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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1435/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2711/2019 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere,
pubblicata in data 22/10/2019, non notificata
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Di Giacomo n. 20, C.F. , IT ME, nata ad C.F._1
Aversa il 26/05/1951, CF , , nato ad [...] C.F._2 Parte_2
il 14/11/1949 e residente in [...], C.F.
e , nata ad [...] il [...] e C.F._3 Parte_3
residente a[...] C.F. , tutti rappresentati C.F._4
e difesi dall'avv. Salvatore Tornincasa, CF , e dall'avv C.F._5
Vincenzo Schiavone, CF , ed elettivamente domiciliati C.F._6
presso lo studio di quest'ultimo sito in Casal di Principe (CE) alla via C. Battisti,
21, come da procura alle liti in calce all'atto di appello.
Appellanti
1 E
C.F. , in persona del Sindaco dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nerone,
[...]
C.F. e dall'avv. Domenico Pignetti, C.F. C.F._7
, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Cesario C.F._8
Console n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 7.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato i coniugi – Parte_1
ME IT e – citavano in giudizio Parte_2 Parte_3
dinanzi all'allora Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - ex sezione distaccata di
Aversa il comune di Aversa, premettendo: 1) che in regime di Parte_1
comunione con la di lui moglie ME IT, era proprietario di un immobile sito in Aversa (CE) alla Via Abenavolo n. 15; 2) che coniugi
[...]
erano comproprietari di un immobile sito in Aversa (CE) Controparte_3
alla Via Abenavolo n. 17; 3) che tali immobili, a seguito di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla condotta idrica comunale, nelľanno 2010, avevano subito danni rilevanti con conseguente pericolo anche per la struttura portante;
4) che, in particolare, in data 22.08.2010 sia Vigili urbani di Aversa, sia Vigili del Fuoco di
Caserta, recatisi sui predetti luoghi, segnalavano la presenza di notevoli lesioni sulle facciate degli edifici al dirigente dell'area tecnica del 5) Controparte_1
2 che quest'ultimo, constatata la effettiva pericolosità dei luoghi, notificava ordinanza ad horas al fine di mettere in sicurezza e sgomberare immediatamente i due edifici;
6) che i lavori di messa in sicurezza ordinati dal comune di Aversa
venivano prontamente effettuati dai proprietari degli immobili a loro esclusiva cura e spesa;
7) che la relazione tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. Persona_1
nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo incardinata dagli istanti innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere R.G. n. 4278/10 rilevava che la causa del dissesto dei fabbricati de quibus era da attribuirsi alla rete idrica comunale la quale, sebbene chiusa a seguito del dissesto verificatosi ad agosto,
ancora al momento dell'accesso peritale, stante la cattiva manutenzione, continuava a versare acqua potabile, che si infiltrava nelle fondazioni dei fabbricati,
accentuandone il dissesto;
8) che il CTU quantificava i danni ai fabbricati in una somma ritenuta non congrua.
Gli istanti chiedevano che si condannasse il quale Controparte_1
proprietario della rete idrica comunale al risarcimento: 1) dei danni subiti dagli immobili di loro proprietà, danni quantificati in euro 445.000.00 per l'immobile di proprietà dei coniugi – IT ed in euro 425.000,00 per l'immobile Pt_1
di proprietà dei coniugi – , 2) delle spese anticipate dagli istanti per Pt_2 Pt_1
la messa in sicurezza dei fabbricati quantificate in euro 20.000,00; 3) del danno conseguente al mancato utilizzo degli immobili – al tempo ritualmente affittati – da calcolarsi dalla data dell'ordinanza di sgombero fino alla data dell'effettivo riutilizzo, e quantificato in euro 600,00 mensili per la proprietà Parte_4
ed in euro 850 mensili per la proprietà ; 4) del danno
[...] Controparte_4
morale quantificato per ogni istante in euro 20.000,00.
A.b.) Si costituiva il eccependo, oltre alla nullità della Controparte_1
3 citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art 163 c.p.c. ed alla incompetenza per materia dell'adito tribunale in favore del tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche, la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, la infondatezza della domanda e la assenza di una propria responsabilità in ordine ai fatti dedotti dagli attori ed ai danni lamentati per essere la rottura della tubazione addebitabile, invece, al precedente dissesto delle fondamenta degli edifici de
quibus, che si presentavano in fatiscenti condizioni statiche, aggravate, negli anni,
da ristrutturazioni che ne avevano ridotto la capacità portante complessiva.
Il convenuto chiedeva, quindi, in via principale, il rigetto della domanda attrice perché infondata;
in via subordinata, stante il fatto concorrente del danneggiato,
che in applicazione dell'art. 1227 c.c., venisse accertato e dichiarato che gli istanti non avevano diritto ad alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, che avevano diritto ad un risarcimento ridotto proporzionalmente all'efficienza causale del comportamento da loro tenuto.
A.c.) Il tribunale adito, escussi i testimoni indicati dalle parti istanti e disposta una c.t.u. tecnica, redatta dall'ing. , così statuiva: Persona_2
<
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore della parte convenuta che liquida in euro 8.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge.>>.
Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda attrice con la motivazione che
– a fronte della contestazione della legittimazione attiva formulata dal comune – gli istanti non avevano provato la titolarità del diritto controverso, in quanto avevano depositato il proprio fascicolo in data 20.06.2019 ossia quando era già scaduto in data 10.06.2019 il termine fissato dall'art. 169 co 2 c.p.c. per il deposito della
4 comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello ME Parte_1
IT, e da intendersi qui ritrascritto e alla Parte_5 Parte_3
cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente
decisione, contestando, in estrema sintesi, che il rigetto fosse il frutto di un errato convincimento del giudice laddove aveva ritenuto volontario ed imputabile alle parti istanti sia il deposito del proprio fascicolo oltre il termine di cui all'art. 169 co
2 cpc (da imputare, invece, al ridotto funzionamento in quel periodo della cancelleria documentato dal decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 157/19) sia il mancato inserimento anche tardivo dello stesso nel fascicolo d'ufficio (da imputare, invece, ad un “disguido” della cancelleria, come documentato dalla attestazione di mancato rinvenimento del fascicolo rilasciata dalla cancelleria del giudice il 29.11.19) e, conseguentemente, aveva ritenuto di non poter rimettere la causa sul ruolo per ordinare le ricerche del caso.
Deducendo che la questione fosse comunque superata dalla ammissibilità ex art. 345 c.p.c. comma 3 c.p.c. del deposito nel presente giudizio di gravame dei documenti della produzione di parte, gli appellanti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, richiamando le acquisizioni istruttorie svolte in quella sede, i documenti depositati ed i risultati dell'accertamento tecnico preventivo e della c.t.u., concludendo, infine,
“per l'integrale accoglimento dei motivi di gravami ed in totale riforma della sentenza n. 2711/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere voglia cosi provvedere voglia la corte dichiarare ammissibile l'Accertamento Tecnico Preventivo effettuato dal CTU Ing. e per l'effetto accertare che i danni subiti dagli immobili Per_1
5 sono dovuti alle infiltrazioni d'acqua provenienti della condotta idrica comunale;
voglia l'adito Giudice condannare il quale Ente proprietario Controparte_1
della rete idrica comunale al risarcimento di tutti i danni come meglio specificati nell'atto di gravame subiti dagli immobili di proprietà degli istanti e precisamente per l'immobile di proprietà di € 445.000,00 e per l'immobile di proprietà Parte_1 dei coniugi € 425.000,00; CP_5 voglia l'adito Giudice condannare il convenuto al risarcimento Controparte_1 del danno conseguente al mancato utilizzo dell'immobile da calcolarsi dalla data dell'ordinanza di sgombero alla data dell'effettivo utilizzo, che qui si quantificano in €
600,00 mensili per la proprietà di ed € 850,00 mensili per la proprietà Parte_1
dei coniugi;
CP_5 voglia l'adito Giudice condannare il al pagamento delle spese Controparte_1
anticipate dagli istanti ai fini di mettere in sicurezza i due corpi di fabbrica come da ordinanza del comune di Aversa somma che qui si quantifica in € 20.000,00; voglia inoltre l'adito Giudice Unico condannare il al versamento Controparte_1 per ogni istante di una somma di € 20.000,00 a titolo di danno morale per la sofferenza e l'impegno profuso nelle prime fasi del verificarsi dei dissesti;
Voglia l'adita corte in via meramente gradata, laddove lo dovesse ritenere necessario, rimettere il giudizio innanzi al giudice di primo grado.
