Articolo 24 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 24. (Onorari ai periti) .


La liquidazione dell'onorario ai periti e' fatta dal giudice o dal pubblico ministero, che ha proceduto alla nomina.

Se la perizia e' stata disposta nel dibattimento, la liquidazione e' fatta con ordinanza del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.

Contro il provvedimento di liquidazione non e' ammessa impugnazione.
Entrata in vigore il 29 luglio 1945