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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1481/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLANTE
Contro Contr
(GIÀ ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
ON TE e dell'avv. DI CARLO ALESSANDRO ( ) C.F._1
C/O AVV. ON TE VIA GARIBALDI N. 19 VERONA;
dell' avv. RUINI GIULIA ( ) C/O AVV. ON TE VIA C.F._2
GARIBALDI N. 19 VERONA;
dell' avv. ASTOLA BENGOA MARIA ( ) C/O AVV. ON TE VIA GARIBALDI N. 19 C.F._3
VERONA; elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI N. 19 VERONA presso il difensore avv. ON TE
APPELLATA
pagina 1 di 9 AD OGGETTO: - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA 21.11.2025:
Le parti hanno concluso come note scritte depositate ex art. 127ter cpc per l'udienza 21.11.2025 come sostituita.
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE ( : << Voglia la Corte Pt_1 Pt_1 adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 773/2024 pubblicata il 08/03/2024 resa nel procedimento iscritto con R.G. n. 6086/2022, respingere il ricorso siccome infondato confermando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n. 141/2022.
Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio. >>.
: << In ragione di quanto argomentato, dedotto ed eccepito in CP_1 memoria di costituzione, , come rappresentata e difesa, ogni altra istanza, CP_1 richiesta e conclusione disattesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via principale Rigettare l'appello proposto, in quanto del tutto infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridursi l'ammontare portato dall'ordinanza ingiunzione opposta al minimo edittale per i motivi già esposti. In via istruttoria Ammettere e disporre la nomina del CTU al fine di confermare il contenuto dei SITTS prodotti da in primo grado sub documenti nn. 3 e 6. Con vittoria di spese, diritti CP_1
e onorari, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.>>
FATTO E DIRITTO A MOTIVO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 777/2024 del Tribunale di Bologna, emessa e pubblicata in data 06.03.2024 e non notificata, nell'ambito della causa civile iscritta al n. 6086/2022 di ruolo generale, si è provveduto all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 141/2022 del 24.03.2022, condannando l' , parte resistente, alla rifusione delle Pt_1 spese di giudizio. L'ordinanza-ingiunzione era stata emessa per la violazione da parte della stessa dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. a) CP_1 del Reg. CE 261/2004 in relazione alla cancellazione del volo FR4338 Bologna- CP_1
Brindisi, schedulato in partenza il 06.07.2018 alle ore italiane 6.25.
pagina 2 di 9 Il Tribunale ha ritenuto esente da censure il comportamento del vettore aereo, in quanto la cancellazione avrebbe integrato la sussistenza delle “circostanze eccezionali” di cui al Regolamento CE 261/2004 art. 5 punto 1, che esonerano il vettore dal corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 ex art. 7 a favore dei passeggeri vittime della cancellazione. Circostanze eccezionali dettate dal ritardo accumulato il giorno 05.07.2018 dall'aeromobile, destinato al volo cancellato nella tratta Bologna-Brindisi, nelle precedenti tratte aeree Bologna-DR Stansed e ritorno. Questo ritardo aveva reso impossibile l'atterraggio a Bologna a causa di programmati lavori alla pista e così determinato quello nell'aeroporto di Bergamo con conseguente cancellazione del volo FR4338 Bologna-Brindisi, schedulato in CP_1 partenza il 06.07.2018 ore italiane 6.25, per indisponibilità dell'aeromobile.
2. La sentenza era impugnata dall' lamentando in estrema sintesi, come Pt_1 primo ed unico motivo, l'errore della decisione, in quanto l'originario rifiuto della Compagnia, a corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri del volo cancellato, era ingiustificato ed inidoneo ad integrare le circostanze eccezionali non imputabili, in quanto la Compagnia avrebbe in realtà soppresso il volo unicamente per ragioni organizzative interne, frutto di autonoma e discrezionale decisione organizzativa.
2.1 La Compagnia aerea resisteva, invocando la conferma della decisione gravata.
3. L'appello è infondato.
3.1. I fatti nei loro accadimenti storici sono pacifici.
Il volo FR 4338 del 6 luglio 2018 con aeromobile EI-DWR della , CP_1 programmato in partenza dall'aeroporto di Bologna alle ore 06:25 del mattino (ora locale) e diretto a Brindisi con arrivo alle ore 07:55 del mattino (ora locale), è stato cancellato.
L'Ordinanza impugnata (doc. all. 1 del fascicolo di primo grado) è stata emessa a seguito del mancato pagamento dei Verbali nn. 9, 10 e 11 del 2018 elevati dalla Direzione Aeroportuale Emilia-Romagna (doc. all. 2, 3, 4 e 5 del fascicolo di primo grado).
