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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa AR Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1062/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), con sede in Magione (PG), Strada Parte_1 P.IVA_1 della Cima n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia PERRINO (C.F.
), presso il cui studio legale in Verona, via Daniele Manini n. 5, è C.F._1 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1 fax: 045.591983
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. e P.IVA ) – oggi Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
– con sede in Milano (MI), via G. Fara n. 26, in persona della procuratrice
[...] Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alfredo TALENTI (C.F.
– PEC: e IA PA (C.F. C.F._2 Email_2
pagina 1 di 14 – PEC: – fax: 02/43980825), presso il C.F._3 Email_3 cui studio legale in Milano, via Amedei n. 15, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni
- Per appellante (conclusioni di cui alla memoria conclusionale del Parte_1
9.10.2025): voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1553/2025 del
Tribunale di Milano, accogliere l'appello e, per l'effetto: in via principale, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare Controparte_1 al pagamento in favore di della somma residua di giustizia, oltre
[...] Parte_1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario,
ICVA e CPA come per legge.
- Per (ora , appellata Controparte_1 Controparte_2
(conclusioni di cui alla memoria conclusionale del 9.10.2025):
- In via preliminare: dichiarare inammissibili le produzioni documentali tardivamente depositate da
tanto nel primo grado di giudizio, con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., Parte_1 quanto nel presente grado di appello, per violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.;
- nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1553/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione 7^ civile, in data 20-24.02.2025, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
- In ogni caso: condannare alla rifusione di spese e competenze del presente Parte_1 grado di giudizio, oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
pagina 2 di 14 Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire e con riserva di eventuali mezzi istruttori, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1553/2025, pubblicata in data 24.02.2025, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto a rifondere alla controparte le spese di lite Pt_1 Parte_1 liquidate in complessivi euro 14.506,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 14.100,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14427/2022, del 22.08.2022, emesso dal Tribunale di
Milano, con cui si ingiungeva all'opponente il pagamento in Controparte_1 favore dell'opposta dell'importo di euro 170.398,86, oltre interessi di Parte_1 mora e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo delle fatture nn. 32/2022, 33/2022, 34/2022,
35/2022, 36/2022, 37/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, emesse nel contesto di servizi di pulizia alberghiera eseguiti nel mese di aprile 2022.
Premesso di aver sottoscritto, in data 6.05.2019, cinque contratti di appalto, con cui venivano affidati a servizi di pulizia e sanificazione alberghiera presso diversi hotels di Parte_1 dedotto che, alla scadenza dei rapporti contrattuali inter partes, Controparte_1 tutti cessati a fine aprile 2022, il personale addetto agli appalti veniva assorbito dalle imprese appaltatrici subentranti, rimanendo in capo a (quale appaltatrice uscente) Parte_1
l'unico onere di provvedere alla liquidazione, in favore di tali lavoratori delle spettanze e competenze, ivi compresi i T.F.R., evidenziando che, in ipotesi di omessa esibizione, da parte dell'appaltatrice, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri previdenziali e assicurativi al personale impiegato nei servizi di pulizia, la committente era legittimata a sospendere il pagamento dei corrispettivi d'appalto, sia in base a quanto previsto dall'art. 12, lett. h), dei conclusi pagina 3 di 14 contratti (aventi tutte le medesime clausole), sia in qualità di debitrice solidale, a norma dell'art. 29
D.lgs. n. 276/2003, nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e degli enti previdenziali, l'opponente eccepiva l'inesigibilità dell'azionato credito, in quanto, Controparte_1 malgrado i plurimi solleciti, omise di fornire chiari riscontri circa il Parte_1 corretto adempimento alle obbligazioni di legge in materia di lavoro o, quantomeno, l'avvenuta corresponsione delle spettanze di fine rapporto (T.F.R.) in relazione ai periodi cui si riferivano le fatture azionate in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
- Si costituiva in giudizio che, contestando integralmente le prospettazioni Parte_1 dell'opponente, eccepiva la nullità della clausola invocata da controparte, in quanto configurante una non consentita limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c.
Deduceva, inoltre, che la detta clausola non riguardava la documentazione attestante il pagamento dei
T.F.R. e di non aver comunque potuto soddisfare integralmente le pretese di pagamento avanzante nei suoi confronti dai propri ex dipendenti proprio per via della cessazione, in un unico momento, dei contratti di appalto conclusi con Controparte_1
Riduceva, peraltro, l'iniziale domanda di pagamento svolta in sede monitoria nella minore somma di euro 66.681,86, in ragione degli importi già corrisposti direttamente da Controparte_1 ai propri ex dipendenti nonché dei pignoramenti presso terzi che la committente
[...] medesima aveva subìto in procedure esecutive avviate da altri ex lavoratori impiegati nei lavori.
Espletati gli incombenti di causa, la causa veniva posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado, ritenuta fondata l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. di parte opponente Controparte_1 accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, escluso che l'invocata clausola contrattuale integrasse un patto limitativo della responsabilità vietato dall'art. 1229 c.c., costituendo invece condizione di esigibilità del credito, pienamente valida nell'ambito dell'autonomia negoziale, il tribunale evidenziava che l'opposta on aveva dato prova, di cui era onerata, di aver pagato i debiti sia verso i Parte_1 propri ex dipendenti che verso gli istituti previdenziali. Secondo il giudicante, inoltre, anche in mancanza di un espressa previsione contrattuale che subordinava il pagamento dei corrispettivi pattuiti in favore di alla verifica del corretto adempimento, da parte della Parte_1 appaltatrice medesima, delle obbligazioni in materia di lavoro, la pretesa di pagamento del prezzo pagina 4 di 14 d'appalto doveva ugualmente ritenersi paralizzata a norma dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 nonché dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore all'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva. Rilevava, inoltre, che, contrariamente a quanto addotto dalla difesa di la situazione debitoria della committente Pt_1 Parte_1
(quale responsabile in solido dei debiti dell'appaltatore verso Controparte_1 gli ex dipendenti) non risultava affatto “cristallizzata”, non solo perché risultavano ancora pendenti nei suoi confronti talune iniziative giudiziali introdotte da alcuni lavoratori, ma anche perché il termine biennale di decadenza di cui all'art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 che si applica ai lavoratori non opera per le azioni promosse dagli enti previdenziali.