In ogni caso voglia riformare la sentenza impugnata e condannare il convenuto ente al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti anticipatari.”.
B.b.) Si costituiva l'appellato il quale resisteva Controparte_1
all'impugnazione, così concludendo:
< proposto poiché infondato in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore, secondo quanto l'On.le Corte di Appello riterrà più opportuno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio>>.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 6 127 ter c.p.c., è stata riservata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c.
dell'appello per carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame è oramai superata dal rinvio per la precisazione delle conclusioni (la stessa risulta, peraltro, priva di fondamento per tutte le motivazioni che si argomenteranno in occasione dell'accoglimento di alcuni dei motivi di appello);
né l'improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c. consegue sic et simpliciter dal mancato deposito del fascicolo attoreo nel termine di cui all'art. 169 co 2 c.p.c. (v. Cass. S.
U. sent. n. 4835 16.2.2023, e Cass. Sez. III, ordinanza n. 2336 del 29.01.2019).
C.b.) Sempre in via preliminare, va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis, in quanto gli appellanti hanno esplicitato in maniera sufficientemente chiara e specifica le censure che muovono alla decisione di primo grado, nonché
le conseguenze che dovrebbero discendere dall'accoglimento dell'impugnazione
Del resto, si è già anticipato l'esito del gravame, che postula, evidentemente, la chiara intelligibilità delle critiche mosse alla decisione di primo grado, oltre che la condivisibilità di quanto dedotto dagli appellanti circa il fatto che, in ogni caso,
indipendentemente dalla scusabilità o meno della mancata produzione del fascicolo di parte nel termine previsto dall'art. 169 comma 2 c.p.c., non costituendo la relativa documentazione produzione nuova ai sensi dell'art. 345
c.p.c., essa può avvenire pacificamente in grado d'appello.
7 C.c.) Passando al merito, il motivo di gravame formulato dagli appellanti circa la omessa prova della loro legittimazione attiva va accolto, seppure con le precisazioni che seguono.
Giova, innanzi tutto, premettere che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era stata formulata dal in maniera generica nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione, senza alcuna specifica contestazione in ordine alla assenza nel fascicolo o alla non conformità agli originali degli atti di acquisto e di locazione degli immobili de quibus annotati nell'indice foliario ed inoltre sulla stessa l'ente comunale non aveva neppure insistito nella propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.; inoltre, il né nel giudizio di Controparte_1
primo grado, né nel presente giudizio di appello, aveva ed ha contestato la non corrispondenza tra i documenti inseriti nel fascicolo degli istanti e quelli annotati nel relativo indice foliario.
Analogamente, né l'Ing. né l'Ing. - Persona_1 Persona_2
che hanno ritirato ed esaminato il fascicolo degli attori per l'espletamento dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio, rispettivamente, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rubricato con RG. 4278/2010 e nel giudizio di primo grado - avevano rilevato l'assenza di documentazione annotata nell'indice di cui al foliario.
A ciò si aggiunga la conoscenza, evidentemente, del giudice – considerato il decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 157/19 –
delle “attività di trasloco e sistemazione dei fascicoli nella nuova sede del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere”.
Ebbene, tutte queste circostanze costituiscono una pluralità elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a vagliare quanto meno la ipotesi che il
8 mancato deposito del fascicolo delle parti attrici entro il termine di cui all'art. 169
co 2 c.p.c. potesse essere imputabile a circostanze diverse da una scelta difensiva e, quindi, a rimettere sul ruolo la causa al fine di demandare alla cancelleria le opportune ricerche (Cass., ordinanza n. 10224 del 26 aprile 2017), ove si consideri che, in ogni caso, prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, dallo storico del fascicolo d'ufficio di primo grado emerge che il fascicolo degli attori era stato ridepositato.
Solo ad abundantiam si rileva che tale ipotesi di incolpevole smarrimento ha ricevuto una definitiva conferma dalla documentazione sopravvenuta ed ammissibile ex art 345 co 3 c.p.c. depositata dagli appellanti, cioè
dall'attestazione della cancelleria del giudice datata 29.11.19 che - nonostante l'annotazione del 20.06.2019, alla quale probabilmente il tribunale si è fermato -
certifica il mancato ritrovamento del fascicolo di parte ancora alla data della sua redazione, dalla comunicazione via pec della medesima cancelleria del
21/09/2021 attestante il suo ritrovamento.
Ma, come si è preavvertito, la questione finisce per essere superata e assorbita dal fatto che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo il quale i documenti depositati tempestivamente in primo grado,
anche se non riprodotti all'atto della spedizione a sentenza innanzi al tribunale,
non possono mai considerarsi documenti nuovi ex art. 345 comma 3 c.p.c.,
concetto che richiede, appunto, che essi abbiano effettivamente il carattere di novità nel senso lessicale e ontologico del termine, sicché nulla osta a che la parte, quand'anche li avesse ritirati senza depositarli colpevolmente nel termine previsto dal citato art. 169 comma 2 c.p.c., vi provveda in grado d'appello (si consideri, del resto, in termini più generali e di principio quanto affermato da
9 Cass. Sez. Un. del 16 febbraio 2023 n. 4835 che hanno chiarito che: “Il principio
di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i
documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -
comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel
processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia
che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle
successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in
comunicazione”).
Per tutto quanto sopra argomentato, la corte rileva, quindi, che la sentenza appellata è da riformare nella parte in cui ha rigettato la domanda per la mancata prova della titolarità in capo ai coniugi e , in Controparte_6 CP_5
ordine agli immobili siti in Aversa (CE) alla via Abenavolo, rispettivamente, al civico n. 15 e n. 17, stante la documentazione relativa ai titoli di acquisito agli atti
(compravendita per notar e per notar oltre che in forza del regime Per_3 Per_4
di comunione dei beni tra la e , senza considerare che CP_7 Parte_1
essa, come già anticipato, era stata sicuramente esaminata dai consulenti dell'a.t.p. e della c.t.u. e che lo stesso comune convenuto li individuava quali destinatari/proprietari dell'ordinanza di messa in sicurezza e sgombero, rivolta,
appunto, ad “proprietario” del civico 15 e a e Parte_1 Parte_2
“comproprietari” del civico 17. Parte_3
C.d.) Passando alla valutazione nel merito della fondatezza o meno delle domande risarcitorie formulate dalle parti nel giudizio di primo grado la corte rileva che i numerosi mezzi di prova acquisiti - tra i quali l'ordinanza datata 23
agosto 2010 del che disponeva la messa in sicurezza e lo Controparte_1
sgombero ad horas dei due edifici, i rilievi fotografici scattati anche prima del
10 dissesto, le risultanze della consulenza espletata dall'ing. nell'ambito Per_1
della procedura ex art. 696 c.p.c. e, soprattutto le risultanze della consulenza tecnica di ufficio redatta dall'ing. - hanno fornito un esaustivo Persona_2
quadro probatorio circa l'esistenza dei danni lamentati in ordine agli immobili siti in Aversa (CE) alla via Abenavolo, rispettivamente, al civico n. 15 e n. 17, del difetto di manutenzione della rete idrica cittadina, di cui il era Controparte_1
gestore, del nesso causale tra tale cattiva manutenzione, le infiltrazioni verificatesi il 22 agosto 2010 e il cedimento fondale, nonché tra tale cedimento e i danni riportati dai fabbricati dei coniugi e . Controparte_6 CP_5
Risulta, infatti, sufficientemente provato che i danni patiti dai due edifici di via
Abenavolo siano stati causati dalla perdita di acqua potabile della condotta comunale e che tale fuoriuscita d'acqua abbia compromesso la stabilità delle fondazioni dei due edifici contigui, così generando il quadro fessurativo rilevato ed ampiamente rappresentato e descritto dal C.T.U. ing. Per_2
Sul carattere esclusivo del nesso causale tra la cattiva manutenzione della rete idrica e i danni riportati dagli immobili e, quindi, sulla infondatezza dell'eccezione di concorrenza del fatto colposo del creditore, formulata ex art
1227 c.c. dal la corte non ha motivo di discostarsi dalle Controparte_1
circostanziate conclusioni alle quali è pervenuto l'ing. che Persona_2
così si è espresso:
<L'analisi statica lineare ha chiarito che la struttura prima del dissesto
godeva di buona salute;
infatti tutti maschi murari e tutte le fasce di piano sono risultate verificate per la pressoflessione e per il taglio, con coefficienti di
sicurezza ben superiori a quelli minimi previsti dalla norma. Dal punto di vista geotecnico qualche verifica non risulta soddisfatta ma giacché si è attinto solo
parzialmente al coefficiente di sicurezza si è esclusa anche in questo caso
11 formazione di rotture e cinematismi, per avere i quali si sarebbe dovuto attingere
invero a tutto il coefficiente di sicurezza. Nessuna lesione significativa è stata prevista dunque dall'analisi e d'altra parte dalle foto scattate prima del dissesto
non si notava alcuna lesione di carattere strutturale. E' possibile, pertanto, escludere con un ragionevole livello di affidabilità che lo stato di conservazione
delle strutture abbiano inciso nel cinematismo occorso e, di conseguenza, nel danno cagionato>>,
tenuto conto, del resto, del fatto che, a fronte di tale esaustiva spiegazione,
l'ente comunale nessun elemento di segno contrario capace di supportare una diversa genesi legata alla situazione pregressa dell'immobile è stato in grado di offrire all'attenzione della corte.
Pertanto, la corte, facendo proprie le considerazioni cui è pervenuto il CTU
ing. ritiene che i danni riportati dagli immobili lamentati dagli istanti, Per_2
siano da imputare, oltre ogni dubbio ed in maniera esclusiva al “cedimento
fondale, innescato, verosimilmente, dalla perdita in pressione dall'acquedotto
comunale;[…] [….] che lo stato di conservazione delle strutture e la mancata
esecuzione di alcune delle opere alle strutture previste, per la sola proprietà
, nella pratica di ristrutturazione redatta ai sensi della Legge CP_5
18.05.1981 n. 219 e s.m.i., non hanno rappresentato una concausa attiva al
dissesto.”.
C.e.) Per quanto concerne la quantificazione del danno lamentato va effettuata una preliminare distinzione tra danno emergente e lucro cessante.
Nel danno emergente va compresa la diminuzione patrimoniale dello stabile di proprietà degli attori effettivamente patita, ovvero il costo di adeguamento e ripristino degli immobili allo status quo ante il cedimento fondale.
12 Nell'ambito di tale danno emergente va considerato non soltanto il costo delle opere strutturali, il costo degli interventi ai componenti edilizi e tecnologici non strutturali, il costo per l'attuazione delle misure di sicurezza per i lavori suddetti.
Nell'ambito del lucro cessante va, invece, ricondotto il danno dalla perdita del valore locativo dei due immobili ossia, nel caso specie, per la impossibilità per i proprietari di incassare il canone di locazione dal fatto fino al ripristino dello
status quo ante degli immobili.
C.e.i.) Ebbene, per quanto concerne il danno emergente la corte ritiene corretti e condivisibili i criteri e gli importi individuati dall'ing. per la Per_2
quantificazione dei danni e, nello specifico, non soltanto l'utilizzo del
2013 E 2013 per la Controparte_8 CP_9
determinazione del costo delle opere di adeguamento e ripristino del fabbricato –
costituente, notoriamente, la fonte più accreditata su scala nazionale per la redazione dei computi metrici estimativi - ma anche le conclusioni cui è
pervenuto circa la non applicabilità di alcun coefficiente di decurtazione alle somme occorrende per l'esecuzione degli interventi strutturali necessari ad eliminare i danni riportati dagli immobili – in considerazione che il loro stato manutentivo non ha concorso al cedimento fondale – e, viceversa, circa la applicabilità di un coefficiente di decurtazione per le somme occorrende al ripristino dei fabbricati a prima della perturbazione, per il fatto che il loro stato ante perturbazione non era pari a nuovo.
Pertanto, la corte, per il danno emergente, ritiene congruo riconoscere:
a) per gli interventi di adeguamento delle strutture l'importo di euro
135.257,31 (pari euro 110.866,65 oltre IVA) per la proprietà e di CP_5
13 euro 70.529,04 (pari a euro 57.810,69 oltre IVA) per la proprietà Parte_6
;
[...]
b) per i componenti edilizi e tecnologici, previa applicazione dei rispettivi coefficienti di decurtazione del 24,137% e del 43,103% illustrati dal ctu a pagina n. 74 della sua relazione tecnica, euro105.881,2 (pari a euro 86.787,87 oltre IVA)
per la proprietà e di euro 30.901,12 (pari a euro 25.328,79 oltre CP_5
IVA) per la proprietà ; Controparte_6
c) per l'adozione delle misure minime di sicurezza da adottare durante l'esecuzione delle lavorazioni di adeguamento e ripristino, euro 46.266,23 (pari a euro 37.923,14 oltre IVA al 22%), che in assenza di specifico riparto, vanno ripartiti per ½ per la proprietà e per ½ per la proprietà CP_5
e, quindi, euro 23.133,12, ciascuno. Controparte_6
C.e.ii.) La richiesta di rimborso delle spese di messa in sicurezza degli edifici per euro 8.000,00 non può essere accolta in quanto gli istanti hanno depositato unicamente una fattura n. 03 del 23/9/2010 emessa dalla Sagliocco Costruzioni
s.r.l. ma alcun documento attestante il suo pagamento, quale ad esempio una quietanza o la copia di un bonifico (sulla necessità della prova del pagamento, v.
Cass., sent. n. 3293 dep. il 12.2.2018 “giusta principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del
danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (
v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832 ) e se proviene dalla
stessa parte che intende utilizzarla”.); solo ad abundantiam si rileva che neppure
è stato dedotto quale dei tre soggetti indicati ha corrisposto l'importo indicato in fattura e, in caso di pagamento pro quota da parte dei tre, in quale parte ciascuno.
14 C.e.iii.) Le domande di risarcimento del lucro cessante formulare dagli istanti vengono integralmente rigettate in quanto rimaste prive di idoneo supporto probatorio.
C.e.iii.a) Infatti, per quanto concerne il mancato guadagno dei coniugi
[...]
, si rileva innanzitutto che mentre nell'atto di citazione viene dedotto che CP_4
il loro immobile era affittato ad un canone mensile di euro 850,00, nell'atto di appello viene immotivatamente dedotto un diverso canone mensile di euro
360,00.
A ciò si aggiunga che nessuno dei cinque contratti di locazione depositati in giudizio è idoneo a provare che il fabbricato sito al civico n. 17 di Abenavolo in
Aversa (CE) era in fitto al momento in cui si è verificato il dissesto de quo.
Infatti, il contratto di locazione aventi come locatrice la sig.ra Parte_3
e:
[...]
avente come conduttore (a pag. 49 e 50 del file fascicolo di Persona_5
parte.pdf) non reca alcun numero civico né riferimento catastale dell'immobile oggetto del contratto di locazione, rendendolo così non identificabile;
solo in aggiunta si rileva che esso, inoltre, reca soltanto il timbro del 28.12.2001 della prima registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ma nessuna attestazione circa la sua eventuale rinnovazione oltre la data di scadenza fissata per il 31.12.2004;
avente come conduttore (a pag. 51 del file fascicolo di Persona_6
parte.pdf) reca come civico dell'immobile locato il numero 21 e nessun altro riferimento catastale;
esso, inoltre, reca solo il timbro del 25.07.2008 della prima registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ma nessuna attestazione circa la sua eventuale rinnovazione oltre la data di scadenza fissata per il 30.06.2009;
15 avente come conduttore (a pag. 52 del file fascicolo di Persona_7
parte.pdf) reca come civico dell'immobile locato il numero 19 e nessun altro riferimento catastale;
avente come conduttore (a pag. 53 del file fascicolo di Persona_8
parte.pdf) reca come civico dell'immobile locato il numero 21 e nessun altro riferimento catastale;
esso inoltre reca solo il timbro del 07.04.2005 della prima registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ma nessuna attestazione circa la sua eventuale rinnovazione oltre la data di scadenza fissata per il 31.3.2006;
avente come conduttore (a pag. 54 e 55 del file fascicolo di Persona_9
parte.pdf) reca come civico dell'immobile locato il numero 19 e nessun altro riferimento catastale;
inoltre, non vi è neppure l'elemento indiziario della stipula in data anteriore al 22.8.2010 in quanto manca anche il timbro del versamento all'Agenzia delle Entrate delle spese di registrazione.
Non è stato, altresì, depositato dagli attori alcuna CP_5
documentazione attestante l'incasso del relativo canone di locazione.
C.e.iii.b.) Analogamente, per quanto concerne la richiesta di risarcimento del lucro cessante formulata da e ME IT, che hanno Parte_1
agito per la proprietà di cui al fabbricato sito al civico n. 15 di via Abenavolo di
Aversa, si rileva che il contratto di locazione avente come conduttore Per_10
(a pag. 56-59 del file fascicolo di parte.pdf) reca come civico dell'immobile
[...]
locato il numero 7 e nessun altro riferimento catastale;
inoltre, tale contratto, è
privo anche del timbro dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla sua registrazione e, quindi, di prova che la sua stipula fosse antecedente ai fatti di causa;
anche la corrispondenza datata 14.9.2010 e redatta dall'avv. Diego De Blasio per conto dei sigg.ri è priva di data certa di spedizione o ricezione. Per_10
16 Inoltre, anche il e la IT non hanno deposito documentazione Pt_1
attestante l'incasso del relativo canone di locazione del fabbricato.
Solo per completezza espositiva giova evidenziarsi che non sarebbe ammissibile una liquidazione del danno da lucro cessante in via equitativa ex art. 1226 c.c. innanzitutto perché gli istanti nel formulare la domanda risarcitoria, non hanno effettuato alcun riferimento, anche solo in via subordinata, ad una liquidazione in via equitativa o che tenesse conto dei parametri OMI dell'Agenzia
delle Entrate per immobili similari a quelli oggetto del giudizio de quo;
in ogni caso, quand'anche fosse stata formulata, la richiesta di liquidazione di tale danno ex art. 1226 c.c. non sarebbe stata ammissibile in quanto, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa – che non ricorrerebbe nella specie – chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e,
successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati:
onere non assolto dagli istanti, che da un lato hanno sempre dedotto e fatto riferimento alla perdita dei fitti, dettagliati, come detto, in maniera specifica, di cui hanno, però, per le indicate ragioni, omesso di dare prova esauriente,
dall'altro mai ad un eventuale utilizzazione diretta del bene.
In forza di tutto quanto sopra rilevato non può che concludersi che le parti istanti ben avrebbero potuto offrire la prova del lucro cessante con altri idonei mezzi, e, conseguentemente, del danno effettivamente subito, il quale, in virtù di quanto prodotto, non può che considerarsi rimasto allo stato di pura allegazione.
17 C.e.iv.) Anche la domanda di risarcimento del danno morale per € 20.000,00,
per ogni istante, va rigettata in quanto rimasta priva di idoneo supporto probatorio.
Giova premettere che fin dall'atto di citazione essi riconducono la genesi di tale lamentato danno al fatto che nel periodo estivo, gli istanti hanno dovuto
rinunciare alle vacanze al fine di assistere ed organizzare i lavori di messa in
sicurezza dei fabbricati con enorme stress e per la preoccupazione di un
eventuale crollo dei fabbricati stessi e formulano tale richiesta di risarcimento senza alcun riferimento ad una valutazione in via equitativa da parte del giudice ex art. 1226 c.c.
Ebbene, va innanzitutto rilevato che dai documenti acquisiti agli atti di causa è
emerso che l'evento infiltrativo e il cedimento fondale è avvenuto il 22.8.2010 e che il 24.8.2010 gli istanti comunicavano al dirigente dell'area tecnica manutentiva del di aver effettuato alla Sagliocco Costruzioni Controparte_1
s.r.l. l'inizio dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati, con direzione dei lavori in capo all'Arch. pertanto, neanche due giorni dopo il CP_10
cedimento fondale, già vi erano dei professionisti che dirigevano e seguivano le vicende e le operazioni interessanti i fabbricati. Inoltre, le parti attrici non hanno né dedotto né provato la programmazione in data anteriore al 22.8.2010 delle rispettive vacanze che assumono essere state rovinate, né la loro durata, e nemmeno se esse siano state semplicemente intervallate da accessi ai luoghi (in tal caso da entrambi i coniugi e per quale durata) o oppure interrotte dal
22.8.2022 e non più riprese.
18 Anche in ordine a tale domanda risarcitoria vale quanto sopra argomentato in ordine alla impossibilità di procedere ad una valutazione in via equitativa del danno richiesto.
Pertanto, la domanda risarcitoria proposta dai e dagli Controparte_6
viene accolta solo parzialmente nei limiti e per le motivazioni CP_5
sopra indicate, determinando la somma dovuta in favore dei primi in euro
124.563,28 (comprensiva di iva), dei secondi in euro 264.271,63 (sempre comprensiva di iva, vds. Cass. 26907/2024).
Trattandosi di credito risarcitorio, appare equo determinare all'attualità (la c.t.u. a firma dell'ing. risale al 2015), la somma dovuta ai primi in euro Per_2
150.000,00, ai secondi in euro 310.000,00, dovendo essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, la prima con funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi stante la funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del
1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (orientativamente 22.8.2010), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della
19 presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
D) Le spese
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014, nei parametri aggiornati ex d.m. 147/2022, secondo i minimi tariffari, tenendo conto dal mancato accoglimento di parte delle poste di danno rivendicate e della ridotta complessità delle questioni trattate, ponendo a carico del le spese di a.t.p. e di c.t.u., come Controparte_1
ivi liquidate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo e domanda rigettati come
da motivazione, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione l'appello e,
per l'effetto,
a1) in accoglimento, sempre per quanto di ragione, della domanda avanzata in primo grado da e in riforma della sentenza di Parte_2 Parte_3
primo grado, condanna il a pagare in loro favore la somma, Controparte_1
all'attualità, di euro 310.000,00, oltre interessi da calcolarsi sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (orientativamente 22.8.2010), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata,
20 fino all'effettivo soddisfo;
a2) in accoglimento, sempre per quanto di ragione, della domanda avanzata in primo grado da e in riforma della sentenza di Controparte_11 Parte_1
primo grado, condanna il a pagare in loro favore la somma, Controparte_1
all'attualità, di euro 150.000,00, oltre interessi da calcolarsi sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (orientativamente 22.8.2010), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata,
fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna il a rifondere le spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore degli attori, con attribuzione agli avvocati antistatari, che liquida,
b1) per il primo grado in euro 381,00 per spese, se versate, ed euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.,
andando a carico del medesimo comune le spese di c.t.u e di a.t.p. come nella relativa sede liquidate;
b2) per il grado d'appello in euro 2.556,00 per spese, se
versate, ed euro 10.060,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso il 28 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1435/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2711/2019 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere,
pubblicata in data 22/10/2019, non notificata
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Di Giacomo n. 20, C.F. , IT ME, nata ad C.F._1
Aversa il 26/05/1951, CF , , nato ad [...] C.F._2 Parte_2
il 14/11/1949 e residente in [...], C.F.
e , nata ad [...] il [...] e C.F._3 Parte_3
residente a[...] C.F. , tutti rappresentati C.F._4
e difesi dall'avv. Salvatore Tornincasa, CF , e dall'avv C.F._5
Vincenzo Schiavone, CF , ed elettivamente domiciliati C.F._6
presso lo studio di quest'ultimo sito in Casal di Principe (CE) alla via C. Battisti,
21, come da procura alle liti in calce all'atto di appello.
Appellanti
1 E
C.F. , in persona del Sindaco dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nerone,
[...]
C.F. e dall'avv. Domenico Pignetti, C.F. C.F._7
, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Cesario C.F._8
Console n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 7.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato i coniugi – Parte_1
ME IT e – citavano in giudizio Parte_2 Parte_3
dinanzi all'allora Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - ex sezione distaccata di
Aversa il comune di Aversa, premettendo: 1) che in regime di Parte_1
comunione con la di lui moglie ME IT, era proprietario di un immobile sito in Aversa (CE) alla Via Abenavolo n. 15; 2) che coniugi
[...]
erano comproprietari di un immobile sito in Aversa (CE) Controparte_3
alla Via Abenavolo n. 17; 3) che tali immobili, a seguito di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla condotta idrica comunale, nelľanno 2010, avevano subito danni rilevanti con conseguente pericolo anche per la struttura portante;
4) che, in particolare, in data 22.08.2010 sia Vigili urbani di Aversa, sia Vigili del Fuoco di
Caserta, recatisi sui predetti luoghi, segnalavano la presenza di notevoli lesioni sulle facciate degli edifici al dirigente dell'area tecnica del 5) Controparte_1
2 che quest'ultimo, constatata la effettiva pericolosità dei luoghi, notificava ordinanza ad horas al fine di mettere in sicurezza e sgomberare immediatamente i due edifici;
6) che i lavori di messa in sicurezza ordinati dal comune di Aversa
venivano prontamente effettuati dai proprietari degli immobili a loro esclusiva cura e spesa;
7) che la relazione tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. Persona_1
nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo incardinata dagli istanti innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere R.G. n. 4278/10 rilevava che la causa del dissesto dei fabbricati de quibus era da attribuirsi alla rete idrica comunale la quale, sebbene chiusa a seguito del dissesto verificatosi ad agosto,
ancora al momento dell'accesso peritale, stante la cattiva manutenzione, continuava a versare acqua potabile, che si infiltrava nelle fondazioni dei fabbricati,
accentuandone il dissesto;
8) che il CTU quantificava i danni ai fabbricati in una somma ritenuta non congrua.
Gli istanti chiedevano che si condannasse il quale Controparte_1
proprietario della rete idrica comunale al risarcimento: 1) dei danni subiti dagli immobili di loro proprietà, danni quantificati in euro 445.000.00 per l'immobile di proprietà dei coniugi – IT ed in euro 425.000,00 per l'immobile Pt_1
di proprietà dei coniugi – , 2) delle spese anticipate dagli istanti per Pt_2 Pt_1
la messa in sicurezza dei fabbricati quantificate in euro 20.000,00; 3) del danno conseguente al mancato utilizzo degli immobili – al tempo ritualmente affittati – da calcolarsi dalla data dell'ordinanza di sgombero fino alla data dell'effettivo riutilizzo, e quantificato in euro 600,00 mensili per la proprietà Parte_4
ed in euro 850 mensili per la proprietà ; 4) del danno
[...] Controparte_4
morale quantificato per ogni istante in euro 20.000,00.
A.b.) Si costituiva il eccependo, oltre alla nullità della Controparte_1
3 citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art 163 c.p.c. ed alla incompetenza per materia dell'adito tribunale in favore del tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche, la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, la infondatezza della domanda e la assenza di una propria responsabilità in ordine ai fatti dedotti dagli attori ed ai danni lamentati per essere la rottura della tubazione addebitabile, invece, al precedente dissesto delle fondamenta degli edifici de
quibus, che si presentavano in fatiscenti condizioni statiche, aggravate, negli anni,
da ristrutturazioni che ne avevano ridotto la capacità portante complessiva.
Il convenuto chiedeva, quindi, in via principale, il rigetto della domanda attrice perché infondata;
in via subordinata, stante il fatto concorrente del danneggiato,
che in applicazione dell'art. 1227 c.c., venisse accertato e dichiarato che gli istanti non avevano diritto ad alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, che avevano diritto ad un risarcimento ridotto proporzionalmente all'efficienza causale del comportamento da loro tenuto.
A.c.) Il tribunale adito, escussi i testimoni indicati dalle parti istanti e disposta una c.t.u. tecnica, redatta dall'ing. , così statuiva: Persona_2
<
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore della parte convenuta che liquida in euro 8.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge.>>.
Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda attrice con la motivazione che
– a fronte della contestazione della legittimazione attiva formulata dal comune – gli istanti non avevano provato la titolarità del diritto controverso, in quanto avevano depositato il proprio fascicolo in data 20.06.2019 ossia quando era già scaduto in data 10.06.2019 il termine fissato dall'art. 169 co 2 c.p.c. per il deposito della
4 comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello ME Parte_1
IT, e da intendersi qui ritrascritto e alla Parte_5 Parte_3
cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente
decisione, contestando, in estrema sintesi, che il rigetto fosse il frutto di un errato convincimento del giudice laddove aveva ritenuto volontario ed imputabile alle parti istanti sia il deposito del proprio fascicolo oltre il termine di cui all'art. 169 co
2 cpc (da imputare, invece, al ridotto funzionamento in quel periodo della cancelleria documentato dal decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 157/19) sia il mancato inserimento anche tardivo dello stesso nel fascicolo d'ufficio (da imputare, invece, ad un “disguido” della cancelleria, come documentato dalla attestazione di mancato rinvenimento del fascicolo rilasciata dalla cancelleria del giudice il 29.11.19) e, conseguentemente, aveva ritenuto di non poter rimettere la causa sul ruolo per ordinare le ricerche del caso.
Deducendo che la questione fosse comunque superata dalla ammissibilità ex art. 345 c.p.c. comma 3 c.p.c. del deposito nel presente giudizio di gravame dei documenti della produzione di parte, gli appellanti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, richiamando le acquisizioni istruttorie svolte in quella sede, i documenti depositati ed i risultati dell'accertamento tecnico preventivo e della c.t.u., concludendo, infine,
“per l'integrale accoglimento dei motivi di gravami ed in totale riforma della sentenza n. 2711/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere voglia cosi provvedere voglia la corte dichiarare ammissibile l'Accertamento Tecnico Preventivo effettuato dal CTU Ing. e per l'effetto accertare che i danni subiti dagli immobili Per_1
5 sono dovuti alle infiltrazioni d'acqua provenienti della condotta idrica comunale;
voglia l'adito Giudice condannare il quale Ente proprietario Controparte_1
della rete idrica comunale al risarcimento di tutti i danni come meglio specificati nell'atto di gravame subiti dagli immobili di proprietà degli istanti e precisamente per l'immobile di proprietà di € 445.000,00 e per l'immobile di proprietà Parte_1 dei coniugi € 425.000,00; CP_5 voglia l'adito Giudice condannare il convenuto al risarcimento Controparte_1 del danno conseguente al mancato utilizzo dell'immobile da calcolarsi dalla data dell'ordinanza di sgombero alla data dell'effettivo utilizzo, che qui si quantificano in €
600,00 mensili per la proprietà di ed € 850,00 mensili per la proprietà Parte_1
dei coniugi;
CP_5 voglia l'adito Giudice condannare il al pagamento delle spese Controparte_1
anticipate dagli istanti ai fini di mettere in sicurezza i due corpi di fabbrica come da ordinanza del comune di Aversa somma che qui si quantifica in € 20.000,00; voglia inoltre l'adito Giudice Unico condannare il al versamento Controparte_1 per ogni istante di una somma di € 20.000,00 a titolo di danno morale per la sofferenza e l'impegno profuso nelle prime fasi del verificarsi dei dissesti;
Voglia l'adita corte in via meramente gradata, laddove lo dovesse ritenere necessario, rimettere il giudizio innanzi al giudice di primo grado.
In ogni caso voglia riformare la sentenza impugnata e condannare il convenuto ente al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti anticipatari.”.
B.b.) Si costituiva l'appellato il quale resisteva Controparte_1
all'impugnazione, così concludendo:
< proposto poiché infondato in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore, secondo quanto l'On.le Corte di Appello riterrà più opportuno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio>>.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 6 127 ter c.p.c., è stata riservata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c.
dell'appello per carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame è oramai superata dal rinvio per la precisazione delle conclusioni (la stessa risulta, peraltro, priva di fondamento per tutte le motivazioni che si argomenteranno in occasione dell'accoglimento di alcuni dei motivi di appello);
né l'improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c. consegue sic et simpliciter dal mancato deposito del fascicolo attoreo nel termine di cui all'art. 169 co 2 c.p.c. (v. Cass. S.
U. sent. n. 4835 16.2.2023, e Cass. Sez. III, ordinanza n. 2336 del 29.01.2019).
C.b.) Sempre in via preliminare, va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis, in quanto gli appellanti hanno esplicitato in maniera sufficientemente chiara e specifica le censure che muovono alla decisione di primo grado, nonché
le conseguenze che dovrebbero discendere dall'accoglimento dell'impugnazione
Del resto, si è già anticipato l'esito del gravame, che postula, evidentemente, la chiara intelligibilità delle critiche mosse alla decisione di primo grado, oltre che la condivisibilità di quanto dedotto dagli appellanti circa il fatto che, in ogni caso,
indipendentemente dalla scusabilità o meno della mancata produzione del fascicolo di parte nel termine previsto dall'art. 169 comma 2 c.p.c., non costituendo la relativa documentazione produzione nuova ai sensi dell'art. 345
c.p.c., essa può avvenire pacificamente in grado d'appello.
7 C.c.) Passando al merito, il motivo di gravame formulato dagli appellanti circa la omessa prova della loro legittimazione attiva va accolto, seppure con le precisazioni che seguono.
Giova, innanzi tutto, premettere che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era stata formulata dal in maniera generica nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione, senza alcuna specifica contestazione in ordine alla assenza nel fascicolo o alla non conformità agli originali degli atti di acquisto e di locazione degli immobili de quibus annotati nell'indice foliario ed inoltre sulla stessa l'ente comunale non aveva neppure insistito nella propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.; inoltre, il né nel giudizio di Controparte_1
primo grado, né nel presente giudizio di appello, aveva ed ha contestato la non corrispondenza tra i documenti inseriti nel fascicolo degli istanti e quelli annotati nel relativo indice foliario.
Analogamente, né l'Ing. né l'Ing. - Persona_1 Persona_2
che hanno ritirato ed esaminato il fascicolo degli attori per l'espletamento dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio, rispettivamente, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rubricato con RG. 4278/2010 e nel giudizio di primo grado - avevano rilevato l'assenza di documentazione annotata nell'indice di cui al foliario.
A ciò si aggiunga la conoscenza, evidentemente, del giudice – considerato il decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 157/19 –
delle “attività di trasloco e sistemazione dei fascicoli nella nuova sede del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere”.
Ebbene, tutte queste circostanze costituiscono una pluralità elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a vagliare quanto meno la ipotesi che il
8 mancato deposito del fascicolo delle parti attrici entro il termine di cui all'art. 169
co 2 c.p.c. potesse essere imputabile a circostanze diverse da una scelta difensiva e, quindi, a rimettere sul ruolo la causa al fine di demandare alla cancelleria le opportune ricerche (Cass., ordinanza n. 10224 del 26 aprile 2017), ove si consideri che, in ogni caso, prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, dallo storico del fascicolo d'ufficio di primo grado emerge che il fascicolo degli attori era stato ridepositato.
Solo ad abundantiam si rileva che tale ipotesi di incolpevole smarrimento ha ricevuto una definitiva conferma dalla documentazione sopravvenuta ed ammissibile ex art 345 co 3 c.p.c. depositata dagli appellanti, cioè
dall'attestazione della cancelleria del giudice datata 29.11.19 che - nonostante l'annotazione del 20.06.2019, alla quale probabilmente il tribunale si è fermato -
certifica il mancato ritrovamento del fascicolo di parte ancora alla data della sua redazione, dalla comunicazione via pec della medesima cancelleria del
21/09/2021 attestante il suo ritrovamento.
Ma, come si è preavvertito, la questione finisce per essere superata e assorbita dal fatto che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo il quale i documenti depositati tempestivamente in primo grado,
anche se non riprodotti all'atto della spedizione a sentenza innanzi al tribunale,
non possono mai considerarsi documenti nuovi ex art. 345 comma 3 c.p.c.,
concetto che richiede, appunto, che essi abbiano effettivamente il carattere di novità nel senso lessicale e ontologico del termine, sicché nulla osta a che la parte, quand'anche li avesse ritirati senza depositarli colpevolmente nel termine previsto dal citato art. 169 comma 2 c.p.c., vi provveda in grado d'appello (si consideri, del resto, in termini più generali e di principio quanto affermato da
9 Cass. Sez. Un. del 16 febbraio 2023 n. 4835 che hanno chiarito che: “Il principio
di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i
documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -
comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel
processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia
che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle
successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in
comunicazione”).
Per tutto quanto sopra argomentato, la corte rileva, quindi, che la sentenza appellata è da riformare nella parte in cui ha rigettato la domanda per la mancata prova della titolarità in capo ai coniugi e , in Controparte_6 CP_5
ordine agli immobili siti in Aversa (CE) alla via Abenavolo, rispettivamente, al civico n. 15 e n. 17, stante la documentazione relativa ai titoli di acquisito agli atti
(compravendita per notar e per notar oltre che in forza del regime Per_3 Per_4
di comunione dei beni tra la e , senza considerare che CP_7 Parte_1
essa, come già anticipato, era stata sicuramente esaminata dai consulenti dell'a.t.p. e della c.t.u. e che lo stesso comune convenuto li individuava quali destinatari/proprietari dell'ordinanza di messa in sicurezza e sgombero, rivolta,
appunto, ad “proprietario” del civico 15 e a e Parte_1 Parte_2
“comproprietari” del civico 17. Parte_3
C.d.) Passando alla valutazione nel merito della fondatezza o meno delle domande risarcitorie formulate dalle parti nel giudizio di primo grado la corte rileva che i numerosi mezzi di prova acquisiti - tra i quali l'ordinanza datata 23
agosto 2010 del che disponeva la messa in sicurezza e lo Controparte_1
sgombero ad horas dei due edifici, i rilievi fotografici scattati anche prima del
10 dissesto, le risultanze della consulenza espletata dall'ing. nell'ambito Per_1
della procedura ex art. 696 c.p.c. e, soprattutto le risultanze della consulenza tecnica di ufficio redatta dall'ing. - hanno fornito un esaustivo Persona_2
quadro probatorio circa l'esistenza dei danni lamentati in ordine agli immobili siti in Aversa (CE) alla via Abenavolo, rispettivamente, al civico n. 15 e n. 17, del difetto di manutenzione della rete idrica cittadina, di cui il era Controparte_1
gestore, del nesso causale tra tale cattiva manutenzione, le infiltrazioni verificatesi il 22 agosto 2010 e il cedimento fondale, nonché tra tale cedimento e i danni riportati dai fabbricati dei coniugi e . Controparte_6 CP_5
Risulta, infatti, sufficientemente provato che i danni patiti dai due edifici di via
Abenavolo siano stati causati dalla perdita di acqua potabile della condotta comunale e che tale fuoriuscita d'acqua abbia compromesso la stabilità delle fondazioni dei due edifici contigui, così generando il quadro fessurativo rilevato ed ampiamente rappresentato e descritto dal C.T.U. ing. Per_2
Sul carattere esclusivo del nesso causale tra la cattiva manutenzione della rete idrica e i danni riportati dagli immobili e, quindi, sulla infondatezza dell'eccezione di concorrenza del fatto colposo del creditore, formulata ex art
1227 c.c. dal la corte non ha motivo di discostarsi dalle Controparte_1
circostanziate conclusioni alle quali è pervenuto l'ing. che Persona_2
così si è espresso:
<L'analisi statica lineare ha chiarito che la struttura prima del dissesto
godeva di buona salute;
infatti tutti maschi murari e tutte le fasce di piano sono risultate verificate per la pressoflessione e per il taglio, con coefficienti di
sicurezza ben superiori a quelli minimi previsti dalla norma. Dal punto di vista geotecnico qualche verifica non risulta soddisfatta ma giacché si è attinto solo
parzialmente al coefficiente di sicurezza si è esclusa anche in questo caso
11 formazione di rotture e cinematismi, per avere i quali si sarebbe dovuto attingere
invero a tutto il coefficiente di sicurezza. Nessuna lesione significativa è stata prevista dunque dall'analisi e d'altra parte dalle foto scattate prima del dissesto
non si notava alcuna lesione di carattere strutturale. E' possibile, pertanto, escludere con un ragionevole livello di affidabilità che lo stato di conservazione
delle strutture abbiano inciso nel cinematismo occorso e, di conseguenza, nel danno cagionato>>,
tenuto conto, del resto, del fatto che, a fronte di tale esaustiva spiegazione,
l'ente comunale nessun elemento di segno contrario capace di supportare una diversa genesi legata alla situazione pregressa dell'immobile è stato in grado di offrire all'attenzione della corte.
Pertanto, la corte, facendo proprie le considerazioni cui è pervenuto il CTU
ing. ritiene che i danni riportati dagli immobili lamentati dagli istanti, Per_2
siano da imputare, oltre ogni dubbio ed in maniera esclusiva al “cedimento
fondale, innescato, verosimilmente, dalla perdita in pressione dall'acquedotto
comunale;[…] [….] che lo stato di conservazione delle strutture e la mancata
esecuzione di alcune delle opere alle strutture previste, per la sola proprietà
, nella pratica di ristrutturazione redatta ai sensi della Legge CP_5
18.05.1981 n. 219 e s.m.i., non hanno rappresentato una concausa attiva al
dissesto.”.
C.e.) Per quanto concerne la quantificazione del danno lamentato va effettuata una preliminare distinzione tra danno emergente e lucro cessante.
Nel danno emergente va compresa la diminuzione patrimoniale dello stabile di proprietà degli attori effettivamente patita, ovvero il costo di adeguamento e ripristino degli immobili allo status quo ante il cedimento fondale.
12 Nell'ambito di tale danno emergente va considerato non soltanto il costo delle opere strutturali, il costo degli interventi ai componenti edilizi e tecnologici non strutturali, il costo per l'attuazione delle misure di sicurezza per i lavori suddetti.
Nell'ambito del lucro cessante va, invece, ricondotto il danno dalla perdita del valore locativo dei due immobili ossia, nel caso specie, per la impossibilità per i proprietari di incassare il canone di locazione dal fatto fino al ripristino dello
status quo ante degli immobili.
C.e.i.) Ebbene, per quanto concerne il danno emergente la corte ritiene corretti e condivisibili i criteri e gli importi individuati dall'ing. per la Per_2
quantificazione dei danni e, nello specifico, non soltanto l'utilizzo del
2013 E 2013 per la Controparte_8 CP_9
determinazione del costo delle opere di adeguamento e ripristino del fabbricato –
costituente, notoriamente, la fonte più accreditata su scala nazionale per la redazione dei computi metrici estimativi - ma anche le conclusioni cui è
pervenuto circa la non applicabilità di alcun coefficiente di decurtazione alle somme occorrende per l'esecuzione degli interventi strutturali necessari ad eliminare i danni riportati dagli immobili – in considerazione che il loro stato manutentivo non ha concorso al cedimento fondale – e, viceversa, circa la applicabilità di un coefficiente di decurtazione per le somme occorrende al ripristino dei fabbricati a prima della perturbazione, per il fatto che il loro stato ante perturbazione non era pari a nuovo.
Pertanto, la corte, per il danno emergente, ritiene congruo riconoscere:
a) per gli interventi di adeguamento delle strutture l'importo di euro
135.257,31 (pari euro 110.866,65 oltre IVA) per la proprietà e di CP_5
13 euro 70.529,04 (pari a euro 57.810,69 oltre IVA) per la proprietà Parte_6
;
[...]
b) per i componenti edilizi e tecnologici, previa applicazione dei rispettivi coefficienti di decurtazione del 24,137% e del 43,103% illustrati dal ctu a pagina n. 74 della sua relazione tecnica, euro105.881,2 (pari a euro 86.787,87 oltre IVA)
per la proprietà e di euro 30.901,12 (pari a euro 25.328,79 oltre CP_5
IVA) per la proprietà ; Controparte_6
c) per l'adozione delle misure minime di sicurezza da adottare durante l'esecuzione delle lavorazioni di adeguamento e ripristino, euro 46.266,23 (pari a euro 37.923,14 oltre IVA al 22%), che in assenza di specifico riparto, vanno ripartiti per ½ per la proprietà e per ½ per la proprietà CP_5
e, quindi, euro 23.133,12, ciascuno. Controparte_6
C.e.ii.) La richiesta di rimborso delle spese di messa in sicurezza degli edifici per euro 8.000,00 non può essere accolta in quanto gli istanti hanno depositato unicamente una fattura n. 03 del 23/9/2010 emessa dalla Sagliocco Costruzioni
s.r.l. ma alcun documento attestante il suo pagamento, quale ad esempio una quietanza o la copia di un bonifico (sulla necessità della prova del pagamento, v.
Cass., sent. n. 3293 dep. il 12.2.2018 “giusta principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del
danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (
v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832 ) e se proviene dalla
stessa parte che intende utilizzarla”.); solo ad abundantiam si rileva che neppure
è stato dedotto quale dei tre soggetti indicati ha corrisposto l'importo indicato in fattura e, in caso di pagamento pro quota da parte dei tre, in quale parte ciascuno.
14 C.e.iii.) Le domande di risarcimento del lucro cessante formulare dagli istanti vengono integralmente rigettate in quanto rimaste prive di idoneo supporto probatorio.
C.e.iii.a) Infatti, per quanto concerne il mancato guadagno dei coniugi
[...]
, si rileva innanzitutto che mentre nell'atto di citazione viene dedotto che CP_4
il loro immobile era affittato ad un canone mensile di euro 850,00, nell'atto di appello viene immotivatamente dedotto un diverso canone mensile di euro
360,00.
A ciò si aggiunga che nessuno dei cinque contratti di locazione depositati in giudizio è idoneo a provare che il fabbricato sito al civico n. 17 di Abenavolo in
Aversa (CE) era in fitto al momento in cui si è verificato il dissesto de quo.