Tali verbali sono stati elevati tutti con riferimento al medesimo volo del giorno 06/07/2018, FR4338, quale conseguenza del reclamo presentato dai passeggeri CP_1
e (verbale n. 9), (verbale 10), Parte_2 Parte_3 Persona_1
(Verbale n. 11), posto che il vettore aereo si era limitato a Persona_2 rimborsare il prezzo del biglietto pagato, ma aveva negato la compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 del Regolamento 261/2004, indicando come causa della cancellazione un evento eccezionale, quale la chiusura dell'Aeroporto di Bologna.
Come ulteriore doverosa premessa, che invero l'appellante non considera completamente nel proprio gravame, va detto, insieme al Tribunale, che i fatti si sono sviluppati secondo la seguente cronologia: pagina 3 di 9 < a) il volo FR 1195 del 5 luglio 2018 da Bologna (orario programmato per la partenza: ore 16:15 UTC ossia 18:15 ore italiane) diretto a DR NS (orario programmato per l'arrivo: ore 18:40 UTC), per carenza non programmata di controllori del traffico aereo, ha visto via via differire l'orario di partenza: secondo l'ultimo messaggio di Eurocontrol, non avrebbe potuto decollare prima delle ore 17:51 UTC 17:51, ossia 19:51 ore italiane (v. il doc. 3 e i punti 5 – 12 del ricorso);
b) di conseguenza, essendo l'aeromobile EI-DWR giunto in ritardo a DR (alle 19:46 UTC: v. i dati del Daily Movement Sheet riportati a pag. 1 del ricorso), il volo FR 1194 del 5 luglio 2018 da DR NS diretto a Bologna non avrebbe potuto decollare, come previsto, alle ore 19:05 UTC e, per carenza non programmata di controllori del traffico aereo, ha visto via via differire l'orario di partenza: secondo l'ultimo messaggio di Eurocontrol delle ore 20.46 UTC, non avrebbe potuto decollare prima delle ore 21:46 UTC (doc. 6 e punti 13-17 del ricorso); dal Daily Movement Sheet riprodotto a pagina 1 del ricorso, risulta che il decollo da DR NS è avvenuto alle ore 21:22 UTC ossia ore 23:22;
c) il terzo anello della catena causale consiste nel fatto che per una sia, pur programmata, chiusura dell'aeroporto di Bologna per l'esecuzione di lavori sulla pista, l'aeroporto di destinazione era chiuso dalle ore 22:40 UTC del 5 luglio 2018 (ore italiane 00:40 del 6 luglio 2018) alle ore 03:30 UTC (ore italiane 05:30) del 6 luglio 2018: dunque, era impossibile atterrare a Bologna, ed in effetti l'aeromobile decollato da DR NS è atterrato all'aeroporto di Bergamo alle ore 23:18 UTC del 5 luglio 2018, corrispondenti alle ore italiane 01:18 del 6 luglio 2018. >> (Cfr. Sentenza pagg.4/5).
Per quanto attiene all'oggetto del presente giudizio anche la Corte, come già sostenuto in prime cure, nella ribadita preclara premessa che i fatti sono pacifici tra le parti, non può che partire dal dato normativo.
3.2 Il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio è entrato in vigore il 17.02.2005 ed istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, oltre a stabilire un livello minimo di standards qualitativi per la protezione dei passeggeri.
Ai sensi dell'art. 16 ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. La normativa europea, in caso di cancellazione del volo, dà diritto al passeggero al rimborso, all'imbarco su un volo alternativo o a un volo di ritorno ai sensi dell'art. 8, all'assistenza, ex art. 9 e, a norma dell'art. 5.1, lettera c) alla compensazione pecuniaria di cui all'art.
7. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare la compensazione se può dimostrare, a norma dell'articolo 5.1, che la cancellazione del volo è stata determinata pagina 4 di 9 da circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Inoltre, pur non riportando una definizione di “circostanza eccezionale”, il Regolamento (CE) n. 261/2004 ai Considerando n. 14 e 15 riporta una serie di eventi, che sulla base di una valutazione da compiersi ovviamente caso per caso, possono costituire esimente dall'obbligo di dover corrispondere la compensazione pecuniaria. Il Considerando n. 14 prevede che “Come previsto dalla convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”. Il Considerando n. 15 prosegue precisando che “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.” (enfasi aggiunta).
Infine, viene in rilievo il D. Lgs. n. 69/2006, rubricato "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato", che, all'art. 4 prevede che
“Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”.
3.3 La tesi dell'appellante non convince. Si sostiene che l'illecito si sarebbe consumato, perché << Da verifiche da parte di Emilia- Controparte_3
Romagna è emerso che il giorno 05 luglio 2018 lo scalo di Bologna era chiuso dalle ore 22:40 UTC (ore italiane 00:40 del 06/07/2018) alle ore 03:30 UTC (ore italiane 05:30 del 06/07/2018) per l'effettuazione di alcuni lavori programmati sulla pista come da NOTAM A4585/18 del 22 giugno 2018 (doc. all. 7 del fascicolo di primo grado). È evidente che il vettore era a conoscenza della chiusura dell'aeroporto dal 22 giugno, quindi ben 15 giorni prima del volo programmato per il 06 luglio 2018. >> (Cfr. appello pag. 6) e perché << Nel caso di specie non è stata integrata dunque alcuna circostanza eccezionale di cui al punto 1, che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 261/04 possa escludere l'obbligo del vettore di corrispondere la compensazione di cui all'art. 7, posto che la chiusura programmata dello scalo di Bologna era stata resa nota con largo anticipo si da consentire l'adozione di misure correttive… >> (Cfr. appello pag. 7 enfasi pagina 5 di 9 propria all'originale), posto pure che il vettore aereo deve tenere conto del rischio di ritardo, in quanto secondo la giurisprudenza eurounitaria << "…il co. 5 n. 3 Reg. n. 261/2004 va interpretato nel senso che il vettore aereo, essendo tenuto a porre in essere tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo deve ragionevolmente tenere conto del rischio di ritardo connesso all'eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consenta se possibile di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno…”CGUE sentenza del 12.05.2011 resa nella causa C-294/10) >> (Cfr. appello pag. 7 enfasi propria all'originale).
La mancata convinzione della Corte poggia sul fatto che i ritardi precedentemente ed incolpevolmente accumulati, che l'appello non valuta adeguatamente, non dipendono in alcun modo da comportamenti del vettore ma sono imputabili a carenza non programmata di controllori del traffico aereo;
il principio eurounitario invocato in relazione alla programmata chiusura dell'aeroporto di Bologna esula da quanto accaduto in concreto, perché la Compagnia aerea è stata vittima del ritardo altrui sia in Bologna sia successivamente come ricaduta di quello patito alla ripartenza da DR, che ha impedito l'atterraggio in Bologna ed il suo dirottamento nello scalo bergamasco in tempo non utile per poter effettuare il volo programmato nelle prime ore del mattino per il giorno successivo da Bologna a Brindisi.
In particolare l'appello non si confronta adeguatamente con la motivazione che pone in legame le tre circostanze [cfr. supra sub a), b), c)], che stanno a monte della cancellazione del volo, le quali comportano che le << …. circostanze sin qui richiamate esorbitavano dalla sfera di controllo del vettore aereo e possono essere qualificate come eccezionali. Attesa la stretta connessione tra i tre passaggi di cui si è detto, non appare rilevante il fatto che fosse da tempo nota, perché programmata, la chiusura dell'aeroporto di Bologna in orario notturno. La ricorrente ha dimostrato con dati oggettivi che non vi erano i tempi tecnici per spostare l'aeromobile da Bergamo a Bologna e consentire il decollo alle ore 04:25 UTC, ossia ore italiane 06:25, poiché l'aeroporto bolognese, per i lavori di cui si è detto, riapriva solo alle ore 03:30 UTC (ore italiane 05:30) del 6 luglio 2018 e perché a Bergamo non vi era un equipaggio disponibile in quella fascia oraria (v. i documenti 37 e ss.). >> (Cfr. Sentenza pagg.5).
Questa parte di motivazione non è stata adeguatamente censurata dall'impugnazione, che si è limitata “ a contestare espressamente la documentazione depositata dal ricorrente (Docc da 1 a 10)…” (Cfr. Appello pag. 7) in quanto formata dalla controparte e perché, affermazione peraltro apodittica, “Si è altresì evidenziato che dalle ore 05:30 (ora di riapertura della pista) alle ore 06.25 (partenza prevista) ben poteva il vettore far arrivare a Bologna lo stesso aeromobile EI-DWR – volo FR1194 per poter poi effettuare il volo in contestazione, onde la decisione di non effettuare il volo DR STN-Bologna e il successivo Bologna-Brindisi è stata il frutto di una decisione di riorganizzazione dei propri voli, presa esclusivamente, autonomamente e pagina 6 di 9 discrezionalmente dal vettore e non dipesa da alcuna circostanza eccezionale.” (Cfr. Appello pag. 8).
A parere della Corte non è del tutto corrispondente a verità il fatto che la documentazione richiamata dall'appellante sia di esclusiva provenienza dell'appellante, ma quel che più conta è che, andando ben oltre la oggettiva genericità della contestazione, i dati temporali sono ricostruiti sulla base di documentazione ufficiale, anche successivamente prodotta, della cronologia degli eventi, che non si è mai contestata come non veritiera. Ciò porta a concludere che l'atterraggio all'aeroporto di Bergamo è stato inevitabile, differentemente il volo di ritorno DR-Bologna si sarebbe dovuto cancellare. Pertanto, i ritardi accumulati nei due voli delle tratte Bologna-DR e DR-Bologna (il cui atterraggio è stato dirottato sullo scalo di Bergamo) e il tempo a disposizione per consentire l'organizzazione di una tratta Bergamo-Bologna troppo esiguo, da un lato, e la mancanza di disponibilità di un equipaggio di scorta, dall'altro, integrano pienamente quelle circostanze eccezionali, che esonerano la Compagnia dalla corresponsione della compensazione ai passeggeri del volo cancellato. Del resto è piuttosto chiaro ed evidente, che l'unica alternativa per evitare la cancellazione del volo sarebbe stata quella di avere un aeromobile ed equipaggio di scorta presso l'aeroporto di Bologna, pronti ad operare il volo FR 4338. Misura che invero, considerato che una siffatta predisposizione dovrebbe garantirsi per un numero n di voli ed in un numero n di aeroporti, appare invero condotta non normalmente esigibile.
Ad ogni modo per giurisprudenza eurounitaria la nozione di circostanza eccezionale sussiste quando si verificano due concomitanti condizioni ossia che si tratti di una circostanza che (a) per sua natura o origine, non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e (b) sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo [Cfr Corte di Giustizia del 22 dicembre 2008, nella causa C-549/071 ed in termini la sentenza del 31 gennaio 2013, nella causa C-12/112 ].
Ne consegue che l'esatta ricostruzione dei fatti permette di confermare la decisione di prime cure, secondo la quale il dirottamento sullo scalo di Bergamo era 1 “1) L'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo
o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, non risulta determinante ai fini dell'interpretazione delle cause di esonero oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.” stata la conseguenza inevitabile, e certamente non imputabile a dei ritardi CP_1 accumulati sui settori precedenti a causa di slots3 emessi da Eurocontrol, su di cui poi, in ultima istanza, è andata ad incidere la chiusura dello scalo di Bologna. L'ulteriore inevitabile dirottamento dell'atterraggio del volo all'aeroporto di Bergamo si è posto come antecedente causale della cancellazione del volo Bologna-Brindisi, schedulato in partenza alle ore 06.25 (ora italiana). Cancellazione, quindi, non imputabile a responsabilità diretta del vettore aereo ed integrante circostanza eccezionale che esonera quest'ultimo dal corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria.
L'ordinanza ingiunzione, quindi, è stata correttamente annullata dalla sentenza gravata, che, pertanto, va confermata.
6. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva secondo il corrispondente scaglione di valore del DM 55/2014 e succ. mod. desunto dal disputatum pari alla sanzione comminata (€. 34.385,96) vanno addossate in base a soccombenza, che fa interamente capo all'appellante.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio relativo all'appello proposto da
avverso la sentenza n. 773/2024 del Tribunale di Bologna, emessa nell'ambito Pt_1 della causa civile iscritta al n. di ruolo generale 6086/2022 in data 06.03.2024, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna l' alla rifusione a favore della delle spese di lite, Pt_1 CP_1 che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 25.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
pagina 8 di 9 dott. Pietro Iovino
dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “§ 29: “Secondo il linguaggio corrente, l'espressione «circostanze eccezionali» designa letteralmente circostanze «fuori dalla norma». Nel settore del trasporto aereo, essa designa un evento che non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine (sentenza Per_3
cit., punto 23). In altri termini, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, sono
[...] tali tutte le circostanze che sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura e gravità”” pagina 7 di 9 3 Con il termine slot, traducibile in italiano come banda oraria, si indica nel linguaggio tecnico adoperato convenzionalmente dagli operatori di settore, quindi, anche da , il permesso ad atterrare e decollare in un aeroporto Pt_1 coordinato ad una specifica data e orario ed attiene alla possibilità di utilizzare l'intera gamma delle infrastrutture aeroportuale necessarie per operare un servizio aereo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1481/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLANTE
Contro Contr
(GIÀ ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
ON TE e dell'avv. DI CARLO ALESSANDRO ( ) C.F._1
C/O AVV. ON TE VIA GARIBALDI N. 19 VERONA;
dell' avv. RUINI GIULIA ( ) C/O AVV. ON TE VIA C.F._2
GARIBALDI N. 19 VERONA;
dell' avv. ASTOLA BENGOA MARIA ( ) C/O AVV. ON TE VIA GARIBALDI N. 19 C.F._3
VERONA; elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI N. 19 VERONA presso il difensore avv. ON TE
APPELLATA
pagina 1 di 9 AD OGGETTO: - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA 21.11.2025:
Le parti hanno concluso come note scritte depositate ex art. 127ter cpc per l'udienza 21.11.2025 come sostituita.
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE ( : << Voglia la Corte Pt_1 Pt_1 adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 773/2024 pubblicata il 08/03/2024 resa nel procedimento iscritto con R.G. n. 6086/2022, respingere il ricorso siccome infondato confermando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n. 141/2022.
Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio. >>.
: << In ragione di quanto argomentato, dedotto ed eccepito in CP_1 memoria di costituzione, , come rappresentata e difesa, ogni altra istanza, CP_1 richiesta e conclusione disattesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via principale Rigettare l'appello proposto, in quanto del tutto infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridursi l'ammontare portato dall'ordinanza ingiunzione opposta al minimo edittale per i motivi già esposti. In via istruttoria Ammettere e disporre la nomina del CTU al fine di confermare il contenuto dei SITTS prodotti da in primo grado sub documenti nn. 3 e 6. Con vittoria di spese, diritti CP_1
e onorari, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.>>
FATTO E DIRITTO A MOTIVO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 777/2024 del Tribunale di Bologna, emessa e pubblicata in data 06.03.2024 e non notificata, nell'ambito della causa civile iscritta al n. 6086/2022 di ruolo generale, si è provveduto all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 141/2022 del 24.03.2022, condannando l' , parte resistente, alla rifusione delle Pt_1 spese di giudizio. L'ordinanza-ingiunzione era stata emessa per la violazione da parte della stessa dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. a) CP_1 del Reg. CE 261/2004 in relazione alla cancellazione del volo FR4338 Bologna- CP_1
Brindisi, schedulato in partenza il 06.07.2018 alle ore italiane 6.25.
pagina 2 di 9 Il Tribunale ha ritenuto esente da censure il comportamento del vettore aereo, in quanto la cancellazione avrebbe integrato la sussistenza delle “circostanze eccezionali” di cui al Regolamento CE 261/2004 art. 5 punto 1, che esonerano il vettore dal corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 ex art. 7 a favore dei passeggeri vittime della cancellazione. Circostanze eccezionali dettate dal ritardo accumulato il giorno 05.07.2018 dall'aeromobile, destinato al volo cancellato nella tratta Bologna-Brindisi, nelle precedenti tratte aeree Bologna-DR Stansed e ritorno. Questo ritardo aveva reso impossibile l'atterraggio a Bologna a causa di programmati lavori alla pista e così determinato quello nell'aeroporto di Bergamo con conseguente cancellazione del volo FR4338 Bologna-Brindisi, schedulato in CP_1 partenza il 06.07.2018 ore italiane 6.25, per indisponibilità dell'aeromobile.
2. La sentenza era impugnata dall' lamentando in estrema sintesi, come Pt_1 primo ed unico motivo, l'errore della decisione, in quanto l'originario rifiuto della Compagnia, a corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri del volo cancellato, era ingiustificato ed inidoneo ad integrare le circostanze eccezionali non imputabili, in quanto la Compagnia avrebbe in realtà soppresso il volo unicamente per ragioni organizzative interne, frutto di autonoma e discrezionale decisione organizzativa.
2.1 La Compagnia aerea resisteva, invocando la conferma della decisione gravata.
3. L'appello è infondato.
3.1. I fatti nei loro accadimenti storici sono pacifici.
Il volo FR 4338 del 6 luglio 2018 con aeromobile EI-DWR della , CP_1 programmato in partenza dall'aeroporto di Bologna alle ore 06:25 del mattino (ora locale) e diretto a Brindisi con arrivo alle ore 07:55 del mattino (ora locale), è stato cancellato.
L'Ordinanza impugnata (doc. all. 1 del fascicolo di primo grado) è stata emessa a seguito del mancato pagamento dei Verbali nn. 9, 10 e 11 del 2018 elevati dalla Direzione Aeroportuale Emilia-Romagna (doc. all. 2, 3, 4 e 5 del fascicolo di primo grado).
