Versione
12 marzo 1992
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13 aprile 2001
13 aprile 2001
Art. 1. 1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonche' nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e' corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore e' iscritto.
3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennita' per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennita'.
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire ((800 milioni annue)) , e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire ((300 milioni annue)) , sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.
2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e' corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore e' iscritto.
3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennita' per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennita'.
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire ((800 milioni annue)) , e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire ((300 milioni annue)) , sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.
Commentario • 1
- 1. Piattaforma idraulica antincendio,https://www.fiscooggi.it/ · 1
La richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata da un ente pubblico all'Inail non sconta l'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di una comunicazione di messa in servizio dell'apparecchio finalizzata alla conservazione di dati e non di una domanda relativa “alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” che invece integra il presupposto impositivo del Bollo. Il chiarimento arriva con la risposta n. 260 del 7 ottobre dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia sottolinea che l'istanza di immatricolazione …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/02/2024, n. 740Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. TA Taiti Consigliera rel. nella causa iscritta al n. 136/2023 RG promossa da Parte_1 con l'avv. Riccardo Rolando Riccardi appellante contro CP_1 con gli avv.ti Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci, AR Fallaci appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 274/2022 del Tribunale di Livorno, pubblicata il 10.2.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5 dicembre 2023, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA Parte_1 adiva il …Leggi di più...
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- disparità di trattamento·
- Croce Rossa Italiana·
- art. 1660 D.l.vo n. 66/2010·
- art. 1626 D.l.vo n. 66/2010·
- art. 1 L. 653/1940·
- volontariato·
- giurisdizione del tribunale·
- richiamo alle armi