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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4185/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in P.ZZA DON L. STURZO N. 4 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LAMBERTI TIZIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA VOLTURNO 60 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MATERA VIVIANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del 4 luglio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, all'udienza del 4 luglio 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno
1 ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 950/2024 del 23/12/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, così come parzialmente modificate all'udienza del 4 luglio 2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) Le Parti continueranno e vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e a seguito dell'emessa sentenza di divorzio conseguiranno lo status di soggetto libero;
b) I figli minori della coppia e continueranno ad essere Per_1 Per_2 affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la loro genitorialità in maniera responsabile e condivisa seguendo i principi ispiratori della bigenitorialità. I figli minori e manterranno la loro Per_1 Per_2 residenza prevalente ai fini anagrafici unitamente alla madre.
c) Il diritto di visita paterno e gli obblighi di mantenimento della prole (da intendersi quale determinazione del contributo al mantenimento ordinario e alle spese di natura straordinaria) a carico del padre, quale genitore non prevalentemente collocatario, nonché quelli della madre quale genitore prevalentemente accudente i figli minori, verranno regolamentati secondo quanto già concordato dalle Parti negli accordi di separazione consensuale.
d) Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno divorzile sarà previsto a favore dell'una o dell'altra parte.
e) Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le Parti ed il
2 presente accordo viene sottoscritto anche dagli Avvocati Viviana Matera e
Tiziana Lamberti nella qualità di rispettivi difensori delle Parti, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale fornese.”
All'udienza del 4 luglio 2025 i coniugi hanno concordato nel “modificare parzialmente le condizioni di divorzio di cui al punto c) pagina n. 12 del ricorso introduttivo prevedendo che il contributo ordinario al mantenimento dei due figli due sia ridotto da 400 euro mensili per ciascun figlio, come previsto negli accordi di separazione, a 350 euro mensili per ciascun figlio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 28/09/2013, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1
nata a [...] in data [...], trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 94, parte II, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4185/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in P.ZZA DON L. STURZO N. 4 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LAMBERTI TIZIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA VOLTURNO 60 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MATERA VIVIANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del 4 luglio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, all'udienza del 4 luglio 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno
1 ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 950/2024 del 23/12/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, così come parzialmente modificate all'udienza del 4 luglio 2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) Le Parti continueranno e vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e a seguito dell'emessa sentenza di divorzio conseguiranno lo status di soggetto libero;
b) I figli minori della coppia e continueranno ad essere Per_1 Per_2 affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la loro genitorialità in maniera responsabile e condivisa seguendo i principi ispiratori della bigenitorialità. I figli minori e manterranno la loro Per_1 Per_2 residenza prevalente ai fini anagrafici unitamente alla madre.
c) Il diritto di visita paterno e gli obblighi di mantenimento della prole (da intendersi quale determinazione del contributo al mantenimento ordinario e alle spese di natura straordinaria) a carico del padre, quale genitore non prevalentemente collocatario, nonché quelli della madre quale genitore prevalentemente accudente i figli minori, verranno regolamentati secondo quanto già concordato dalle Parti negli accordi di separazione consensuale.
d) Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno divorzile sarà previsto a favore dell'una o dell'altra parte.
e) Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le Parti ed il
2 presente accordo viene sottoscritto anche dagli Avvocati Viviana Matera e
Tiziana Lamberti nella qualità di rispettivi difensori delle Parti, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale fornese.”
All'udienza del 4 luglio 2025 i coniugi hanno concordato nel “modificare parzialmente le condizioni di divorzio di cui al punto c) pagina n. 12 del ricorso introduttivo prevedendo che il contributo ordinario al mantenimento dei due figli due sia ridotto da 400 euro mensili per ciascun figlio, come previsto negli accordi di separazione, a 350 euro mensili per ciascun figlio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 28/09/2013, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1
nata a [...] in data [...], trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 94, parte II, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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