Tali verbali sono stati elevati tutti con riferimento al medesimo volo del giorno 06/07/2018, FR4338, quale conseguenza del reclamo presentato dai passeggeri CP_1
e (verbale n. 9), (verbale 10), Parte_2 Parte_3 Persona_1
(Verbale n. 11), posto che il vettore aereo si era limitato a Persona_2 rimborsare il prezzo del biglietto pagato, ma aveva negato la compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 del Regolamento 261/2004, indicando come causa della cancellazione un evento eccezionale, quale la chiusura dell'Aeroporto di Bologna.
Come ulteriore doverosa premessa, che invero l'appellante non considera completamente nel proprio gravame, va detto, insieme al Tribunale, che i fatti si sono sviluppati secondo la seguente cronologia: pagina 3 di 9 < a) il volo FR 1195 del 5 luglio 2018 da Bologna (orario programmato per la partenza: ore 16:15 UTC ossia 18:15 ore italiane) diretto a DR NS (orario programmato per l'arrivo: ore 18:40 UTC), per carenza non programmata di controllori del traffico aereo, ha visto via via differire l'orario di partenza: secondo l'ultimo messaggio di Eurocontrol, non avrebbe potuto decollare prima delle ore 17:51 UTC 17:51, ossia 19:51 ore italiane (v. il doc. 3 e i punti 5 – 12 del ricorso);
b) di conseguenza, essendo l'aeromobile EI-DWR giunto in ritardo a DR (alle 19:46 UTC: v. i dati del Daily Movement Sheet riportati a pag. 1 del ricorso), il volo FR 1194 del 5 luglio 2018 da DR NS diretto a Bologna non avrebbe potuto decollare, come previsto, alle ore 19:05 UTC e, per carenza non programmata di controllori del traffico aereo, ha visto via via differire l'orario di partenza: secondo l'ultimo messaggio di Eurocontrol delle ore 20.46 UTC, non avrebbe potuto decollare prima delle ore 21:46 UTC (doc. 6 e punti 13-17 del ricorso); dal Daily Movement Sheet riprodotto a pagina 1 del ricorso, risulta che il decollo da DR NS è avvenuto alle ore 21:22 UTC ossia ore 23:22;
c) il terzo anello della catena causale consiste nel fatto che per una sia, pur programmata, chiusura dell'aeroporto di Bologna per l'esecuzione di lavori sulla pista, l'aeroporto di destinazione era chiuso dalle ore 22:40 UTC del 5 luglio 2018 (ore italiane 00:40 del 6 luglio 2018) alle ore 03:30 UTC (ore italiane 05:30) del 6 luglio 2018: dunque, era impossibile atterrare a Bologna, ed in effetti l'aeromobile decollato da DR NS è atterrato all'aeroporto di Bergamo alle ore 23:18 UTC del 5 luglio 2018, corrispondenti alle ore italiane 01:18 del 6 luglio 2018. >> (Cfr. Sentenza pagg.4/5).
Per quanto attiene all'oggetto del presente giudizio anche la Corte, come già sostenuto in prime cure, nella ribadita preclara premessa che i fatti sono pacifici tra le parti, non può che partire dal dato normativo.
3.2 Il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio è entrato in vigore il 17.02.2005 ed istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, oltre a stabilire un livello minimo di standards qualitativi per la protezione dei passeggeri.
Ai sensi dell'art. 16 ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. La normativa europea, in caso di cancellazione del volo, dà diritto al passeggero al rimborso, all'imbarco su un volo alternativo o a un volo di ritorno ai sensi dell'art. 8, all'assistenza, ex art. 9 e, a norma dell'art. 5.1, lettera c) alla compensazione pecuniaria di cui all'art.
7. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare la compensazione se può dimostrare, a norma dell'articolo 5.1, che la cancellazione del volo è stata determinata pagina 4 di 9 da circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Inoltre, pur non riportando una definizione di “circostanza eccezionale”, il Regolamento (CE) n. 261/2004 ai Considerando n. 14 e 15 riporta una serie di eventi, che sulla base di una valutazione da compiersi ovviamente caso per caso, possono costituire esimente dall'obbligo di dover corrispondere la compensazione pecuniaria. Il Considerando n. 14 prevede che “Come previsto dalla convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”. Il Considerando n. 15 prosegue precisando che “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.” (enfasi aggiunta).
Infine, viene in rilievo il D. Lgs. n. 69/2006, rubricato "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato", che, all'art. 4 prevede che
“Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”.
3.3 La tesi dell'appellante non convince. Si sostiene che l'illecito si sarebbe consumato, perché << Da verifiche da parte di Emilia- Controparte_3
Romagna è emerso che il giorno 05 luglio 2018 lo scalo di Bologna era chiuso dalle ore 22:40 UTC (ore italiane 00:40 del 06/07/2018) alle ore 03:30 UTC (ore italiane 05:30 del 06/07/2018) per l'effettuazione di alcuni lavori programmati sulla pista come da NOTAM A4585/18 del 22 giugno 2018 (doc. all. 7 del fascicolo di primo grado). È evidente che il vettore era a conoscenza della chiusura dell'aeroporto dal 22 giugno, quindi ben 15 giorni prima del volo programmato per il 06 luglio 2018. >> (Cfr. appello pag. 6) e perché << Nel caso di specie non è stata integrata dunque alcuna circostanza eccezionale di cui al punto 1, che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 261/04 possa escludere l'obbligo del vettore di corrispondere la compensazione di cui all'art. 7, posto che la chiusura programmata dello scalo di Bologna era stata resa nota con largo anticipo si da consentire l'adozione di misure correttive… >> (Cfr. appello pag. 7 enfasi pagina 5 di 9 propria all'originale), posto pure che il vettore aereo deve tenere conto del rischio di ritardo, in quanto secondo la giurisprudenza eurounitaria << "…il co. 5 n. 3 Reg. n. 261/2004 va interpretato nel senso che il vettore aereo, essendo tenuto a porre in essere tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo deve ragionevolmente tenere conto del rischio di ritardo connesso all'eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consenta se possibile di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno…”CGUE sentenza del 12.05.2011 resa nella causa C-294/10) >> (Cfr. appello pag. 7 enfasi propria all'originale).
La mancata convinzione della Corte poggia sul fatto che i ritardi precedentemente ed incolpevolmente accumulati, che l'appello non valuta adeguatamente, non dipendono in alcun modo da comportamenti del vettore ma sono imputabili a carenza non programmata di controllori del traffico aereo;
il principio eurounitario invocato in relazione alla programmata chiusura dell'aeroporto di Bologna esula da quanto accaduto in concreto, perché la Compagnia aerea è stata vittima del ritardo altrui sia in Bologna sia successivamente come ricaduta di quello patito alla ripartenza da DR, che ha impedito l'atterraggio in Bologna ed il suo dirottamento nello scalo bergamasco in tempo non utile per poter effettuare il volo programmato nelle prime ore del mattino per il giorno successivo da Bologna a Brindisi.
In particolare l'appello non si confronta adeguatamente con la motivazione che pone in legame le tre circostanze [cfr. supra sub a), b), c)], che stanno a monte della cancellazione del volo, le quali comportano che le << …. circostanze sin qui richiamate esorbitavano dalla sfera di controllo del vettore aereo e possono essere qualificate come eccezionali. Attesa la stretta connessione tra i tre passaggi di cui si è detto, non appare rilevante il fatto che fosse da tempo nota, perché programmata, la chiusura dell'aeroporto di Bologna in orario notturno. La ricorrente ha dimostrato con dati oggettivi che non vi erano i tempi tecnici per spostare l'aeromobile da Bergamo a Bologna e consentire il decollo alle ore 04:25 UTC, ossia ore italiane 06:25, poiché l'aeroporto bolognese, per i lavori di cui si è detto, riapriva solo alle ore 03:30 UTC (ore italiane 05:30) del 6 luglio 2018 e perché a Bergamo non vi era un equipaggio disponibile in quella fascia oraria (v. i documenti 37 e ss.). >> (Cfr. Sentenza pagg.5).
Questa parte di motivazione non è stata adeguatamente censurata dall'impugnazione, che si è limitata “ a contestare espressamente la documentazione depositata dal ricorrente (Docc da 1 a 10)…” (Cfr. Appello pag. 7) in quanto formata dalla controparte e perché, affermazione peraltro apodittica, “Si è altresì evidenziato che dalle ore 05:30 (ora di riapertura della pista) alle ore 06.25 (partenza prevista) ben poteva il vettore far arrivare a Bologna lo stesso aeromobile EI-DWR – volo FR1194 per poter poi effettuare il volo in contestazione, onde la decisione di non effettuare il volo DR STN-Bologna e il successivo Bologna-Brindisi è stata il frutto di una decisione di riorganizzazione dei propri voli, presa esclusivamente, autonomamente e pagina 6 di 9 discrezionalmente dal vettore e non dipesa da alcuna circostanza eccezionale.” (Cfr. Appello pag. 8).
