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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3061/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3061/2016 avente ad oggetto responsabilità civile, promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] l'[...], ( ),
[...] CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), con il Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. GUCCIONE LUSYANA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
nato a [...] il [...], (C.F. ), con Controparte_1 C.F._4 il patrocinio degli avv.ti MATTEO CERRETTI del foro di Milano ed ALDO D'AVOLA del foro di presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale alle liti in atti. Pt_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta dell'11/11/2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Conclusioni della citazione:
“A) Ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità al professionale medica del Dott. Controparte_1 per tutto quanto ampiamente esposto in narrativa, ed in particolare poiché egli, non essendo riuscito a progredire verso i risultati prospettati in relazione al piano terapeutico intrapreso dal 2010, ha insistito, negligentemente, imprudentemente e con imperizia, nella prosecuzione dello stesso determinando inevitabili e gravi danni per la giovane e, di riflesso, anche per e Parte_1 Parte_2 [...]
, anziché scegliere di rivalutare professionalmente il suo operato e la meccanica ortodontica Parte_3 utilizzata a tempo debito.
B) Senza recesso da quanto sopra, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. CP_1 per aver reso necessario, dopo ben 5 anni di trattamento terapeutico svolto dallo stesso sulla
[...] pagina 1 di 6 persona di , lo svolgimento di un nuovo trattamento terapeutico ortodontico, il quale – Parte_1 ove il Dott. avesse tenuto una condotta professionalmente medica diligente, prudente e perita – CP_1 non sarebbe stato necessario. C) Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni non Controparte_1 patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, patiti da Pt_1
che nel corpo del presente atto sono stati stimati in complessivi € 100.000,00 (euro
[...] centomila/00), ivi compreso il danno morale, il danno esistenziale ed alla vita di relazione, il danno da perdita di chance di guarigione totale, il danno connesso alla perdita del dente, il danno da perdita e/o modifica delle prospettive lavorative, il danno da lesione del rapporto parentale, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino all'effettivo soddisfo.
D) Senza recesso e sempre per l'effetto di quanto sopra, condannare altresì il convenuto
[...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti da e di CP_1 Parte_2 [...]
, da quantificarsi in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, in conseguenza di Parte_3 quanto subito dalla figlia che nel corpo del presente atto sono stati stimati in Parte_1 complessivi € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00), di cui euro 2.000,00 quale danno patrimoniale determinato dalle spese affrontate per tutta la durata del trattamento svolto dal € 20.000,00 CP_1 quale costo del nuovo trattamento terapeutico come da preventivo nella relazione del Dott. Per_1
(passibile di aumento), € 15.000,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Pt_2
ed € 15.000,00 in favore di ivi compreso il danno morale, il danno esistenziale
[...] Parte_3 ed alla vita di relazione, il danno da lesione del rapporto parentale, tutti subiti in conseguenza della mal pratica medica posta in essere dal convenuto, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino all'effettivo soddisfo. E) Senza recesso, desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c. e condannare il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per due volte (€ 518,00 x 2= € 1.036,00), atteso che lo stesso non si è presentato a ben due tentativi di conciliazione compiuti dalla parte attrice prima dell'incardinazione del presente giudizio, senza alcuna valida giustificazione, in applicazione di quanto sancito dall'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. n. 28/2010 o succ. mod.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Integrazione come da memoria 183, n. 1, c.p.c., in aggiunta alle conclusioni svolte in citazione:
“Ritenere e dichiarare il convenuto dott. responsabile per la lesione a carico del Controparte_1 dente 2.3 dell'attrice e per non aver provveduto alla cura della stessa immediatamente Parte_1 dopo l'inizio del suo verificarsi, condannandolo al risarcimento dei danni agli attori, per come già quantificati con atto di citazione”.
CONVENUTO
“Nel merito: rigettare le domande svolte dai Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento proposta da e è infondata Parte_1 Parte_2 Parte_3
e deve pertanto essere rigettata. Dall'istruttoria in atti è emerso che a far data dal 12/01/2010 e fino al dicembre del 2014, a causa di una ritenzione intraossea del canino superiore di sinistra (c.d. inclusione), all'epoca dei Parte_1 fatti minorenne, si rivolgeva al dott. per sottoporsi ad un piano di terapia ortodontica fissa di CP_1 entrambe le arcate dentarie ed all'estrusione chirurgico-ortodontica del canino incluso (cfr. all. 3 parte attrice).
Non raggiungendo i risultati sperati, ma al contrario, rilevando un peggioramento del suo apparato stomatognatico sia dal punto di vista funzionale (con assidui mal di testa, difficoltà e dolore per la masticazione, disfunzione articolare e muscolare dovuta ad instabilità occlusale) che dal punto di vista estetico (deformazione della linea del sorriso e dei tessuti cutanei sia a riposo che durante le funzioni fonatorie e masticatorie, alterazione euritmica statica e dinamica del viso) (cfr. all. 5 e 6 parte attrice),
dopo quasi 5 anni dal primo intervento ortodontico, decideva di rivolgersi ad altri Parte_1 sanitari per valutare la correttezza del trattamento sanitario praticatole, apprendendo che la meccanica ortodontica posta in essere dal dott. era da qualificarsi come errata, quest'ultimo non essendo CP_1 riuscito a progredire verso i risultati attesi ed avendo, al contrario, insistito negligentemente, imprudentemente e con imperizia, nella direzione terapeutica intrapresa.
A seguito di un infruttuoso tentativo di mediazione gli attori instauravano la presente controversia al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico e non patito da e dai suoi genitori Parte_1
e per effetto della condotta imperita del dott. Parte_2 Parte_3 CP_1
Passando al merito della questione, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, espletata dalla dott.ssa Persona_2
In primo luogo, è opportuno premettere che l'evento lamentato dall'attrice è antecedente al 1° aprile
2017 (data di entrata in vigore della Legge Bianco-Gelli). Nella fattispecie in esame, dunque, applicandosi la legge Balduzzi la norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico è l'art. 1218 e ss. c.c., con i temperamenti offerti dall'art. 2236 c.c. Il rapporto sanitario che si instaura tra il paziente ed il medico libero professionista, ossia un soggetto che esercita la propria attività medica privatamente, senza servirsi di strutture pubbliche o private, è comunque di natura contrattuale.
In materia di responsabilità medica, laddove si tratti di un rapporto contrattuale, come nel caso di specie, spetta al medico fornire la prova positiva dell'esatto adempimento, ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua condotta negligente sotto il profilo dell'ars medica, grava sul sanitario l'onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente.
Affinché si configuri una responsabilità professionale medica-odontoiatrica con conseguente richiesta di risarcimento di danno da parte del paziente, devono sussistere, le seguenti condizioni: 1) errore nel trattamento;
2) danno alla salute del paziente inteso quale peggioramento rispetto allo stato anteriore;
3) nesso di causalità tra il danno riportato dal paziente e l'errore nel trattamento eseguito. In tema di responsabilità professionale dell'odontoiatra, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur sussistendone gli estremi, esso non è stato eziologicamente rilevante.
In sostanza, nel caso di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, tra cui rientra la prestazione odontoiatrica, il paziente danneggiato deve: a) fornire la prova del contratto;
b) dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico;
c) provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico (Cass.
6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019). Il paziente danneggiato, pertanto, deve allegare un inadempimento pagina 3 di 6 qualificato, ossia «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass. S.U. 577/2008). Il medico-dentista, al contrario, deve: a) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova;
b) provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass.
21177/2015; Cass.18392/2017); c) in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante. È onere del paziente, dunque, dimostrare oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza del nesso causale, «provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. 3704/2018; Cass. 27606/2019; Cass. civ., Sez. III, n.
10050/2022). In definitiva, secondo il criterio della causalità giuridica, occorre valutare quale danno sia stato conseguenza immediata e diretta della condotta. Tale indagine va effettuata con il giudizio controfattuale, ossia occorre accertare cosa sarebbe accaduto se l'illecito (l'errore medico) non si fosse realizzato (Cass. 514/2020). Inoltre, in materia odontoiatrica, è necessario, per dovere professionale, fornire ai pazienti un consenso informato particolarmente preciso e dettagliato, con le singole fasi dell'intervento ed in particolare le inevitabili difficoltà, gli effetti e gli eventuali rischi prevedibili, in modo da porre il paziente nelle condizioni di decidere sull'opportunità di procedere o meno, attraverso la valutazione dei vantaggi e dei rischi.
Ebbene, nel caso in esame, se è incontestato che l'attrice si sia rivolta al dott. Parte_1 CP_1 per le prestazioni descritte nell'atto introduttivo e nella consulenza di parte allegata, con conseguente raggiungimento della prova in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti nell'arco temporale compreso tra il gennaio 2010 ed il dicembre 2014, di contro, tuttavia, non risultano comprovate né le condizioni pregresse dell'apparato dentario della nel periodo antecedente al Pt_1
2010 né il rapporto di causa-effetto in ordine al danno lamentato dalla Pt_1
Il C.T.U. ha osservato che “non risulta possibile descrivere in modo dettagliato la situazione della paziente all'inizio della terapia ortodontica. L'unico documento prossimo all'inizio della terapia ortodontica presente nel fascicolo è la radiografia occlusale eseguita il 21 dicembre 2009”. Ed ancora, il CTU ha evidenziato che: “non si può evincere da alcun documento presente nel fascicolo se il dottore abbia eseguito allineamento, livellamento e preparazione dell'ancoraggio prima CP_1 di procedere alla trazione del 2.3 incluso, né quali siano stati i mezzi utilizzati dal dottore per CP_1 il rinforzo dell'ancoraggio durante la trazione del 2.3. Una volta fuoriuscita in arcata la porzione incisale della corona il dottore ha continuato l'allineamento e livellamento del 2.3. CP_1 trazionandolo con l'ausilio, in ordine, di: catenella elastica, elastici intermascellari leggeri, elastici intermascellari pesanti. La forza di trazione utilizzata ha quindi subito un aumento puntuale”. In ordine alla praticata estrusione chirurgico-odontoiatrica dell'elemento dentario incluso, il CTU ha chiarito ulteriormente che “non è possibile evincere dal diario clinico e dalla scarsa documentazione radiografica se siano state eseguite tutte le fasi preliminari di preparazione all'ancoraggio, né se siano stati utilizzati dispositivi per il rinforzo dell'ancoraggio”.
Nel primo documento di integrazione alla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositato il
20/01/2019, il consulente – in risposta al quesito n.1 formulato da c.t.p. di parte attrice Dott. – ha Per_3 riferito: “ Le conclusioni del Dott. relative al danno prodotto al piano occlusale sono altamente Per_3 probabili ma non certe;
risulta infatti impossibile avere la certezza assoluta del rapporto di causa- effetto considerato che le foto prodotte dalla paziente sono foto non odontoiatriche e pertanto non orientate secondo un asse che garantisca la fedele riproduzione dell'occlusione. Inoltre, come già precisato nella risposta al quesito n.1, tra la produzione dell'inadeguata documentazione fotografica e radiografica pretrattamento e l'inizio della terapia il lasso temporale è troppo grande per avere la
pagina 4 di 6 certezza che la situazione occlusale della paziente non abbia subito modifiche nel periodo succitato considerata anche la fase di crescita”. Nella medesima consulenza integrativa, in risposta al formulato quesito n. 4, il CTU ha concluso che:
“non è possibile affermare con certezza che gli esiti della terapia del Dr. siano stati CP_1 migliorativi o peggiorativi delle condizioni originarie della paziente;
certo è che le condizioni della paziente alla fine della terapia non sono in contraddizione con i rischi e le complicanze correlate alla disinclusione di un canino che non risulta chiaro dalla documentazione prodotta essere stata eseguita con una condotta diligente, perita e prudente”. All'udienza del 29/03/2019, il consulente d'ufficio, comparso personalmente avanti al G.I. ha ulteriormente chiarito: “secondo protocollo va eseguito un intervento chirurgico per allacciare il canino ritenuto all'interno dell'osso, mettendo un bracket uguale a quello degli altri denti per trazionare il dente. Nel caso di specie, ho rilevato dalla cartella clinica che è stato eseguito il detto intervento. Preciso che in merito all'intervento non risulta prodotta altra documentazione. Non ho strumenti per dire se l'intervento sia stato eseguito a regola d'arte, ma devo precisare che al momento della visita il canino è presente, ma non indenne (perché nella radiografia eseguita dal convenuto a fine trattamento prodotta da parte attrice il canino presenta un riassorbimento radicolare). Ciò significa che la radice si è riassorbita per motivi non riconducibili ad infezioni e, quindi, non a carie. Il danno rilevato, a mio avviso, è compatibile con le complicanze riscontrabili a seguito della terapia successiva all'intervento, consistente nel trazionare il canino fino ad allinearlo con gli altri denti. Normalmente tale trazione si esegue o con un apparecchio ausiliario o con le mini viti, che sono dei dispositivi di ancoraggio intraosseo. In base alla cartella non risulta eseguita nessuna delle due terapie. Da una endorale presente nel fascicolo si vede un arco continuo che passa lungo tutti i denti, dove è fatta una loop a cui è agganciato direttamente il canino. Preciso, quindi, che la terapia successiva all'intervento è quella appena indicata e non quella ordinariamente prevista”. In risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, dott. con le quali si evidenzia che la Per_4 terapia indicata dal CTU non è l'unica possibile essendo “altrettanto corretto agganciare il canino, immediatamente dopo l'intervento, in leggera e progressiva trazione”, il CTU, non contestando le superiori argomentazioni, rappresenta che “il problema è chiarire il modo in cui è stata eseguita la trazione, evidenziando ancora una volta la carente documentazione in atti”. Alla luce di tutto quanto riportato e allegato, il CTU ha accertato non solo la carenza della documentazione probatoria allegata alla domanda ma anche della descrizione analitica delle effettive terapie che il dott. avrebbe eseguito sulla paziente CP_1 Pt_1
Tali carenze probatorie, il cui onere di allegazione grava su parte attrice, non sono state colmate dalla prova testimoniale raccolta, la quale era diretta esclusivamente a provare il danno non patrimoniale sofferto dalla Pt_1
La genericità della documentazione sanitaria da cui evincere la sussistenza ed il contenuto del rapporto contrattuale tra l'attrice ed il convenuto, nonché l'assenza di descrizione analitica e di documentazione medica idonea a consentire al CTU di verificare non solo l'inesatto adempimento, ma anche il nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta contestata, inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sugli attori.
In sostanza gli attori non hanno provato che il dott. abbia effettuato le prestazioni descritte CP_1 nell'atto introduttivo e che il danno patito sia da considerarsi conseguenza diretta ed immediata della prestazione effettuata del dentista.
Il mancato assolvimento di tale onere determina il rigetto della domanda risarcitoria, essendo necessario dimostrare non solo l'errore del sanitario, ma anche l'esistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e il danno lamentato.
Il mancato accoglimento della domanda sotto il profilo dell'an debeatur assorbe ogni valutazione in ordine al quantum richiesto.
pagina 5 di 6 In considerazione della particolare incertezza in fatto della lite, desumibile dalle conclusioni del CTU sopra illustrate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle indicate nell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3061/2016:
RIGETTA le domande degli attori.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Ragusa, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3061/2016 avente ad oggetto responsabilità civile, promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] l'[...], ( ),
[...] CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), con il Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. GUCCIONE LUSYANA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
nato a [...] il [...], (C.F. ), con Controparte_1 C.F._4 il patrocinio degli avv.ti MATTEO CERRETTI del foro di Milano ed ALDO D'AVOLA del foro di presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale alle liti in atti. Pt_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta dell'11/11/2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Conclusioni della citazione:
“A) Ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità al professionale medica del Dott. Controparte_1 per tutto quanto ampiamente esposto in narrativa, ed in particolare poiché egli, non essendo riuscito a progredire verso i risultati prospettati in relazione al piano terapeutico intrapreso dal 2010, ha insistito, negligentemente, imprudentemente e con imperizia, nella prosecuzione dello stesso determinando inevitabili e gravi danni per la giovane e, di riflesso, anche per e Parte_1 Parte_2 [...]
, anziché scegliere di rivalutare professionalmente il suo operato e la meccanica ortodontica Parte_3 utilizzata a tempo debito.
B) Senza recesso da quanto sopra, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. CP_1 per aver reso necessario, dopo ben 5 anni di trattamento terapeutico svolto dallo stesso sulla
[...] pagina 1 di 6 persona di , lo svolgimento di un nuovo trattamento terapeutico ortodontico, il quale – Parte_1 ove il Dott. avesse tenuto una condotta professionalmente medica diligente, prudente e perita – CP_1 non sarebbe stato necessario. C) Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni non Controparte_1 patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, patiti da Pt_1
che nel corpo del presente atto sono stati stimati in complessivi € 100.000,00 (euro
[...] centomila/00), ivi compreso il danno morale, il danno esistenziale ed alla vita di relazione, il danno da perdita di chance di guarigione totale, il danno connesso alla perdita del dente, il danno da perdita e/o modifica delle prospettive lavorative, il danno da lesione del rapporto parentale, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino all'effettivo soddisfo.
D) Senza recesso e sempre per l'effetto di quanto sopra, condannare altresì il convenuto
[...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti da e di CP_1 Parte_2 [...]
, da quantificarsi in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, in conseguenza di Parte_3 quanto subito dalla figlia che nel corpo del presente atto sono stati stimati in Parte_1 complessivi € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00), di cui euro 2.000,00 quale danno patrimoniale determinato dalle spese affrontate per tutta la durata del trattamento svolto dal € 20.000,00 CP_1 quale costo del nuovo trattamento terapeutico come da preventivo nella relazione del Dott. Per_1
(passibile di aumento), € 15.000,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Pt_2
ed € 15.000,00 in favore di ivi compreso il danno morale, il danno esistenziale
[...] Parte_3 ed alla vita di relazione, il danno da lesione del rapporto parentale, tutti subiti in conseguenza della mal pratica medica posta in essere dal convenuto, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino all'effettivo soddisfo. E) Senza recesso, desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c. e condannare il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per due volte (€ 518,00 x 2= € 1.036,00), atteso che lo stesso non si è presentato a ben due tentativi di conciliazione compiuti dalla parte attrice prima dell'incardinazione del presente giudizio, senza alcuna valida giustificazione, in applicazione di quanto sancito dall'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. n. 28/2010 o succ. mod.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Integrazione come da memoria 183, n. 1, c.p.c., in aggiunta alle conclusioni svolte in citazione:
“Ritenere e dichiarare il convenuto dott. responsabile per la lesione a carico del Controparte_1 dente 2.3 dell'attrice e per non aver provveduto alla cura della stessa immediatamente Parte_1 dopo l'inizio del suo verificarsi, condannandolo al risarcimento dei danni agli attori, per come già quantificati con atto di citazione”.
CONVENUTO
“Nel merito: rigettare le domande svolte dai Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento proposta da e è infondata Parte_1 Parte_2 Parte_3
e deve pertanto essere rigettata. Dall'istruttoria in atti è emerso che a far data dal 12/01/2010 e fino al dicembre del 2014, a causa di una ritenzione intraossea del canino superiore di sinistra (c.d. inclusione), all'epoca dei Parte_1 fatti minorenne, si rivolgeva al dott. per sottoporsi ad un piano di terapia ortodontica fissa di CP_1 entrambe le arcate dentarie ed all'estrusione chirurgico-ortodontica del canino incluso (cfr. all. 3 parte attrice).
Non raggiungendo i risultati sperati, ma al contrario, rilevando un peggioramento del suo apparato stomatognatico sia dal punto di vista funzionale (con assidui mal di testa, difficoltà e dolore per la masticazione, disfunzione articolare e muscolare dovuta ad instabilità occlusale) che dal punto di vista estetico (deformazione della linea del sorriso e dei tessuti cutanei sia a riposo che durante le funzioni fonatorie e masticatorie, alterazione euritmica statica e dinamica del viso) (cfr. all. 5 e 6 parte attrice),
dopo quasi 5 anni dal primo intervento ortodontico, decideva di rivolgersi ad altri Parte_1 sanitari per valutare la correttezza del trattamento sanitario praticatole, apprendendo che la meccanica ortodontica posta in essere dal dott. era da qualificarsi come errata, quest'ultimo non essendo CP_1 riuscito a progredire verso i risultati attesi ed avendo, al contrario, insistito negligentemente, imprudentemente e con imperizia, nella direzione terapeutica intrapresa.
A seguito di un infruttuoso tentativo di mediazione gli attori instauravano la presente controversia al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico e non patito da e dai suoi genitori Parte_1
e per effetto della condotta imperita del dott. Parte_2 Parte_3 CP_1
Passando al merito della questione, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, espletata dalla dott.ssa Persona_2
In primo luogo, è opportuno premettere che l'evento lamentato dall'attrice è antecedente al 1° aprile
2017 (data di entrata in vigore della Legge Bianco-Gelli). Nella fattispecie in esame, dunque, applicandosi la legge Balduzzi la norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico è l'art. 1218 e ss. c.c., con i temperamenti offerti dall'art. 2236 c.c. Il rapporto sanitario che si instaura tra il paziente ed il medico libero professionista, ossia un soggetto che esercita la propria attività medica privatamente, senza servirsi di strutture pubbliche o private, è comunque di natura contrattuale.
In materia di responsabilità medica, laddove si tratti di un rapporto contrattuale, come nel caso di specie, spetta al medico fornire la prova positiva dell'esatto adempimento, ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua condotta negligente sotto il profilo dell'ars medica, grava sul sanitario l'onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente.
Affinché si configuri una responsabilità professionale medica-odontoiatrica con conseguente richiesta di risarcimento di danno da parte del paziente, devono sussistere, le seguenti condizioni: 1) errore nel trattamento;
2) danno alla salute del paziente inteso quale peggioramento rispetto allo stato anteriore;
3) nesso di causalità tra il danno riportato dal paziente e l'errore nel trattamento eseguito. In tema di responsabilità professionale dell'odontoiatra, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur sussistendone gli estremi, esso non è stato eziologicamente rilevante.
In sostanza, nel caso di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, tra cui rientra la prestazione odontoiatrica, il paziente danneggiato deve: a) fornire la prova del contratto;
b) dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico;
c) provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico (Cass.
6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019). Il paziente danneggiato, pertanto, deve allegare un inadempimento pagina 3 di 6 qualificato, ossia «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass. S.U. 577/2008). Il medico-dentista, al contrario, deve: a) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova;
b) provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass.
21177/2015; Cass.18392/2017); c) in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante. È onere del paziente, dunque, dimostrare oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza del nesso causale, «provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. 3704/2018; Cass. 27606/2019; Cass. civ., Sez. III, n.
10050/2022). In definitiva, secondo il criterio della causalità giuridica, occorre valutare quale danno sia stato conseguenza immediata e diretta della condotta. Tale indagine va effettuata con il giudizio controfattuale, ossia occorre accertare cosa sarebbe accaduto se l'illecito (l'errore medico) non si fosse realizzato (Cass. 514/2020). Inoltre, in materia odontoiatrica, è necessario, per dovere professionale, fornire ai pazienti un consenso informato particolarmente preciso e dettagliato, con le singole fasi dell'intervento ed in particolare le inevitabili difficoltà, gli effetti e gli eventuali rischi prevedibili, in modo da porre il paziente nelle condizioni di decidere sull'opportunità di procedere o meno, attraverso la valutazione dei vantaggi e dei rischi.
Ebbene, nel caso in esame, se è incontestato che l'attrice si sia rivolta al dott. Parte_1 CP_1 per le prestazioni descritte nell'atto introduttivo e nella consulenza di parte allegata, con conseguente raggiungimento della prova in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti nell'arco temporale compreso tra il gennaio 2010 ed il dicembre 2014, di contro, tuttavia, non risultano comprovate né le condizioni pregresse dell'apparato dentario della nel periodo antecedente al Pt_1
2010 né il rapporto di causa-effetto in ordine al danno lamentato dalla Pt_1
Il C.T.U. ha osservato che “non risulta possibile descrivere in modo dettagliato la situazione della paziente all'inizio della terapia ortodontica. L'unico documento prossimo all'inizio della terapia ortodontica presente nel fascicolo è la radiografia occlusale eseguita il 21 dicembre 2009”. Ed ancora, il CTU ha evidenziato che: “non si può evincere da alcun documento presente nel fascicolo se il dottore abbia eseguito allineamento, livellamento e preparazione dell'ancoraggio prima CP_1 di procedere alla trazione del 2.3 incluso, né quali siano stati i mezzi utilizzati dal dottore per CP_1 il rinforzo dell'ancoraggio durante la trazione del 2.3. Una volta fuoriuscita in arcata la porzione incisale della corona il dottore ha continuato l'allineamento e livellamento del 2.3. CP_1 trazionandolo con l'ausilio, in ordine, di: catenella elastica, elastici intermascellari leggeri, elastici intermascellari pesanti. La forza di trazione utilizzata ha quindi subito un aumento puntuale”. In ordine alla praticata estrusione chirurgico-odontoiatrica dell'elemento dentario incluso, il CTU ha chiarito ulteriormente che “non è possibile evincere dal diario clinico e dalla scarsa documentazione radiografica se siano state eseguite tutte le fasi preliminari di preparazione all'ancoraggio, né se siano stati utilizzati dispositivi per il rinforzo dell'ancoraggio”.
Nel primo documento di integrazione alla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositato il
20/01/2019, il consulente – in risposta al quesito n.1 formulato da c.t.p. di parte attrice Dott. – ha Per_3 riferito: “ Le conclusioni del Dott. relative al danno prodotto al piano occlusale sono altamente Per_3 probabili ma non certe;
risulta infatti impossibile avere la certezza assoluta del rapporto di causa- effetto considerato che le foto prodotte dalla paziente sono foto non odontoiatriche e pertanto non orientate secondo un asse che garantisca la fedele riproduzione dell'occlusione. Inoltre, come già precisato nella risposta al quesito n.1, tra la produzione dell'inadeguata documentazione fotografica e radiografica pretrattamento e l'inizio della terapia il lasso temporale è troppo grande per avere la
pagina 4 di 6 certezza che la situazione occlusale della paziente non abbia subito modifiche nel periodo succitato considerata anche la fase di crescita”. Nella medesima consulenza integrativa, in risposta al formulato quesito n. 4, il CTU ha concluso che:
“non è possibile affermare con certezza che gli esiti della terapia del Dr. siano stati CP_1 migliorativi o peggiorativi delle condizioni originarie della paziente;
certo è che le condizioni della paziente alla fine della terapia non sono in contraddizione con i rischi e le complicanze correlate alla disinclusione di un canino che non risulta chiaro dalla documentazione prodotta essere stata eseguita con una condotta diligente, perita e prudente”. All'udienza del 29/03/2019, il consulente d'ufficio, comparso personalmente avanti al G.I. ha ulteriormente chiarito: “secondo protocollo va eseguito un intervento chirurgico per allacciare il canino ritenuto all'interno dell'osso, mettendo un bracket uguale a quello degli altri denti per trazionare il dente. Nel caso di specie, ho rilevato dalla cartella clinica che è stato eseguito il detto intervento. Preciso che in merito all'intervento non risulta prodotta altra documentazione. Non ho strumenti per dire se l'intervento sia stato eseguito a regola d'arte, ma devo precisare che al momento della visita il canino è presente, ma non indenne (perché nella radiografia eseguita dal convenuto a fine trattamento prodotta da parte attrice il canino presenta un riassorbimento radicolare). Ciò significa che la radice si è riassorbita per motivi non riconducibili ad infezioni e, quindi, non a carie. Il danno rilevato, a mio avviso, è compatibile con le complicanze riscontrabili a seguito della terapia successiva all'intervento, consistente nel trazionare il canino fino ad allinearlo con gli altri denti. Normalmente tale trazione si esegue o con un apparecchio ausiliario o con le mini viti, che sono dei dispositivi di ancoraggio intraosseo. In base alla cartella non risulta eseguita nessuna delle due terapie. Da una endorale presente nel fascicolo si vede un arco continuo che passa lungo tutti i denti, dove è fatta una loop a cui è agganciato direttamente il canino. Preciso, quindi, che la terapia successiva all'intervento è quella appena indicata e non quella ordinariamente prevista”. In risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, dott. con le quali si evidenzia che la Per_4 terapia indicata dal CTU non è l'unica possibile essendo “altrettanto corretto agganciare il canino, immediatamente dopo l'intervento, in leggera e progressiva trazione”, il CTU, non contestando le superiori argomentazioni, rappresenta che “il problema è chiarire il modo in cui è stata eseguita la trazione, evidenziando ancora una volta la carente documentazione in atti”. Alla luce di tutto quanto riportato e allegato, il CTU ha accertato non solo la carenza della documentazione probatoria allegata alla domanda ma anche della descrizione analitica delle effettive terapie che il dott. avrebbe eseguito sulla paziente CP_1 Pt_1
Tali carenze probatorie, il cui onere di allegazione grava su parte attrice, non sono state colmate dalla prova testimoniale raccolta, la quale era diretta esclusivamente a provare il danno non patrimoniale sofferto dalla Pt_1
La genericità della documentazione sanitaria da cui evincere la sussistenza ed il contenuto del rapporto contrattuale tra l'attrice ed il convenuto, nonché l'assenza di descrizione analitica e di documentazione medica idonea a consentire al CTU di verificare non solo l'inesatto adempimento, ma anche il nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta contestata, inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sugli attori.
In sostanza gli attori non hanno provato che il dott. abbia effettuato le prestazioni descritte CP_1 nell'atto introduttivo e che il danno patito sia da considerarsi conseguenza diretta ed immediata della prestazione effettuata del dentista.
Il mancato assolvimento di tale onere determina il rigetto della domanda risarcitoria, essendo necessario dimostrare non solo l'errore del sanitario, ma anche l'esistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e il danno lamentato.
Il mancato accoglimento della domanda sotto il profilo dell'an debeatur assorbe ogni valutazione in ordine al quantum richiesto.
pagina 5 di 6 In considerazione della particolare incertezza in fatto della lite, desumibile dalle conclusioni del CTU sopra illustrate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle indicate nell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3061/2016:
RIGETTA le domande degli attori.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Ragusa, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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