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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8480/2024 R.G. vertente tra:
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Monza, Via Ugo Bassi n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Appiani n. 5/A, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Monza, Via Ugo Bassi n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Susanna Galimberti e Cairoli
Milena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Cesano Maderno, Via Copernico
n. 19, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto;
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato, Per_1 prevalentemente, unitamente al fratello presso la casa familiare in Monza;
Per_2
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- A week end alternati con la madre, dalle ore 10.00 del sabato, alle ore 21.00 della domenica
- Un giorno infrasettimanale, indicativamente il venerdì, dalle ore 18.00, alle ore 22.00;
- Una settimana durante le vacanze natalizie, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, alternando, in ogni caso, il 24/12 e il 25/12;
- Il giorno di Pasqua, in via alternata di anno in anno, con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno,
- Il tutto salvo diversi migliori accordi tra le parti, e tenuto conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
4. Il SI. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_2 Per_1 corrispondendo alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, la somma Parte_2 mensile di €1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi.
Detta soma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione Novembre 2025;
5. I SIg.ri e si impegnano e si obbligano a sostenere le spese straordinarie che si Pt_1 Pt_2 rendessero necessarie per i figli e in ragione del 70% in capo al SI. e il Per_2 Per_1 Pt_1
30% in capo alla SI.ra , secondo le linee guida condivise del Tribunale di Monza-Ordine Pt_2
Avvocati di Monza, pubblicate in data 07/05/2018, che qui si intendono integralmente richiamate e alle quali le parti dichiarano di volersi riportare;
6. I SIg.ri e si impegnano e si obbligano a provvedere al pagamento, Parte_2 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, delle rette scolastiche anno 2024-2025 nella misura di € 3.600,00 per ed 2.284,00 per , prelevando dette somme dal conto Per_1 Per_2 corrente cointestato n. 3313113 - Fineco, prima della sua chiusura;
7. Il SI. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento della moglie, Parte_1 [...]
corrispondendo alla medesima, entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, la somma Pt_2 mensile di € 500,00.
Detta soma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione Novembre 2025;
8. La casa coniugale, sita in Monza, Via Ugo Bassi n. 12, verrà assegnata alla SI.ra Parte_2 che la abiterà con i figli, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti.
I coniugi danno atto che il SI. ha già lasciato la casa coniugale in data 30/09/2024 Parte_1 asportando i propri beni ed effetti personali;
9. Le Parti si impegnano e si obbligano a chiudere ed estinguere il conto corrente cointestato n.
3313113 e il deposito titoli n. 3313113/01 Banca Fineco, resterà in essere fino alla naturale scadenza, quando verranno suddivisi in parti uguali al 50% tra i coniugi, al netto del pagamento delle spese scolastiche e delle altre già concordate tra i coniugi;
10. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per quanto riguarda il figlio minore;
11. Le parti si impegnano, inoltre, a comunicare l'una all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno con il figlio per le vacanze;
12. Le condizioni di separazione saranno applicate da parte dei coniugi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
13. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione;
14. Dichiarare compensate le spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 19.12.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Lissone (MB) il 7 giugno 2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2004, n. 33, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8480/2024 R.G. vertente tra:
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Monza, Via Ugo Bassi n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Appiani n. 5/A, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Monza, Via Ugo Bassi n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Susanna Galimberti e Cairoli
Milena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Cesano Maderno, Via Copernico
n. 19, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto;
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato, Per_1 prevalentemente, unitamente al fratello presso la casa familiare in Monza;
Per_2
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- A week end alternati con la madre, dalle ore 10.00 del sabato, alle ore 21.00 della domenica
- Un giorno infrasettimanale, indicativamente il venerdì, dalle ore 18.00, alle ore 22.00;
- Una settimana durante le vacanze natalizie, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, alternando, in ogni caso, il 24/12 e il 25/12;
- Il giorno di Pasqua, in via alternata di anno in anno, con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno,
- Il tutto salvo diversi migliori accordi tra le parti, e tenuto conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
4. Il SI. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_2 Per_1 corrispondendo alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, la somma Parte_2 mensile di €1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi.
Detta soma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione Novembre 2025;
5. I SIg.ri e si impegnano e si obbligano a sostenere le spese straordinarie che si Pt_1 Pt_2 rendessero necessarie per i figli e in ragione del 70% in capo al SI. e il Per_2 Per_1 Pt_1
30% in capo alla SI.ra , secondo le linee guida condivise del Tribunale di Monza-Ordine Pt_2
Avvocati di Monza, pubblicate in data 07/05/2018, che qui si intendono integralmente richiamate e alle quali le parti dichiarano di volersi riportare;
6. I SIg.ri e si impegnano e si obbligano a provvedere al pagamento, Parte_2 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, delle rette scolastiche anno 2024-2025 nella misura di € 3.600,00 per ed 2.284,00 per , prelevando dette somme dal conto Per_1 Per_2 corrente cointestato n. 3313113 - Fineco, prima della sua chiusura;
7. Il SI. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento della moglie, Parte_1 [...]
corrispondendo alla medesima, entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, la somma Pt_2 mensile di € 500,00.
Detta soma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione Novembre 2025;
8. La casa coniugale, sita in Monza, Via Ugo Bassi n. 12, verrà assegnata alla SI.ra Parte_2 che la abiterà con i figli, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti.
I coniugi danno atto che il SI. ha già lasciato la casa coniugale in data 30/09/2024 Parte_1 asportando i propri beni ed effetti personali;
9. Le Parti si impegnano e si obbligano a chiudere ed estinguere il conto corrente cointestato n.
3313113 e il deposito titoli n. 3313113/01 Banca Fineco, resterà in essere fino alla naturale scadenza, quando verranno suddivisi in parti uguali al 50% tra i coniugi, al netto del pagamento delle spese scolastiche e delle altre già concordate tra i coniugi;
10. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per quanto riguarda il figlio minore;
11. Le parti si impegnano, inoltre, a comunicare l'una all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno con il figlio per le vacanze;
12. Le condizioni di separazione saranno applicate da parte dei coniugi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
13. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione;
14. Dichiarare compensate le spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 19.12.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Lissone (MB) il 7 giugno 2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2004, n. 33, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi