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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 25.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5060/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo dall' Avv.to Giorgio Zeoli del foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 in Salerno
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott. e dal dott. , elettivamente domiciliati ai fini del CP_2 Controparte_3 presente giudizio presso l' Controparte_4
, via Monticelli-loc Fuorni in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva
[...]
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Esclusione dalle graduatorie del personale ATA e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 7/10/2024 la ricorrente in epigrafe i, premesso di essere stata regolarmente immessa nel ruolo di collaboratore scolastico, esponeva in particolare di essere stata individuata con decreto prot. n 10480 del 30-08-2021 quale destinataria di assunzione a tempo indeterminato con assegnazione presso l'I.C. “Rita Levi CI “di Lissone (MB) con decorrenza giuridica ed economica dall'1-09-2021; specificava di essere risultata comunque precedentemente regolarmente inserita nella graduatoria di Istituto 3a fascia personale ATA triennio 2017-2020 con profilo
Collaboratore Scolastico (con punti 21,30); dichiarava che tuttavia in data 6/12/2023 aveva ricevuto dall'Amministrazione una contestazione di addebito (prot. U.00016420) in cui si assumeva che la ricorrente avrebbe reso dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie AT, dichiarazioni consistite, in particolare, nell'aver falsamente dichiarato di aver svolto il servizio presso la scuola paritaria denominata “Associazione San Remigio” per il periodo dal 01/09/2011 sino al 31/12/2014.
Tale contestazione aveva tratto origine dall'ordinanza emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di
Nocera Inferiore, nell'ambito del proc. iscritto al n. 4756/2018 R.G.N.R. (conclusosi peraltro con decreto di archiviazione nei suoi confronti), nella quale figurava, ex aliis, anche il suo nominativo;
dalla citata ordinanza sarebbe dunque emersa l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione in alcune scuole paritarie, tra cui quella denominata “Associazione San Remigio”, presso cui ella aveva dichiarato di aver prestato servizio dal 01/09/2011 sino al 31/12/2014; inoltre, secondo quanto asserito dall'amministrazione scolastica, il servizio de quo era stato valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio ed era stato determinante per la sua assunzione alle dipendenze dell'Istituto Comprensivo “Via Correggio” - Monza (Monza e Brianza) dal 24/9/2018 al 31/08/2019; peraltro la ricorrente, che riteneva di essere in buona fede, confermava il punteggio relativo al servizio reso presso l'Associazione San Remigio nella domanda di aggiornamento della graduatoria di circolo e di istituto di cui al DM n. 50/2021, presentata il 17 aprile 2021. Da tale condotta conseguiva la sospensione dalla retribuzione e dal servizio con provv. U0004264 del 3.04.2024, cui faceva seguito , in data 7.5.2024 , la comunicazione di avvio di un nuovo procedimento disciplinare per i medesimi fatti , procedimento che si concludeva con il depennamento della ricorrente dalle graduatorie provinciali e la sanzione della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con provv. 0002948/U del 5.6.2024, emesso dal dirigente dell'Istituto
Comprensivo Statale “Casati” di Muggiò (MB).
Lamentava la ricorrente che il provvedimento di esclusione dalla graduatoria era palesemente illegittimo, dal momento che ella non era imputata e/o indagata nel prefato procedimento penale, né era stata destinataria di misure restrittive, bensì risultava inserita in un elenco di persone che avevano prestato servizio presso la scuola paritaria coinvolta nell'indagine; precisava che peraltro, in data
27/12/2022, aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale era stata riconosciuta la sussistenza del suo rapporto di lavoro a tempo determinato con la predetta scuola per il periodo dall'1/09/2011 al 31/12/2014; lamentava inoltre che il provvedimento adottato dall'amministrazione era illegittimo, in quanto l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 – regolante i casi di falsità dichiarativa - non prevedeva un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, ma stabilisce che la decadenza può colpire soltanto i vantaggi derivanti dalla dichiarazione non veritiera;
che, quindi, ai fini dell'adozione del provvedimento di depennamento e, per l'effetto, della risoluzione del suo rapporto di lavoro, sarebbe stato necessario che il Ministero avesse accertato l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione asseritamente mendace e il conseguimento dell'impiego, ossia che in assenza della falsa dichiarazione quest'ultimo non sarebbe stato da lei conseguito;
che, pur volendo ritenere falso il menzionato titolo di servizio dichiarato, il CP_1 avrebbe potuto al più rettificare il punteggio a lei attribuito al momento dell'inserimento nelle graduatorie ATA;
che infatti ella, anche con un punteggio decurtato, avrebbe comunque ottenuto le nomine scolastiche nella provincia di Monza e Brianza, così come avevano fatto diversi altri iscritti nella medesima graduatoria AT per lo stesso quadriennio, titolari di un punteggio inferiore al suo;
che inoltre, anche con l'attribuzione di punteggio inferiore (punti 11,30) avrebbe comunque svolto le supplenze per un periodo di 24 mesi, arco temporale utile a fargli conseguire l'inserimento in prima fascia;
che, infine, l'amministrazione, a fronte dell'asserita dichiarazione mendace, aveva già consumato il proprio potere disciplinare irrogando la sanzione della sospensione dal soldo e dal servizio per tre mesi , sicchè non avrebbe potuto sanzionare nuovamente gli stessi fatti con adottanto il provvedimento espulsivo .
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo a questi Parte_1 di” accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia dell'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie permanenti degli aspiranti a ruolo della provincia di Monza e Brianza, nonché dall'impiego (prot. provv.decr. U0006602 del 3.06.2024) emesso dall'
[...]
unitamente alla sanzione della Controparte_5 risoluzione del contratto a tempo indeterminato (prot. 0002948/U del 5/06/2024) emessa dal dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale “Casati” di Muggiò (MB) per i motivi di cui al ricorso e Cont ordinare al l'immediato reinserimento della ricorrente tra gli aspiranti al RUOLO del personale AT , profilo di collaboratore scolastico, della provincia di Monza e Brianza;
ordinando Pa al di riconoscere, anche ai fini giuridici, il servizio precedentemente prestato presso la per CP_7
Cont gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21, con ogni conseguenza di legge;
condannando il al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate sino alla data di materiale reintegrazione al lavoro;
con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrende e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv.
Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il si costituiva in Controparte_1 giudizio, evidenziando l'assoluta infondatezza delle pretese ex adverso azionate, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
In particolare, l'amministrazione scolastica poneva in risalto che la ricorrente aveva reso una dichiarazione mendace all'atto della presentazione della domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria afferente al personale A.T.A., asserendo di possedere una determinata anzianità di servizio, per aver lavorato presso una scuola paritaria, circostanza, questa, risultata non veritiera CP_ all'esito delle verifiche disposte dall'ispettorato di vigilanza e delle conseguenti indagini espletate dagli organi inquirenti.
Ed anzi, nella domanda di aggiornamento della graduatoria di circolo e di istituto di cui al DM n.
50/2021, presentata il 17 aprile 2021, la ricorrente aveva confermato il punteggio relativo al servizio reso presso l'Associazione San Remigio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, sebbene sapesse dell'intervenuto disconoscimento da parte dell' già a far data dal 2020. CP_8
Il Ministero deduceva, altresì, che tale falsità documentale aveva necessariamente comportato, dapprima, il depennamento del nominativo della ricorrente dalle graduatorie A.T.A. in cui lo stesso era inserito e, di poi, la risoluzione del suo rapporto di lavoro, in applicazione dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3/1957, nonché dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000. Concludeva chiedendo al giudice adito in via principale di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese. In data 25/09/2025, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
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Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che nella fattispecie in esame non si versa propriamente nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema
Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi, con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019;
11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica
Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915,
1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
Muovendo da detta premessa la Corte regolatrice ha da tempo affermato che l'erronea autoqualificazione dei poteri in termini di autotutela non comporta che per ciò solo l'agire dell'ente debba integrare inadempimento, perché il datore di lavoro pubblico è sempre tenuto al rispetto della legalità ed a conformare la propria condotta ai precetti inderogabili di legge, con la conseguenza che il giudice ordinario ben può diversamente qualificare l'atto adottato, ritenendolo illegittimo solo qualora riscontri l'insussistenza del vizio fatto valere dalla P.A. (cfr. Cass. n. 25761 del 2008).
Ciò premesso, la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di depennamento con cui l' ha provveduto alla sua cancellazione dalla Controparte_5 graduatoria provinciale permanente di cui è causa, e contesta, per l'effetto, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da lei stipulato, ma tutti i motivi di doglianza sollevati in ricorso sono privi di fondamento . Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la consumazione del potere disciplinare in capo all'Amministrazione convenuta a seguito della irrogazione della sanzione della sospensione dal soldo e dal servizio per tre mesi .
Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare prot. n. 4264 del 3/04/2024 è un atto formalmente e sostanzialmente diverso dal provvedimento amministrativo di esclusione dalla graduatoria e revoca della nomina in ruolo prot. n. 6602 del 3/06/2024: il primo è stato adottato per sanzionare sul piano disciplinare i comportamenti della che hanno costituito violazione dei Pt_1 doveri di correttezza, di lealtà e di responsabilità cui il dipendente è tenuto;
viceversa, il secondo è un atto dovuto, adottato per preminenti ragioni di interesse pubblico, al fine di ristabilire la legalità nella procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale dell'USR per la n. CP_5
863 del 15/04/2021, anche a tutela di tutti gli altri candidati.
Risulta dunque chiaro che i due provvedimenti illustrati rispondono a due diverse finalità e trovano la loro disciplina in distinte fonti normative: il procedimento disciplinare è regolato dal D. Lgs. n.
165/2001, artt. 55 bis e ss., mentre il procedimento amministrativo che qui si impugna, che ha portato all'esclusione della ricorrente dalle graduatorie con conseguente revoca del ruolo e risoluzione del rapporto di lavoro, risponde alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990.
In entrambe le procedure seguite l'Amministrazione ha sempre garantito il contraddittorio: in particolare nel procedimento disciplinare ha garantito il diritto a difesa puntualmente esercitato dalla ricorrente che ha depositato per il tramite del legale una memoria a difesa;
nel procedimento amministrativo l'UAT di Monza nel comunicare alla dipendente l'avvio del procedimento ha garantito alla medesima la partecipazione allo stesso ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/1990, concedendole il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti pervenuti per il tramite del legale.
E' pertanto infondata la doglianza di controparte in quanto non sussiste alcuna violazione degli artt.
55 e segg. del D.lgs. 165/2001, derivando la risoluzione del rapporto di impiego, non dall'applicazione di una sanzione disciplinare (pure irrogata, ma inerente un diverso piano giuridico del rapporto), bensì da un vizio genetico del rapporto medesimo, dovuto all'illegittima inclusione della ricorrente nelle graduatorie di cui occorre far parte per accedere al rapporto di lavoro (Sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro del 21/10/2024 – R.G. 9469/2024 .
Alla luce di quanto su esposto, risulta pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione, come sostenuto in maniera condivisibile anche dal Tribunale di Monza ( ord. del 14.2.2025) laddove precisa che, “diversamente da quanto sostenuto da parte attorea, i provvedimenti di revoca degli effetti giuridici dei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente per effetto dell'inserimento nelle graduatorie del personale a.t.a. non integrano un licenziamento disciplinare, giacché la risoluzione del contratto
è conseguenza automatica dell'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto: Il contratto è radicalmente nullo in conseguenza della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'aspirante all'atto della presentazione della domanda”.
Prive di alcun pregio appaiono inoltre le argomentazioni della ricorrente circa la mancanza della prova del fatto che la stessa abbia raggiunto l'immissione in ruolo grazie alle false dichiarazioni rese.
In particolare, la ricorrente osserva che le circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari, che avevano indotto l'amministrazione competente a ritenere non veritiera la dichiarazione della prestazione di servizio presso l'Associazione San Remigio, causando quindi il depennamento della ricorrente dalla graduatoria, non sarebbero state sufficienti a dimostrare la falsità di quanto da lei dichiarato con la domanda di inserimento. Ella ricalca la circostanza che si ricava dall'ordinanza per cui un certo numero di collaboratori scolastici abbiano in essa lavorato, anche se in quantità inferiore a quella che dovrebbe corrispondere al numero di certificazioni di servizio rilasciate, non essendo, invece, esposti i dati in base ai quali è stato affermato che ad essere stata fittizio sarebbe stato anche lo specifico rapporto di lavoro con la . A sostegno della Parte_1 veridicità del rapporto di lavoro con la scuola paritaria, la ricorrente produce la lettera di assunzione, le buste paga e altri documenti a cui il , in sede di convalida del punteggio per il triennio CP_1
2018/2021, ha prestato fede.
Ebbene, vanno anzitutto richiamate le risultanze desumibili dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, i quali possono essere posti dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale. È stato invero affermato che: “il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" (Cass. 18.4.2019, n.
10853; Sez. 3 -, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Sul punto, si deve fare riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal . Proprio i risultati delle indagini penali, contrariamente Controparte_1 da quanto asserisce la ricorrente, fanno in realtà propendere per la non veridicità di quanto dalla medesima dichiarato con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico 2017/2020.
La richiamata ordinanza cautelare– emessa in seno al procedimento penale che vedeva imputati i titolari di alcune scuole paritarie della provincia di Salerno – riconosceva l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a “faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2 ordinanza).
Nello specifico l'accertamento ispettivo ha evidenziato che in totale contrasto con il numero dei lavoratori comunicati nei vari anni scolastici al risultano numerosissime Comunicazioni CP_7
Unilav (419) trasmesse telematicamente dalla scuola paritaria al Centro per l'impiego, relative a periodi di lavoro ampiamente precedenti la data di trasmissione delle dette comunicazioni e avvenute in un arco temporale ridottissimo. Pur tenendo conto che, per effetto della legge n. 176/2007, per gli
Istituti scolastici l'obbligo di comunicazione di assunzione eccezionalmente non è preventivo ma va adempiuto entro i 10 giorni successivi all'evento, si è constatato che le predette Comunicazioni obbligatorie unilav delineano una rilevante e massiccia operazione di regolarizzazione di numerosissimi rapporti "a posteriori" , comunicati al Centro per l'Impiego (data invio Comunicazioni unilav) in periodi ampiamente successivi ed in concomitanza dell'emanazione del D.M. 640/2017 di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia con validità triennio scolastico 2017/2020. L'instaurazione, anomala in quanto marcatamente retroattiva, di tali rapporti di lavoro con così tanti collaboratori scolastici oltre a maestre e assistenti amministrativi è dunque apparsa in insanabile contrasto non solo con il dato costituito dal ridotto numero di bimbi frequentanti la piccola scuola dell'infanzia ( un'unica classe con dieci bambini frequentanti), ma anche con la documentazione trasmessa al (prospetti del personale e CP_7 Controparte_4 schede di funzionamento) per ciascun anno scolastico a firma del Legale Rappresentante.
Come si legge nell'ordinanza nessuno dei soci accomandatari succedutesi nella carica, nel rendere
Inoltre, dall'accertamento ispettivo è emerso che il volume d'affari degli istituti esaminati era
“largamente insufficiente a bilanciare già solo i cosi relativi a tutto il personale denunciato”; gli adempimenti fiscali erano stati effettuati “solo per una parte dei lavoratori”; per evitare i controlli degli istituti scolatici sulla regolarità contributiva dei lavoratori fittiziamente occupati, gli istituti paritari si sono “inventati” lo stratagemma di “crearsi un credito ad hoc” da compensare del tutto inesistente.
Si legge nella pag. 498 dell'ordinanza : “ i soggetti interessati ad aggiornare la propria posizione in graduatoria e/o esserne inseriti , si rivolgevano a faccendieri orbitanti nel mondo delle scuole private
, al fine di costruirsi ad hoc un profilo professionale fittizio , privo di ogni fondamento , in contrasto
a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale . Tali soggetti , in spregio a qualsiasi regola , procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017 , indicando in essa titoli e periodo lavorativi fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che , senza alcun raggiro , aveva indicato il vero stato di servizio “.
Nell'elenco di tali soggetti – che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi – figurava anche il nominativo della ricorrente.
In seguito ai richiamati accertamenti ispettivi, come ricordato, l' ha proceduto al CP_8 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la scuola paritaria richiamata.
Orbene, alla luce delle suddette risultanze documentali dalle quali emerge che il servizio espletato dalla ricorrente presso l'Istituto paritario “San Remigio ” di Nocera Superiore (SA) sia stato falsamente attestato nella domanda di inserimento nella graduatoria ATA , sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e la veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020. Ma tale onere non è stato adempiuto. Invero, a fronte di una quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, la ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tale rapporto, con indicazione delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, dei colleghi presenti sul luogo di lavoro;
elementi di cui non vi è alcuna traccia in atti, di talché la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro probatorio di segno opposto fornito dal . CP_1
Né la documentazione depositata, ossia il certificato di servizio , i cedolini paga , la comunicazione
, può essere utile a comprovare l'intercorso rapporto di lavoro della ricorrente con la scuola Pt_3
San Remigio, nel periodo dalla medesima indiato . Al contrario, alla luce del delineato quadro probatorio, trattasi di documentazione confutata proprio dall'esito delle indagini che hanno portato al procedimento penale e alla vicenda di cui ci si occupa.
Inoltre, non può non evidenziarsi che, nonostante il rapporto di lavoro della ricorrente intercorso con la detta scuola paritaria si afferma iniziato nell'anno 2011 , tutta la documentazione prodotta è stata elaborato successivamente e persino le buste paga risultano stampate soltanto nel dicembre 2017.
Per il resto, pare sufficiente evidenziare come la ricorrente non abbia ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso la scuola San
Remigio di Nocera Superiore (SA), dunque, dimostrando l'erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria.
In tale contesto non si può poi non considerare, come elemento probatorio a sé stante, l'archiviazione del procedimento penale dal momento che in quel caso la rilevanza penale è stata esclusa per insussistenza del fatto, ma ciò è avvenuto solo per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità̀ richiesta dalla norma (beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316 ter c.p.), lasciando quindi incontestata la rilevanza civile, amministrativa e contabile della condotta così accertata.
La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa della ricorrente è pertanto smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'ufficio I.n.p.s. territoriale, appena illustrate.
Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dal ricorrente con la domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alle dichiarazioni circa la prestazione del servizio quale collaboratore scolastico , negli anni 2011- 2014, presso l'Associazione San Remigio “.
Sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci rese nella domanda di inserimento nella graduatoria del personale ata e sull'invalidità del servizio statale svolto nel triennio 2018/2021, occorre a tal punto richiamare il D.M. 640 del 2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018-2021) che, in ordine all'attività di verifica e all'adozione di provvedimenti comportanti l'esclusione dalla graduatoria, agli artt. 7 e 8, così dispone:
art. 7, c. 7.1 “- Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura;
vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni. 7.2 - È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. […]
7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. […]
7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, […], dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. Il successivo art. 8, rubricato “Nullità della domanda –
Esclusione della procedura”, già richiamato dall'art.
7.7 stabilisce che:
“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
a) … ; […];
d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”. La lettura delle citate disposizioni disciplinanti la costituzione delle graduatorie depone dunque per la piena legittimità del depennamento disposto dall'Amministrazione convenuta.
Difatti, la PA, nel rivalutare la posizione occupata dall'odierno ricorrente nelle previgenti G.I. alla luce dei nuovi elementi emersi in sede penale e del riscontro poi fornito dall' , che, addirittura, CP_8 comunicava l'annullamento dei rapporti di lavoro intercorsi tra parte ricorrente e la scuola paritaria in questione, smentendo così le dichiarazioni rese in domanda in ordine a detti servizi, a fronte della non veridicità delle dichiarazioni rese, ha proceduto correttamente al depennamento del Coppola dalla graduatoria permanente.
Come visto, ai sensi dell'art. 7, co. 7 del D.M. 640/2017 tutto il servizio reso, poiché svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, deve essere considerato come reso di fatto e non diritto, e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
Ne consegue che i rapporti di lavoro instaurati negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021 non potevano costituire valido titolo e non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento del ricorrente all'interno della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22. Tali incarichi sono stati infatti assegnati sulla base della posizione indebitamente raggiunta dal ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto grazie al punteggio ottenuto per buona parte sulla base del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto paritario in esame.
Non può sul punto non evidenziarsi che per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie (cfr Cassazione, Sezione lavoro sentenza 29 marzo
2023 n. 8944).
Conseguentemente, senza il servizio a tempo determinato svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, il ricorrente si ritrovava sprovvisto di uno dei requisiti di ammissione al concorso (cfr. art. 2, co. 2 del bando di concorso del Direttore Generale dell' ) che prevede quale Parte_4 requisito per l'assunzione a tempo indeterminato l'avere una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali. Ne consegue pertanto l'infondatezza della prospettazione attorea relativa alla validità del servizio statale prestato, quale collaboratore scolastico, negli aa.ss.. predetti e, conseguentemente, sulla sussistenza del requisito utile (24 mesi di servizio statale) per l'inserimento nella graduatoria permanente. Come visto, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego. Dunque, non solo il servizio prestato nei detti anni scolastici non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario, parte attrice non avrebbe potuto – in ogni caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione.
L'accertata insussistenza di un'anzianità di servizio pregressa è requisito di esclusione dalla graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 (art. 8, comma 2, lett.
d) D.M. cit.) e siffatta esclusione reca con sé la caducazione di tutti gli atti conseguenziali, ossia dell'immissione in ruolo e dei rapporti di lavoro instaurati in base alla stessa dal momento che il punteggio accumulato grazie ai primi contratti – da considerarsi giuridicamente non validi, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto essere escluso dalle graduatorie - ha permesso a parte attrice di posizionarsi utilmente in graduatoria e di maturare nel contempo i 24 mesi che gli hanno, poi, consentito di accedere alla graduatoria permanente e all'immissione in ruolo.
Con riguardo al possesso dei requisiti per poter essere inserita nella graduatoria permanente anno
2021-2022 non può pertanto trovare accoglimento l'argomento svolto dalla ricorrente secondo cui avrebbe potuto comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio paritario .
Tale argomentazione non tiene conto della circostanza sopra evidenziata per cui parte attrice non avrebbe potuto ottenere tali diverse nomine, in quanto al riscontro della dichiarazione mendace consegue non solo l'invalidità del servizio ma anche la cancellazione dalla graduatoria.
Se la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, ciò comporta di per sé la nullità (quale vizio genetico) dei contratti stipulati, senza alcuna necessità di vagliare il punteggio conseguito dal dichiarante e dagli altri partecipanti alla procedura.
Non ha quindi alcun rilievo nemmeno l'eventuale circostanza che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico 2017/2020, della provincia di Novara si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice meno i punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto Paritario sopra menzionato.
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando il ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023, profilo collaboratore scolastico, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 oltre 15% spese generali.
Salerno, 25 settembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 25.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5060/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo dall' Avv.to Giorgio Zeoli del foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 in Salerno
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott. e dal dott. , elettivamente domiciliati ai fini del CP_2 Controparte_3 presente giudizio presso l' Controparte_4
, via Monticelli-loc Fuorni in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva
[...]
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Esclusione dalle graduatorie del personale ATA e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 7/10/2024 la ricorrente in epigrafe i, premesso di essere stata regolarmente immessa nel ruolo di collaboratore scolastico, esponeva in particolare di essere stata individuata con decreto prot. n 10480 del 30-08-2021 quale destinataria di assunzione a tempo indeterminato con assegnazione presso l'I.C. “Rita Levi CI “di Lissone (MB) con decorrenza giuridica ed economica dall'1-09-2021; specificava di essere risultata comunque precedentemente regolarmente inserita nella graduatoria di Istituto 3a fascia personale ATA triennio 2017-2020 con profilo
Collaboratore Scolastico (con punti 21,30); dichiarava che tuttavia in data 6/12/2023 aveva ricevuto dall'Amministrazione una contestazione di addebito (prot. U.00016420) in cui si assumeva che la ricorrente avrebbe reso dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie AT, dichiarazioni consistite, in particolare, nell'aver falsamente dichiarato di aver svolto il servizio presso la scuola paritaria denominata “Associazione San Remigio” per il periodo dal 01/09/2011 sino al 31/12/2014.
Tale contestazione aveva tratto origine dall'ordinanza emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di
Nocera Inferiore, nell'ambito del proc. iscritto al n. 4756/2018 R.G.N.R. (conclusosi peraltro con decreto di archiviazione nei suoi confronti), nella quale figurava, ex aliis, anche il suo nominativo;
dalla citata ordinanza sarebbe dunque emersa l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione in alcune scuole paritarie, tra cui quella denominata “Associazione San Remigio”, presso cui ella aveva dichiarato di aver prestato servizio dal 01/09/2011 sino al 31/12/2014; inoltre, secondo quanto asserito dall'amministrazione scolastica, il servizio de quo era stato valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio ed era stato determinante per la sua assunzione alle dipendenze dell'Istituto Comprensivo “Via Correggio” - Monza (Monza e Brianza) dal 24/9/2018 al 31/08/2019; peraltro la ricorrente, che riteneva di essere in buona fede, confermava il punteggio relativo al servizio reso presso l'Associazione San Remigio nella domanda di aggiornamento della graduatoria di circolo e di istituto di cui al DM n. 50/2021, presentata il 17 aprile 2021. Da tale condotta conseguiva la sospensione dalla retribuzione e dal servizio con provv. U0004264 del 3.04.2024, cui faceva seguito , in data 7.5.2024 , la comunicazione di avvio di un nuovo procedimento disciplinare per i medesimi fatti , procedimento che si concludeva con il depennamento della ricorrente dalle graduatorie provinciali e la sanzione della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con provv. 0002948/U del 5.6.2024, emesso dal dirigente dell'Istituto
Comprensivo Statale “Casati” di Muggiò (MB).
Lamentava la ricorrente che il provvedimento di esclusione dalla graduatoria era palesemente illegittimo, dal momento che ella non era imputata e/o indagata nel prefato procedimento penale, né era stata destinataria di misure restrittive, bensì risultava inserita in un elenco di persone che avevano prestato servizio presso la scuola paritaria coinvolta nell'indagine; precisava che peraltro, in data
27/12/2022, aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale era stata riconosciuta la sussistenza del suo rapporto di lavoro a tempo determinato con la predetta scuola per il periodo dall'1/09/2011 al 31/12/2014; lamentava inoltre che il provvedimento adottato dall'amministrazione era illegittimo, in quanto l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 – regolante i casi di falsità dichiarativa - non prevedeva un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, ma stabilisce che la decadenza può colpire soltanto i vantaggi derivanti dalla dichiarazione non veritiera;
che, quindi, ai fini dell'adozione del provvedimento di depennamento e, per l'effetto, della risoluzione del suo rapporto di lavoro, sarebbe stato necessario che il Ministero avesse accertato l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione asseritamente mendace e il conseguimento dell'impiego, ossia che in assenza della falsa dichiarazione quest'ultimo non sarebbe stato da lei conseguito;
che, pur volendo ritenere falso il menzionato titolo di servizio dichiarato, il CP_1 avrebbe potuto al più rettificare il punteggio a lei attribuito al momento dell'inserimento nelle graduatorie ATA;
che infatti ella, anche con un punteggio decurtato, avrebbe comunque ottenuto le nomine scolastiche nella provincia di Monza e Brianza, così come avevano fatto diversi altri iscritti nella medesima graduatoria AT per lo stesso quadriennio, titolari di un punteggio inferiore al suo;
che inoltre, anche con l'attribuzione di punteggio inferiore (punti 11,30) avrebbe comunque svolto le supplenze per un periodo di 24 mesi, arco temporale utile a fargli conseguire l'inserimento in prima fascia;
che, infine, l'amministrazione, a fronte dell'asserita dichiarazione mendace, aveva già consumato il proprio potere disciplinare irrogando la sanzione della sospensione dal soldo e dal servizio per tre mesi , sicchè non avrebbe potuto sanzionare nuovamente gli stessi fatti con adottanto il provvedimento espulsivo .
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo a questi Parte_1 di” accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia dell'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie permanenti degli aspiranti a ruolo della provincia di Monza e Brianza, nonché dall'impiego (prot. provv.decr. U0006602 del 3.06.2024) emesso dall'
[...]
unitamente alla sanzione della Controparte_5 risoluzione del contratto a tempo indeterminato (prot. 0002948/U del 5/06/2024) emessa dal dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale “Casati” di Muggiò (MB) per i motivi di cui al ricorso e Cont ordinare al l'immediato reinserimento della ricorrente tra gli aspiranti al RUOLO del personale AT , profilo di collaboratore scolastico, della provincia di Monza e Brianza;
ordinando Pa al di riconoscere, anche ai fini giuridici, il servizio precedentemente prestato presso la per CP_7
Cont gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21, con ogni conseguenza di legge;
condannando il al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate sino alla data di materiale reintegrazione al lavoro;
con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrende e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv.
Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il si costituiva in Controparte_1 giudizio, evidenziando l'assoluta infondatezza delle pretese ex adverso azionate, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
In particolare, l'amministrazione scolastica poneva in risalto che la ricorrente aveva reso una dichiarazione mendace all'atto della presentazione della domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria afferente al personale A.T.A., asserendo di possedere una determinata anzianità di servizio, per aver lavorato presso una scuola paritaria, circostanza, questa, risultata non veritiera CP_ all'esito delle verifiche disposte dall'ispettorato di vigilanza e delle conseguenti indagini espletate dagli organi inquirenti.
Ed anzi, nella domanda di aggiornamento della graduatoria di circolo e di istituto di cui al DM n.
50/2021, presentata il 17 aprile 2021, la ricorrente aveva confermato il punteggio relativo al servizio reso presso l'Associazione San Remigio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, sebbene sapesse dell'intervenuto disconoscimento da parte dell' già a far data dal 2020. CP_8
Il Ministero deduceva, altresì, che tale falsità documentale aveva necessariamente comportato, dapprima, il depennamento del nominativo della ricorrente dalle graduatorie A.T.A. in cui lo stesso era inserito e, di poi, la risoluzione del suo rapporto di lavoro, in applicazione dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3/1957, nonché dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000. Concludeva chiedendo al giudice adito in via principale di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese. In data 25/09/2025, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
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Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che nella fattispecie in esame non si versa propriamente nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema
Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi, con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019;
11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica
Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915,
1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
Muovendo da detta premessa la Corte regolatrice ha da tempo affermato che l'erronea autoqualificazione dei poteri in termini di autotutela non comporta che per ciò solo l'agire dell'ente debba integrare inadempimento, perché il datore di lavoro pubblico è sempre tenuto al rispetto della legalità ed a conformare la propria condotta ai precetti inderogabili di legge, con la conseguenza che il giudice ordinario ben può diversamente qualificare l'atto adottato, ritenendolo illegittimo solo qualora riscontri l'insussistenza del vizio fatto valere dalla P.A. (cfr. Cass. n. 25761 del 2008).
Ciò premesso, la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di depennamento con cui l' ha provveduto alla sua cancellazione dalla Controparte_5 graduatoria provinciale permanente di cui è causa, e contesta, per l'effetto, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da lei stipulato, ma tutti i motivi di doglianza sollevati in ricorso sono privi di fondamento . Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la consumazione del potere disciplinare in capo all'Amministrazione convenuta a seguito della irrogazione della sanzione della sospensione dal soldo e dal servizio per tre mesi .
Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare prot. n. 4264 del 3/04/2024 è un atto formalmente e sostanzialmente diverso dal provvedimento amministrativo di esclusione dalla graduatoria e revoca della nomina in ruolo prot. n. 6602 del 3/06/2024: il primo è stato adottato per sanzionare sul piano disciplinare i comportamenti della che hanno costituito violazione dei Pt_1 doveri di correttezza, di lealtà e di responsabilità cui il dipendente è tenuto;
viceversa, il secondo è un atto dovuto, adottato per preminenti ragioni di interesse pubblico, al fine di ristabilire la legalità nella procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale dell'USR per la n. CP_5
863 del 15/04/2021, anche a tutela di tutti gli altri candidati.
Risulta dunque chiaro che i due provvedimenti illustrati rispondono a due diverse finalità e trovano la loro disciplina in distinte fonti normative: il procedimento disciplinare è regolato dal D. Lgs. n.
165/2001, artt. 55 bis e ss., mentre il procedimento amministrativo che qui si impugna, che ha portato all'esclusione della ricorrente dalle graduatorie con conseguente revoca del ruolo e risoluzione del rapporto di lavoro, risponde alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990.
In entrambe le procedure seguite l'Amministrazione ha sempre garantito il contraddittorio: in particolare nel procedimento disciplinare ha garantito il diritto a difesa puntualmente esercitato dalla ricorrente che ha depositato per il tramite del legale una memoria a difesa;
nel procedimento amministrativo l'UAT di Monza nel comunicare alla dipendente l'avvio del procedimento ha garantito alla medesima la partecipazione allo stesso ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/1990, concedendole il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti pervenuti per il tramite del legale.
E' pertanto infondata la doglianza di controparte in quanto non sussiste alcuna violazione degli artt.
55 e segg. del D.lgs. 165/2001, derivando la risoluzione del rapporto di impiego, non dall'applicazione di una sanzione disciplinare (pure irrogata, ma inerente un diverso piano giuridico del rapporto), bensì da un vizio genetico del rapporto medesimo, dovuto all'illegittima inclusione della ricorrente nelle graduatorie di cui occorre far parte per accedere al rapporto di lavoro (Sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro del 21/10/2024 – R.G. 9469/2024 .
Alla luce di quanto su esposto, risulta pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione, come sostenuto in maniera condivisibile anche dal Tribunale di Monza ( ord. del 14.2.2025) laddove precisa che, “diversamente da quanto sostenuto da parte attorea, i provvedimenti di revoca degli effetti giuridici dei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente per effetto dell'inserimento nelle graduatorie del personale a.t.a. non integrano un licenziamento disciplinare, giacché la risoluzione del contratto
è conseguenza automatica dell'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto: Il contratto è radicalmente nullo in conseguenza della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'aspirante all'atto della presentazione della domanda”.
Prive di alcun pregio appaiono inoltre le argomentazioni della ricorrente circa la mancanza della prova del fatto che la stessa abbia raggiunto l'immissione in ruolo grazie alle false dichiarazioni rese.
In particolare, la ricorrente osserva che le circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari, che avevano indotto l'amministrazione competente a ritenere non veritiera la dichiarazione della prestazione di servizio presso l'Associazione San Remigio, causando quindi il depennamento della ricorrente dalla graduatoria, non sarebbero state sufficienti a dimostrare la falsità di quanto da lei dichiarato con la domanda di inserimento. Ella ricalca la circostanza che si ricava dall'ordinanza per cui un certo numero di collaboratori scolastici abbiano in essa lavorato, anche se in quantità inferiore a quella che dovrebbe corrispondere al numero di certificazioni di servizio rilasciate, non essendo, invece, esposti i dati in base ai quali è stato affermato che ad essere stata fittizio sarebbe stato anche lo specifico rapporto di lavoro con la . A sostegno della Parte_1 veridicità del rapporto di lavoro con la scuola paritaria, la ricorrente produce la lettera di assunzione, le buste paga e altri documenti a cui il , in sede di convalida del punteggio per il triennio CP_1
2018/2021, ha prestato fede.
Ebbene, vanno anzitutto richiamate le risultanze desumibili dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, i quali possono essere posti dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale. È stato invero affermato che: “il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" (Cass. 18.4.2019, n.
10853; Sez. 3 -, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Sul punto, si deve fare riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal . Proprio i risultati delle indagini penali, contrariamente Controparte_1 da quanto asserisce la ricorrente, fanno in realtà propendere per la non veridicità di quanto dalla medesima dichiarato con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico 2017/2020.
La richiamata ordinanza cautelare– emessa in seno al procedimento penale che vedeva imputati i titolari di alcune scuole paritarie della provincia di Salerno – riconosceva l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a “faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2 ordinanza).
Nello specifico l'accertamento ispettivo ha evidenziato che in totale contrasto con il numero dei lavoratori comunicati nei vari anni scolastici al risultano numerosissime Comunicazioni CP_7
Unilav (419) trasmesse telematicamente dalla scuola paritaria al Centro per l'impiego, relative a periodi di lavoro ampiamente precedenti la data di trasmissione delle dette comunicazioni e avvenute in un arco temporale ridottissimo. Pur tenendo conto che, per effetto della legge n. 176/2007, per gli
Istituti scolastici l'obbligo di comunicazione di assunzione eccezionalmente non è preventivo ma va adempiuto entro i 10 giorni successivi all'evento, si è constatato che le predette Comunicazioni obbligatorie unilav delineano una rilevante e massiccia operazione di regolarizzazione di numerosissimi rapporti "a posteriori" , comunicati al Centro per l'Impiego (data invio Comunicazioni unilav) in periodi ampiamente successivi ed in concomitanza dell'emanazione del D.M. 640/2017 di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia con validità triennio scolastico 2017/2020. L'instaurazione, anomala in quanto marcatamente retroattiva, di tali rapporti di lavoro con così tanti collaboratori scolastici oltre a maestre e assistenti amministrativi è dunque apparsa in insanabile contrasto non solo con il dato costituito dal ridotto numero di bimbi frequentanti la piccola scuola dell'infanzia ( un'unica classe con dieci bambini frequentanti), ma anche con la documentazione trasmessa al (prospetti del personale e CP_7 Controparte_4 schede di funzionamento) per ciascun anno scolastico a firma del Legale Rappresentante.
Come si legge nell'ordinanza nessuno dei soci accomandatari succedutesi nella carica, nel rendere
Inoltre, dall'accertamento ispettivo è emerso che il volume d'affari degli istituti esaminati era
“largamente insufficiente a bilanciare già solo i cosi relativi a tutto il personale denunciato”; gli adempimenti fiscali erano stati effettuati “solo per una parte dei lavoratori”; per evitare i controlli degli istituti scolatici sulla regolarità contributiva dei lavoratori fittiziamente occupati, gli istituti paritari si sono “inventati” lo stratagemma di “crearsi un credito ad hoc” da compensare del tutto inesistente.
Si legge nella pag. 498 dell'ordinanza : “ i soggetti interessati ad aggiornare la propria posizione in graduatoria e/o esserne inseriti , si rivolgevano a faccendieri orbitanti nel mondo delle scuole private
, al fine di costruirsi ad hoc un profilo professionale fittizio , privo di ogni fondamento , in contrasto
a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale . Tali soggetti , in spregio a qualsiasi regola , procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017 , indicando in essa titoli e periodo lavorativi fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che , senza alcun raggiro , aveva indicato il vero stato di servizio “.
Nell'elenco di tali soggetti – che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi – figurava anche il nominativo della ricorrente.
In seguito ai richiamati accertamenti ispettivi, come ricordato, l' ha proceduto al CP_8 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la scuola paritaria richiamata.
Orbene, alla luce delle suddette risultanze documentali dalle quali emerge che il servizio espletato dalla ricorrente presso l'Istituto paritario “San Remigio ” di Nocera Superiore (SA) sia stato falsamente attestato nella domanda di inserimento nella graduatoria ATA , sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e la veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020. Ma tale onere non è stato adempiuto. Invero, a fronte di una quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, la ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tale rapporto, con indicazione delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, dei colleghi presenti sul luogo di lavoro;
elementi di cui non vi è alcuna traccia in atti, di talché la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro probatorio di segno opposto fornito dal . CP_1
Né la documentazione depositata, ossia il certificato di servizio , i cedolini paga , la comunicazione
, può essere utile a comprovare l'intercorso rapporto di lavoro della ricorrente con la scuola Pt_3
San Remigio, nel periodo dalla medesima indiato . Al contrario, alla luce del delineato quadro probatorio, trattasi di documentazione confutata proprio dall'esito delle indagini che hanno portato al procedimento penale e alla vicenda di cui ci si occupa.
Inoltre, non può non evidenziarsi che, nonostante il rapporto di lavoro della ricorrente intercorso con la detta scuola paritaria si afferma iniziato nell'anno 2011 , tutta la documentazione prodotta è stata elaborato successivamente e persino le buste paga risultano stampate soltanto nel dicembre 2017.
Per il resto, pare sufficiente evidenziare come la ricorrente non abbia ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso la scuola San
Remigio di Nocera Superiore (SA), dunque, dimostrando l'erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria.
In tale contesto non si può poi non considerare, come elemento probatorio a sé stante, l'archiviazione del procedimento penale dal momento che in quel caso la rilevanza penale è stata esclusa per insussistenza del fatto, ma ciò è avvenuto solo per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità̀ richiesta dalla norma (beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316 ter c.p.), lasciando quindi incontestata la rilevanza civile, amministrativa e contabile della condotta così accertata.
La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa della ricorrente è pertanto smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'ufficio I.n.p.s. territoriale, appena illustrate.
Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dal ricorrente con la domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alle dichiarazioni circa la prestazione del servizio quale collaboratore scolastico , negli anni 2011- 2014, presso l'Associazione San Remigio “.
Sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci rese nella domanda di inserimento nella graduatoria del personale ata e sull'invalidità del servizio statale svolto nel triennio 2018/2021, occorre a tal punto richiamare il D.M. 640 del 2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018-2021) che, in ordine all'attività di verifica e all'adozione di provvedimenti comportanti l'esclusione dalla graduatoria, agli artt. 7 e 8, così dispone:
art. 7, c. 7.1 “- Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura;
vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni. 7.2 - È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. […]
7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. […]
7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, […], dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. Il successivo art. 8, rubricato “Nullità della domanda –
Esclusione della procedura”, già richiamato dall'art.
7.7 stabilisce che:
“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
a) … ; […];
d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”. La lettura delle citate disposizioni disciplinanti la costituzione delle graduatorie depone dunque per la piena legittimità del depennamento disposto dall'Amministrazione convenuta.
Difatti, la PA, nel rivalutare la posizione occupata dall'odierno ricorrente nelle previgenti G.I. alla luce dei nuovi elementi emersi in sede penale e del riscontro poi fornito dall' , che, addirittura, CP_8 comunicava l'annullamento dei rapporti di lavoro intercorsi tra parte ricorrente e la scuola paritaria in questione, smentendo così le dichiarazioni rese in domanda in ordine a detti servizi, a fronte della non veridicità delle dichiarazioni rese, ha proceduto correttamente al depennamento del Coppola dalla graduatoria permanente.
Come visto, ai sensi dell'art. 7, co. 7 del D.M. 640/2017 tutto il servizio reso, poiché svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, deve essere considerato come reso di fatto e non diritto, e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
Ne consegue che i rapporti di lavoro instaurati negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021 non potevano costituire valido titolo e non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento del ricorrente all'interno della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22. Tali incarichi sono stati infatti assegnati sulla base della posizione indebitamente raggiunta dal ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto grazie al punteggio ottenuto per buona parte sulla base del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto paritario in esame.
Non può sul punto non evidenziarsi che per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie (cfr Cassazione, Sezione lavoro sentenza 29 marzo
2023 n. 8944).
Conseguentemente, senza il servizio a tempo determinato svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, il ricorrente si ritrovava sprovvisto di uno dei requisiti di ammissione al concorso (cfr. art. 2, co. 2 del bando di concorso del Direttore Generale dell' ) che prevede quale Parte_4 requisito per l'assunzione a tempo indeterminato l'avere una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali. Ne consegue pertanto l'infondatezza della prospettazione attorea relativa alla validità del servizio statale prestato, quale collaboratore scolastico, negli aa.ss.. predetti e, conseguentemente, sulla sussistenza del requisito utile (24 mesi di servizio statale) per l'inserimento nella graduatoria permanente. Come visto, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego. Dunque, non solo il servizio prestato nei detti anni scolastici non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario, parte attrice non avrebbe potuto – in ogni caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione.
L'accertata insussistenza di un'anzianità di servizio pregressa è requisito di esclusione dalla graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 (art. 8, comma 2, lett.
d) D.M. cit.) e siffatta esclusione reca con sé la caducazione di tutti gli atti conseguenziali, ossia dell'immissione in ruolo e dei rapporti di lavoro instaurati in base alla stessa dal momento che il punteggio accumulato grazie ai primi contratti – da considerarsi giuridicamente non validi, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto essere escluso dalle graduatorie - ha permesso a parte attrice di posizionarsi utilmente in graduatoria e di maturare nel contempo i 24 mesi che gli hanno, poi, consentito di accedere alla graduatoria permanente e all'immissione in ruolo.
Con riguardo al possesso dei requisiti per poter essere inserita nella graduatoria permanente anno
2021-2022 non può pertanto trovare accoglimento l'argomento svolto dalla ricorrente secondo cui avrebbe potuto comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio paritario .
Tale argomentazione non tiene conto della circostanza sopra evidenziata per cui parte attrice non avrebbe potuto ottenere tali diverse nomine, in quanto al riscontro della dichiarazione mendace consegue non solo l'invalidità del servizio ma anche la cancellazione dalla graduatoria.
Se la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, ciò comporta di per sé la nullità (quale vizio genetico) dei contratti stipulati, senza alcuna necessità di vagliare il punteggio conseguito dal dichiarante e dagli altri partecipanti alla procedura.
Non ha quindi alcun rilievo nemmeno l'eventuale circostanza che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico 2017/2020, della provincia di Novara si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice meno i punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto Paritario sopra menzionato.
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando il ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023, profilo collaboratore scolastico, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 oltre 15% spese generali.
Salerno, 25 settembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio