Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 487 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 23/5/2025 e vertente
TRA
, con l'avvocato Filippo Parte_1
Maria Corbò, nel cui studio in Roma Via A. Bertoloni 55, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 14.5.2020 conveniva in Controparte_1 giudizio , chiedendo la condanna di Controparte_2 Pt_1 al pagamento di € 58.495,09 quale indennità di risoluzione, ed altri importi pag. 1 di 16
2257/2020 presso il Tribunale di Frosinone e, nel merito, di rigettare le domande avanzate dalla perché infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto. Instaurato il contraddittorio, escussi i testi indotti, espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione. Veniva quindi pronunciata sentenza non definitiva di accoglimento parziale delle domande attoree. Contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di un supplemento di CTU e, successivamente, veniva nuovamente rimessa in decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto con la sentenza definitiva: “Rigetta l'eccezione di continenza sollevata da parte convenuta;
accerta il credito di nei Controparte_1 confronti di per la somma di € Parte_1 27.843,85 ai sensi dell'art. 2 bis , III° comma e art. 17 V° comma ANA;
di € 26.663,08 ai sensi dell'art. 2 bis III° comma ANA e 13 III° comma e successivi;
di € 82.140,31 per le differenze provvigionali nel periodo 2014- 2018; accerta il credito di nei Parte_1 confronti di per la somma di € 21.585,88 Controparte_1 relativi alla rivalsa del portafoglio agenti;
stante, altresì, gli esiti della sentenza n. definitiva del 14.2.2024, e in virtù della compensazione giudiziale, condanna a pagare all'attrice la somma di € Pt_1
133.816,80 oltre interessi moratori ai sensi del Dlgs n. 231/2002 a decorrere dalla maturazione (06.03.2020) al saldo;
condanna a Pt_1 pagare gli interessi moratori ai sensi del Dlgs n. 231/2002 a decorrere dalla maturazione (06.03.2020) al saldo sulla somma di € 18.756,44 oggetto della sentenza non definitiva RG n. 3047/2024; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
compensa per un quarto le spese di lite e condanna la parte convenuta a rifondere all'attore la restante parte che liquida nella somma complessiva di € 11.360,00 di cui € 800,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
A fondamento della decisione definitiva il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. Che con contratto di agenzia stipulato in data
20.6.2014, la riceveva dalla Controparte_1 Controparte_2 l'incarico di agente per la zona di Frosinone (cod. agenzia N00587);
2. Che
pag. 2 di 16 detto rapporto agenziale era disciplinato dall'Accordo Nazionale Agenti del 2003, stipulato tra le rappresentanze delle imprese assicuratrici italiane e le rappresentanze sindacali degli agenti di assicurazione;
3. Che, in data
3.11.2016, la riceveva dalla una Controparte_1 Pt_1 comunicazione di scioglimento del rapporto agenziale del seguente testuale tenore “Formuliamo la presente per comunicarvi, a norma dell'art. 12 – I^ comma – lettera d) e dell'art. 17, V comma, del vigente Accordo Nazionale
Agenti, che il sig. ha raggiunto il limite di età previsto per Parte_2 la cessazione di delegato all'attività di intermediazione assicurativa. In conseguenza, venuto meno il presupposto di cui all'art. 2 V comma vigente ANA, il Contratto di Agenzia si intende risolto di diritto, con effetto 31/01/2017”;
4. Che, in realtà, a seguito di alcune proroghe concordate tra le parti, il rapporto di agenzia cessava effettivamente il 27.9.2019, sempre con la motivazione del “raggiunto limite di età” della persona fisica responsabile dell'attività agenziale;
5. Che, nell'ipotesi in cui l'agente sia una società e non una persona fisica, il raggiungimento del limite dell'età pensionabile da parte del singolo agente che sia responsabile dell'attività assicurativa della società agenziale, non determina l'automatico scioglimento del rapporto di agenzia, ma apre una fase di gestione provvisoria nell'ambito della quale tra le parti contrattuali (
[...] quale preponente e quale agente), si Parte_1 Controparte_1 ricerca una soluzione che possa consentire la prosecuzione del rapporto agenziale. La disciplina del suddetto meccanismo è specificamente articolata nell'ambito del vigente Accordo Nazionale Agenti (espressamente richiamato dal contratto di agenzia); prevede, infatti, l'art. 17 comma V° dell'Accordo Nazionale, che “Nel caso di contratto di agenzia stipulato con una società regolarmente costituita, l'impresa può richiedere alla società l'uscita del soggetto o dei soggetti di cui all'art. 2, V comma, per avere il soggetto raggiunto il limite di età di cui al presente articolo. I commi I, II, III e IV dell'articolo 2 bis si applicano anche nel caso di uscita di uno di tali soggetti per raggiunto limite di età che sia stata richiesta dall'impresa. Nel caso in cui l'uscita per avere il soggetto raggiunto i limiti di età sia stata richiesta dall'impresa spetterà alla società agenziale – nel solo caso di intesa raggiunta tra le parti, ai sensi dell'art. 2 bis, I comma, sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante – la somma aggiuntiva di cui al secondo comma del presente articolo in misura corrispondente alla quota di partecipazione detenuta nella società agenziale dal soggetto uscente. Nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto l'intesa di cui all'art. 2 bis, I comma, troverà esclusiva applicazione quanto previsto dal comma III dell'articolo 2 bis e pertanto nessuna somma aggiuntiva di cui al presente articolo sarà dovuta dall'impresa”. L'art. 2 bis III° comma, testualmente prevede che “Nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto l'intesa di cui al I° comma, il rapporto di agenzia si risolve, con diritto della società agenziale al trattamento di cui all'articolo 13, III comma e pag. 3 di 16 successivi, alle indennità di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'art. 12A”;
6. Che detta norma mira a tutelare la permanenza del rapporto agenziale, creando una significativa incentivazione, soprattutto nei confronti dell'impresa preponente, alla conservazione del contratto di agenzia con la società agenziale, tanto che, nel caso in cui il rapporto venga comunque a risolversi, la parte preponente è tenuta a corrispondere alla società agenziale, oltre alle normali indennità di risoluzione, anche una somma aggiuntiva (pari al 40% di quella massima calcolata in base all'art. 12 A) ed il mancato preavviso, come se a recedere fosse stata per sua volontà l'impresa preponente;
7. Che la dopo aver Controparte_1 ricevuto la comunicazione di scioglimento del contratto per raggiunti limiti di età, tentava di prospettare varie soluzioni per la prosecuzione del contratto di agenzia;
con varie comunicazioni via mail (sub doc. 5), l'agenzia proponeva una rosa di possibili responsabili dell'attività agenziale;
ma la non intendeva in alcun modo aderire e, Pt_1 pertanto, insisteva nella chiusura agenziale, che era quindi posta in essere dall'impresa in data 24.9.2018; 8. Che dopo aver ultimato le Pt_1 operazioni di riconsegna agenziale trasmetteva il conteggio delle indennità di risoluzione per il complessivo ammontare di € 27.263,02 nel dicembre 2018 (doc. 6); tuttavia, la compagnia ometteva di effettuare il pagamento di tali predette indennità di risoluzione. Inoltre, la pur avendo Pt_1 quantificato le “provvigioni maturande” dovute all'agenzia dopo lo scioglimento del contratto per l'importo di € 5.229,80, secondo quanto stabilito dall'art. 20 ANA, ometteva di effettuare il pagamento a favore dell'agente. Inoltre, la non versava la somma aggiuntiva Pt_1 prevista dall'art. 2 bis III° comma 9 ANA, né provvedeva a pagare il mancato preavviso di cui all'art. 2 bis III° comma e 13 III° comma e segg. ANA;
il tutto per un complessivo ammontare di € 73.124,82, così come dettagliato in apposita lettera di richiesta del 4.2.2020 (doc.7);
9. Che, relativamente al credito per indennità di risoluzione per € 27.263,02, tale importo è dovuto alla società attrice in base all'Accordo Nazionale Agenti, come da conteggio ed espresso riconoscimento effettuato dalla controparte;
10. Che, relativamente alle provvigioni maturande di € 5.229,80, le stesse spettano all'agente cessato sulle rate di premio che andranno ad essere incassate dopo la cessazione del rapporto, a completamento delle singole annualità di premi, laddove, sul punto, la compagnia aveva espressamente ammesso con la propria lettera del 20.1.2020, che le provvigioni maturande dovute alla assommano ad € 5.229,80; 11. Che Controparte_1 relativamente alla somma aggiuntiva ex art. 2 bis, III° comma e art. 17 V° comma ANA, pari a € 16.706, secondo le predette disposizioni collettive spetta all'agente cessato, quando la risoluzione avvenga come nel caso di specie, a seguito di compimento del limite di età del responsabile pag. 4 di 16 dell'attività assicurativa di una società agenziale, un importo pari al 40% della somma aggiuntiva determinata in base all'art. 12 A, importo comunicato alla con lettera del 4.2.2020 e non contestato Pt_1 nell'ammontare; 12. Che relativamente al mancato preavviso art. 2 bis III° comma ANA e 13 III° comma e successivi, € 23.926, quando il rapporto di agenzia cessa per il compimento dell'età pensionabile della persona fisica responsabile della società agenziale, deve essere riconosciuto a quest'ultima il preavviso previsto dagli artt. 13, III° comma e seguenti. Il III° comma dell'art. 13 stabilisce che quando il rapporto di agenzia abbia una durata superiore a 4 anni, come nel caso in esame, all'agente debba essere riconosciuto un preavviso di 5 mesi;