A parere della Corte non è del tutto corrispondente a verità il fatto che la documentazione richiamata dall'appellante sia di esclusiva provenienza dell'appellante, ma quel che più conta è che, andando ben oltre la oggettiva genericità della contestazione, i dati temporali sono ricostruiti sulla base di documentazione ufficiale, anche successivamente prodotta, della cronologia degli eventi, che non si è mai contestata come non veritiera. Ciò porta a concludere che l'atterraggio all'aeroporto di Bergamo è stato inevitabile, differentemente il volo di ritorno DR-Bologna si sarebbe dovuto cancellare. Pertanto, i ritardi accumulati nei due voli delle tratte Bologna-DR e DR-Bologna (il cui atterraggio è stato dirottato sullo scalo di Bergamo) e il tempo a disposizione per consentire l'organizzazione di una tratta Bergamo-Bologna troppo esiguo, da un lato, e la mancanza di disponibilità di un equipaggio di scorta, dall'altro, integrano pienamente quelle circostanze eccezionali, che esonerano la Compagnia dalla corresponsione della compensazione ai passeggeri del volo cancellato. Del resto è piuttosto chiaro ed evidente, che l'unica alternativa per evitare la cancellazione del volo sarebbe stata quella di avere un aeromobile ed equipaggio di scorta presso l'aeroporto di Bologna, pronti ad operare il volo FR 4338. Misura che invero, considerato che una siffatta predisposizione dovrebbe garantirsi per un numero n di voli ed in un numero n di aeroporti, appare invero condotta non normalmente esigibile.
Ad ogni modo per giurisprudenza eurounitaria la nozione di circostanza eccezionale sussiste quando si verificano due concomitanti condizioni ossia che si tratti di una circostanza che (a) per sua natura o origine, non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e (b) sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo [Cfr Corte di Giustizia del 22 dicembre 2008, nella causa C-549/071 ed in termini la sentenza del 31 gennaio 2013, nella causa C-12/112 ].
Ne consegue che l'esatta ricostruzione dei fatti permette di confermare la decisione di prime cure, secondo la quale il dirottamento sullo scalo di Bergamo era 1 “1) L'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo
o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, non risulta determinante ai fini dell'interpretazione delle cause di esonero oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.” stata la conseguenza inevitabile, e certamente non imputabile a dei ritardi CP_1 accumulati sui settori precedenti a causa di slots3 emessi da Eurocontrol, su di cui poi, in ultima istanza, è andata ad incidere la chiusura dello scalo di Bologna. L'ulteriore inevitabile dirottamento dell'atterraggio del volo all'aeroporto di Bergamo si è posto come antecedente causale della cancellazione del volo Bologna-Brindisi, schedulato in partenza alle ore 06.25 (ora italiana). Cancellazione, quindi, non imputabile a responsabilità diretta del vettore aereo ed integrante circostanza eccezionale che esonera quest'ultimo dal corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria.
L'ordinanza ingiunzione, quindi, è stata correttamente annullata dalla sentenza gravata, che, pertanto, va confermata.
6. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva secondo il corrispondente scaglione di valore del DM 55/2014 e succ. mod. desunto dal disputatum pari alla sanzione comminata (€. 34.385,96) vanno addossate in base a soccombenza, che fa interamente capo all'appellante.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio relativo all'appello proposto da
avverso la sentenza n. 773/2024 del Tribunale di Bologna, emessa nell'ambito Pt_1 della causa civile iscritta al n. di ruolo generale 6086/2022 in data 06.03.2024, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna l' alla rifusione a favore della delle spese di lite, Pt_1 CP_1 che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 25.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
pagina 8 di 9 dott. Pietro Iovino
dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “§ 29: “Secondo il linguaggio corrente, l'espressione «circostanze eccezionali» designa letteralmente circostanze «fuori dalla norma». Nel settore del trasporto aereo, essa designa un evento che non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine (sentenza Per_3
cit., punto 23). In altri termini, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, sono
[...] tali tutte le circostanze che sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura e gravità”” pagina 7 di 9 3 Con il termine slot, traducibile in italiano come banda oraria, si indica nel linguaggio tecnico adoperato convenzionalmente dagli operatori di settore, quindi, anche da , il permesso ad atterrare e decollare in un aeroporto Pt_1 coordinato ad una specifica data e orario ed attiene alla possibilità di utilizzare l'intera gamma delle infrastrutture aeroportuale necessarie per operare un servizio aereo.