Art. 24. (Onorari ai periti) .
La liquidazione dell'onorario ai periti e' fatta dal giudice o dal pubblico ministero, che ha proceduto alla nomina.
Se la perizia e' stata disposta nel dibattimento, la liquidazione e' fatta con ordinanza del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.
Contro il provvedimento di liquidazione non e' ammessa impugnazione.
La liquidazione dell'onorario ai periti e' fatta dal giudice o dal pubblico ministero, che ha proceduto alla nomina.
Se la perizia e' stata disposta nel dibattimento, la liquidazione e' fatta con ordinanza del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.
Contro il provvedimento di liquidazione non e' ammessa impugnazione.