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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2518/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Gotelli;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 27.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la volontà di separarsi alle condizioni come in quella sede precisate;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1 1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Camogli (GE) il 21.3.2015 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi sono autosufficienti, ciascuno in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di reddito e lavoro e vicendevolmente rinunciano a percepire l'uno dall'altro il contributo ex art.156 c.c.
3. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere tra loro i beni in comproprietà e di avere definito ogni altra questione economica e/o patrimoniale, nulla più avendo a che pretendere l'uno dall'altra per nessun altro titolo o ragione;
4. Il marito si impegna a trasferire al più presto la propria residenza;
2
5. le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio”;
“Il signor dichiara di aver trasferito la propria residenza in Moconesi (GE), Parte_2
Via dei Mulini, 182”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 14, parte II, serie C, anno 2015), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Gotelli;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 27.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la volontà di separarsi alle condizioni come in quella sede precisate;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1 1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Camogli (GE) il 21.3.2015 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi sono autosufficienti, ciascuno in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di reddito e lavoro e vicendevolmente rinunciano a percepire l'uno dall'altro il contributo ex art.156 c.c.
3. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere tra loro i beni in comproprietà e di avere definito ogni altra questione economica e/o patrimoniale, nulla più avendo a che pretendere l'uno dall'altra per nessun altro titolo o ragione;
4. Il marito si impegna a trasferire al più presto la propria residenza;
2
5. le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio”;
“Il signor dichiara di aver trasferito la propria residenza in Moconesi (GE), Parte_2
Via dei Mulini, 182”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 14, parte II, serie C, anno 2015), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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