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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/08/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2025 promossa da:
(codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Cristina Rosati ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo procuratore in Rieti alla Via Contigliano n. 15 ricorrente e da
(codice fiscale ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Sara Principessa ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in
Rieti alla Via della Verdura n. 36 ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1) La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali saranno tenuti Persona_1
a collaborare per l'educazione e la crescita della stessa assumendo concordemente le decisioni e rendendosi reciprocamente partecipi di esigenze e necessità al fine di cooperare per farvi fronte nel migliore dei modi. Entrambi i genitori dovranno essere informati riguardo a visite mediche/accertamenti diagnostici/trattamenti terapeutici cui la minore dovesse essere sottoposta e, compatibilmente con i rispettivi impegni, entrambi potranno essere presenti al fine di stabilire anche l'eventuale iter diagnostico/terapeutico da seguire.
1 2) La minore coabiterà in maniera prevalente con la madre e, salvo impedimenti e/o variazioni da concordare dovuti ad impegni dei genitori e/o della figlia, il IG. Pt_1 potrà vederla e tenerla con sé con le modalità e nei tempi di seguito precisati:
[...]
(i) a settimane alternate con la madre:
- la prima settimana: il martedì e il giovedì con pernotto in entrambi i giorni
- la seconda settimana:
fino a quando la minore non avrà raggiunto il settimo anno d'età, il martedì e il giovedì con un solo pernotto in uno di detti giorni, nonché il fine settimana dal sabato prima di pranzo al lunedì mattina a far data dal compimento del settimo anno d'età della minore, il martedì e il giovedì con pernotto in entrambi i giorni, nonché il fine settimana dal sabato prima di pranzo al lunedì mattina
(ii) ogni anno nel periodo delle festività natalizie e pasquali, in alternanza con la madre ed a rotazione annuale: dal 25 al 31 dicembre o dal 1° al 6 gennaio, nonché dal giovedì al sabato Santo o dalla Domenica di Pasqua al martedì successivo
(iii) quanto alle ulteriori festività nazionali, in alternanza con la madre e a rotazione annuale: il 25 aprile o il 1° maggio
(iv) a partire dall'undicesimo anno d'età, in alternanza con la madre, il giorno del compleanno della minore. Fino a tale momento, la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (v) il giorno del compleanno di esso padre;
pari diritto spetterà alla madre ed, in caso di coincidenza con tale ricorrenza, il padre non potrà esercitare il suo diritto di visita.
Al fine di esercitare il diritto di visita nei tempi sopra indicati, il padre prenderà la minore all'uscita da scuola e, al termine del periodo di permanenza con esso, la riaccompagnerà presso la madre o, in caso di pernotto, direttamente a scuola;
nei giorni festivi e comunque nei giorni di chiusura della scuola, salvo diversi accordi su orari più consoni alle esigenze della figlia, il padre prenderà la minore prima di pranzo presso l'abitazione materna ed ivi la riaccompagnerà al termine del periodo di permanenza con esso genitore.
Durante la chiusura estiva delle scuole ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la minore ed a trascorrere con la stessa soggiorni fuori città per un periodo di due settimane da concordare o, comunque, da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Fino al decimo anno d'età della minore, le due settimane di soggiorno con l'uno o l'altro genitore dovranno essere frazionate in periodi non più lunghi di sette giorni consecutivi. In detti periodi, resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore il quale
2 dovrà, comunque, essere tempestivamente informato della località e dell'indirizzo di reperibilità.
I viaggi all'estero della minore dovranno essere, di volta in volta, autorizzati dall'altro genitore.
Ciascuna delle parti sarà obbligata a consentire, in orario da concordare, almeno una telefonata al giorno tra la minore e l'altro genitore e, comunque, sarà tenuto ad avvisare l'altro genitore di partenze ed arrivi in caso di spostamenti extraurbani che riguardino anche la figlia.
In caso di indisposizione e/o malattia della minore, i genitori concorderanno il da farsi in base alle condizioni di salute della stessa ed ai reciproci impegni lavorativi;
ove opportuno o necessario, la minore resterà presso il genitore con cui si trovava al momento del manifestarsi dei sintomi;
se richiesto e compatibilmente con i propri impegni, l'altro genitore collaborerà nel prendersi cura della figlia ed avrà comunque diritto di farle visita una volta al giorno in orario da concordare.
3) La casa familiare (costituita da appartamento ed annesso garage ubicato in Rieti alla
Via L. Einaudi n. 59, censiti nel C.F. del Comune di Rieti al foglio 76, particella 896 sub
32 e sub 91) resterà assegnata al IG. che ne è proprietario. Parte_1
Nelle more del suo trasferimento nell'appartamento di Via delle Mimose n. 16 in Santa
Rufina di Cittaducale, la IG.ra coabiterà con la figlia nell'appartamento Parte_2 ubicato in Rieti alla Via L. Einaudi n. 59 che poi rilascerà, libero dai propri effetti personali e in buone condizioni di manutenzione, in favore del IG. entro il mese di Parte_1 maggio 2026; la IG.ra non dovrà provvedere a volture di sorta (utenze, Pt_2 intestazioni di obblighi di qualsivoglia genere) per l'uso ed il godimento temporanei della predetta abitazione di Via L. Einaudi n. 59 in Rieti e tuttavia, fino a quando non provvederà alla restituzione della stessa in favore del IG. essa si farà integralmente carico Pt_1 del pagamento delle bollette (per forniture di acqua, energia elettrica, gas ed internet) e di ogni altra spesa legata al godimento dell'immobile stesso (oneri condominiali e di manutenzione ordinaria, TARI, salvo altri) sostenendole direttamente ove non addebitate con RID sul c/c del IG. e comunque rimborsando a quest'ultimo le somme Parte_1 che lo stesso, avrà anticipato a tale titolo, entro 10 giorni dalla richiesta corredata da documentazione attestante l'esborso. Il IG. si impegna a far sistemare a sue Parte_1 spese la perdita della vasca da bagno, quindi, al più presto, entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo si attiverà per far intervenire un tecnico di fiducia al fine di
3 individuare ed eseguire, nei tempi tecnici necessari, l'intervento atto ad eliminare la causa della perdita.
Le parti convengono altresì che:
a) ad avvenuta riconsegna delle chiavi e del rilascio dell'abitazione di Via L. Einaudi n. 59 in Rieti nella sua piena ed esclusiva disponibilità, il IG. verserà la somma Parte_1 di € 25.000 (euro venticinquemila) in favore della IG. . Le parti Parte_2 concordano che il pagamento della predetta somma sarà così imputato: quanto ad €
16,000,00, a totale tacitazione di ogni pretesa, anche non ancora avanzata, relativa all'apporto economico fornito dalla IG.ra per la ristrutturazione e l'arredamento Pt_2 dell'appartamento di Via L. Einaudi n.59 in Rieti predetto immobile;
quanto alla restante somma di € 9.000,00, a titolo di contributo alle spese che la IG.ra sosterrà per il Pt_2 concordato trasferimento ed in conseguenza dello stesso;
b) all'atto del rilascio dell'immobile di Via L. Einaudi n. 59, la IG.ra Parte_2 asporterà dallo stesso e porterà via con sé i beni di cui al n. 1) dell'elenco che, sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente ricorso (all. 6); i beni di cui al n. 2) del medesimo elenco ed ogni altro ivi non espressamente menzionato, resteranno nell'immobile di Via L.
Einaudi n. 59 in Rieti, nella piena disponibilità e proprietà del IG. Parte_1
Con l'esecuzione di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono, le parti dichiarano sin d'ora che non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione all'apporto rispettivamente fornito per la casa ed il ménage familiari e, comunque, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia pretesa, anche non ancora avanzata, a qualsiasi titolo derivante, connessa o collegata al contributo di ciascuno.
4) A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il IG. verserà, Parte_1 in favore della IG.ra , la somma mensile di € 600,00 (euro seicento/00) Parte_2 mediante bonifico bancario entro il giorno sette di ogni mese.
Le parti convengono che l'assegno unico ed ogni altra misura di sostegno pubblico per figli a carico, sarà richiesta e percepita integralmente dalla IG.ra . Parte_2
5) Le spese straordinarie faranno carico in misura paritaria ad entrambi i genitori, con diritto di quello tra essi che le avrà anticipate al rimborso della quota di spettanza dell'altro entro dieci giorni dalla richiesta corredata da documentazione comprovante l'esborso. Tra le spese straordinarie, le parti convengono di includere anche quelle relative alla mensa scolastica che, dunque, saranno ripartite al 50% tra essi genitori. Per quanto non diversamente pattuito, i genitori rinviano alla regolamentazione di cui all'apposito
4 Protocollo di intesa del 5.5.2016 in uso presso l'Intestato Tribunale che dichiarano di conoscere e di accettare.
6) Le parti si obbligano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità avviato con la Dott.ssa secondo le indicazioni della medesima professionista e Persona_2 comunque per un periodo massimo di un anno. Le relative spese faranno carico ad entrambi in ragione del 50% ciascuno.
7) Le spese di lite e della fase precedente al giudizio sono integralmente compensate.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26.5.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata a [...] il [...] e sui diritti a quest'ultima Persona_1 afferenti.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: la vita familiare si è svolta nell'immobile di proprietà esclusiva del IG. costituito da appartamento ed annesso garage ed Parte_1 ubicato in Rieti alla Via L. Einaudi n. 59 (il tutto censito nel C.F. del Comune di Rieti al foglio 76, particella 896 sub 32 e sub 91); quanto alle rispettive condizioni economico- patrimoniali, le parti dichiarano, ciascuna per quanto di ragione, che il Parte_1 laureato in ingegneria elettronica, presta attività lavorativa full-time, in forza di contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Società “Nokia NSN Italia Spa” con sede di lavoro in Roma e possibilità di svolgere le sue mansioni anche in smart working e ha percepito negli ultimi tre anni un reddito medio netto annuo pari a circa € 39.000 ed il suo patrimonio è formato dai seguenti diritti reali: (i) piena ed esclusiva proprietà del già citato appartamento in Rieti, Via L. Einaudi n. 59, con annesso garage e quota indivisa di corte condominiale nonché di terreni seminativi ubicati nel territorio dei comuni di Rieti e
Leonessa; (ii) per successione in morte del proprio genitore, quota indivisa pari ad 1/6 della proprietà su fabbricato, costituito da tre unità abitative ed un locale ad uso commerciale, ubicato in Leonessa alla Via F. Crispi snc nonché su fabbricato ad uso civile abitazione sito in Rieti, Via A. Cervellati (iii) comproprietà, con la propria madre, dell'autoveicolo Ford
Fiesta tg. DX593CK immatricolato nell'anno 2009; la laureata in infermieristica, Pt_2 presta attività lavorativa full-time, in forza di contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Azienda ASL di Rieti con sede di lavoro presso l'Ospedale Provinciale di
Rieti e ha percepito negli ultimi tre anni un reddito lordo medio annuo pari ad € 30.000,00 percependo uno stipendio netto pari ad € 1.700,00 circa per tredici mensilità ed il suo
5 patrimonio è composto dai seguenti diritti reali: (i) proprietà per 1/1 dell'immobile sito nel
Comune di Cittaducale (RI) in via Delle Mimose n. 16 piano S1 e piano 2, foglio 6, particella
1294. (ii) proprietà dell'autoveicolo Toyota Yaris tg. DE108VH immatricolato nell'anno
2007; la è onerata dell'obbligo di rimborso di mutuo per la suddetta abitazione sita Pt_2 in via Delle Mimose n. 16, 02015 Cittaducale (RI), per un importo mensile pari ad € 610,48
(seicentodieci//48); la convivenza un tempo serena è divenuta intollerabile e, essendo intenzionate a porvi fine, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole ed hanno inteso regolamentare anche i loro rapporti patrimoniali;
le condizioni inerenti al mantenimento della figlia sono state raggiunte tenendo conto del fatto che, entro maggio
2026, ciascuno di essi genitore potrà disporre a fini abitativi di immobile di proprietà; a tal fine, non appena gli attuali conduttori l'avranno rilasciato, la si trasferirà a vivere Pt_2 con la figlia nell'appartamento del quale è proprietaria esclusiva (in Santa Rufina di
Cittaducale, Via delle Mimose n. 16), e rilascerà la casa familiare (in Rieti, Via L. Einaudi
n. 59) in favore del IG. che ne è proprietario;
ad avvenuta riconsegna in suo favore Pt_1 della casa familiare, il IG. verserà alla IG.ra contributo economico pari Pt_1 Pt_2 ad € 25.000,00; e convengono sul fatto che, per la vicinanza Parte_1 Parte_2 tra le due abitazioni, detto trasferimento non si ripercuoterà sulle abitudini e sulla rete di rapporti/relazioni della minore e non comporterà pregiudizio alcuno per la stessa la quale, di contro, potrà così continuare a conservare il medesimo tenore di vita sia stando con la madre che con il padre.
Alla udienza del 5 giugno 2025 il giudice ha sentito le parti e all'esito ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in
6 rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi,
l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da da Parte_1 Parte_2
ex artt. 473bis.51 c.p.c:
[...] recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2025 promossa da:
(codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Cristina Rosati ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo procuratore in Rieti alla Via Contigliano n. 15 ricorrente e da
(codice fiscale ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Sara Principessa ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in
Rieti alla Via della Verdura n. 36 ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1) La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali saranno tenuti Persona_1
a collaborare per l'educazione e la crescita della stessa assumendo concordemente le decisioni e rendendosi reciprocamente partecipi di esigenze e necessità al fine di cooperare per farvi fronte nel migliore dei modi. Entrambi i genitori dovranno essere informati riguardo a visite mediche/accertamenti diagnostici/trattamenti terapeutici cui la minore dovesse essere sottoposta e, compatibilmente con i rispettivi impegni, entrambi potranno essere presenti al fine di stabilire anche l'eventuale iter diagnostico/terapeutico da seguire.
1 2) La minore coabiterà in maniera prevalente con la madre e, salvo impedimenti e/o variazioni da concordare dovuti ad impegni dei genitori e/o della figlia, il IG. Pt_1 potrà vederla e tenerla con sé con le modalità e nei tempi di seguito precisati:
[...]
(i) a settimane alternate con la madre:
- la prima settimana: il martedì e il giovedì con pernotto in entrambi i giorni
- la seconda settimana:
fino a quando la minore non avrà raggiunto il settimo anno d'età, il martedì e il giovedì con un solo pernotto in uno di detti giorni, nonché il fine settimana dal sabato prima di pranzo al lunedì mattina a far data dal compimento del settimo anno d'età della minore, il martedì e il giovedì con pernotto in entrambi i giorni, nonché il fine settimana dal sabato prima di pranzo al lunedì mattina
(ii) ogni anno nel periodo delle festività natalizie e pasquali, in alternanza con la madre ed a rotazione annuale: dal 25 al 31 dicembre o dal 1° al 6 gennaio, nonché dal giovedì al sabato Santo o dalla Domenica di Pasqua al martedì successivo
(iii) quanto alle ulteriori festività nazionali, in alternanza con la madre e a rotazione annuale: il 25 aprile o il 1° maggio
(iv) a partire dall'undicesimo anno d'età, in alternanza con la madre, il giorno del compleanno della minore. Fino a tale momento, la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (v) il giorno del compleanno di esso padre;
pari diritto spetterà alla madre ed, in caso di coincidenza con tale ricorrenza, il padre non potrà esercitare il suo diritto di visita.
Al fine di esercitare il diritto di visita nei tempi sopra indicati, il padre prenderà la minore all'uscita da scuola e, al termine del periodo di permanenza con esso, la riaccompagnerà presso la madre o, in caso di pernotto, direttamente a scuola;
nei giorni festivi e comunque nei giorni di chiusura della scuola, salvo diversi accordi su orari più consoni alle esigenze della figlia, il padre prenderà la minore prima di pranzo presso l'abitazione materna ed ivi la riaccompagnerà al termine del periodo di permanenza con esso genitore.
Durante la chiusura estiva delle scuole ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la minore ed a trascorrere con la stessa soggiorni fuori città per un periodo di due settimane da concordare o, comunque, da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Fino al decimo anno d'età della minore, le due settimane di soggiorno con l'uno o l'altro genitore dovranno essere frazionate in periodi non più lunghi di sette giorni consecutivi. In detti periodi, resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore il quale
2 dovrà, comunque, essere tempestivamente informato della località e dell'indirizzo di reperibilità.
I viaggi all'estero della minore dovranno essere, di volta in volta, autorizzati dall'altro genitore.
Ciascuna delle parti sarà obbligata a consentire, in orario da concordare, almeno una telefonata al giorno tra la minore e l'altro genitore e, comunque, sarà tenuto ad avvisare l'altro genitore di partenze ed arrivi in caso di spostamenti extraurbani che riguardino anche la figlia.
In caso di indisposizione e/o malattia della minore, i genitori concorderanno il da farsi in base alle condizioni di salute della stessa ed ai reciproci impegni lavorativi;
ove opportuno o necessario, la minore resterà presso il genitore con cui si trovava al momento del manifestarsi dei sintomi;
se richiesto e compatibilmente con i propri impegni, l'altro genitore collaborerà nel prendersi cura della figlia ed avrà comunque diritto di farle visita una volta al giorno in orario da concordare.
3) La casa familiare (costituita da appartamento ed annesso garage ubicato in Rieti alla
Via L. Einaudi n. 59, censiti nel C.F. del Comune di Rieti al foglio 76, particella 896 sub
32 e sub 91) resterà assegnata al IG. che ne è proprietario. Parte_1
Nelle more del suo trasferimento nell'appartamento di Via delle Mimose n. 16 in Santa
Rufina di Cittaducale, la IG.ra coabiterà con la figlia nell'appartamento Parte_2 ubicato in Rieti alla Via L. Einaudi n. 59 che poi rilascerà, libero dai propri effetti personali e in buone condizioni di manutenzione, in favore del IG. entro il mese di Parte_1 maggio 2026; la IG.ra non dovrà provvedere a volture di sorta (utenze, Pt_2 intestazioni di obblighi di qualsivoglia genere) per l'uso ed il godimento temporanei della predetta abitazione di Via L. Einaudi n. 59 in Rieti e tuttavia, fino a quando non provvederà alla restituzione della stessa in favore del IG. essa si farà integralmente carico Pt_1 del pagamento delle bollette (per forniture di acqua, energia elettrica, gas ed internet) e di ogni altra spesa legata al godimento dell'immobile stesso (oneri condominiali e di manutenzione ordinaria, TARI, salvo altri) sostenendole direttamente ove non addebitate con RID sul c/c del IG. e comunque rimborsando a quest'ultimo le somme Parte_1 che lo stesso, avrà anticipato a tale titolo, entro 10 giorni dalla richiesta corredata da documentazione attestante l'esborso. Il IG. si impegna a far sistemare a sue Parte_1 spese la perdita della vasca da bagno, quindi, al più presto, entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo si attiverà per far intervenire un tecnico di fiducia al fine di
3 individuare ed eseguire, nei tempi tecnici necessari, l'intervento atto ad eliminare la causa della perdita.
Le parti convengono altresì che:
a) ad avvenuta riconsegna delle chiavi e del rilascio dell'abitazione di Via L. Einaudi n. 59 in Rieti nella sua piena ed esclusiva disponibilità, il IG. verserà la somma Parte_1 di € 25.000 (euro venticinquemila) in favore della IG. . Le parti Parte_2 concordano che il pagamento della predetta somma sarà così imputato: quanto ad €
16,000,00, a totale tacitazione di ogni pretesa, anche non ancora avanzata, relativa all'apporto economico fornito dalla IG.ra per la ristrutturazione e l'arredamento Pt_2 dell'appartamento di Via L. Einaudi n.59 in Rieti predetto immobile;
quanto alla restante somma di € 9.000,00, a titolo di contributo alle spese che la IG.ra sosterrà per il Pt_2 concordato trasferimento ed in conseguenza dello stesso;
b) all'atto del rilascio dell'immobile di Via L. Einaudi n. 59, la IG.ra Parte_2 asporterà dallo stesso e porterà via con sé i beni di cui al n. 1) dell'elenco che, sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente ricorso (all. 6); i beni di cui al n. 2) del medesimo elenco ed ogni altro ivi non espressamente menzionato, resteranno nell'immobile di Via L.
Einaudi n. 59 in Rieti, nella piena disponibilità e proprietà del IG. Parte_1
Con l'esecuzione di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono, le parti dichiarano sin d'ora che non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione all'apporto rispettivamente fornito per la casa ed il ménage familiari e, comunque, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia pretesa, anche non ancora avanzata, a qualsiasi titolo derivante, connessa o collegata al contributo di ciascuno.
4) A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il IG. verserà, Parte_1 in favore della IG.ra , la somma mensile di € 600,00 (euro seicento/00) Parte_2 mediante bonifico bancario entro il giorno sette di ogni mese.
Le parti convengono che l'assegno unico ed ogni altra misura di sostegno pubblico per figli a carico, sarà richiesta e percepita integralmente dalla IG.ra . Parte_2
5) Le spese straordinarie faranno carico in misura paritaria ad entrambi i genitori, con diritto di quello tra essi che le avrà anticipate al rimborso della quota di spettanza dell'altro entro dieci giorni dalla richiesta corredata da documentazione comprovante l'esborso. Tra le spese straordinarie, le parti convengono di includere anche quelle relative alla mensa scolastica che, dunque, saranno ripartite al 50% tra essi genitori. Per quanto non diversamente pattuito, i genitori rinviano alla regolamentazione di cui all'apposito
4 Protocollo di intesa del 5.5.2016 in uso presso l'Intestato Tribunale che dichiarano di conoscere e di accettare.
6) Le parti si obbligano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità avviato con la Dott.ssa secondo le indicazioni della medesima professionista e Persona_2 comunque per un periodo massimo di un anno. Le relative spese faranno carico ad entrambi in ragione del 50% ciascuno.
7) Le spese di lite e della fase precedente al giudizio sono integralmente compensate.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26.5.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata a [...] il [...] e sui diritti a quest'ultima Persona_1 afferenti.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: la vita familiare si è svolta nell'immobile di proprietà esclusiva del IG. costituito da appartamento ed annesso garage ed Parte_1 ubicato in Rieti alla Via L. Einaudi n. 59 (il tutto censito nel C.F. del Comune di Rieti al foglio 76, particella 896 sub 32 e sub 91); quanto alle rispettive condizioni economico- patrimoniali, le parti dichiarano, ciascuna per quanto di ragione, che il Parte_1 laureato in ingegneria elettronica, presta attività lavorativa full-time, in forza di contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Società “Nokia NSN Italia Spa” con sede di lavoro in Roma e possibilità di svolgere le sue mansioni anche in smart working e ha percepito negli ultimi tre anni un reddito medio netto annuo pari a circa € 39.000 ed il suo patrimonio è formato dai seguenti diritti reali: (i) piena ed esclusiva proprietà del già citato appartamento in Rieti, Via L. Einaudi n. 59, con annesso garage e quota indivisa di corte condominiale nonché di terreni seminativi ubicati nel territorio dei comuni di Rieti e
Leonessa; (ii) per successione in morte del proprio genitore, quota indivisa pari ad 1/6 della proprietà su fabbricato, costituito da tre unità abitative ed un locale ad uso commerciale, ubicato in Leonessa alla Via F. Crispi snc nonché su fabbricato ad uso civile abitazione sito in Rieti, Via A. Cervellati (iii) comproprietà, con la propria madre, dell'autoveicolo Ford
Fiesta tg. DX593CK immatricolato nell'anno 2009; la laureata in infermieristica, Pt_2 presta attività lavorativa full-time, in forza di contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Azienda ASL di Rieti con sede di lavoro presso l'Ospedale Provinciale di
Rieti e ha percepito negli ultimi tre anni un reddito lordo medio annuo pari ad € 30.000,00 percependo uno stipendio netto pari ad € 1.700,00 circa per tredici mensilità ed il suo
5 patrimonio è composto dai seguenti diritti reali: (i) proprietà per 1/1 dell'immobile sito nel
Comune di Cittaducale (RI) in via Delle Mimose n. 16 piano S1 e piano 2, foglio 6, particella
1294. (ii) proprietà dell'autoveicolo Toyota Yaris tg. DE108VH immatricolato nell'anno
2007; la è onerata dell'obbligo di rimborso di mutuo per la suddetta abitazione sita Pt_2 in via Delle Mimose n. 16, 02015 Cittaducale (RI), per un importo mensile pari ad € 610,48
(seicentodieci//48); la convivenza un tempo serena è divenuta intollerabile e, essendo intenzionate a porvi fine, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole ed hanno inteso regolamentare anche i loro rapporti patrimoniali;
le condizioni inerenti al mantenimento della figlia sono state raggiunte tenendo conto del fatto che, entro maggio
2026, ciascuno di essi genitore potrà disporre a fini abitativi di immobile di proprietà; a tal fine, non appena gli attuali conduttori l'avranno rilasciato, la si trasferirà a vivere Pt_2 con la figlia nell'appartamento del quale è proprietaria esclusiva (in Santa Rufina di
Cittaducale, Via delle Mimose n. 16), e rilascerà la casa familiare (in Rieti, Via L. Einaudi
n. 59) in favore del IG. che ne è proprietario;
ad avvenuta riconsegna in suo favore Pt_1 della casa familiare, il IG. verserà alla IG.ra contributo economico pari Pt_1 Pt_2 ad € 25.000,00; e convengono sul fatto che, per la vicinanza Parte_1 Parte_2 tra le due abitazioni, detto trasferimento non si ripercuoterà sulle abitudini e sulla rete di rapporti/relazioni della minore e non comporterà pregiudizio alcuno per la stessa la quale, di contro, potrà così continuare a conservare il medesimo tenore di vita sia stando con la madre che con il padre.
Alla udienza del 5 giugno 2025 il giudice ha sentito le parti e all'esito ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in
6 rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi,
l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da da Parte_1 Parte_2
ex artt. 473bis.51 c.p.c:
[...] recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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