il successivo IV° comma dell'art. 13 prevede che l'indennità sostitutiva si calcoli applicando una
“scaletta decrescente sulle provvigioni dell'esercizio precedente”. Il conteggio eseguito dall'attrice nella lettera del 4.2.2020 non era stato, inoltre, contestato nel suo ammontare;
13. Che, a fronte di un totale dovuto per € 70.124,82, la riconosce di dovere a Controparte_1 Pt_1 un residuo importo da verbale di riconsegna di € 5.995,38, nonché un residuo di rivalsa 2018 per € 8.634,35 e, quindi per totale quindi € 14.629,73, di talché le somme dovute dalla convenuta ammontano ad € 58.495,09. Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Di eccepire, in via preliminare, la continenza tra il presente giudizio ed altro giudizio, pendente sul Tribunale di Frosinone sez. lavoro RG. 2257/2020, giudizio quest'ultimo in cui era stata proposta domanda, sempre in relazione allo stesso rapporto di agenzia oggetto del presente giudizio, da parte del CP_1 il quale, in relazione al mandato inizialmente svolto, a far data dal
14.4.1994, quale agente della (oggi Controparte_3 CP_4
e poi proseguito, dopo formale cessazione del 19.6.2014, con la
[...] veste di società a far data dal 20.6.2014, dunque senza obiettiva soluzione di continuità, aveva chiesto la condanna della al Controparte_2 pagamento della somma di € 62.851,74 a titolo di indennità di risoluzione asseritamente non corrisposta;
al pagamento di € 83.223,60 a titolo di differenze provvigionali tra quanto la Compagnia aveva dichiarato all'Agenzia delle Entrate di aver versato all'agente per gli anni 2013 e 2014 e quanto effettivamente versato all'agente stesso ed, infine, al pagamento, a titolo di risarcimento per il danno subito dal ricorrente per effetto della ripresa a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle differenze provvigionali non erogate, danno stimato in € 54 mila;
2. Che, nel merito della presente vicenda, come da verbale di riconsegna del
28.9.2018, risultava un saldo a debito per la convenuta per euro 50.322,26, di cui euri 15.000,00 pagate dall'attrice con bonifico bancario del 27.9.2018, euro 13.736,38 riconosciute come dovute ma non pagate, ed euro 21.585,88 oggetto di richiesta di documentazione al fine di ulteriore verifica;
quindi le somme ancora dovute alla convenuta ammontavano ad pag. 5 di 16 euro 35.322,26; 3. Che detta somma doveva essere compensata con la somma di euro 27.263,02 riconosciuta dalla convenuta quale indennità di risoluzione e con la somma di euro 5.229,80 a titolo di provvigioni maturande.
Ciò posto, occorre osservare quanto segue. Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di continenza tra il presente giudizio e quello definito con la sentenza n. 3607/2023 della Corte di Appello di Roma oggetto di ricorso in Cassazione. Sul punto, giova premettere che, ai sensi dell'art. 39, 2 comma cpc, l'istituto della continenza può essere qualificato come un'ipotesi specifica di litispendenza, consistente nella identità di cause quanto alle parti ed alla causa petendi, ma con petitum nell'una più ampio che nell'altra, e con pendenza dei giudizi davanti a giudici diversi. Orbene, appare sufficiente rilevare, sul punto, che i due giudizi indicati dalla odierna convenuta, riguardano due distinti rapporti di agenzia, il primo dei quali ha avuto inizio nel 1994 ed è giunto a conclusione nel 2014, mentre il secondo ha avuto inizio nel 2014 ed è terminato nel 2018, giudizi questi coinvolgenti differenti parti, atteso che nel primo è parte Parte_2 quale persona fisica, nel secondo la Detta
[...] Controparte_1 circostanza, quindi, evidenzia la completa autonomia dei due giudizi e determina, di conseguenza, l'infondatezza della relativa eccezione sollevata dalla convenuta. Stabilito, quanto sopra, e passando al merito delle domande proposte, occorre, preliminarmente, distinguere le due domande proposte dall'attore, in quanto fondate su presupposti distinti. La prima, in particolare, è correlata alla cessazione del rapporto tra le parti e si compone di quattro voci: 1) indennità di risoluzione ex artt. da 25 a 33 ANA;
2) provvigioni maturande ex art. 20 ANA;
3) somma aggiuntiva ex art. 2 bis , III° comma e art. 17 V° comma ANA;
4) indennità di mancato preavviso art. 2 bis III° comma ANA e 13 III° comma e successivi;
rispetto a detta domanda, poi, rilevano i controcrediti di che si Pt_1 distinguono, a loro volta, in due voci: 1) € 13.736,38 relativi ad incassi effettuati nella III decade di Settembre;
2) € 21.585,88 relativi alla rivalsa del portafoglio agenti. La seconda domanda, inoltre, non è strettamente correlata alla cessazione del rapporto tra le parti in quanto riguarda presunte differenze provvigionali relative al periodo 2014/2018.
Esaminando, nello specifico, la prima delle due suddette domande, occorre evidenziare che le prime due voci del credito preteso da parte attrice nonché la prima voce del controcredito della convenuta, in quanto incontestate tra le parti, sono state oggetto della sentenza non definitiva in epigrafe meglio indicata, di talché le stesse non costituiranno oggetto della presente disamina, laddove l'oggetto della presente pronuncia deve essere circoscritto alle ultime due voci del credito vantato dell'attrice e alla seconda voce del controcredito della convenuta. In detta prospettiva, la questione centrale in relazione a tali crediti riguarda la corretta individuazione della disciplina applicabile al rapporto contrattuale in pag. 6 di 16 questione. Parte attrice, infatti, sostiene che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l'art. 17 comma 5 ultimo capoverso dell'Accordo Nazionale Agenti (ANA) del 2003 e che, di conseguenza, avrebbe diritto a percepire le indennità previste dall'art. 2 bis comma 3 ANA. Al fine di vagliare la correttezza di tale conclusione occorre, preliminarmente, tenere conto della tardività delle produzioni documentali sul punto e, successivamente, verificare la sussistenza dei presupposti applicativi disciplina in questione anche alla luce delle contestazioni mosse dalla convenuta. In primo luogo, si evidenzia la tardività della produzione dell'Accordo Nazionale Agenti (ANA) del 2003 per come integrato nel 2005. Infatti, parte attrice ha prodotto solamente con la comparsa conclusionale la documentazione idonea a comprovare la vigenza del comma 5 dell'art. 17 ANA. Tale tardività, sarebbe rilevante in quanto l'accordo in questione non soggiace al principio iura novit curia alla luce di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo la quale "la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex articolo 425 c.p.c., comma 4), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia" (Cass. n. 6394/2019). Tuttavia, nel caso di specie, tale tardività non assume rilievo in quanto, da un lato, la parte convenuta ha accettato il contraddittorio su tale produzione documentale e, dall'altro, in quanto il comma in questione è stato oggetto di contraddittorio non solo a decorrere dalla produzione del documento ma sin dal principio del giudizio essendo stato riconosciuto, ancorché ritenuto non applicabile nel caso di specie, dalla stessa convenuta. Nel merito dell'applicabilità dell'art. 17 comma 5 ANA al caso di specie, i presupposti per l'applicazione del comma in questione sono i seguenti: a) che il contratto di agenzia sia stipulato non con un privato ma con un'impresa regolarmente costituita;
b) che l'impresa abbia chiesto alla società agente l'uscita di un soggetto per raggiunto limite di età; c) che, a fronte di tale richiesta, le parti non abbiano raggiunto un'intesa finalizzata alla prosecuzione del rapporto. Tali presupposti risultano provati per le seguenti ragioni. a) Il primo requisito, relativo al fatto che il contratto di agenzia sia stato stipulato non con un privato ma con un'impresa regolarmente costituita non è oggetto di contestazione. b) Il secondo requisito, relativo al fatto che l'impresa abbia chiesto alla società agente l'uscita di un soggetto per raggiunto limite di età è documentalmente provato oltre a non essere contestato dalla convenuta. Appare
pag. 7 di 16 documentalmente provato in quanto, nella raccomandata inviata in data
03.11.2016 dalla convenuta avente ad oggetto lo scioglimento del rapporto agenziale, si legge quanto segue: “Formuliamo la presente per comunicarvi, a norma dell'art. 12 – 1^comma - lettera d) e dell'art. 17 V comma, del vigente Accordo Nazionale Agenti, che il Sig. Parte_2 ha raggiunto il limite di età previsto per la cessazione di delegato all'attività di intermediazione assicurativa. In conseguenza, venuto meno il presupposto di cui all'art. 2 V comma vigente il Contratto di CP_5 Agenzia si intende risolto di diritto, con effetto 31/01/2017”. Inoltre, appare non contestato in quanto, sul punto, la convenuta sostiene solamente che la risoluzione sarebbe avvenuta in quanto, raggiunto il limite di età da parte di sarebbe al contempo venuto meno il previsto dall'art. 112 Parte_2 punto 2 CAP, in base al quale una società agenziale, per svolgere il mandato, deve avere almeno un soggetto iscritto nella medesima sezione (A del RUI). Tale considerazione non contraddice, bensì conferma, la circostanza che l'impresa abbia chiesto alla società agente l'uscita di un soggetto per raggiunto limite di età, con ciò confermando la sussistenza del secondo presupposto;
c) Il terzo requisito, relativo al fatto che a fronte della richiesta di uscita di un soggetto per raggiungimento dei limiti di età, le parti non abbiano raggiunto l'intesa di cui all'art. 2 bis comma 1 ANA risulta documentalmente provato. L'art. 2 bis comma 1 ANA prevede che
“Nel caso di recesso o di esclusione o di uscita o di perdita della qualifica di delegato, per qualsivoglia ragione, di uno o più dei soggetti di cui all'art. 2, V comma, il rapporto di agenzia in corso con la società non cesserà automaticamente e, salvo quanto previsto dal successivo IV comma, si instaurerà una procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto e consentire alle parti di trovare, entro il termine di 90 giorni dall'evento, prorogabile su accordo scritto delle parti, un'intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante”. Il documento 5 di parte attrice contiene alcune comunicazioni inviate da volte ad CP_1 attivare la procedura appena menzionata così da consentire la prosecuzione dell'attività dell'agenzia. In particolare, nella email del 24 settembre 2018 si legge “a seguito di colloqui intercorsi dopo la richiesta incondizionata, da parte della Compagnia, di pensionamento dell'Agente della scrivente Srl addetto agli affari assicurativi con la spettabile come anticipato Pt_1 telefonicamente alla OT.ssa , si propone nuovo Agente di Per_1 gradimento della Compagnia. Si richiede incontro per concordare la scelta del nominativo”. Nella successiva email del 19 ottobre 2018 si legge “Il tuo settore ha deciso la chiusura dell'Agenzia, nonostante ti avessi informato Co via mail che la avesse i nominativi adatti al proseguo.”. Da tali comunicazioni emerge l'infondatezza delle deduzioni della convenuta nella parte in cui asserisce che la cessazione del rapporto con l'agenzia sarebbe stato legato all'assenza, nella stessa, di soggetti dotati dei dovuti requisiti professionali. Infatti, ha deciso di non dare seguito alla Pt_1
pag. 8 di 16 procedura volta alla conservazione del rapporto agenziale avviata da CP_1 con ciò confermando, da un lato, che la causale della risoluzione sia stata interamente collegata al pensionamento di (secondo requisito) e, CP_1 dall'altro, il mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 2 bis, I comma (terzo requisito). Alla luce di quanto esposto appare corretto quanto affermato da parte attrice in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 17 comma 5 ANA. Oltre a contestare l'applicabilità del comma 5 dell'art. 17 ANA, parte convenuta sostiene che questo, in ogni caso, dovrebbe operare diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'attore. Ritiene, infatti, che il comma in questione dovrebbe essere interpretato alla luce del protocollo di intesa ANIA Sindacati Agenti del 23.09.2005, il quale, secondo la convenuta, “ha stabilito che, in caso di richiesta di uscita di uno dei soggetti di cui all'art. 2 V comma e quindi anche il socio agente per aver raggiunto i limiti di età, la procedura di cui all'art. 2 bis può trovare applicazione, ma la somma aggiuntiva prevista dal terzo comma dell'art 2 bis, non può in ogni caso diventare condizione migliorativa rispetto alle previsioni dell'art. 17 che, al secondo comma, prevede tre scaglioni di somma aggiuntiva ma specificando testualmente “Nessuna somma aggiuntiva sarà dovuta dopo il compimento del 68 anno di età”. Il protocollo in questione, oltre a essere stato indicato tardivamente dalla parte convenuta con la memoria di replica non è stato prodotto in giudizio. Atteso che anche i protocolli aggiunti all'accordo ANA, per le ragioni precedentemente esposte, non soggiacciono al principio iura novit curia, il protocollo richiamato non può trovare applicazione nel presente giudizio in quanto non provato. Per quanto riguarda la quantificazione delle indennità in oggetto parte attrice aveva, con atto di citazione, quantificato la somma aggiuntiva ex art. 2 bis , III° comma e art. 17 V° comma ANA, in € 16.706,00 e l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2 bis III° comma ANA e 13 III° comma e successivi in € 23.926,00. Il consulente tecnico contabile, all'esito delle operazioni peritali e del contraddittorio con i consulenti delle parti, ha prodotto una relazione condivisibile e immune da vizi con la quale ha diversamente quantificato le indennità in questione. In particolare, ha quantificato la somma aggiuntiva ex art. 2 bis, III° comma e art. 17 V° comma ANA in € 27.843,85 e l'indennità di mancato preavviso ex art. 2 bis III° comma ANA e 13 III° comma e successivi in € 26.663,08. Parte attrice, facendo propri i calcoli operati dal CTU, ha rassegnato le proprie conclusioni indicando le somme richieste nella misura individuata dal CTU superiore, quindi, rispetto a quella richiesta con il proprio atto di citazione e, a fronte di ciò, la convenuta ha eccepito la inammissibilità, in quanto tardiva, della relativa domanda. In un ambito differente ma con principi che posso trovare applicazione anche nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha precisato che: “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non pag. 9 di 16 costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata.
(Nella specie la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, la sentenza, in rapporto di lavoro domestico, di condanna alla corresponsione delle differenze retributive nell'importo risultante dalla disposta CTU, eccedente rispetto alla quantificazione operata col ricorso introduttivo, in rilevata carenza di iniziative della parte di adeguamento della domanda ai più favorevoli esiti della consulenza).” (Cass. 19455/2018). Nel caso di specie, nell'atto di citazione parte attrice ha chiesto di “Condannare comunque la convenuta a corrispondere alla parte attrice le somme maggiori o minori ritenute di giustizia per tutte le causali in precedenza esposte”. In sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia, non si è solamente riportata alla conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ma le ha modificate in modo specifico alla luce di quanto evidenziato dal CTU. Ne consegue che, in attuazione del citato principio di diritto dalla Corte di Cassazione, il mutamento del valore della domanda non costituisce una novità e risulta quindi ammissibile. In mancanza di ulteriori contestazioni in relazione al quantum delle due indennità in discussione esse devono essere riconosciute alla parte attrice nella misura determina dal CTU. Infatti, sul punto, la relazione si rivela chiara ed esaustiva e le relative conclusioni risultano dedotte da una attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto nonché ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame. Pertanto, questo
Giudicante ritiene di farli propri. Conclusivamente sul punto, deve essere riconosciuti a favore di parte attrice € 27.843,85 quale somma aggiuntiva ex art. 2 bis , III° comma e art. 17 V° comma ANA, (aggiunta del 40% in caso di mancato accordo in vista della risoluzione del rapporto per raggiungimento dell'età) nonché € 26.663,08 a titolo di indennità da mancato preavviso ex art. 2 bis III° comma ANA e 13 III° comma e successivi. Sempre in relazione alla prima domanda, come anticipato in narrativa, parte convenuta eccepisce che i crediti dell'attrice debbano essere oggetto di compensazione con i controcrediti da essa vantati per come indicati nel verbale di consegna in atti. Alla luce di quanto precedentemente esposto, la parte di tali controcrediti che rimane oggetto di contestazione ammonta a complessivi € 21.585,88 relativi alla rivalsa del portafoglio agenti. Sul punto, è stato disposto un supplemento di CTU con il seguente quesito “Accertamento dell'eventuale credito di € 21.585,88 della convenuta indicato nel verbale di riconsegna del 28.09.2018 (all. 34)”. All'esito delle operazioni peritali il consulente ha affermato che pag. 10 di 16 “Nonostante sia indubbio che il valore totale della rivalsa che parte attrice deve a ammonti a € 73.391,83, lo scrivente Parte_1 conferma di non poter accertare il debito residuo per rivalsa di € 21.585,88 dovuto da parte attrice per le motivazioni riportate al par.
5.3. Per suddette ragioni, lo scrivente non è in grado di ricostruire, in modo certo, il credito di € 21.585,88 (per un totale di 15 rate di rivalsa) preteso da parte convenuta.”. La permanente incertezza sul piano contabile non appare dirimente ai fini del presente giudizio alla luce dei principi giuridici che regolano la materia. Invero, va richiamato l'insegnamento della Corte di
Cassazione, ormai costante a partire da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento...). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (…) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (…)” (così Cass. n. 20110/2013, negli stessi termini, Cass. 826/2015, si vedano anche, tra le numerose altre,
Cass. 21297/2017, Cass. 22777/2018 e Cass. 98/2019). Nel caso di specie il verbale di riconsegna, congiuntamente con il contratto di agenzia in atti, nonché la denuncia del mancato pagamento da parte dell'attrice appaiono sufficienti a soddisfare l'onere di allegazione posto in capo alla convenuta la quale, in relazione al credito in questione, si pone quale creditrice che denuncia l'inadempimento della controparte. Sicché, a fronte di un'adeguata allegazione l'onere della prova grava sul debitore il quale deve fornire elementi idonei a paralizzare la pretesa proveniente dalla controparte. Nel caso di specie, come anche ravvisato dal CTU, non è contestato che il valore totale della rivalsa che parte attrice doveva a ammontasse, in origine, complessivamente a € 73.391,83. Pt_1
Nondimeno, a fronte della richiesta di pagamento delle rate residue, gli elementi offerti dall'attrice al fine di contrastare la pretesa di controparte appaiono generici e insufficienti a fornire la prova dell'insussistenza del credito in questione. Da un lato, infatti, parte attrice denuncia il difetto probatorio della controparte, senza considerare che la propria posizione, in pag. 11 di 16 relazione al credito in questione, è di debitrice, sicché sulla convenuta grava esclusivamente un onere allegativo, mentre è su di essa (attrice/debitrice) che grava l'onere probatorio. Tale onere, nel caso di specie, deve essere inteso come rischio della mancata prova, di modo tale che, in mancanza di una prova sufficiente deve risultare soccombente la parte sulla quale grava tale onere. Dall'altro lato, parte attrice si riporta alle conclusioni del CTU in ordine all'impossibilità di accertare con precisione il quantum del credito senza tenere conto delle differenze che intercorrono tra le valutazioni di tipo contabile e quelle giuridiche. Infatti, l'impossibilità di giungere ad una precisa quantificazione di un credito sul piano contabile non osta al suo riconoscimento sul piano giuridico in attuazione delle predette regole relative all'onere probatorio. Parte attrice, nel merito, non ha sollevato alcuna specifica eccezione utile a paralizzare l'avversa pretesa né ha attivato, al fine di adempiere l'onere probatorio su di essa gravante, gli strumenti processuali utili a provarne l'insussistenza. Ne consegue che deve essere riconosciuto integralmente il controcredito della contenuta per il complessivo ammontare di € 21.585,88. Quanto esposto in relazione al controcredito vantato dalla convenuta appare dirimente anche ai fini dell'accoglimento della seconda domanda proposta dall'attore riguardo alle differenze provvigionali tra quanto ha Pt_1 affermato di dovere e di avere erogato dal 2014 al 2018 e quanto in realtà ha effettivamente corrisposto. Anche in relazione a tale credito, infatti, il
CTU ha ravvisato carenze documentali e probatorie che non hanno permesso di accertare l'ammontare della pretesa creditoria vantata dall'attrice. Ciò in quanto “non è stata depositata evidenza dell'importo delle partite effettivamente incassate per anno, le quali sono esclusivamente riepilogate nell'atto di citazione;
non vi è evidenza se nei minori incassi che parte attrice lamenta vi siano partite finanziarie diverse dalle provvigioni in oggetto;
non vi è alcun elemento in atti che permetta di verificare gli incassi da una parte e il calcolo delle competenze dall'altra”. A sostegno della propria domanda parte attrice ha affermato che dalla dichiarazione resa da all'Agenzia delle Entrate (all. 12 fasc. parte attrice) sarebbe Pt_1 possibile individuare gli importi provvigionali maturati dalla attrice per gli esercizi 2014 – 2018 e che, però, avrebbe effettivamente erogato Pt_1 alla per il medesimo titolo somme minori rispetto a Controparte_1 quelle dichiarate all'Agenzia delle Entrate. non ha contestato la Pt_1 provenienza da sé medesima del doc. 12, vale a dire delle note con le quali comunicava all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle provvigioni e degli altri compensi assicurativi risultanti dalle registrazioni sul foglio cassa per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. E nemmeno ha formulato un'eccezione di inadempimento, limitandosi a evidenziare che l'attrice, in corso di rapporto, mai ebbe ad eccepire la congruità dei compensi corrisposti e a osservare che non vi è prova delle asserite differenze. In realtà, è superfluo giungere alla verifica di tali differenze perché, in pag. 12 di 16 presenza di dichiarazioni di valore confessorio come quelle contenute nel doc. 12, non è l'attrice a dover dimostrare il “percepito” da sottrarre al dovuto ma proprio e solo la società convenuta a dover dare prova del corretto ed integrale adempimento rispetto a quanto dichiarato. Infatti, anche in relazione a tale credito risultano applicabili i principi espressi da Cass. S.U. n. 13533 del 2001 in quanto, in relazione ad essi parte attrice è creditrice e la convenuta debitrice, sicché la prima è gravata dal solo onere di allegazione del titolo e dell'inadempimento mentre grava sulla seconda l'onere di provare circostanze idonee a paralizzare la pretesa creditoria. In tal senso, la convenuta non ha mai dimostrato alcuna ragione estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito dedotto in giudizio dall'attrice. Conclusivamente, in accoglimento della seconda domanda proposta dall'attrice, deve essere condannata a pagare la Pt_1 somma di € 82.140,31. Per quanto riguarda gli interessi dovuti sulle somme individuate in motivazione sono dovuti gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 che, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, trova applicazione anche con riferimento al contratto di agenzia (Cass. 10528/2022: “In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia.”). È infondata l'eccezione di parte convenuta secondo la quale nell'Accordo Nazionale Agenti sarebbe previsto un interesse convenzionale al 3% compensativo del danno da ritardato pagamento applicabile ai crediti per cui è causa. Nell'accordo in questione, infatti, tale tasso di interesse è previsto in contesti differenti da quello di specie e non sussistono i presupposti per operare un'interpretazione analogica di tali previsioni. Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi in questione, occorre rilevare che il presupposto essenziale per il nascere dell'obbligo, in capo al debitore, di corrispondere gli interessi di mora è il ricevimento da parte del debitore stesso di una fattura, o di una richiesta di pagamento equivalente alla prima, proveniente dal creditore. In caso di inerzia di quest'ultimo, il quale non provveda ad inviare al debitore uno dei menzionati documenti, non vi sarà pertanto obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi in caso di ritardo nel pagamento, neppure qualora a quest'ultimo sia stata già consegnata la merce o prestati i servizi oggetto del contratto. Successivamente alla ricezione del documento in questione gli interessi di mora decorrono successivamente allo scadere dei 30 giorni previsti dall'art. 4 comma 2 lettera a). Nel caso di specie la ricezione del documento deve essere ravvisata nella comunicazione del 04.02.2020 (doc. 7 parte pag. 13 di 16 attrice), sicché gli interessi in questione decorrono dal 06.03.2020. Sono poste a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite devono essere compensate per un quarto e poste, per la restante parte, a carico della convenuta e sono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, considerando che il valore della controversia è inferiore a € 200.000,00. Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice compensi nella misura di € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.220,00 per la fase introduttiva, € 4.250,00 per la fase istruttoria, € 3.190,00 per la fase conclusionale.”
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 18378/2024, pubblicata il 02.12.2024 e non notificata emessa nella causa RG
26025/2020 ed in accoglimento dei motivi di appello così statuire: in via preliminare ed in rito, sospendere integralmente o, in subordine, parzialmente ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale di Roma n. 18378/2024 pubblicata il 02.12.2024 e non notificata nella parte in cui ha condannato
[...] alla corresponsione in favore di CP_2 Controparte_1 della somma di euro 133.816,80 (per precisione euro 133.817,80) oltre interessi moratori o in subordine per l'importo di euro 82.140,31 oltre interessi moratori per differenze provvigionali nel periodo 2014 – 2018, o per l'importo di euro 51.677,49 oltre interessi moratori, provvedendo con decreto ex art. 351 c.p.c. II e III comma o previa fissazione di udienza specifica, anche a seguito di ricorso che verrà depositato, sussistendo validi motivi per la concessione della sospensione ed in primis il danno grave ed irreparabile, stante la palese non solvibilità della Controparte_1 ove percepisse le somme a poterle restituire all'esito del giudizio d'appello. Nel merito, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 18378/2024, pubblicata il 02.12.2024 nella causa R.G. 26025/2020, e non notificata, rigettare integralmente le domande formulate dalla con riferimento al Controparte_1 pagamento di importi a titolo di indennità di preavviso e somma aggiuntiva per complessivi euro 51.677,49 ex art. 2 bis ANA 2003 e/o art. 17 V comma
ANA, così come liquidate nella sentenza definitiva di I grado, nonché per quanto attiene il pagamento delle differenze provvigionali per euro
82.140,31 del periodo 2014 - 2018, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, accertando che in relazione all'intervenuto raggiungimento dei limiti di età dell'unico responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa Sig. della Parte_2 [...] nulla è dovuto in ogni caso a titolo di somma aggiuntiva Controparte_1
pag. 14 di 16 ai sensi dell'ANA 2003, mentre ai fini del preavviso l'importo dovuto, semmai ed in ogni caso, è quello dell'art. 17 I comma ANA 2003 accertato in euro 5.761,43. In subordine, in denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sospensiva, condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te pro tempore a restituire a Controparte_2 gli importi eventualmente percepiti in più rispetto a quanto sarà
[...] statuito all'esito dell'appello maggiorati degli interessi sempre al tasso moratorio. Con vittoria dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Non si è costituita pure Controparte_1 regolarmente citata.
Con istanza del 28/2/2025 comunicava che era Controparte_2 stato raggiunto un accordo transattivo con la parte appellata e quindi non vi
è più necessità di proseguire il giudizio di appello proposto.
La causa veniva chiamata in prima udienza il 23/5/2025, nella quale compariva l'appellante che confermava di aver definito transattivamente la lite con compensazione delle spese, indi la causa era riservata a sentenza.
L'atto di transazione intervenuto tra le parti ha fatto venire meno le ragioni di contrasto oggetto della presente lite, con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. VI Ord., 19/10/2018, n. 26537;
Cass. civ. Sez. V, 28/05/2019, n. 14546).
Conformemente alla richiesta congiunta le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] contro la sentenza definitiva n. 18378/2024, Controparte_1 pubblicata il 02.12.2024 e la sentenza non definitiva n. 3047/2024 pubblicata il 19.02.2024, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso in Roma il 23/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
pag. 15 di 16 Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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