Regolamentava quindi le spese di lite secondo la regola della soccombenza, condannando l'opposta lla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che veniva posta da
[...]
a fondamento della propria opposizione a d.i., non poteva ritenersi Controparte_1 fondata.
Sotto tale profilo, reiterando le eccezioni e le difese già articolate nel primo grado di giudizio, parte appellante contestava la nullità della clausola di cui all'art. 12 dei contratti di appalto, per essere l'elencazione dei documenti ivi contenuta – la cui mancata esibizione consentiva, ai sensi della lett. h) della disposizione, la sospensione dei pagamenti del corrispettivo dovuto all'appaltatore – del tutto generica e, come tale, integrante un'ipotesi di non consentita limitazione di responsabilità ex art. 1229
c.c. Adduceva che, anche a valor ritenere valida la disposizione, le richieste documentali di
[...]
invocate a fondamento della sospensione, si erano concentrate quasi Controparte_1 esclusivamente sulla documentazione relativa al T.F.R., voce che non era però espressamente contemplata fra i documenti richiamati dalla clausola. Ribadiva, in ogni caso, la pretesa violazione del canone della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. di che, Controparte_1 avendo provocato la cessazione massiva dei conclusi contratti di appalto, l'aveva privata della sua unica fonte di entrate, così impedendo ogni possibilità di pagamento dei dipendenti impiegati nei servizi di pulizia.
pagina 5 di 14 Con il secondo motivo di gravame censurava la sentenza appellata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado aveva ritenuto che non avesse assolto l'onere probatorio Parte_1 su di essa gravante in ordine ai pagamenti ai lavoratori impiegati delle retribuzioni e dei T.F.R, adducendo, per contro, di aver allegato e documentato, già in sede di costituzione nel giudizio di prime cure, di essere riuscita a pagare quantomeno taluni dipendenti e di aver successivamente prodotto, in corso di causa, copiosa documentazione (bonifici, accordi transattivi, quietanze) a riprova dell'avvenuta definizione delle pendenze con i lavoratori.
Per altro verso, deduceva che anche aveva nelle more Controparte_1 corrisposto ai lavoratori somme a titolo di T.F.R., e per conseguenza riduceva ulteriormente il credito residuo azionato in via monitoria in euro 54.040,69.
Con il terzo motivo di appello adduceva che la sentenza appellata, nel respingere la domanda di pagamento dei corrispettivi di aveva oltretutto posto rilievo alla mancata Parte_1 prova, da parte dell'opposta stessa, del pagamento dei debiti previdenziali, senza tuttavia considerare che i T.F.R., oggetto di controversia, non sono soggetti a contributi previdenziali né all'assicurazione sul lavoro, e, in ogni caso, che il pagamento delle dette ritenute emergeva dalla documentazione in atti, il cui esame era stato tuttavia omesso dal giudicante. A riprova della pretesa regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, parte appellante produceva in tale grado di giudizio l'ultimo modello di
DURC del 9.01.2025 (doc. 17).
Con il quarto motivo di appello eccepiva l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto non operante il termine di decadenza biennale previsto dal disposto di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003 per la responsabilità solidale della committente per i crediti previdenziali, e conseguentemente ritenuto ancora soggetta a eventuali richieste da parte degli enti Controparte_1 previdenziali. In particolare, parte appellante opinava che, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, la decadenza opererebbe non solo nei confronti dei lavoratori, bensì anche nei confronti degli enti previdenziali, sì che alcun rischio di richieste da parte di tali enti poteva ritenersi ancora sussistente in capo a controparte, essendo medio tempore decorsi i due anni dalla cessazione degli appalti intercorsi (30 aprile 2022).
Con il quinto motivo di appello si doleva del fatto che, oltre a ciò, il giudicante di prime cure, nel reputare la ancora esposta a richieste in ragione del vincolo di Controparte_1 solidarietà, aveva altresì valorizzato il dato fattuale della perdurante pendenza, al momento della pronuncia della sentenza appellata, di iniziative giudiziali introdotte nei suoi confronti da ex dipendenti pagina 6 di 14 di mentre, come da documentazione prodotta contestualmente al proprio Parte_1 atto di citazione in appello, e, segnatamente, da certificato del Tribunale di Verona, del 15 febbraio
2025 (doc. 18), risultava che alcuna procedura esecutiva mobiliare o immobiliare a carico di
[...] era pendente. Parte_1
Per effetto della riforma integrale della sentenza impugnata, parte appellante chiedeva la condanna di al pagamento in suo favore della somma residua di euro Controparte_1
54.040,69, a titolo di saldo del corrispettivo d'appalto, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo,
- Si costituiva (oggi contestando Controparte_1 Controparte_2 integralmente l'atto di gravame ex adverso interposto, di cui chiedeva il rigetto, e opponendosi alla produzione delle produzioni documentali di tanto con riferimento a Parte_1 quelle effettuate in primo grado solo in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., quanto con riferimento a quelle depositate in allegato all'atto di citazione in appello, trattandosi di produzione tardiva e in parte ininfluente.
All'udienza del 16.10.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350-bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che a decorrere dal 1.10.2025 l'appellata Controparte_1 ha assunto la nuova denominazione di
[...] Controparte_2
***
È dato acquisito al giudizio e documentalmente provato che in data 06.05.2019 venivano sottoscritti tra le parti in causa diversi contratti di appalto, per servizi di pulizia e sanificazione, riguardanti, ciascuno distintamente, cinque strutture alberghiere gestite da Controparte_1
È del pari elemento acquisito al giudizio che, dopo una prima iniziale proroga, i predetti contratti cessarono tutti alla data del 30.04.2022.
Tanto premesso, come rilevabile da quanto esposto e allegato con il ricorso monitorio proposto da e dagli atti di causa, per le lavorazioni espletate per il mese di aprile Parte_1
2022, l'appaltatrice aveva emesso nove fatture, per un totale di euro Parte_1
pagina 7 di 14 170.398,86, tutte rimaste insolute, e per tale complessivo importo veniva emesso, su ricorso monitorio proposto dalla società opposta, il decreto ingiuntivo opposto.
Al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opponente ha eccepito, ex art. 1460 c.c., Controparte_1
l'inadempimento di adducendo la pretesa violazione alle obbligazioni Parte_1 retributive e fiscali su quest'ultima gravanti a norma delle previsioni contrattuali.
Per ciò che qui più specificamente rileva, secondo l'art. 9 dei contratti di appalto di servizi sottoscritti dalle parti in causa, le fatture dei corrispettivi d'appalto erano pagabili a 60 giorni dalla data di loro emissione espletamento, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dall'articolo 12 del Contratto, e al conseguente controllo, da parte del Committente, della regolarità contributiva dell'Appaltatore, con le modalità nel presente Contratto specificate>>, prevedendosi altresì specificamente che corrispettivi dovuti all'Appaltatore fino alla consegna di tutta la documentazione indicata al successivo articolo 12>>.
A tal proposito, l'art. 12 dei contratti di appalto in oggetto prevedeva in capo all'appaltatrice svariati obblighi fra i quali, per quanto di interesse in questa sede, alla lettera d), l'obbligo di fornire, su richiesta scritta della committente, copia di ogni documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di lavoro, quali, ad esempio le trasmissioni telematiche di avvio dei rapporti di lavoro, le posizioni INAIL e INPS nelle quali era assicurato il personale impiegato nell'appalto, ed alla lettera g), l'obbligo di inviare alla committente, entro la fine di ogni mese, ampia documentazione comprovante il corretto e regolare adempimento delle obbligazioni in materia di lavoro dipendente, fra cui il libro unico del lavoro nonché le distinte dei bonifici relativi ai pagamenti mensili dei salari, copia del modello F24 relativo ai versamenti contributivi INPS effettuati per il personale impiegato nell'appalto durante il mese precedente, i DURC relativi a ciascun mese, copia di ogni Autoliquidazione annuale inviata dall'INAIL.
Inoltre, il predetto art. 12, alla lettera h), prevedeva espressamente il diritto della committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice sino all'esibizione della documentazione sopra elencata.
Emerge pertanto per tabulas che, secondo l'esaminato articolato contrattuale, il pagamento dei corrispettivi d'appalto era subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti a carico pagina 8 di 14 di dall'art. 12 e al conseguente controllo da parte di Parte_1 [...]
della regolarità retributiva, contributiva e fiscale. Controparte_1
***
Tanto premesso, va in primis rilevato come gli artt. 9 e 12 dei contratti di appalto suesposti non configurano, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, clausole d'esonero da responsabilità della committente vietate ai sensi dell'art. 1229 c.c., bensì, Controparte_1 come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, legittime condizioni sospensive dell'esigibilità dei corrispettivi d'appalto. Lo scopo di dette disposizioni è quello di determinare l'indisponibilità del credito vantato dall'appaltatrice nei confronti della committente onde garantire – proprio mediante le verifiche della committente circa la regolarità retributiva, contabile e fiscale dell'appaltatrice – il personale che ha prestato la propria attività lavorativa nella realizzazione dell'opera. Trattasi, dunque, di una previsione contrattuale animata da una ratio tutt'altro che censurabile, oltreché del tutto coerente, e pertanto validabile, con la normativa di legge dettata in tale materia (cfr. art. 1676 c.c. e art. 29 D.lgs. n. 276/2003).
Da tanto consegue l'infondatezza del corrispondente profilo di censura dedotto dall'appellante con il primo motivo di appello.
***
Acclarata la piena validità e efficacia delle suddette clausole, venendo all'esame dei restanti motivi di gravame, ritiene questa Corte che l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. svolta dalla società committente proprio alla luce degli esaminati artt. 9 e 12 dei Controparte_1 contratti di appalto, sia fondata, per le ragioni di seguito esposte.
***
Va a questo riguardo preliminarmente evidenziato che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante con il secondo motivo di appello, anche la documentazione relativa ai T.F.R. dei dipendenti rientrava nelle obbligazioni assunte in contratto.
Come innanzi già evidenziato, era tenuta a fornire documentazione Parte_1 attestante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di lavoro, tra i quali, espressamente, quelli relativi alla retribuzione dei dipendenti (art. 12, lett. g).
Ne discende dunque che, pur non essendo la documentazione relativa alla corresponsione dei T.F.R. al personale impiego expressis verbis richiamata nella clausola, tale documentazione deve necessariamente ritenersi inclusa negli obblighi contrattuali a carico Parte_1
pagina 9 di 14 attesa la chiara oggettiva natura retributiva dell'emolumento dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro rivestendo lo stesso la natura ed il carattere di retribuzione differita da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro previo precedente accantonamento annuale, suscettiva, come tale, di determinare, in caso di mancata corresponsione – per le ragioni anzidette – l'indisponibilità del credito dell'appaltatore da saldo del prezzo d'appalto.
***
Così delineato l'ambito d'operatività della clausola in esame, va rilevato che, non avendo, nei fatti,
l'odierna appellante dimostrato, come era suo preciso onere fare, di avere corrisposto al personale impiegato nei servizi di pulizia le quote di loro spettanti, circostanza attorno alla quale prende Pt_3 vigore l'exceptio non rite adimplenti contractus ex art. 1460 c.c. sollevata da Controparte_1
detta eccezione deve essere ritenuta fondata.
[...]
In primo luogo, da quanto emerso dagli atti di causa, risulta che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non aveva presentato, malgrado le plurime richieste di Parte_1 controparte, documentazione atta a comprovare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del
T.F.R.
Nel tentativo di colmare le lacune probatorie, nel proprio atto di gravame parte appellante richiama i documenti prodotti in primo grado in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., comprovanti, a suo dire, la circostanza dell'effettivo pagamento dei lavoratori.
Trattasi, tuttavia, di documentazione irritualmente e tardivamente prodotta che conseguentemente impinge nell'inammissibilità, attesa la palese violazione delle barriere preclusive e segnatamente, in primis la violazione delle barriere assertive, fissanti i limiti temporali processuali entro cui può allegarsi e descriversi il fatto e/o i fatti a supporto dell'assunto processuale, nonché quelle probatorie, fissanti i limiti temporali processuali entro cui devono essere articolati i mezzi di prova a fondamento dei fatti precedentemente allegati da colui in capo al quale il relativo onere probatorio incombeva (che risulta essere effettivamente a fronte della spiegata eccezione Parte_1
d'inadempimento di controparte). Nel caso in specie, l'odierna appellante non ha specificamente allegato di aver regolarmente e integralmente provveduto al versamento di tutte le quote di T.F.R. in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., costituente il limite preclusionale delle allegazioni fattuali a fondamento delle domande ed eccezioni, né provveduto ad articolare entro la barriera preclusionale probatoria i mezzi probatori necessari a comprovare la predetta tardiva allegazione.
pagina 10 di 14 Ne discende che il gravame interposto resta perimetrato alle sole risultanze di causa ritualmente allegate e documentate, non investendo, invece, le emergenze incorporate nei documenti intempestivamente prodotti, tutti invero nella disponibilità di in un Parte_1 momento antecedente a quello della rimessione della causa in decisione, trattandosi per lo più di atti di precetto e contabili di pagamento risalenti ai mesi di aprile-magio 2024, formatisi dunque anteriormente alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 17.09.2024, ciò nel rispetto del principio del contraddittorio che le regole preclusive di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. sono dirette ad assicurare.
Ne consegue che il mancato pagamento di delle retribuzioni e T.F.R. in Parte_1 favore dei propri ex dipendenti, da cui discende, come detto, l'effetto “paralizzante” delle richieste di pagamento dei corrispettivi d'appalto, trova, peraltro, in re ipsa conferma nelle numerose richieste di pagamento pervenute alla committente da molti degli ex dipendenti di Parte_1 che, non avendo giustappunto trovato soddisfazione presso la propria (diretta) datrice di lavoro, hanno reclamato ad il versamento degli emolumenti loro spettanti. Controparte_1
Trattasi, d'altro canto, di circostanza ammessa dalla stessa appellante, la quale, nel corso dell'intero giudizio, ha operato continui ricalcoli e rimodulazioni dell'iniziale pretesa, detraendo dagli importi esposti nelle azionate fatture proprio i pagamenti che essa stessa ammette essere stati medio tempore effettuati (non da bensì, appunto) da Parte_1 Controparte_1 in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia appaltati.
Vale altresì rilevare che la società appellante ha mancato di allegare, e conseguentemente di provare, la circostanza di aver trasmesso alla committente il corredo documentale attestativo della regolarità contributiva. Secondo l'articolato contrattuale, e, segnatamente, secondo la lettera g) dell'art. 12 dei contratti di appalto, l'appaltatrice era tenuta a trasmettere alla Parte_1 committente <<i>>, e la mancata esibizione anche di tale documentazione, stante il disposto di cui alla successiva lettera h), legittimava quindi la committente a sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore.
Sulla base delle risultanze di causa e della produzione documentale di parte appellante, emerge come la società appellante non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, di aver adempiuto a quanto contrattualmente previsto in ordine all'avvenuto pagamento delle retribuzioni e di aver assolto ad ogni obbligo contributivo sulla stessa incombente in relazione al personale dipendente impiegato in esecuzione del contratto in essere con la società committente, configurandosi al riguardo sotto tale pagina 11 di 14 profilo un inadempimento di capace di paralizzare, secondo il Parte_1 meccanismo dell'art. 1460 c.c., le richieste di pagamento dei corrispettivi d'appalto.
Del tutto irrilevante è il DURC del 9.01.2025 – oltre che inammissibile, trattandosi di produzione nuova ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c. – prodotto per la prima volta dall'appellante nel presente grado di giudizio, trattandosi di atto temporalmente alquanto successivo alla datazione dei fatti oggetto di causa, in relazione ai quali sussistevano gli innanzi esaminati obblighi di corresponsione delle partite retributive e previdenziali relativi al personale dipendente occupato, nonché gli obblighi di produzione documentale, rimasti disattesi.
Del tutto infondata appare inoltre l'eccezione, peraltro ininfluente nella ricostruzione delle asserite reciproche inadempienze, allegata da secondo cui la causa del mancato Parte_1 pagamento dei T.F.R. fosse da imputarsi alla simultanea cessazione da parte di
[...] di tutti i contratti in essere che aveva di fatto privato l'appellante della Controparte_1 sua unica fonte di reddito e quindi della provvista per onorare i T.F.R. Per contro, l'asserto difensivo di parte appellante testé riassunto sottintende grave negligenza gestoria della stessa
[...] atteso che la fonte remunerativa degli emolumenti di dovuti al personale Parte_1 Pt_3 dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro non è data dalle entrate e dai corrispettivi d'appalto, bensì dagli accantonamenti che la stessa, in qualità di datrice di lavoro, era tenuta a operare in pendenza dei singoli rapporti lavorativi.
***
Da ultimo, in ordine alla prospettata applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, peraltro genericamente prospettata da parte appellante, vale rilevare la non decisività della predetta questione con in fatti in decisione. Infatti, se, da un canto, non può escludersi (e, anzi, sembra potersi affermare l'esatto contrario) che al momento in cui la causa veniva posta in decisione non fossero più pendenti nei confronti di Controparte_1
quale responsabile solido con la committenza per gli inadempimenti di quest'ultima agli obblighi
[...] discendenti dai rapporti di lavoro, procedimenti instaurati dagli ex dipendenti di
[...]
deve, d'altro canto, evidenziarsi che, per come cadenzati i fatti, tra la cessione Parte_1 dell'appalto (30.4.2022) e il momento in cui, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, venne eccepito l'inadempimento di (7.10.2022), non erano ancora decorsi i due Parte_1 anni di cui alla invocata disposizione. È, d'altro, ininfluente la circostanza che il detto termine sarebbe poi decorso solo in corso di causa, rappresentando la durata del processo una circostanza del tutto pagina 12 di 14 accidentale, che esorbita dal controllo delle parti e che, come tale, non può incidere sull'effettività del diritto.
***
Segue il rigetto integrale dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza appellata.
***
Le motivazioni poste a fondamento della reiezione del gravame comportano che la regolamentazione delle spese di lite segua la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata oggi delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 del presente giudizio di appello che in ragione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, vanno liquidate in complessivi euro 10.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ora avverso la sentenza n. 1553/2025 Controparte_1 Controparte_2 pubblicata in data 24.02.2025 del Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
pagina 13 di 14 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
La Presidente
dr.ssa AR Monte
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa AR Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1062/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), con sede in Magione (PG), Strada Parte_1 P.IVA_1 della Cima n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia PERRINO (C.F.
), presso il cui studio legale in Verona, via Daniele Manini n. 5, è C.F._1 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1 fax: 045.591983
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. e P.IVA ) – oggi Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
– con sede in Milano (MI), via G. Fara n. 26, in persona della procuratrice
[...] Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alfredo TALENTI (C.F.
– PEC: e IA PA (C.F. C.F._2 Email_2
pagina 1 di 14 – PEC: – fax: 02/43980825), presso il C.F._3 Email_3 cui studio legale in Milano, via Amedei n. 15, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni
- Per appellante (conclusioni di cui alla memoria conclusionale del Parte_1
9.10.2025): voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1553/2025 del
Tribunale di Milano, accogliere l'appello e, per l'effetto: in via principale, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare Controparte_1 al pagamento in favore di della somma residua di giustizia, oltre
[...] Parte_1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario,
ICVA e CPA come per legge.
- Per (ora , appellata Controparte_1 Controparte_2
(conclusioni di cui alla memoria conclusionale del 9.10.2025):
- In via preliminare: dichiarare inammissibili le produzioni documentali tardivamente depositate da
tanto nel primo grado di giudizio, con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., Parte_1 quanto nel presente grado di appello, per violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.;
- nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1553/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione 7^ civile, in data 20-24.02.2025, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
- In ogni caso: condannare alla rifusione di spese e competenze del presente Parte_1 grado di giudizio, oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
pagina 2 di 14 Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire e con riserva di eventuali mezzi istruttori, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1553/2025, pubblicata in data 24.02.2025, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto a rifondere alla controparte le spese di lite Pt_1 Parte_1 liquidate in complessivi euro 14.506,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 14.100,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14427/2022, del 22.08.2022, emesso dal Tribunale di
Milano, con cui si ingiungeva all'opponente il pagamento in Controparte_1 favore dell'opposta dell'importo di euro 170.398,86, oltre interessi di Parte_1 mora e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo delle fatture nn. 32/2022, 33/2022, 34/2022,
35/2022, 36/2022, 37/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, emesse nel contesto di servizi di pulizia alberghiera eseguiti nel mese di aprile 2022.
Premesso di aver sottoscritto, in data 6.05.2019, cinque contratti di appalto, con cui venivano affidati a servizi di pulizia e sanificazione alberghiera presso diversi hotels di Parte_1 dedotto che, alla scadenza dei rapporti contrattuali inter partes, Controparte_1 tutti cessati a fine aprile 2022, il personale addetto agli appalti veniva assorbito dalle imprese appaltatrici subentranti, rimanendo in capo a (quale appaltatrice uscente) Parte_1
l'unico onere di provvedere alla liquidazione, in favore di tali lavoratori delle spettanze e competenze, ivi compresi i T.F.R., evidenziando che, in ipotesi di omessa esibizione, da parte dell'appaltatrice, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri previdenziali e assicurativi al personale impiegato nei servizi di pulizia, la committente era legittimata a sospendere il pagamento dei corrispettivi d'appalto, sia in base a quanto previsto dall'art. 12, lett. h), dei conclusi pagina 3 di 14 contratti (aventi tutte le medesime clausole), sia in qualità di debitrice solidale, a norma dell'art. 29
D.lgs. n. 276/2003, nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e degli enti previdenziali, l'opponente eccepiva l'inesigibilità dell'azionato credito, in quanto, Controparte_1 malgrado i plurimi solleciti, omise di fornire chiari riscontri circa il Parte_1 corretto adempimento alle obbligazioni di legge in materia di lavoro o, quantomeno, l'avvenuta corresponsione delle spettanze di fine rapporto (T.F.R.) in relazione ai periodi cui si riferivano le fatture azionate in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
- Si costituiva in giudizio che, contestando integralmente le prospettazioni Parte_1 dell'opponente, eccepiva la nullità della clausola invocata da controparte, in quanto configurante una non consentita limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c.
Deduceva, inoltre, che la detta clausola non riguardava la documentazione attestante il pagamento dei
T.F.R. e di non aver comunque potuto soddisfare integralmente le pretese di pagamento avanzante nei suoi confronti dai propri ex dipendenti proprio per via della cessazione, in un unico momento, dei contratti di appalto conclusi con Controparte_1
Riduceva, peraltro, l'iniziale domanda di pagamento svolta in sede monitoria nella minore somma di euro 66.681,86, in ragione degli importi già corrisposti direttamente da Controparte_1 ai propri ex dipendenti nonché dei pignoramenti presso terzi che la committente
[...] medesima aveva subìto in procedure esecutive avviate da altri ex lavoratori impiegati nei lavori.
Espletati gli incombenti di causa, la causa veniva posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado, ritenuta fondata l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. di parte opponente Controparte_1 accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, escluso che l'invocata clausola contrattuale integrasse un patto limitativo della responsabilità vietato dall'art. 1229 c.c., costituendo invece condizione di esigibilità del credito, pienamente valida nell'ambito dell'autonomia negoziale, il tribunale evidenziava che l'opposta on aveva dato prova, di cui era onerata, di aver pagato i debiti sia verso i Parte_1 propri ex dipendenti che verso gli istituti previdenziali. Secondo il giudicante, inoltre, anche in mancanza di un espressa previsione contrattuale che subordinava il pagamento dei corrispettivi pattuiti in favore di alla verifica del corretto adempimento, da parte della Parte_1 appaltatrice medesima, delle obbligazioni in materia di lavoro, la pretesa di pagamento del prezzo pagina 4 di 14 d'appalto doveva ugualmente ritenersi paralizzata a norma dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 nonché dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore all'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva. Rilevava, inoltre, che, contrariamente a quanto addotto dalla difesa di la situazione debitoria della committente Pt_1 Parte_1
(quale responsabile in solido dei debiti dell'appaltatore verso Controparte_1 gli ex dipendenti) non risultava affatto “cristallizzata”, non solo perché risultavano ancora pendenti nei suoi confronti talune iniziative giudiziali introdotte da alcuni lavoratori, ma anche perché il termine biennale di decadenza di cui all'art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 che si applica ai lavoratori non opera per le azioni promosse dagli enti previdenziali.
Regolamentava quindi le spese di lite secondo la regola della soccombenza, condannando l'opposta lla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che veniva posta da
[...]
a fondamento della propria opposizione a d.i., non poteva ritenersi Controparte_1 fondata.
Sotto tale profilo, reiterando le eccezioni e le difese già articolate nel primo grado di giudizio, parte appellante contestava la nullità della clausola di cui all'art. 12 dei contratti di appalto, per essere l'elencazione dei documenti ivi contenuta – la cui mancata esibizione consentiva, ai sensi della lett. h) della disposizione, la sospensione dei pagamenti del corrispettivo dovuto all'appaltatore – del tutto generica e, come tale, integrante un'ipotesi di non consentita limitazione di responsabilità ex art. 1229
c.c. Adduceva che, anche a valor ritenere valida la disposizione, le richieste documentali di
[...]
invocate a fondamento della sospensione, si erano concentrate quasi Controparte_1 esclusivamente sulla documentazione relativa al T.F.R., voce che non era però espressamente contemplata fra i documenti richiamati dalla clausola. Ribadiva, in ogni caso, la pretesa violazione del canone della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. di che, Controparte_1 avendo provocato la cessazione massiva dei conclusi contratti di appalto, l'aveva privata della sua unica fonte di entrate, così impedendo ogni possibilità di pagamento dei dipendenti impiegati nei servizi di pulizia.
pagina 5 di 14 Con il secondo motivo di gravame censurava la sentenza appellata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado aveva ritenuto che non avesse assolto l'onere probatorio Parte_1 su di essa gravante in ordine ai pagamenti ai lavoratori impiegati delle retribuzioni e dei T.F.R, adducendo, per contro, di aver allegato e documentato, già in sede di costituzione nel giudizio di prime cure, di essere riuscita a pagare quantomeno taluni dipendenti e di aver successivamente prodotto, in corso di causa, copiosa documentazione (bonifici, accordi transattivi, quietanze) a riprova dell'avvenuta definizione delle pendenze con i lavoratori.
Per altro verso, deduceva che anche aveva nelle more Controparte_1 corrisposto ai lavoratori somme a titolo di T.F.R., e per conseguenza riduceva ulteriormente il credito residuo azionato in via monitoria in euro 54.040,69.
Con il terzo motivo di appello adduceva che la sentenza appellata, nel respingere la domanda di pagamento dei corrispettivi di aveva oltretutto posto rilievo alla mancata Parte_1 prova, da parte dell'opposta stessa, del pagamento dei debiti previdenziali, senza tuttavia considerare che i T.F.R., oggetto di controversia, non sono soggetti a contributi previdenziali né all'assicurazione sul lavoro, e, in ogni caso, che il pagamento delle dette ritenute emergeva dalla documentazione in atti, il cui esame era stato tuttavia omesso dal giudicante. A riprova della pretesa regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, parte appellante produceva in tale grado di giudizio l'ultimo modello di
DURC del 9.01.2025 (doc. 17).
Con il quarto motivo di appello eccepiva l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto non operante il termine di decadenza biennale previsto dal disposto di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003 per la responsabilità solidale della committente per i crediti previdenziali, e conseguentemente ritenuto ancora soggetta a eventuali richieste da parte degli enti Controparte_1 previdenziali. In particolare, parte appellante opinava che, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, la decadenza opererebbe non solo nei confronti dei lavoratori, bensì anche nei confronti degli enti previdenziali, sì che alcun rischio di richieste da parte di tali enti poteva ritenersi ancora sussistente in capo a controparte, essendo medio tempore decorsi i due anni dalla cessazione degli appalti intercorsi (30 aprile 2022).
Con il quinto motivo di appello si doleva del fatto che, oltre a ciò, il giudicante di prime cure, nel reputare la ancora esposta a richieste in ragione del vincolo di Controparte_1 solidarietà, aveva altresì valorizzato il dato fattuale della perdurante pendenza, al momento della pronuncia della sentenza appellata, di iniziative giudiziali introdotte nei suoi confronti da ex dipendenti pagina 6 di 14 di mentre, come da documentazione prodotta contestualmente al proprio Parte_1 atto di citazione in appello, e, segnatamente, da certificato del Tribunale di Verona, del 15 febbraio
2025 (doc. 18), risultava che alcuna procedura esecutiva mobiliare o immobiliare a carico di
[...] era pendente. Parte_1
Per effetto della riforma integrale della sentenza impugnata, parte appellante chiedeva la condanna di al pagamento in suo favore della somma residua di euro Controparte_1
54.040,69, a titolo di saldo del corrispettivo d'appalto, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo,
- Si costituiva (oggi contestando Controparte_1 Controparte_2 integralmente l'atto di gravame ex adverso interposto, di cui chiedeva il rigetto, e opponendosi alla produzione delle produzioni documentali di tanto con riferimento a Parte_1 quelle effettuate in primo grado solo in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., quanto con riferimento a quelle depositate in allegato all'atto di citazione in appello, trattandosi di produzione tardiva e in parte ininfluente.
All'udienza del 16.10.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350-bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che a decorrere dal 1.10.2025 l'appellata Controparte_1 ha assunto la nuova denominazione di
[...] Controparte_2
***
È dato acquisito al giudizio e documentalmente provato che in data 06.05.2019 venivano sottoscritti tra le parti in causa diversi contratti di appalto, per servizi di pulizia e sanificazione, riguardanti, ciascuno distintamente, cinque strutture alberghiere gestite da Controparte_1
È del pari elemento acquisito al giudizio che, dopo una prima iniziale proroga, i predetti contratti cessarono tutti alla data del 30.04.2022.
Tanto premesso, come rilevabile da quanto esposto e allegato con il ricorso monitorio proposto da e dagli atti di causa, per le lavorazioni espletate per il mese di aprile Parte_1
2022, l'appaltatrice aveva emesso nove fatture, per un totale di euro Parte_1
pagina 7 di 14 170.398,86, tutte rimaste insolute, e per tale complessivo importo veniva emesso, su ricorso monitorio proposto dalla società opposta, il decreto ingiuntivo opposto.
Al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opponente ha eccepito, ex art. 1460 c.c., Controparte_1
l'inadempimento di adducendo la pretesa violazione alle obbligazioni Parte_1 retributive e fiscali su quest'ultima gravanti a norma delle previsioni contrattuali.
Per ciò che qui più specificamente rileva, secondo l'art. 9 dei contratti di appalto di servizi sottoscritti dalle parti in causa, le fatture dei corrispettivi d'appalto erano pagabili a 60 giorni dalla data di loro emissione espletamento, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dall'articolo 12 del Contratto, e al conseguente controllo, da parte del Committente, della regolarità contributiva dell'Appaltatore, con le modalità nel presente Contratto specificate>>, prevedendosi altresì specificamente che corrispettivi dovuti all'Appaltatore fino alla consegna di tutta la documentazione indicata al successivo articolo 12>>.
A tal proposito, l'art. 12 dei contratti di appalto in oggetto prevedeva in capo all'appaltatrice svariati obblighi fra i quali, per quanto di interesse in questa sede, alla lettera d), l'obbligo di fornire, su richiesta scritta della committente, copia di ogni documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di lavoro, quali, ad esempio le trasmissioni telematiche di avvio dei rapporti di lavoro, le posizioni INAIL e INPS nelle quali era assicurato il personale impiegato nell'appalto, ed alla lettera g), l'obbligo di inviare alla committente, entro la fine di ogni mese, ampia documentazione comprovante il corretto e regolare adempimento delle obbligazioni in materia di lavoro dipendente, fra cui il libro unico del lavoro nonché le distinte dei bonifici relativi ai pagamenti mensili dei salari, copia del modello F24 relativo ai versamenti contributivi INPS effettuati per il personale impiegato nell'appalto durante il mese precedente, i DURC relativi a ciascun mese, copia di ogni Autoliquidazione annuale inviata dall'INAIL.
Inoltre, il predetto art. 12, alla lettera h), prevedeva espressamente il diritto della committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice sino all'esibizione della documentazione sopra elencata.
Emerge pertanto per tabulas che, secondo l'esaminato articolato contrattuale, il pagamento dei corrispettivi d'appalto era subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti a carico pagina 8 di 14 di dall'art. 12 e al conseguente controllo da parte di Parte_1 [...]
della regolarità retributiva, contributiva e fiscale. Controparte_1
***
Tanto premesso, va in primis rilevato come gli artt. 9 e 12 dei contratti di appalto suesposti non configurano, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, clausole d'esonero da responsabilità della committente vietate ai sensi dell'art. 1229 c.c., bensì, Controparte_1 come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, legittime condizioni sospensive dell'esigibilità dei corrispettivi d'appalto. Lo scopo di dette disposizioni è quello di determinare l'indisponibilità del credito vantato dall'appaltatrice nei confronti della committente onde garantire – proprio mediante le verifiche della committente circa la regolarità retributiva, contabile e fiscale dell'appaltatrice – il personale che ha prestato la propria attività lavorativa nella realizzazione dell'opera. Trattasi, dunque, di una previsione contrattuale animata da una ratio tutt'altro che censurabile, oltreché del tutto coerente, e pertanto validabile, con la normativa di legge dettata in tale materia (cfr. art. 1676 c.c. e art. 29 D.lgs. n. 276/2003).
Da tanto consegue l'infondatezza del corrispondente profilo di censura dedotto dall'appellante con il primo motivo di appello.
***
Acclarata la piena validità e efficacia delle suddette clausole, venendo all'esame dei restanti motivi di gravame, ritiene questa Corte che l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. svolta dalla società committente proprio alla luce degli esaminati artt. 9 e 12 dei Controparte_1 contratti di appalto, sia fondata, per le ragioni di seguito esposte.
***
Va a questo riguardo preliminarmente evidenziato che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante con il secondo motivo di appello, anche la documentazione relativa ai T.F.R. dei dipendenti rientrava nelle obbligazioni assunte in contratto.
Come innanzi già evidenziato, era tenuta a fornire documentazione Parte_1 attestante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di lavoro, tra i quali, espressamente, quelli relativi alla retribuzione dei dipendenti (art. 12, lett. g).
Ne discende dunque che, pur non essendo la documentazione relativa alla corresponsione dei T.F.R. al personale impiego expressis verbis richiamata nella clausola, tale documentazione deve necessariamente ritenersi inclusa negli obblighi contrattuali a carico Parte_1
pagina 9 di 14 attesa la chiara oggettiva natura retributiva dell'emolumento dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro rivestendo lo stesso la natura ed il carattere di retribuzione differita da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro previo precedente accantonamento annuale, suscettiva, come tale, di determinare, in caso di mancata corresponsione – per le ragioni anzidette – l'indisponibilità del credito dell'appaltatore da saldo del prezzo d'appalto.
***
Così delineato l'ambito d'operatività della clausola in esame, va rilevato che, non avendo, nei fatti,
l'odierna appellante dimostrato, come era suo preciso onere fare, di avere corrisposto al personale impiegato nei servizi di pulizia le quote di loro spettanti, circostanza attorno alla quale prende Pt_3 vigore l'exceptio non rite adimplenti contractus ex art. 1460 c.c. sollevata da Controparte_1
detta eccezione deve essere ritenuta fondata.
[...]
In primo luogo, da quanto emerso dagli atti di causa, risulta che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non aveva presentato, malgrado le plurime richieste di Parte_1 controparte, documentazione atta a comprovare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del
T.F.R.
Nel tentativo di colmare le lacune probatorie, nel proprio atto di gravame parte appellante richiama i documenti prodotti in primo grado in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., comprovanti, a suo dire, la circostanza dell'effettivo pagamento dei lavoratori.
Trattasi, tuttavia, di documentazione irritualmente e tardivamente prodotta che conseguentemente impinge nell'inammissibilità, attesa la palese violazione delle barriere preclusive e segnatamente, in primis la violazione delle barriere assertive, fissanti i limiti temporali processuali entro cui può allegarsi e descriversi il fatto e/o i fatti a supporto dell'assunto processuale, nonché quelle probatorie, fissanti i limiti temporali processuali entro cui devono essere articolati i mezzi di prova a fondamento dei fatti precedentemente allegati da colui in capo al quale il relativo onere probatorio incombeva (che risulta essere effettivamente a fronte della spiegata eccezione Parte_1
d'inadempimento di controparte). Nel caso in specie, l'odierna appellante non ha specificamente allegato di aver regolarmente e integralmente provveduto al versamento di tutte le quote di T.F.R. in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., costituente il limite preclusionale delle allegazioni fattuali a fondamento delle domande ed eccezioni, né provveduto ad articolare entro la barriera preclusionale probatoria i mezzi probatori necessari a comprovare la predetta tardiva allegazione.
pagina 10 di 14 Ne discende che il gravame interposto resta perimetrato alle sole risultanze di causa ritualmente allegate e documentate, non investendo, invece, le emergenze incorporate nei documenti intempestivamente prodotti, tutti invero nella disponibilità di in un Parte_1 momento antecedente a quello della rimessione della causa in decisione, trattandosi per lo più di atti di precetto e contabili di pagamento risalenti ai mesi di aprile-magio 2024, formatisi dunque anteriormente alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 17.09.2024, ciò nel rispetto del principio del contraddittorio che le regole preclusive di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. sono dirette ad assicurare.
Ne consegue che il mancato pagamento di delle retribuzioni e T.F.R. in Parte_1 favore dei propri ex dipendenti, da cui discende, come detto, l'effetto “paralizzante” delle richieste di pagamento dei corrispettivi d'appalto, trova, peraltro, in re ipsa conferma nelle numerose richieste di pagamento pervenute alla committente da molti degli ex dipendenti di Parte_1 che, non avendo giustappunto trovato soddisfazione presso la propria (diretta) datrice di lavoro, hanno reclamato ad il versamento degli emolumenti loro spettanti. Controparte_1
Trattasi, d'altro canto, di circostanza ammessa dalla stessa appellante, la quale, nel corso dell'intero giudizio, ha operato continui ricalcoli e rimodulazioni dell'iniziale pretesa, detraendo dagli importi esposti nelle azionate fatture proprio i pagamenti che essa stessa ammette essere stati medio tempore effettuati (non da bensì, appunto) da Parte_1 Controparte_1 in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia appaltati.
Vale altresì rilevare che la società appellante ha mancato di allegare, e conseguentemente di provare, la circostanza di aver trasmesso alla committente il corredo documentale attestativo della regolarità contributiva. Secondo l'articolato contrattuale, e, segnatamente, secondo la lettera g) dell'art. 12 dei contratti di appalto, l'appaltatrice era tenuta a trasmettere alla Parte_1 committente <<i>>, e la mancata esibizione anche di tale documentazione, stante il disposto di cui alla successiva lettera h), legittimava quindi la committente a sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore.
Sulla base delle risultanze di causa e della produzione documentale di parte appellante, emerge come la società appellante non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, di aver adempiuto a quanto contrattualmente previsto in ordine all'avvenuto pagamento delle retribuzioni e di aver assolto ad ogni obbligo contributivo sulla stessa incombente in relazione al personale dipendente impiegato in esecuzione del contratto in essere con la società committente, configurandosi al riguardo sotto tale pagina 11 di 14 profilo un inadempimento di capace di paralizzare, secondo il Parte_1 meccanismo dell'art. 1460 c.c., le richieste di pagamento dei corrispettivi d'appalto.
Del tutto irrilevante è il DURC del 9.01.2025 – oltre che inammissibile, trattandosi di produzione nuova ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c. – prodotto per la prima volta dall'appellante nel presente grado di giudizio, trattandosi di atto temporalmente alquanto successivo alla datazione dei fatti oggetto di causa, in relazione ai quali sussistevano gli innanzi esaminati obblighi di corresponsione delle partite retributive e previdenziali relativi al personale dipendente occupato, nonché gli obblighi di produzione documentale, rimasti disattesi.
Del tutto infondata appare inoltre l'eccezione, peraltro ininfluente nella ricostruzione delle asserite reciproche inadempienze, allegata da secondo cui la causa del mancato Parte_1 pagamento dei T.F.R. fosse da imputarsi alla simultanea cessazione da parte di
[...] di tutti i contratti in essere che aveva di fatto privato l'appellante della Controparte_1 sua unica fonte di reddito e quindi della provvista per onorare i T.F.R. Per contro, l'asserto difensivo di parte appellante testé riassunto sottintende grave negligenza gestoria della stessa
[...] atteso che la fonte remunerativa degli emolumenti di dovuti al personale Parte_1 Pt_3 dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro non è data dalle entrate e dai corrispettivi d'appalto, bensì dagli accantonamenti che la stessa, in qualità di datrice di lavoro, era tenuta a operare in pendenza dei singoli rapporti lavorativi.
***
Da ultimo, in ordine alla prospettata applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, peraltro genericamente prospettata da parte appellante, vale rilevare la non decisività della predetta questione con in fatti in decisione. Infatti, se, da un canto, non può escludersi (e, anzi, sembra potersi affermare l'esatto contrario) che al momento in cui la causa veniva posta in decisione non fossero più pendenti nei confronti di Controparte_1
quale responsabile solido con la committenza per gli inadempimenti di quest'ultima agli obblighi
[...] discendenti dai rapporti di lavoro, procedimenti instaurati dagli ex dipendenti di
[...]
deve, d'altro canto, evidenziarsi che, per come cadenzati i fatti, tra la cessione Parte_1 dell'appalto (30.4.2022) e il momento in cui, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, venne eccepito l'inadempimento di (7.10.2022), non erano ancora decorsi i due Parte_1 anni di cui alla invocata disposizione. È, d'altro, ininfluente la circostanza che il detto termine sarebbe poi decorso solo in corso di causa, rappresentando la durata del processo una circostanza del tutto pagina 12 di 14 accidentale, che esorbita dal controllo delle parti e che, come tale, non può incidere sull'effettività del diritto.
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Segue il rigetto integrale dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza appellata.
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Le motivazioni poste a fondamento della reiezione del gravame comportano che la regolamentazione delle spese di lite segua la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata oggi delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 del presente giudizio di appello che in ragione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, vanno liquidate in complessivi euro 10.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ora avverso la sentenza n. 1553/2025 Controparte_1 Controparte_2 pubblicata in data 24.02.2025 del Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
pagina 13 di 14 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
La Presidente
dr.ssa AR Monte
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