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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/12/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1625/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SE N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1625/2017 r.g.c.a. assegnata in decisione all'udienza del 3 ot-tobre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 dicembre 2025 TRA (c.f. e P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresen-tante p.t., con sede legale in Supino (FR) alla Via Condotto Vecchio n. 50, rappresenta-ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Ernesta Paniccia (c.f. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariano Colucci (c.f.
) sito in Potenza alla Via del Gallitello n. 47 C.F._2
- APPELLANTE - E (c.f. e P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Potenza al Viale del Basento n. 114
- APPELLATA CONTUMACE –
NONCHÉ
(c.f. e P. IV ), in Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del Sin-daco p.t., con sede in IA (CS) al Viale Sant'Andrea snc
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: Appello - Opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 3 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.04.2017 e notificato in pari data, l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 134/2017 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 203/2017, emessa in data 16.03.2017, pubblicata in data 20.03.2017 e notificata in data 24.03.2017, con la quale il
Giudice di prime cure annullava l'ingiunzione n. e PartitaIVA_5 condannava la in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 il in persona del Sindaco p.t., in so-lido tra loro, a pagare, Controparte_2 a favore dell'avvocato difensore, per dichiarato anticipo, le spe-se di giudizio liquidate complessivamente in euro 243,00, di cui euro 43,00 per spese, oltre spese generali, 15% IV e Cpa come per legge.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e in giusta. Nello specifico, eccepiva:
1) l'illegittimità della sentenza impugnata per contrarietà alle norme disciplinanti la riscossione delle entrate comunali affidate a soggetti iscritti in appositi albi di cui all'art. 53, co. 1, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
2) l'illegittimità della sentenza impugnata relativamente alla condanna al pagamento, in solido con il delle spese del Controparte_2 primo grado di giudizio;
3) la legittimità dell'applicazione della maggiorazione ex art. 27 l. 24 novembre 1981, n. 689; 4) la regolarità dell'ingiunzione fiscale contenente gli elementi essenziali prescritti dalla normativa di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 nonché i requisiti di certez-za, liquidità ed esigibilità richiesti a pena di inammissibilità. L'appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, in via principale, nel merito, in riforma della sentenza n. 134/2017, emessa dal Giudice di Pace di Potenza, di accertare e dichiarare legittima l'attività di riscossione mediante ingiunzione fiscale posta in essere dalla e, per l'effetto, di dichia-rare la legittimità Parte_1 dell'ingiunzione fiscale n. 20160305400464483, con ogni conse-guenza di legge;
sempre in via principale, in ogni caso, in riforma della sentenza n. 134/2017, emessa dal Giudice di Pace di Potenza, di accertare e dichiarare il diritto dell'odierna appellante a vedersi restituire le spese di lite già corrisposte in favore dell'Avv. Controparte_3
L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione del programma di definizione per le “cause vetuste” ossia per le cause
“ultradecennali” adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino che in ragione del gravoso carico del ruolo veniva rinviata all'udienza del 29.05.2018 nella quale il Giudice rin-viava la causa, per verificare la regolarità delle notifiche, all'udienza del 02.10.2018. Alla ridetta udienza, il Giudice, vista la regolarità delle notifiche, dichiarava la contu-macia degli appellati, rilevava la mancanza del fascicolo del primo grado di giudizio disponendone l'acquisizione e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 05.11.2019.
- 2 -
A seguito di differimenti disposti per la necessità di definire cause di più risalente iscrizione a ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03.10.2025 nella quale il Giudice riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Per rispondere al quesito sulla legittimità del procedimento di ingiunzione posto in es-sere dall'odierna appellante appare opportuno, per ragioni di ordine sistematico, procedere a un veloce scrutinio normativo.
Nell'ambito della riscossione dei tributi, infatti, il complesso panorama interpretativo è stato recentemente ricostruito dalla Corte di legittimità (sentenza n. 26736/2017) per giungere alla conclusione della legittimità dell'ingiunzione da parte del concessionario.
La possibilità per i comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, era stata attribuita dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscos-sione dei tributi e di tutte le altre entrate (l'art. 52, comma 5, individua tali soggetti).
Questa norma è stata abrogata dalla l. n. 244 del 2007, art. 1, comma 224, lett. b).
È, poi, intervenuto il d.l. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2, a norma del quale, “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b); b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui al d.l. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dal-la l. 2 dicembre 2005, n. 248”.
Il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, convertito, con modifiche, dalla l. n. 106 del 2011, ha disposto al comma 2, lett. gg-septies) che “in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies … 3) del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, è abroga-to...”.
- 3 -
Tale abrogazione non è, tuttavia, mai divenuta efficace per effetto di un gioco di rinvii dell'entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata l'abrogazione medesima (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10, comma 13- octies e d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 5 bis, siccome convertito ("L'abrogazione delle disposizioni previste dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lettera gg-septies), nn. 1) e 3), con-vertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decor-rere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg- quater) del medesimo comma 2”).
Successivamente, è intervenuta la l. n. 44 del 2012, che ha convertito il d.l. n. 16 del 2012, in particolare disponendo all'art. 5, comma 8-bis): “del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente: gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidata-rio e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono afflui-re tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese pre-cedente”.
Come si vede, il legislatore del 2012 ha inserito alla lettera gg-septies) un testo diver-so che non contempla più l'abrogazione del d.l. n. 248 del 2007, art. 36.
Conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto (nuova formulazione della lettera gg-septies) e mancata riproduzione delle abrogazioni) è rimasto in vigore del d.l. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2- sexies, a norma del quale “i comuni e i con-cessionari iscritti all'albo di cui del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, di seguito denominati concessionari, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.
Merita rilevare, allora, che lo sviluppo della legislazione regolante l'attività amministrativa e i rapporti fra questa e il singolo conosce, oramai da decenni, quale fenomeno diffuso, la delega del potere di sanzionare e riscuotere a soggetti, i quali, seppure deb-bano dirsi ortodossamente estranei
- 4 -
alla pubblica amministrazione, di essa sono espressione diretta e immediata, inseriti a pieno titolo nel procedimento amministrativo e soggetti a limiti, controlli e responsabilità non dissimili da quelli previsti per la P.A. in senso proprio. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 13 novembre 2017 (data ud. 3 maggio 2017), n. 26736)
Tutto ciò premesso, accertato che la legge consente, e consentiva all'ottobre del 2016 (l'ingiunzione fiscale veniva emessa in data 31.10.2016 - cfr. all. 2 atto di citazione in appello) il ricorso all'ingiunzione regolata dal R.D. citato, non v'è ragione per limitare l'accesso allo strumento ai soli comuni, escludendo i concessionari. Scarta una tale re-strizione con formula inequivoca del d.l. n. 209 del 2002, art.
2-sexies, il quale fa espresso riferimento ai comuni e ai concessionari iscritti all'albo di cui al d.l.gs. n. 446 del 1997, come nel caso in discorso, essendo la società appellante iscritta al n. 58 del ridetto albo (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
Ove ciò non bastasse, vi è in atti copia del contratto di affidamento del servizio di riscossione coattiva da parte del in favore della Controparte_2 (cfr. all. 3 atto di citazione in appello). Parte_1
Per le ragioni esposte, l'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il non agevole scrutinio delle questioni sottoposte al vaglio consente di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, defini-tivamente pronunciando sul gravame proposto da
[...] nei con-fronti della nonché nei confronti Parte_1 Controparte_1 del , così provvede: Controparte_2
- Dichiara la contumacia della e del Controparte_1 CP_2 ;
[...]
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 134/2017 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 203/2017, emes-sa in data 16.03.2017, pubblicata in data 20.03.2017 e notificata in data 24.03.2017, rigetta l'opposizione proposta dalla CP_1 confermando l'ingiunzione fiscale n. 20160305400464483 emessa, in
[...] data 31.10.2016, dalla Parte_1
-Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
- 5 -
Così deciso in Potenza, lì 12 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SE N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1625/2017 r.g.c.a. assegnata in decisione all'udienza del 3 ot-tobre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 dicembre 2025 TRA (c.f. e P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresen-tante p.t., con sede legale in Supino (FR) alla Via Condotto Vecchio n. 50, rappresenta-ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Ernesta Paniccia (c.f. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariano Colucci (c.f.
) sito in Potenza alla Via del Gallitello n. 47 C.F._2
- APPELLANTE - E (c.f. e P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Potenza al Viale del Basento n. 114
- APPELLATA CONTUMACE –
NONCHÉ
(c.f. e P. IV ), in Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del Sin-daco p.t., con sede in IA (CS) al Viale Sant'Andrea snc
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: Appello - Opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 3 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.04.2017 e notificato in pari data, l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 134/2017 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 203/2017, emessa in data 16.03.2017, pubblicata in data 20.03.2017 e notificata in data 24.03.2017, con la quale il
Giudice di prime cure annullava l'ingiunzione n. e PartitaIVA_5 condannava la in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 il in persona del Sindaco p.t., in so-lido tra loro, a pagare, Controparte_2 a favore dell'avvocato difensore, per dichiarato anticipo, le spe-se di giudizio liquidate complessivamente in euro 243,00, di cui euro 43,00 per spese, oltre spese generali, 15% IV e Cpa come per legge.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e in giusta. Nello specifico, eccepiva:
1) l'illegittimità della sentenza impugnata per contrarietà alle norme disciplinanti la riscossione delle entrate comunali affidate a soggetti iscritti in appositi albi di cui all'art. 53, co. 1, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
2) l'illegittimità della sentenza impugnata relativamente alla condanna al pagamento, in solido con il delle spese del Controparte_2 primo grado di giudizio;
3) la legittimità dell'applicazione della maggiorazione ex art. 27 l. 24 novembre 1981, n. 689; 4) la regolarità dell'ingiunzione fiscale contenente gli elementi essenziali prescritti dalla normativa di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 nonché i requisiti di certez-za, liquidità ed esigibilità richiesti a pena di inammissibilità. L'appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, in via principale, nel merito, in riforma della sentenza n. 134/2017, emessa dal Giudice di Pace di Potenza, di accertare e dichiarare legittima l'attività di riscossione mediante ingiunzione fiscale posta in essere dalla e, per l'effetto, di dichia-rare la legittimità Parte_1 dell'ingiunzione fiscale n. 20160305400464483, con ogni conse-guenza di legge;
sempre in via principale, in ogni caso, in riforma della sentenza n. 134/2017, emessa dal Giudice di Pace di Potenza, di accertare e dichiarare il diritto dell'odierna appellante a vedersi restituire le spese di lite già corrisposte in favore dell'Avv. Controparte_3
L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione del programma di definizione per le “cause vetuste” ossia per le cause
“ultradecennali” adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino che in ragione del gravoso carico del ruolo veniva rinviata all'udienza del 29.05.2018 nella quale il Giudice rin-viava la causa, per verificare la regolarità delle notifiche, all'udienza del 02.10.2018. Alla ridetta udienza, il Giudice, vista la regolarità delle notifiche, dichiarava la contu-macia degli appellati, rilevava la mancanza del fascicolo del primo grado di giudizio disponendone l'acquisizione e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 05.11.2019.
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A seguito di differimenti disposti per la necessità di definire cause di più risalente iscrizione a ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03.10.2025 nella quale il Giudice riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Per rispondere al quesito sulla legittimità del procedimento di ingiunzione posto in es-sere dall'odierna appellante appare opportuno, per ragioni di ordine sistematico, procedere a un veloce scrutinio normativo.
Nell'ambito della riscossione dei tributi, infatti, il complesso panorama interpretativo è stato recentemente ricostruito dalla Corte di legittimità (sentenza n. 26736/2017) per giungere alla conclusione della legittimità dell'ingiunzione da parte del concessionario.
La possibilità per i comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, era stata attribuita dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscos-sione dei tributi e di tutte le altre entrate (l'art. 52, comma 5, individua tali soggetti).
Questa norma è stata abrogata dalla l. n. 244 del 2007, art. 1, comma 224, lett. b).
È, poi, intervenuto il d.l. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2, a norma del quale, “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b); b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui al d.l. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dal-la l. 2 dicembre 2005, n. 248”.
Il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, convertito, con modifiche, dalla l. n. 106 del 2011, ha disposto al comma 2, lett. gg-septies) che “in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies … 3) del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, è abroga-to...”.
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Tale abrogazione non è, tuttavia, mai divenuta efficace per effetto di un gioco di rinvii dell'entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata l'abrogazione medesima (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10, comma 13- octies e d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 5 bis, siccome convertito ("L'abrogazione delle disposizioni previste dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lettera gg-septies), nn. 1) e 3), con-vertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decor-rere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg- quater) del medesimo comma 2”).
Successivamente, è intervenuta la l. n. 44 del 2012, che ha convertito il d.l. n. 16 del 2012, in particolare disponendo all'art. 5, comma 8-bis): “del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente: gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidata-rio e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono afflui-re tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese pre-cedente”.
Come si vede, il legislatore del 2012 ha inserito alla lettera gg-septies) un testo diver-so che non contempla più l'abrogazione del d.l. n. 248 del 2007, art. 36.
Conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto (nuova formulazione della lettera gg-septies) e mancata riproduzione delle abrogazioni) è rimasto in vigore del d.l. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2- sexies, a norma del quale “i comuni e i con-cessionari iscritti all'albo di cui del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, di seguito denominati concessionari, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.
Merita rilevare, allora, che lo sviluppo della legislazione regolante l'attività amministrativa e i rapporti fra questa e il singolo conosce, oramai da decenni, quale fenomeno diffuso, la delega del potere di sanzionare e riscuotere a soggetti, i quali, seppure deb-bano dirsi ortodossamente estranei
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alla pubblica amministrazione, di essa sono espressione diretta e immediata, inseriti a pieno titolo nel procedimento amministrativo e soggetti a limiti, controlli e responsabilità non dissimili da quelli previsti per la P.A. in senso proprio. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 13 novembre 2017 (data ud. 3 maggio 2017), n. 26736)
Tutto ciò premesso, accertato che la legge consente, e consentiva all'ottobre del 2016 (l'ingiunzione fiscale veniva emessa in data 31.10.2016 - cfr. all. 2 atto di citazione in appello) il ricorso all'ingiunzione regolata dal R.D. citato, non v'è ragione per limitare l'accesso allo strumento ai soli comuni, escludendo i concessionari. Scarta una tale re-strizione con formula inequivoca del d.l. n. 209 del 2002, art.
2-sexies, il quale fa espresso riferimento ai comuni e ai concessionari iscritti all'albo di cui al d.l.gs. n. 446 del 1997, come nel caso in discorso, essendo la società appellante iscritta al n. 58 del ridetto albo (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
Ove ciò non bastasse, vi è in atti copia del contratto di affidamento del servizio di riscossione coattiva da parte del in favore della Controparte_2 (cfr. all. 3 atto di citazione in appello). Parte_1
Per le ragioni esposte, l'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il non agevole scrutinio delle questioni sottoposte al vaglio consente di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, defini-tivamente pronunciando sul gravame proposto da
[...] nei con-fronti della nonché nei confronti Parte_1 Controparte_1 del , così provvede: Controparte_2
- Dichiara la contumacia della e del Controparte_1 CP_2 ;
[...]
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 134/2017 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 203/2017, emes-sa in data 16.03.2017, pubblicata in data 20.03.2017 e notificata in data 24.03.2017, rigetta l'opposizione proposta dalla CP_1 confermando l'ingiunzione fiscale n. 20160305400464483 emessa, in
[...] data 31.10.2016, dalla Parte_1
-Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
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Così deciso in Potenza, lì 12 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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