità sita a Lentini, in C.da S. Antonio, contraddistinta dal Codice
POD IT001E979072651) così statuiva:
a) rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava esecutivo;
b) condannava a rifondere all'opposta le spese del giudizio Parte_1
di opposizione, che liquidava, ex D.M. n. 55/2014, in euro 4.835,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2024, Parte_1
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Con comparsa di risposta depositata il 25 marzo 2025, si costituiva in giudizio e, per essa, la mandataria che Controparte_1 Parte_2
deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
All'udienza di discussione dell'8 luglio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, per le dedotte carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199/2017, da ritenersi operante anche in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n.
149/2022), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dallo stesso art. 342 c.p.c. (nonché dall'art. 434 c.p.c.), la sostanza dell'atto deve comunque prevalere sulla forma, sicché, stanti la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata,
non sono necessarie particolari forme sacramentali.
Pertanto, ciò che rileva è che l'atto soddisfi la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con la prospettazione, al contempo, della diversa soluzione chiesta con l'impugnazione, non essendo invece necessaria la redazione di un formale progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
E, nel caso di specie, le difese svolte con l'atto di appello consentono di individuare le parti della sentenza che si intendono censurare e quale diversa soluzione viene proposta rispetto alla decisione impugnata, sì da preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello va quindi disattesa.
Ciò premesso, passando al merito della controversia, con il primo e unico motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.,
nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure valutato,
compiutamente e secondo i costanti canoni giurisprudenziali, le prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, avrebbe errato il giudice di primo grado nel decidere la causa sulla base della considerazione che la non abbia contestato in modo specifico sia Parte_1
le modalità di calcolo del debito, sia l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti.
Il motivo è infondato.
E invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore –
richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe,
invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione fosse regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è
stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo, Cass. civ., sez. VI-3, ord. 9 gennaio
2020, n. 297).
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ., sez. III, ord. 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. civ.,
sez. VI-3, ord. 15 dicembre 2017, n. 30290; Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n.
23699).
Nel caso di specie, va preliminarmente precisato che, dall'esame complessivo degli atti e dei documenti versati in causa, risulta provato il rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica intercorso tra e la società Parte_1
fornitrice, in virtù del quale la prima ha ricevuto sia Controparte_1
la regolare fornitura di energia presso l'utenza di cui è intestataria (sita a Lentini, in
C.da S. Antonio, contraddistinta dal Codice POD IT001E979072651, N.PRESA
8905507701028), sia la periodica fatturazione emessa dalla detta società
relativamente ai consumi rilevati dal distributore.
L'esistenza del predetto rapporto sinallagmatico di somministrazione tra le parti è
stata, peraltro, confermata dall'appellante già nei suoi scritti difensivi del giudizio di primo grado. E la stessa appellante, che ha rilevato la sostanziale omogeneità dei consumi riscontrati nel tempo, si è però limitata a contestarne in via generica l'entità, in assenza di riscontri oggettivi.
Ciò posto, per quanto specificamente attiene all'entità della pretesa creditoria, va rilevato che i consumi posti dall'appellata a sostegno della stessa pretesa sono imperniati sulle seguenti fatture:
1) fattura n. 890550770102829 del 1° marzo 2016, in scadenza alla data del 21 marzo
2016 e riferita ai consumi di marzo 2016, per l'importo di € 490,04;
2) fattura n. 890550770102828 del 6 gennaio 2016, in scadenza alla data del 26
gennaio 2016 riferita ai consumi di dicembre 2015, per l'importo di € 491,67;
3) fattura n. 890550770102825 del 17 luglio 2015, dell'importo originario di €
12.746,74, divenuto poi di € 10.078,21 a seguito di conguaglio dei consumi dal 30
settembre 2013 al 16 luglio 2015, in scadenza alla data dell'11 agosto 2015, con la parziale compensazione delle somme di € 2.505,66 e di € 355,96 per gli importi fatturati dal 29 dicembre 2011 al 23 agosto 2015, e con la totale compensazione del debito di cui alla fattura n. 0890550770102826.
Tali importi risultano determinati (sulla base di letture reali e nel rispetto delle procedure previste dalle normative di settore) dal distributore, gestore della rete, e trasmessi alla società fornitrice. Sicché i consumi effettivi e i relativi importi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in ordine all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (v. sul tema
Cass. 7045/2018, Cass. 17078/2017 e Cass. 23699/2016).
Invero, a fronte di tali evidenze probatorie, l'appellante si è limitata a dedurre genericamente l'eccessività dei consumi, nonché il malfunzionamento del contatore,
senza aver mai provveduto, pur avendone la facoltà prevista dalla regolazione ARERA,
ad attivare la procedura di verificazione del contatore, né, tantomeno, ha mai eseguito un'autolettura del contatore posto sotto la sua custodia o ha mai prodotto altra documentazione idonea a comprovare eventuali scostamenti tra consumi effettivi e consumi fatturati.
A sostegno delle sue deduzioni, la stessa ha soltanto prodotto in giudizio una relazione di consulenza tecnica stragiudiziale di parte, come tale redatta senza contraddittorio tra le parti, con la conseguenza della sua inidoneità ad assumere valore di prova in senso proprio, costituendo, invece, una mera allegazione di parte,
non supportata oggettivamente.
Sul punto si è espresso chiaramente il giudice di legittimità, il quale ha statuito che
“La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il
consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento
proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla parte che ha prodotto la
perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le
circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in
veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il
giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria
valutazione ai fini della decisione” (Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22904).
E, nel caso di specie, l'appellante non ha articolato alcuna prova testimoniale a conferma delle circostanze tecniche dedotte dal suo consulente, né ha richiesto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio o ha allegato ulteriore documentazione a sostegno delle sue ragioni.
Alla stregua di quanto sopra, dunque, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio gravante sull'utente ai sensi dell'art. 2697 c.c., né ha fornito elementi concreti da cui possano desumersi vizi o irregolarità della rilevazione o della determinazione dei consumi.
Di contro, la società appellata ha regolarmente prodotto le fatture indicate, nonché
l'estratto autentico notarile delle scritture contabili (contenente gli estremi delle fatture sinora rimaste insolute) e l'estratto conto delle dette fatture, corredati da adeguati dettagli concernenti i consumi rilevati, e non sono emerse anomalie tali da giustificare una revisione dell'entità del credito azionato con il ricorso per ingiunzione. Non coglie nel segno, infine, la deduzione -operata dalla parte appellante- di inesattezza del conteggio (dei consumi relativi all'utenza in questione) effettuato sulla base della fattura n. 890550770102825 del 17 luglio 2015 (dell'importo originario di
€ 12.746,74, divenuto poi di € 10.078,21 a seguito di conguaglio dei consumi dal 30
settembre 2013 al 16 luglio 2015, in scadenza alla data dell'11 agosto 2015, con la parziale compensazione delle somme di € 2.505,66 e di € 355,96 per gli importi fatturati dal 29 dicembre 2011 al 23 agosto 2015, e con la totale compensazione del debito di cui alla fattura n. 0890550770102826).
Infatti, come si evince dalla comunicazione dell'8 marzo 2016 indirizzata da
[...]
al legale della in risposta ai rilievi formulati da Controparte_1 Parte_1
quest'ultimo in ordine all'eccessività dell'importo fatturato, la contestata
“spalmatura” costituisce solo un metodo di calcolo dei consumi volto ad adeguare (in minus), in modo ragionevolmente giustificabile, ancorché in via presuntiva e forfettaria, i consumi precedentemente stimati in eccesso (ma pur sempre relativi a periodi non coperti da prescrizione estintiva, come rilevato dal giudice di prime cure)
ai consumi effettivi.
E, relativamente alla dedotta eccezione di prescrizione estintiva, va in contrario osservato che la detta fattura n. 890550770102825, oggetto di contestazione tra le parti, pur operando, al mero fine della determinazione del quantum debeatur, una spalmatura dei consumi su un più ampio arco temporale (compreso tra il 27 novembre 2003 e il 23 maggio 2015), concerne, comunque, solo i crediti per i consumi relativi al periodo che inizia dal giugno - luglio 2015 e in relazione al quale il corso della prescrizione estintiva quinquennale è stato tempestivamente interrotto dagli atti
(diffida del 19 luglio 2017 -pervenuta alla destinataria il 26 luglio 2017- e notificazione del decreto ingiuntivo n. 2273/2017 -avvenuta il 21 dicembre 2017-) richiamati dall'impugnata sentenza.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (euro 11.059,92) della controversia- seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Non ricorrono le condizioni per la chiesta condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto non risultano in atti concreti e univoci elementi, idonei a denotare, nella condotta processuale della stessa appellante, la temerarietà della lite e/o l'abuso del processo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1581/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1035/2024 Parte_1
del 29 aprile 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n. 705/2018 R.G.),
che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte Parte_1
appellata, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 15 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro