Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12381 / 2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
nata ad [...] il [...] C.F. Parte_2
C.F._2
, nata ad [...] il [...] C.F. Parte_3
C.F._3
Tutte rappresentate e difese dall'avv. , giusta procura in Parte_3
atti
- RICORRENTI-
CONTRO
, nato a AN (CT) il 11/08/1941 C.F. Controparte_1
C.F._4
- RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25.11.2024, svoltasi in modalità personale ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
1
hanno adito questo Tribunale e chiesto la pronunzia di interdizione di
[...]
, deducendo che lo stesso, per la patologia da cui è affetto Controparte_1
(“malattia di Alzheimer”), non è in grado di compiere autonomamente semplici atti della vita di relazione e di provvedere ai propri interessi patrimoniali.
è stato riconosciuto soggetto “Portatore di Handicap in situazione Controparte_1
di gravità ai sensi art 3 comma 3 L. 104/92”, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ai sensi L. 508/88 (cfr. decreto di omologa del 16.6.22 pronunciato dal Tribunale di Catania – sezione lavoro nel proc.
n. 7049/21 e relazione di CTU allegata).
non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato. Controparte_1
All'udienza del 30.5.2024 si è proceduto all'esame dell'interdicendo come da verbale il cui contenuto di seguito si trascrive:
“ADR Io mi chiamo , alla richiesta della data di nascita non Controparte_1
risponde. Alla domanda in che anno siamo non risponde, risponde di abitare a
LL. Risponde di essere sposato;
alla domanda sul nome della moglie la guarda me non ricorda il suo nome. Alla domanda se ha dei figli risponde di averne tre ma non risponde sui nomi dei tre. Alla domanda se possiede case non sa rispondere ed esibita una banconota da euro 50,00 non risponde su cosa sia e non ne conosce il valore”.
All'esito dell'esame dell'interdicendo la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 7.6.2024 il Collegio rimetteva la causa sul suolo, ritenendo necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni relative alla consistenza patrimoniale e reddituale dell'interdicendo.
Veniva successivamente prodotta documentazione da cui emergeva la titolarità, da parte dell'interdicendo, di pensione di anzianità e indennità di accompagnamento pari a circa 1500,00 euro mensili;
la titolarità di un conto corrente bancario con saldo attivo, al 30.9.2024, pari a circa 5.000 euro;
la titolarità di un immobile (cat. A/6), in comproprietà con la coniuge;
la proprietà di un agrumeto e piccole quote di altri di terreni agricoli, in comproprietà con soggetti legati da vincolo di parentela.
All'udienza del 25.11.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha rimesso al collegio per la decisione.
2 Va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in giudizio, Controparte_1
benché ritualmente chiamatovi.
Ciò posto, alla stregua di quanto emerso in sede istruttoria (in articolare a seguito dell'esame dell'interdicendo e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti) deve ritenersi che versi, a cagione delle condizioni psicofisiche Controparte_1 determinate dalle patologie che l'affliggono, in uno stato tale da non consentirgli di gestirsi autonomamente e tale da renderlo bisognosa di assistenza continua, come in effetti avviene.
In punto di diritto va rilevato che, per effetto della legge n. 6 del 2004, è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno determinando alcune difficoltà interpretative in merito al discrimine tra la nuova figura dell'amministratore di sostegno e gli istituti più risalenti della interdizione ed inabilitazione.
A mente del disposto di cui all'art. 414 c.c., il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Dalla lettera della norma si evince che si tratta di una valutazione discrezionale del
Giudice dell'interdizione, tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile, con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (vedasi Corte
Costituzionale n. 440/2005).
L'amministrazione di sostegno — introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n. 6 — ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge. Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha precisato che “per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la
3 semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà
l'amministrazione di sostegno” (Cass. n. 22332/2011).
Per converso, si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per pronunciare l'interdizione di per la cui protezione appare più Controparte_1 confacente il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno.
A tal riguardo deve osservarsi che l'entità e consistenza del patrimonio dell'interdicendo (come risultante dalla documentazione versata in atti), non giustifica, ad avviso del Collegio, il ricorso alla misura di protezione dell'interdizione, tenuto conto che l'attività di gestione di detto patrimonio non si caratterizza per la difficoltà e/o complessità, così come non è verosimile ipotizzare il compimento di atti pregiudizievoli, tenuto conto della limitata vita di relazione.
Va quindi rimesso il fascicolo al giudice tutelare ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (Cass. n. 13929/2014).
Atteso l'esito e l'oggetto giudizio e avuto riguardo alla mancata costituzione dell'interdicenda le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 12381/2023
R.G.:
Rigetta la domanda di interdizione di nato a LL (CT) il Controparte_1
11/08/1941;
Dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare per quanto di sua competenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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