Infatti, il contratto di locazione aventi come locatrice la sig.ra Parte_3
e:
[...]
avente come conduttore (a pag. 49 e 50 del file fascicolo di Persona_5
parte.pdf) non reca alcun numero civico né riferimento catastale dell'immobile oggetto del contratto di locazione, rendendolo così non identificabile;
solo in aggiunta si rileva che esso, inoltre, reca soltanto il timbro del 28.12.2001 della prima registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ma nessuna attestazione circa la sua eventuale rinnovazione oltre la data di scadenza fissata per il 31.12.2004;
avente come conduttore (a pag. 51 del file fascicolo di Persona_6
parte.pdf) reca come civico dell'immobile locato il numero 21 e nessun altro riferimento catastale;
esso, inoltre, reca solo il timbro del 25.07.2008 della prima registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ma nessuna attestazione circa la sua eventuale rinnovazione oltre la data di scadenza fissata per il 30.06.2009;
15 avente come conduttore (a pag. 52 del file fascicolo di Persona_7
parte.pdf) reca come civico dell'immobile locato il numero 19 e nessun altro riferimento catastale;
avente come conduttore (a pag. 53 del file fascicolo di Persona_8
parte.pdf) reca come civico dell'immobile locato il numero 21 e nessun altro riferimento catastale;
esso inoltre reca solo il timbro del 07.04.2005 della prima registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ma nessuna attestazione circa la sua eventuale rinnovazione oltre la data di scadenza fissata per il 31.3.2006;
avente come conduttore (a pag. 54 e 55 del file fascicolo di Persona_9
parte.pdf) reca come civico dell'immobile locato il numero 19 e nessun altro riferimento catastale;
inoltre, non vi è neppure l'elemento indiziario della stipula in data anteriore al 22.8.2010 in quanto manca anche il timbro del versamento all'Agenzia delle Entrate delle spese di registrazione.
Non è stato, altresì, depositato dagli attori alcuna CP_5
documentazione attestante l'incasso del relativo canone di locazione.
C.e.iii.b.) Analogamente, per quanto concerne la richiesta di risarcimento del lucro cessante formulata da e ME IT, che hanno Parte_1
agito per la proprietà di cui al fabbricato sito al civico n. 15 di via Abenavolo di
Aversa, si rileva che il contratto di locazione avente come conduttore Per_10
(a pag. 56-59 del file fascicolo di parte.pdf) reca come civico dell'immobile
[...]
locato il numero 7 e nessun altro riferimento catastale;
inoltre, tale contratto, è
privo anche del timbro dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla sua registrazione e, quindi, di prova che la sua stipula fosse antecedente ai fatti di causa;
anche la corrispondenza datata 14.9.2010 e redatta dall'avv. Diego De Blasio per conto dei sigg.ri è priva di data certa di spedizione o ricezione. Per_10
16 Inoltre, anche il e la IT non hanno deposito documentazione Pt_1
attestante l'incasso del relativo canone di locazione del fabbricato.
Solo per completezza espositiva giova evidenziarsi che non sarebbe ammissibile una liquidazione del danno da lucro cessante in via equitativa ex art. 1226 c.c. innanzitutto perché gli istanti nel formulare la domanda risarcitoria, non hanno effettuato alcun riferimento, anche solo in via subordinata, ad una liquidazione in via equitativa o che tenesse conto dei parametri OMI dell'Agenzia
delle Entrate per immobili similari a quelli oggetto del giudizio de quo;
in ogni caso, quand'anche fosse stata formulata, la richiesta di liquidazione di tale danno ex art. 1226 c.c. non sarebbe stata ammissibile in quanto, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa – che non ricorrerebbe nella specie – chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e,
successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati:
onere non assolto dagli istanti, che da un lato hanno sempre dedotto e fatto riferimento alla perdita dei fitti, dettagliati, come detto, in maniera specifica, di cui hanno, però, per le indicate ragioni, omesso di dare prova esauriente,
dall'altro mai ad un eventuale utilizzazione diretta del bene.
In forza di tutto quanto sopra rilevato non può che concludersi che le parti istanti ben avrebbero potuto offrire la prova del lucro cessante con altri idonei mezzi, e, conseguentemente, del danno effettivamente subito, il quale, in virtù di quanto prodotto, non può che considerarsi rimasto allo stato di pura allegazione.
17 C.e.iv.) Anche la domanda di risarcimento del danno morale per € 20.000,00,
per ogni istante, va rigettata in quanto rimasta priva di idoneo supporto probatorio.
Giova premettere che fin dall'atto di citazione essi riconducono la genesi di tale lamentato danno al fatto che nel periodo estivo, gli istanti hanno dovuto
rinunciare alle vacanze al fine di assistere ed organizzare i lavori di messa in
sicurezza dei fabbricati con enorme stress e per la preoccupazione di un
eventuale crollo dei fabbricati stessi e formulano tale richiesta di risarcimento senza alcun riferimento ad una valutazione in via equitativa da parte del giudice ex art. 1226 c.c.
Ebbene, va innanzitutto rilevato che dai documenti acquisiti agli atti di causa è
emerso che l'evento infiltrativo e il cedimento fondale è avvenuto il 22.8.2010 e che il 24.8.2010 gli istanti comunicavano al dirigente dell'area tecnica manutentiva del di aver effettuato alla Sagliocco Costruzioni Controparte_1
s.r.l. l'inizio dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati, con direzione dei lavori in capo all'Arch. pertanto, neanche due giorni dopo il CP_10
cedimento fondale, già vi erano dei professionisti che dirigevano e seguivano le vicende e le operazioni interessanti i fabbricati. Inoltre, le parti attrici non hanno né dedotto né provato la programmazione in data anteriore al 22.8.2010 delle rispettive vacanze che assumono essere state rovinate, né la loro durata, e nemmeno se esse siano state semplicemente intervallate da accessi ai luoghi (in tal caso da entrambi i coniugi e per quale durata) o oppure interrotte dal
22.8.2022 e non più riprese.
18 Anche in ordine a tale domanda risarcitoria vale quanto sopra argomentato in ordine alla impossibilità di procedere ad una valutazione in via equitativa del danno richiesto.
Pertanto, la domanda risarcitoria proposta dai e dagli Controparte_6
viene accolta solo parzialmente nei limiti e per le motivazioni CP_5
sopra indicate, determinando la somma dovuta in favore dei primi in euro
124.563,28 (comprensiva di iva), dei secondi in euro 264.271,63 (sempre comprensiva di iva, vds. Cass. 26907/2024).
Trattandosi di credito risarcitorio, appare equo determinare all'attualità (la c.t.u. a firma dell'ing. risale al 2015), la somma dovuta ai primi in euro Per_2
150.000,00, ai secondi in euro 310.000,00, dovendo essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, la prima con funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi stante la funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del
1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (orientativamente 22.8.2010), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della
19 presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
D) Le spese
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014, nei parametri aggiornati ex d.m. 147/2022, secondo i minimi tariffari, tenendo conto dal mancato accoglimento di parte delle poste di danno rivendicate e della ridotta complessità delle questioni trattate, ponendo a carico del le spese di a.t.p. e di c.t.u., come Controparte_1
ivi liquidate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo e domanda rigettati come
da motivazione, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione l'appello e,
per l'effetto,
a1) in accoglimento, sempre per quanto di ragione, della domanda avanzata in primo grado da e in riforma della sentenza di Parte_2 Parte_3
primo grado, condanna il a pagare in loro favore la somma, Controparte_1
all'attualità, di euro 310.000,00, oltre interessi da calcolarsi sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (orientativamente 22.8.2010), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata,
20 fino all'effettivo soddisfo;
a2) in accoglimento, sempre per quanto di ragione, della domanda avanzata in primo grado da e in riforma della sentenza di Controparte_11 Parte_1
primo grado, condanna il a pagare in loro favore la somma, Controparte_1
all'attualità, di euro 150.000,00, oltre interessi da calcolarsi sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (orientativamente 22.8.2010), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata,
fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna il a rifondere le spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore degli attori, con attribuzione agli avvocati antistatari, che liquida,
b1) per il primo grado in euro 381,00 per spese, se versate, ed euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.,
andando a carico del medesimo comune le spese di c.t.u e di a.t.p. come nella relativa sede liquidate;
b2) per il grado d'appello in euro 2.556,00 per spese, se
versate, ed euro 10.060,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso il 28 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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