Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2561/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2561/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GUAZZI FRANCESCA presso il cui studio sito in via Livatino n. 9, Reggio Emilia è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CINI ROMINA presso il cui studio sito in Via Camillo Benso Conte di Cavour 9, Fidenza A è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
le parti, all'udienza del 13.03.2025, hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate in atti in data 04.02.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a nato a [...]
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 13.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 13.03.2025 hanno comunicato di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate in data 04.02.2025 che di seguito si trascrivono:
1) La figlia minore verrà affidata esclusivamente alla madre, signora Persona_1 (di fatto con affidamento super esclusivo) con fissazione della Parte_1 residenza presso la stessa in Scandiano. La sig.ra eserciterà in via esclusiva Pt_1 la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la bambina, anche in caso di dissenso o di mancato consenso da parte del padre della minore, e ciò in considerazione della possibile trasferta del padre all'estero per motivi di lavoro.
2) I signori e congiuntamente convengono di affidarsi al Servizio Per_1 Pt_1 sociale competente territorialmente con incarico da parte del Tribunale di presa in carico del nucleo familiare, con funzioni di monitoraggio, sostegno alle genitorialità, affinchè i genitori possano essere anche supportati rispetto alle richieste e organizzazioni di visita tra il signor e la figlia. Per_1
3) Il padre avrà la facoltà, compatibilmente con gli impegni lavorativi, di vedere la figlia minore alla presenza di un operatore del servizio sociale o di un familiare della signora per due pomeriggi al mese, nell'orario e nelle modalità di incontro che Pt_1 verranno indicate e concordate con il servizio sociale e\o direttamente con la Pt_2 con un anticipo di almeno 5 giorni. La madre si farà cura di effettuare una
[...] videochiamata al sig. affinché questi possa parlare con la figlia, almeno due Per_1 volte alla settimana. Il padre dovrà essere tempestivamente informato delle condizioni personali e di salute della minore.
4) La bambina potrà inoltre, trascorrere un fine settimana al mese (preferibilmente il primo di ogni mese), da concordare comunque, con un anticipo di 5 giorni, da venerdì pomeriggio a domenica sera, con pernottamento presso l'abitazione della nonna o del nonno paterni. Il padre, unitamente alla nonna paterna o al nonno paterno della minore, si occuperà del prelievo della minore a Scandiano entro le ore 18,00 del venerdì mentre la mamma preleverà la bambina dalla residenza della nonna in Fiorenzuola D'Arda entro le ore 18,00 della domenica, salvo diversi accordi tra i genitori.
6) I genitori si impegnano comunque a cooperare con lealtà per trovare le migliori soluzioni nell'interesse della figlia . Per_1
7) Il sig. signor provvederà, a decorrere dalla data dell'udienza, al Per_1 versamento del contributo di mantenimento in favore della minore nella somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, fintanto che lo stesso si troverà in stato di disoccupazione o mobilità. Nel caso in cui il sig. reperisca un'attività Per_1 lavorativa, lo stesso provvederà al versamento del contributo di mantenimento mensile in favore della figlia, della somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), e ciò qualora la retribuzione netta mensile non superi l'importo di € 2.000 mensili, mentre nel caso in cui il medesimo dovesse percepire una retribuzione mensile superiore ai € 2.000 mensili netti, il medesimo verserà un contributo di mantenimento di maggiore entità, congruo alle esigenze della figlia e della propria capacità reddituale, il cui importo verrà concordato tra le parti. Il signor Per_1 nell'interesse della figlia minore si impegna sin da ora a comunicare alla signora eventuali rapporti di lavoro e retribuzioni percepite, nel rispetto della Pt_1 collaborazione e trasparenza. Tale somma relativa al contribuito di mantenimento verrà versata mensilmente sul conto corrente della sig.ra e subirà le Pt_1 variazioni Istat dall'anno successivo alla relativa erogazione.
8) I genitori concorreranno nelle spese straordinarie, sempre da concordare tra gli stessi, nella misura del 50% ciascuno, e così indicate:
- spese che potranno essere effettuate da ciascun genitore senza necessità di preventivo consenso dell'altro: quanto a quelle medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal pediatra o medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e mensa scolastica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti, telefoni cellulari, tablet). In tal caso il genitore che sosterrà integralmente la spesa avrà diritto al rimborso nella misura del 50%, entro e non oltre giorni 10 dalla ricezione della spesa da parte dell'altro genitore;
- dovranno essere invece preventivamente concordate dai coniugi le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichino la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali, con la precisazione che il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche, vacanze estive e/o invernali che importino una spesa superiore ad €uro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto.
- Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria ritenuta di rilevante impegno finanziario, senza aver ottenuto il consenso preventivo dell'altro genitore, agendo pertanto di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro-quota dall'altro.
Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente giustificato, entro 10 gg dalla richiesta;
in difetto, il silenzio si riterrà assenso.
9) L'assegno unico per le famiglie (ad oggi percepito unicamente dal signor Per_1 verrà percepito esclusivamente dalla madre Sig.ra a decorrere dalla Parte_1 sottoscrizione del presente accordo, con impegno da parte del signor a Per_1 restituire le somme eventualmente percepite dal mese di novembre 2024 sino all'effettivo accredito dell'assegno unico familiare in favore della signora Pt_1 mentre la figlia sarà a carico dei genitori al 50% ai fini delle detrazioni.
10) Durante le principali festività annuali (Natale e Pasqua) i signori e Pt_1 Per_1 si impegnano a garantire alla figlia la giusta alternanza con ciascun genitore convenendo che se il giorno di Natale la minore lo trascorrerà con la madre, il giorno della Vigilia verrà trascorso col padre, o viceversa. Tale alternanza nelle festività varrà anche con la Santa Pasqua.
Resta inteso che le parti si rimetteranno al Servizio Sociale in caso di disaccordo.
Il pernottamento durante le vacanze estive verrà di volta in volta eventualmente convenuto per tramite del servizio sociale e solamente a decorrere dal maggio 2025. Resta inteso che l'eventuale pernottamento durante le vacanze estive dovrà essere concordato considerando le esigenze della minore e nel rispetto della gradualità anche in relazione dell'esito del pernottamento mensile e comunque nel caso di disaccordo demandando la valutazione al servizio sociale competente. Eventuali variazioni circa il diritto di visita tra il signor e la figlia potranno essere Per_1 diversamente convenute tra le parti anche per tramite dell'intervento del servizio sociale.
11) Le parti esprimono il proprio assenso al rilascio del passaporto ed ad ogni documento valido per l'espatrio rispetto alle figure adulte con esclusione al rilascio del passaporto rispetto alla figlia minore.
12) Le spese della presente procedura vengono compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore. Ritenuto in particolare di accogliere la richiesta di affidamento esclusivo alla madre alla luce delle fragilità paterne riferite nella relazione del Servizio Sociale – in atti – nonché di mantenere, come richiesto dalle parti, incarico di vigilanza ed intermediazione in capo al medesimo Servizio Sociale, nonché di eventuale regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, come pure previsto nelle condizioni sopra trascritte
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- Dispone la comunicazione della presente Sentenza al Servizio Sociale (unione – Scandiano) Parte_3
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli