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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile n. 1095/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, elettivamente domiciliata in San Lucido (CS) alla Via Pollella n. 169, presso lo studio dell'avv. Donatella Attanasio (c.f.: ) che la rappresenta e difende, CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_3 in Paola (CS), alla via S. Agata n. 42, elettivamente domiciliato in Cosenza (CS), alla via Adige 31/R, presso lo studio dell'avv. Paolo Francesco De Luca (c.f.: che lo CodiceFiscale_4 rappresenta e difende,
APPELLATO
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante, : “Chiede All'Ecc.ma Corte di Appello adita, espletati i Parte_1 provvedimenti di rito, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in parziale riforma della sentenza n. 440/2024, emessa dal Tribunale di Paola in data 07.06.2024 e pubblicata l'11.06.2024, disponga l'obbligo per di versare a titolo di assegno divorzile in Controparte_1 favore di l'importo di € 600,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di Parte_1 giustizia, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat . In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”; Pper l'appellato, : “Voglia l'On. Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa Controparte_1
e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'avverso appello, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 440/2024 del 11.06.2024, ed ogni conseguenziale statuizione ivi contenuta. Ribadendo, di conseguenza, non dovuto l'assegno divorzile nei confronti della sig.ra . Con vittoria di spese e competenze di Parte_1 giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore”; Per il P.G.: “Si esprime parere favorevole a riconoscere all'appellante un assegno divorzile dell'importo di 150,00 euro mensili”. RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< , con ricorso depositato il 15.07.2021, ha proposto domanda di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in Paola in data 11.02.1984 Controparte_1
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 28, parte II, serie A, anno
1984), in costanza del quale sono nate due figlie, il 27.11.1984 e il 23.07.1988, Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 4454/2014 emesso in data 22.07.2014; , in pensione, svolgeva la Controparte_1 professione di assistente capo della Polizia di Stato, mentre lei è casalinga e non percepisce redditi da lavoro, in quanto, per espressa volontà ed imposizione del marito, si è dedicata, nel periodo in cui poteva aspirare ad una propria collocazione nel mondo del lavoro, alla gestione della casa, ai figli ed ai doveri familiari;
di qui, il suo diritto ad ottenere la corresponsione da parte del coniuge di un assegno divorzile;
invece, ogni altro rapporto economico tra i coniugi è già stato tra loro definito pacificamente (compresa la divisione dei beni mobili), così da liberare gli stessi vicendevolmente da qualsiasi obbligo di natura economico-patrimoniale, non avendo alcuna pretesa da avanzare a nessun titolo, se non le obbligazioni connesse all'instaurato giudizio divorzile. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
; matrimonio celebrato con rito concordatario in Paola (CS) il 11.02.1984, con Controparte_1 atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paola al n. 28, anno 1984, parte 2, serie A, Originale. - Assegnare la casa familiare, sita in San Lucido (CS), alla C. da San
Giovanni snc, alla sig.ra - a carico di un assegno divorzile in favore di Pt_2 Controparte_1
dell'importo di euro 600,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il 25 di Parte_1 ogni mese mediante bonifico su conto corrente. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale. - Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paola perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. - Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.
si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 2.11.2021. Lo Controparte_1 stesso, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, ha, per il resto, contestato quanto da lei dedotto e richiesto. In particolare, in Parte_1 riferimento alla casa coniugale, ha rilevato che è debitrice nei suoi confronti Parte_1 della complessiva somma di euro 49.650,00, come da riconoscimento di debito contemplato nell'accordo di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi in data 2.5.2014 ed omologato dal Tribunale di Paola con decreto del 22.07.2014; invero, tale somma (originariamente ammontante ad euro 63.756,00) afferisce al prestito a lui concesso dall' per la costruzione CP_2 della casa familiare per l'importo di euro 30.739,20, nonché al successivo mutuo contratto con la Banca Popolare del Mezzogiorno per la somma di euro 33.016,80; in ordine alla restituzione della suddetta somma, si è impegnata al versamento mensile dell'importo di Parte_1 euro 150,00 sino alla totale estinzione del debito, mentre, sempre in virtù dell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale dei coniugi, lui si è impegnato al versamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari alla somma mensile di euro 300,00;
[...]
(a dispetto di quanto da lei dedotto) ha sempre svolto lavori saltuari ogni qual volta Parte_1 ne ha avuto la possibilità, senza che ciò abbia mai incontrato il suo sfavore, avendo, di contro, sempre sollecitato lo svolgimento da parte della coniuge di un'attività lavorativa, trattandosi di un nucleo familiare monoreddito con dei figli e delle spese di mutuo da sostenere;
peraltro,
nulla ha provato, né tantomeno dedotto, in ordine al fatto che abbia cercato una Parte_1 stabile occupazione lavorativa, nonché la sua condizione economica non è mutata rispetto a quella esistente all'epoca della separazione consensuale, in cui ha ritenuto congrua la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 300,00; invero, nulla è stato allegato e provato da in ordine sia ad un mutamento in Parte_1 peius delle condizioni economiche della stessa, sia ad un miglioramento delle sue condizioni reddituali, essendo, tra l'altro, gravato dall'esborso di un canone di locazione mensile e ancora creditore nei confronti della moglie della somma di euro 49.650,00. Quindi, ha Controparte_1 chiesto, previa pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare non dovuto l'assegno Parte_1 divorzile nei confronti della sig.ra , per le ragioni di cui alla narrativa;
- Parte_1 dichiarare dovuta in favore del sig. , la somma di euro 49.650,00 di cui alle Controparte_1 statuizioni contenute in sede di separazione consensuale omologata in data 22/07/2014, per le ragioni di cui in premessa;
- in subordine, previo riconoscimento della somma di euro
49.650,00 in favore del sig. porre a carico dello stesso, a titolo di assegno divorzile, la CP_1 somma di euro 300,00, per come concordata in sede di separazione consensuale omologata in data 22/07/2014; - con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti difensori”. Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 21.1.2022, nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, sono state confermate le intese raggiunte dai coniugi in sede di separazione consensuale omologate dal Tribunale di Paola con il decreto n. 4454/2014.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto del 2.02.2022, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c. con cui hanno reiterato le conclusioni già rassegnate in atti. Espletata l'istruttoria (nel corso della quale sono stati sentiti i testi indicati da parte attrice), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.3.2024, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a detto incombente, hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. Quindi, con ordinanza del 4.3.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. >>. Con la sentenza n. 440/2024, pubblicata l'11.6.2024, il Tribunale di Paola così statuiva:
“- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paola in data 11.02.1984 tra i coniugi e (trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 28, parte II, serie A, anno 1984);
- rigetta la domanda di assegno divorziale proposta da;
Parte_1
- non accoglie la domanda con cui ha chiesto il riconoscimento del proprio Parte_1 diritto ad ottenere ex art. 12 bis della legge n. 898/1970 la quota del 40% del trattamento di fine rapporto percepito e/o da percepire da;
Controparte_1
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paola perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite”. In particolare, il Tribunale accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché sussistevano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), della legge del 1°.12.1970 n. 898, ossia:
a) il Tribunale di Paola, con il decreto n. 4454/2014 emesso in data 22.07.2014, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) la separazione si era protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un periodo di tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lett. b) della legge n.
898/70);
c) non era possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sotto altro profilo, il Tribunale riteneva di non poter riconoscere in favore di Parte_1
l'assegno divorzile, in quanto la ricorrente, disattendendo gli oneri probatori posti a suo carico, non aveva offerto una congrua dimostrazione dell'effettiva ricorrenza dei presupposti sottesi al riconoscimento della misura da lei invocata. Infatti, nonostante dagli atti di causa, compreso quanto dichiarato dalle parti all'udienza presidenziale dell'11.1.2022, fosse emersa una disparità reddituale delle parti, a fronte, comunque, della proprietà di un'immobile esclusivamente in capo all'attrice1, la non Pt_1 aveva provato di essere stata impossibilitata, per ragioni oggettive, a procurarsi adeguati mezzi di sostentamento, anche sfruttando la propria capacità lavorativa, così come non era stato in alcun modo dimostrato che la stessa si era effettivamente attivata per la ricerca di una stabile occupazione lavorativa.
Né il Tribunale considerava dirimente la circostanza che l'attrice, in costanza del rapporto matrimoniale, si fosse dedicata in via esclusiva (secondo quanto da lei dedotto) alla cura del nucleo familiare, in quanto, in ogni caso, non era stato provato - anche alla luce delle dichiarazione dei testi e , escussi in corso di causa - che la Testimone_1 Testimone_2 stessa avesse sacrificato, d'accordo con il marito (o, ancora più, in considerazione di quanto da lei asserito, per imposizione del coniuge), concrete e precise prospettive di lavoro e di carriera.
Per le ragioni appena illustrate, il Tribunale disattendeva la domanda in esame.
Quanto, poi, alla domanda con cui la aveva chiesto il riconoscimento in suo favore del Pt_1 diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, la quota del 40% del trattamento di fine rapporto percepito e/o da percepire dal coniuge in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato da lui intrattenuto, il giudice di prime cure rilevava, in primo luogo, l'inammissibilità della suddetta domanda, giacché era stata proposta per la prima volta solo con la comparsa depositata nell'interesse dell'attrice il 28.9.2022, senza che, in proposito, fosse stato dedotto alcunchè al riguardo tanto nel ricorso introduttivo del giudizio depositato il
15.7.2021 (sebbene nel medesimo atto si era fatto riferimento alla pensione percepita da
[...]
e, quindi, alla cessazione del rapporto di lavoro da lui intrattenuto), quanto nella CP_1 memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata dalla in data 18.2.2022, ovvero dopo Pt_1
l'udienza presidenziale dell'11.1.20222 (nel corso della quale il convenuto aveva, tra l'altro, dichiarato di essere in pensione dal gennaio dell' anno precedente). Né riteneva rilevante che la domanda fosse stata formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 2.11.2022, essendo pacifico che tale memoria consentiva all'attore di precisare e modificare le domanda “già proposte”, ma non di proporne ulteriori. Ad ogni modo, anche se fosse stata formulata tempestivamente, la domanda, a giudizio del
Tribunale, non era accoglibile per le esplicitate ragioni. Il giudice di prime cure rigettava anche l'ulteriore domanda avanzata dalla finalizzata Pt_1 all'assegnazione in suo favore della casa coniugale, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per poter procedere in tal senso.
Infatti, il Tribunale - richiamati i principi vigenti in materia secondo i quali, in sede di divorzio così come in sede di separazione, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale era subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori, dovendosi rinvenire una ratio protettiva nella suddetta disciplina, volta alla tutela dell'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui erano cresciuti
- rilevava come, nel caso di specie, fosse pacifico che le figlie maggiorenni delle parti in causa,
e , erano autonome ed economicamente autosufficienti, così che non vi erano Per_1 Per_2 ragioni per le quali disporre l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Il giudice di prime cure dichiarava, poi, l'inammissibilità della domanda con cui il aveva CP_1 chiesto di riconoscere la debenza in suo favore da parte dell'attrice della somma di euro 49.650,00 (domanda contestata, per diverse ragioni, dalla nella comparsa depositata il Pt_1
28.9.2022).
Infatti, per costante giurisprudenza sul punto, doveva escludersi la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto lo scioglimento della comunione legale dei beni, la loro divisione e/o la restituzione di somme di denaro o di altri beni mobili, essendo queste ultime autonome e distinte dalla prima e soggette al rito ordinario di cognizione.
In ultimo, il giudice di primo grado, considerata la natura delle questioni trattate e la parziale fondatezza ed inammissibilità delle domande proposte dalle parti, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello, con ricorso depositato in cancelleria in data
17.7.2024, ritenendola ingiusta ed illegittima nella parte in cui aveva negato Parte_1
l'assegno divorzile in suo favore per le ragioni che seguono. In particolare, l'appellante riteneva che il Tribunale di Paola, nonostante avesse inquadrato perfettamente la normativa da applicare al caso in esame, non aveva applicato correttamente i principi alla concreta fattispecie.
Infatti, il Tribunale aveva rigettato la suddetta domanda in quanto, pur riconoscendo una disparità reddituale tra i coniugi, aveva ritenuto che la non avesse provato né Pt_1
l'impossibilità, per ragioni oggettive, a procurarsi adeguati mezzi di sostentamento, anche sfruttando la propria capacità lavorativa, né di essersi attivata per la ricerca di una stabile occupazione lavorativa né di aver sacrificato le sue aspettative professionali per la conduzione della vita coniugale e per la creazione del patrimonio familiare.
La al contrario, sosteneva: 1) che, innanzitutto, non vi erano dubbi sul fatto che le Pt_1 condizioni reddituali del fossero di gran lunga superiori alle sue, sussistendo una enorme CP_1 sproporzione tra le due situazioni economiche, giacché la allo stato attuale, oltre alla Pt_1 proprietà della casa coniugale, non percepiva alcun reddito mentre il aveva un reddito CP_1 annuale di oltre circa 30.000,00 euro;
2) di aver dimostrato l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento, considerato che ella si era occupata a tempo pieno della cura del nucleo familiare e delle figlie;
3) di aver dimostrato di essersi attivata per la ricerca di una stabile occupazione lavorativa, essendosi affidata agli strumenti sociali esistenti per l'inserimento nel mondo del lavoro, giacché, nel momento in cui aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza, aveva, nel contempo, presentato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), ma, ciò nonostante, durante il lungo periodo in cui aveva goduto del suddetto sussidio sociale, non aveva ricevuto nessuna offerta lavorativa;
4) che aveva provato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali per la conduzione della vita coniugale e per la creazione del patrimonio familiare, giacché si era dovuta costantemente e continuamente dedicare alla cura, educazione ed assistenza delle figlie in tenera età e priva della presenza dell'altro genitore, continuamente fuori casa per lavoro. Queste circostanze dimostravano come la aveva sicure aspettative professionali e che non si erano attuate Pt_1 solo per la necessità di doversi dedicare alle superiori esigenze familiari delle figlie, oltre, come pure chiarito, per scelta condivisa con l'altro coniuge di dedicarsi alla famiglia (scelta condivisa in considerazione del numero delle figlie, che, per l'appunto, rendeva necessaria la presenza costante della madre per la cura, educazione ed assistenza delle stesse).
Aggiungeva, poi, che tutti i testimoni di parte ricorrente, escussi nel corso del giudizio di primo grado, avevano dichiarato che la per tutta la durata del matrimonio, si era dedicata Pt_1 esclusivamente alle incombenze appena descritte. Pacifica, inoltre, era la circostanza che la all'attualità è disoccupata, considerato che il Pt_1 reddito di cittadinanza, goduto a partire dal 2022, le era stato revocato in applicazione delle novelle normative in materia e che, tale sussidio, comunque, non le aveva consentito di inserirsi nel mondo del lavoro, nonostante la disponibilità a tal fine manifestata, per come già sopra detto. Infine, l'odierna appellante evidenziava come, allo stato, le sue condizioni di salute le impedivano di svolgere qualunque attività lavorativa, essendo affetta da una serie di patologie articolari che la rendevano inabile al lavoro, senza tralasciare anche il modesto livello di istruzione di cui la stessa era munita (diploma di scuola media superiore) nonché la scarsa esperienza lavorativa. Per tutte le ragioni appena esposte, l'odierna appellante riteneva che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, nel caso di specie, sussistevano i presupposti per la previsione di un assegno divorzile.
Il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole a riconoscere all'appellante un assegno divorzile dell'importo di 150,00 euro mensili. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di appello , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e diritto. Infatti, a giudizio dell'appellato, la sentenza impugnata era conforme a diritto e non meritava censure.
Peraltro, la riproponeva le stesse deduzioni ed eccezioni già spiegate nei propri scritti
Pt_1 difensivi di primo grado. In particolare, l'appellato sosteneva che la moglie non avesse diritto all'assegno divorzile in quanto: 1) la non aveva mai avuto intenzione di lavorare né, tanto meno, si era mai
Pt_1 prodigata per cercare un'occupazione lavorativa;
2) mentre nel giudizio di primo grado, la aveva attribuito la circostanza del mancato lavoro ad un diniego dell'ex coniuge, in sede
Pt_1 di appello, invece, aveva affermato di non aver mai lavorato per prendersi cura dei figli e della famiglia (a sostegno di ciò, aveva richiamato le affermazioni di un teste escusso nel corso del giudizio di primo grado che si era limitato a dichiarare che la si era dedicata alla cura dei
Pt_1 figli e della famiglia e che era una brava mamma); non si era prodigata a ricercare un'attività lavorativa quando le figlie avevano un'età tale da non necessitare più di particolari cure dei genitori, né ciò si era mai verificato in tutti gli anni trascorsi dal momento della separazione, pur essendo in piena età lavorativa (in particolare, la aveva circa 40 anni quando le figlie
Pt_1 erano divenute maggiorenni); 3) l'appellante non aveva in alcun modo provato di non essere riuscita a procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per cause alla stessa non imputabili;
4) inoltre, la non aveva dato prova del fatto che la decisione di non lavorare fosse il frutto di
Pt_1 scelte condivise con il o imposte da quest'ultimo; 5) solo nel giudizio di appello, la CP_1 Pt_1 aveva affermato di non essere più in grado di lavorare per motivi di salute, producendo documentazione medica, formatasi solo successivamente al giudizio di primo grado;
6) il livello di istruzione della (diploma di scuola media superiore) - contrariamente a quanto Pt_1 sostenuto dall'appellante, secondo la quale, le consentiva solo di svolgere mansioni di colf o badante o similari che, peraltro a suo dire, non poteva più svolgere per le addotte ragioni di salute - era sufficiente per lavorare presso in qualunque pubblica amministrazione così come per accedere al mondo del lavoro privato, per mansioni che, inoltre, non necessitavano di alcuno sforzo fisico e che, come tali, non si ponevano in contrasto con le sue condizioni di salute. Ad ogni modo, l'appellato evidenziava come, pur volendo riconoscere in favore della il Pt_1 diritto all'assegno divorzile, non vi erano ragioni che giustificavano la maggiore somma di euro
600,00 mensili rispetto a quella di euro 300,00 mensili, stabilita contestualmente in sede di separazione, quale assegno di mantenimento, non avendo la fornito alcuna prova né di un Pt_1 mutamento in peius delle proprie condizioni economiche né di un miglioramento delle condizioni reddituali del coniuge, che giustificavano la somma richiesta.
Quindi, concludeva nei termini di cui sopra. All'udienza del 28.11.2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - le parti depositavano note conclusive ed il Collegio, con ordinanza del 4.12.2024, tratteneva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. L'oggetto del giudizio di appello.
Preliminarmente, occorre osservare che l'oggetto del giudizio di appello, tenuto conto della decisione del Tribunale e dei motivi di impugnazione, concerne essenzialmente la pretesa sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della Pt_1 oltre che la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Al contrario, non essendo state oggetto di impugnazione, sono da considerarsi passate in giudicato le pronunce concernenti: a) la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
b) il rigetto della domanda con cui Parte_1 Controparte_1 [...] ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere ex art. 12 bis della legge n. Parte_1
898/1970 la quota del 40% del trattamento di fine rapporto percepito e/o da percepire da
[...]
; c) il rigetto della domanda dell'odierna appellante volta all'assegnazione della casa CP_1 coniugale;
d) la pronuncia di inammissibilità della domanda con cui ha chiesto Controparte_1 di riconoscere la debenza in suo favore da parte della della somma di euro 49.650,00. Pt_1
2. Il merito. Il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di . Parte_1
Premesso quanto sopra esposto, si tratta, ora, di esaminare la questione su cui, come poc'anzi posto in rilievo, verte essenzialmente il giudizio di appello, ossia la domanda con cui la Pt_1 ha chiesto il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore. Ebbene, ritiene la Corte che la sentenza del Tribunale di Paola debba essere confermata con le precisazioni che seguono. intendersi ivi richiamate, sono da ritenersi condivisibili, salvo le precisazioni che seguono.
Preliminarmente, in punto di diritto, è opportuno richiamare le norme ed i principi giurisprudenziali che governano la materia. L'art. 5, comma 6°, della L. 898 del 1970, stabilisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287 del 2018, hanno affermato il seguente principio di diritto “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In particolare, è stato posto in rilievo che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. SS. UU. richiamata Cass. n. 1882/2019).2 Quindi, volendo riassumere i richiamati principi:
- l'assegno divorzile, escluso che possa essere parametrato al pregresso tenore di vita matrimoniale, ha funzione, contestualmente, compensativa, perequativa, ed assistenziale;
grava sul richiedente l'onere di fornire la prova, sotto il profilo compensativo:
1. di avere rinunciato a concrete, specifiche ed effettive (e non solo astratte e potenziali) prospettive lavorative (sotto tale profilo devono emergere dall'istruttoria sia la sussistenza di specifiche ed individuate occasioni di impiego o di miglioramento dell'impiego, alla luce della competenza professionale del coniuge e delle sue oggettive capacità ed esperienze, sia la scelta abdicativa da parte del coniuge richiedente);
2. che detta rinuncia sia stata frutto di una scelta comune dei coniugi correlata all'organizzazione familiare ad alla tutela delle esigenze della famiglia e non di una determinazione individuale, opportunistica o semplicemente più comoda (a tal fine non è sufficiente che il coniuge richiedente si sia dedicato alla famiglia e ai figli durante il matrimonio, dovendo dimostrare - e prima ancora allegare - se e quali concrete occasioni non siano state colte a cagione dell'organizzazione familiare e per scelta condivisa della coppia); grava, ancora, sul richiedente l'onere di offrire la prova, sotto il profilo perequativo:
1. della disparità economico-reddituale non irrilevante tra i due ex coniugi e della sua derivazione dallo scioglimento del vincolo coniugale e, a monte, dalle comuni scelte di vita della coppia e dalle conseguenti rinunce del richiedente, condivise dal coniuge;
2. del contributo effettivo e concreto dato alla conduzione della vita familiare e, di conseguenza, alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello personale dell'ex coniuge;
grava, infine, sul coniuge richiedente, sotto il profilo assistenziale, l'onere di offrire la prova di non possedere mezzi economici sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive, fermo restando che tale profilo, da solo, non è sufficiente al fine del riconoscimento del contributo in parola, sicché rimane irrilevante lo squilibrio patrimoniale, in assenza di dimostrazione dei presupposti per un intervento redistributivo in funzione di compensazione dei sacrifici e dell'apporto del coniuge richiedente. Ora, applicati i richiamati principi al caso di specie, la Corte ritiene che debba escludersi, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la sussistenza dei necessari presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Infatti, l'appellante non ha provato, sotto il profilo compensativo, che il divario esistenti fra i mezzi economici degli ex coniugi sia da rapportare al contributo dalla stessa fornito alla conduzione familiare, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali per comuni scelte di coppia.
In particolare, la non ha dimostrato di aver rinunciato, in costanza di matrimonio, a Pt_1 concrete occasioni di lavoro o di miglioramento professionale, né, tanto meno, che la rinuncia sia stata condivisa dal coniuge per il miglior soddisfacimento degli interessi familiari (peraltro, già nella comparsa costitutiva del giudizio di primo grado, il ha evidenziato di non essere CP_1 mai stato contrario a che la ex coniuge svolgesse un'attività lavorativa), non essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di parte appellante, che quest'ultima, durante il matrimonio, si sia dedicata alla cura della casa, della famiglia e delle figlie, in mancanza di una prova del fatto che ciò sia avvenuto in conseguenza di scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all'interno della coppia.
e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass. n. 29920 /2022). Parimenti, sotto il profilo perequativo, la non ha dimostrato quale contributo effettivo la Pt_1 stessa abbia dato alla formazione del patrimonio familiare o di quello del coniuge. L'odierna appellante, peraltro, non solo non ha fornito alcun elemento di prova con riguardo alla componente compensativa-perequativa dell'assegno richiesto, ma, non ha neppure dimostrato, sotto il profilo assistenziale, di non essere riuscita, per ragioni oggettive, a procurarsi adeguati mezzi per condurre un'esistenza dignitosa. Né a tal fine rilevano le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice escussi nel corso del giudizio di primo grado, essendosi limitati ad affermare come la fosse “una brava massaia” e Pt_1
“buona madre di famiglia”.3 Per le ragioni appena esposte, la Corte ritiene che - nonostante emerga dalla documentazione prodotta dalle parti un divario tra la situazione economica-patrimoniale del e quella della CP_1
- l'assegno divorzile non possa essere riconosciuto in favore dell'odierna appellante né in Pt_1 funzione assistenziale - mancando una prova sufficiente dell'oggettiva impossibilità della Pt_1 di procurarsi “mezzi adeguati” di sostentamento - né sotto il profilo compensativo/perequativo, stante la mancata allegazione e l'assenza di elementi di prova in ordine a concrete rinunce professionali effettuate dalla richiedente in costanza di matrimonio. Né rileva ai fini dell'accoglimento della suddetta domanda la dedotta precaria condizione di salute della non essendo sufficiente la documentazione prodotta nel corso del presente Pt_1 giudizio, giacché documentazione del tutto inadeguata a provare l'impossibilità dell'odierna appellante di ricoprire qualunque tipologia di posizione lavorativa per ragioni di salute, dovendosi, piuttosto, riconoscere in capo alla richiedente capacità lavorativa, ove si consideri che anche la stessa nei suoi scritti difensivi ha affermato di aver presentato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), in sede di richiesta del reddito di cittadinanza. A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, il suo livello di istruzione (diploma di scuola media superiore) non era tale da escluderla dal mondo del lavoro. Dagli esposti rilievi con consegue rigetto dell'appello.
3. Le spese del giudizio di primo e di secondo grado.
Il secondo motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado deve essere disatteso. Ciò in quanto la soccombenza reciproca delle parti nel giudizio di primo grado giustifica la compensazione delle stesse.
Quanto, invece, alle spese del giudizio di appello, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia di assegno divorzile, si ritiene equo compensarle tra le parti. Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'odierna appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Paola n. 440/2024 pubblicata l'11.6.2024, con l'intervento del P.G., disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa interamente tra le parti le spese del grado;
-dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 13.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel dettaglio, dagli atti di causa, compreso quanto dichiarato dalle stesse all'udienza presidenziale dell'11.1.2022, era emerso: a) che , ex assistente capo della Polizia di Stato, era andato in pensione dal gennaio 2021, Controparte_1 percependo un sussidio mensile pari alla somma di euro 2.000,00 circa, con cui doveva far fronte - non essendo proprietario di alcun immobile - anche al versamento del canone di locazione dell'abitazione in cui viveva, considerata l'assegnazione della casa coniugale, già in sede di separazione consensuale dei coniugi, in favore di , Parte_1 peraltro, sua proprietaria esclusiva;
b) che la durante il matrimonio non aveva lavorato (o, comunque, anche Pt_1CP_ considerato quanto dedotto dal non aveva avuto un'occupazione lavorativa stabile); che era proprietaria esclusiva della casa coniugale e che aveva beneficiato del reddito di cittadinanza per un importo mensile di euro 510,00 (sussidio implicante la capacità di lavoro del beneficiario e la sua immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa). 2 La più recente giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” ( cfr. Cass. n. 35434//2023). Inoltre, “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa 3Il teste di parte attrice, (indifferente rispetto alle parti), all'udienza del 19.6.2023, ha affermato quanto Testimone_1 segue: “ho abitato un paio di anni a casa mia (circa trent'anni fa) e per quello che so è vero (in risposta al cap. di prova n. 1 della memoria istruttoria di parte attrice: “Vero che la sig.ra per tutta la durata della convivenza Parte_1 matrimoniale si è dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e dei figli); non posso riferire sulla circostanza in quanto non ne sono a conoscenza (in ordine al cap. di prova n. 2 della memoria istruttoria di parte attrice: “Vero che il sig. è sempre stato d'accordo affinché la sig.ra non svolgesse alcuna attività lavorativa”). CP_1 Pt_1 La teste di parte attrice, (indifferente rispetto alle parti), all'udienza del 6.11.2023, ha affermato Testimone_2 quanto segue: “Si, è vero. Sono a conoscenza della circostanza in quanto abitavamo vicine e quando non stavo al mio negozio, la vedevo che si occupava della famiglia e delle faccende domestiche. So che è stata una brava mamma e una brava massaia, non ho visto personalmente se si occupasse delle faccende domestiche ma comunque si sapeva che era una brava mamma dedita alla cura della famiglia (in risposta al cap. di prova n. 1 della memoria istruttoria di parte attrice: “Vero che la sig.ra per tutta la durata della convivenza matrimoniale si è dedicata Parte_1 esclusivamente alla cura della famiglia e dei figli); non sono a conoscenza della circostanza che mi viene letta (in ordine al cap. di prova n. 2 della memoria istruttoria di parte attrice: “Vero che il sig. è sempre stato d'accordo CP_1 affinché la sig.ra non svolgesse alcuna attività lavorativa”). Pt_1