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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3387/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BARATTO CRISTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BARATTO CRISTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito, visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 13/06/1999 e trascritto al n. 5, Parte 2, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VAZZOLA alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, con gli arredi e le suppellettili ivi contenuti, fatta eccezione per quelli indicati in un separato elenco che la moglie provvederà ad asportare, verrà assegnata al
IG. che continuerà ad abitarvi con la figlia maggiorenne la IG.ra Pt_1 Per_1 Pt_2
preleverà i suoi effetti personali e i beni concordati entro e non oltre giorni 60 dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
3. Si dà atto che la IG.ra lascerà l'abitazione coniugale di Via dei Pascoli, 40 Parte_2
e si trasferirà in altro immobile entro e non oltre giorni 60 dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Fino a tale momento la moglie rimarrà nell'attuale abitazione coniugale e contribuirà al pagamento delle relative utenze. Entro il medesimo periodo la ricorrente dovrà depositare anche richiesta di spostamento della sua residenza anagrafica nel nuovo immobile.
4. La IG.ra verserà al IG. tramite bonifico bancario sul suo conto corrente, Pt_2 Pt_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia,
l'assegno mensile di € 150,00, soggetto ad aggiornamento ISTAT decorso un anno dalla data di emissione della sentenza di separazione.
5. Le spese straordinarie afferenti la figlia verranno sostenute integralmente dal IG. Per_1
al quale spetterà, per intero, anche la relativa detrazione. Quanto alla loro Parte_1
elencazione, si riporta quella proposta dal Protocollo vigente presso questo tribunale.
6. Si dà atto che i IG.ri e , dopo il deposito del ricorso, estingueranno il Pt_1 Pt_2 conto corrente cointestato e acceso presso l'Istituto bancario Intesa Controparte_1
dividendo a metà tra loro il relativo saldo al netto di eventuali costi di
[...]
chiusura;
7. Si dà atto che nessun assegno tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
8. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani