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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 20.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 270/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Marco Picchi
contro
- appellata – CP_1
Avv.ti Carlo De Martis e Paola Pippi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 180/2023 del Tribunale di Grosseto giudice del lavoro, pubblicata il 25.7.2023, non notificata e la sentenza definitiva dello stesso ufficio n. 32/2024 pubblicata il 23.1.2024, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (che gestisce un'impesa artigiana che produce e Parte_1 commercializza prodotti di panetteria, pasticceria e alimentari) impugna davanti a questa Corte la sentenza non definitiva 25.7.2023 e quella definitiva del 23.1.2024, entrambe del Tribunale di Grosseto, che, in parziale accoglimento delle domande proposte contro da Pt_1 CP_1
sua dipendente dal 15.10.2015 al 10.1.2020, hanno: a)
[...] ritenuto accertato che la lavoratrice avesse svolto un orario ben superiore a quello formalizzato di 24 ore settimanali (dalle
8,30 alle 12 per sei giorni la settimana) e pari invece a 42 ore settimanali (dalle 6,30 alle 13,30 per sei giorni alla settimana);
b) pure affermato che ella fosse stata richiesta di mansioni superiori a quelle proprie dell'inquadramento riconosciutole in corso di rapporto, segnatamente rientranti nella qualifica A3 del CCNL di categoria, a fronte dell'inquadramento in B4 attribuitole nel contratto inter partes (così la sentenza non definitiva); c) condannato a pagare a a titolo di Pt_1 CP_1 differenze di retribuzione, in relazione ai due titoli agiti, il complessivo importo di € 39.345,91 oltre accessori.
2. In motivazione il primo giudice ha ritenuto il maggior orario, dedotto in ricorso dalla lavoratrice, confermato dalle deposizioni delle colleghe e Parte_2 Parte_3 Pt_4
oltre che dalle dichiarazioni di due vicine di casa di Pt_5
( abitanti entrambe, come l'originaria CP_1 CP_2 Per_1 attrice, a poca distanza dal punto vendita cui era CP_1 addetta) e di una cliente abituale del panificio ( . A Parte_6 fronte di tali dati istruttori non sarebbe stata credibile la deposizione del teste indotto da (il coniuge in regime di Pt_1 comunione dei beni), secondo cui invece avrebbe svolto CP_1 sempre l'orario formalizzato.
3. Ancora dalle deposizioni delle testi , Parte_2 Pt_4
e e da quella di un Parte_3 CP_2 Parte_6 Per_1 fornitore di (il teste il primo giudice ha desunto che Pt_1 Tes_1
l'odierna appellata non avesse lavorato come addetta alle pulizie (se non in via del tutto residuale), come invece assunto dalla convenuta e confermato dal teste da lei indotto, Pt_1 bensì fosse stata impiegata nella preparazione dapprima dei dolci, poi, a partire dal 2017, anche di primi e secondi piatti.
2 Tali mansioni ne avrebbero imposto l'inquadramento nel superiore livello A3, attribuito dalla contrattazione di categoria, tra gli altri, ai lavoratori che “eseguono mansioni per le quali è necessaria una esperienza pratica di intervento, subordinato ad altri lavoratori di livello superiore, nelle varie fasi di produzione che richiedono una capacità qualificata” e in particolare agli addetti ad “attività varie”.
4. In punto di quantum poi il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le risultanze della disposta CTU contabile e ha condannato al pagamento della somma capitale di € Pt_1
39.345,91 oltre accessori.
5. censura la decisione di primo grado unicamente quanto Pt_1 al capo relativo all'orario di lavoro, affidando le proprie ragioni a un unico motivo, con il quale assume che il Tribunale abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio di causa. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il primo giudice non avrebbe considerato la riferibilità delle deposizioni delle testimoni, già impiegate alle dipendenze di ( Pt_1 Parte_2
e , a un periodo molto ridotto rispetto Parte_3 Pt_4 Pt_5 alla complessiva durata della relazione negoziale tra le odierne parti: in specie le deposizioni delle colleghe coprirebbero il solo periodo di lavoro di compreso tra l'ottobre 2015 e la metà CP_1 del 2016, mentre esse non avrebbero potuto riferire alcunché in ordine al periodo successivo fino alla cessazione del rapporto. Le lavoratrici inoltre, salvo che per periodi brevissimi, sarebbero state addette a un punto vendita (sito in via Trebbia a Grosseto) diverso da quello in cui lavorava CP_1
(il negozio-laboratorio di via Ansedonia, sempre a Grosseto) e le loro deposizioni contrasterebbero in più punti con dati documentali versati in atti dall'appellante e con le ammissioni della stessa (così, secondo l'appellante, le testi CP_1 Parte_3
3 e avrebbero riferito di come l'odierna appellata avesse Pt_4 svolto già nel 2016 mansioni di preparazione, oltre che di dolci, di primi e secondi piatti, mentre la stessa avrebbe CP_1 ammesso di essere stata richiesta di tali compiti solo dal 2017
e sarebbe stato comunque documentato che, fino ai primi mesi di quell'anno, tali prodotti venivano acquistati da un terzo fornitore;
inoltre la teste avrebbe riferito di essere Pt_5 stata dipendente al nero dell'appellante, addetta a un punto vendita in effetti già ceduto da all'epoca del contestato Pt_1 rapporto di lavoro con la teste).
6. Secondo l'appellante poi, le ritenute lacune e contraddizioni delle deposizioni delle colleghe non avrebbero potuto essere superate dalle dichiarazioni delle altre testi escusse, vicine di casa di o clienti del forno di data la natura CP_1 Pt_1 necessariamente solo parziale e frammentaria della loro conoscenza dei fatti e comunque l'inverosimiglianza della loro ricostruzione della vicenda e delle modalità con le quali avrebbero avuto notizia delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa di CP_1
7. L'appellante ha concluso quindi come segue: “nel merito, in parziale riforma delle sentenze appellate, rigettare la domanda della sig.ra avente ad oggetto l'accertamento dello CP_1 svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto e la conseguente condanna della sig.ra al pagamento delle conseguenti differenze Parte_1 retributive”.
8. La lavoratrice si è costituita per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
9. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la
Corte ritiene l'appello completamente infondato.
4 10. Al fine dare conto delle ragioni della decisione è utile innanzi tutto rammentare come, secondo il contratto inter partes, avrebbe dovuto osservare un orario di 24 ore CP_1 settimanali, lavorando per sei giorni la settimana dalle 8,30 alle 12,30. In contrario, secondo il Tribunale, ella avrebbe eseguito la sua prestazione dalle 6,30 alle 13,30, sempre per sei giorni la settimana.
11. Ora sul punto, secondo il collegio, non può prescindersi da un dato, affermato dalla sentenza gravata, sul punto non oggetto di censura: la circostanza cioè che non fosse CP_1 stata affatto addetta alle pulizie (come originariamente affermato da , se non in modo del tutto residuale, bensì Pt_1 fosse stata richiesta di preparare i dolci e, a partire dal gennaio
2017, anche i primi piatti. Si tratta, ad avviso della Corte, di un dato rilevante anche ai fini che interessano. Se infatti, come si è detto essere ormai definitivamente accertato,
l'odierna appellata era impiegata nella preparazione dei dolci, deve senz'altro escludersi che ella potesse cominciare il lavoro alle 8,30, come assunto dall'appellante. Risulta infatti già dalle dichiarazioni del teste (coniuge dell'appellante, Pt_1 addetto in azienda prevalentemente all'attività di panificazione) come il negozio di via Ansedonia fosse aperto al pubblico dalle 6,30-7 del mattino, mentre la teste ha Pt_5 riferito di come il teste provvedesse anche alle consegne, Pt_1 almeno all'altro punto vendita di Grosseto, già prima delle
9,30 del mattino.
12. Assunti questi dati, è allora del tutto inverosimile che addetta, per tutta la durata del suo rapporto di lavoro, CP_1 alla preparazione dei dolci (assunta specificamente per questo, secondo il racconto della teste , potesse Parte_2 cominciare l'esecuzione della sua prestazione ore dopo
5 l'apertura al pubblico dell'esercizio in cui quei prodotti dovevano essere venduti e per contro poco prima dell'inizio delle consegne esterne.
13. Ma anche altri dati istruttori confermano la correttezza della decisione del Tribunale. In primo luogo, infatti, se è indubitabile che le deposizioni delle colleghe di non CP_1 coprano tutto il periodo da lei lavorato (le loro dichiarazioni riguardano in effetti i primi mesi del rapporto), come pure che le testi fossero state addette con assoluta prevalenza a un punto vendita diverso da quello presso il quale lavorava l'appellata, non di meno: a) l'appellante neppure allega una qualche variazione, nel tempo, nell'organizzazione della sua attività, così che, in mancanza di specifiche allegazioni contrarie, non vi è motivo di dubitare che quella descritta dalle testimoni sia stata l'organizzazione poi sempre mantenuta da b) né l'attendibilità delle testi è inficiata dal fatto che due Pt_1 di loro siano state addette stabilmente a un diverso punto vendita, dato che esse hanno riferito di avere avuto abituali contatti telefonici con soprattutto per ordinare i prodotti CP_1 presso l'unico laboratorio dell'azienda (quello cui era addetta l'appellata), così che è del tutto verosimile che le testimoni fossero a conoscenza dell'orario osservato dall'appellata e da loro riferito in giudizio.
14. Infine, come correttamente rilevato dal Tribunale, le deposizioni delle colleghe sono avvalorate da quelle delle altre testimoni ( e - abitanti entrambe, come CP_2 Per_1
l'originaria attrice, a poca distanza dal punto vendita cui CP_1 era addetta - e cliente abituale del panificio), della Parte_6 cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Diversamente da quanto assume l'appellante, infatti le testimoni hanno riferito i fatti e il relativo contesto (i luoghi, i tempi degli accadimenti)
6 in modo preciso e dettagliato (e confermato peraltro anche da ulteriori acquisizioni istruttorie, così lo stesso teste certo Pt_1 non dubitabile di ostilità verso le ragioni dell'appellante, ha riferito per esempio dell'esistenza, nel laboratorio, di una finestra, di cui aveva detto la teste e che, secondo il CP_2 suo racconto, le avrebbe consentito di parlare con . Esse CP_1 inoltre hanno dato conto di come avessero acquisito tali informazioni e si tratta di un racconto che è, ad avviso della
Corte, del tutto verosimile: trattandosi di un panificio è infatti ben possibile che fosse frequentato dalla clientela tutti i giorni
(come hanno detto di fare le teste e , come Per_1 Parte_6
è pure verosimile la ragione indicata da per Parte_6 giustificare la sua presenza nei pressi del negozio intorno alle
6,30 del mattino (la teste ha riferito che, a quell'ora, d'estate portava fuori il cane)
15. Deve allora concludersi che il Tribunale abbia apprezzato il materiale istruttorio sopra indicato in modo del tutto corretto e l'appello va respinto.
16. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
17. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.
228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge.
7 A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Firenze, 20.3.2025 Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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