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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Barbara De Munari - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2415 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa con ricorso depositato da
Parte_1
- Ricorrente - con il patrocinio dell'avv Meneghetti V. contro
, contumace - Resistente - CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente all'udienza del 16.01.25: “il procuratore della ricorrente insiste nelle domande di cui al ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.24, la ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la separazione dal marito , con il quale ha contratto matrimonio CP_1
concordatario il 17.05.1969.
A riguardo esponeva:
- che i coniugi stabilivano la casa coniugale nella porzione di bifamiliare, sita in
Vigodarzere (PD), via Vasco Zanoni 2 (doc.4), in comproprietà tra il sig. CP_1
ed il fratello . Solo di recente, ossia in data 15.6.2022, i fratelli hanno diviso la CP_2 proprietà dell'immobile in modo coerente, assegnando a l'abitazione al primo CP_1 piano e il relativo garage e ad l'abitazione al piano secondo ed il relativo garage CP_2
(doc.5). Contestualmente il sig. ha costituito in favore della moglie il CP_1 diritto di abitazione sull'unità immobiliare appena divenuta di sua piena ed esclusiva proprietà;
- dal rapporto di coniugio in data 2.3.1971 è nato il figlio e poi, in data Per_1
Per_ 14.4.1974, la figlia , entrambi oggi residenti altrove e completamente autonomi, anche economicamente;
- negli anni del matrimonio le esigenze economiche familiari sono state soddisfatte principalmente con i proventi dell'attività lavorativa del sig. , CP_1
dapprima dipendente in fabbrica con mansioni di operaio e poi, per lungo tempo, autista di autobus/pullmann per l'ATP ora Sita;
ormai da tempo a riposo, egli attualmente percepisce una pensione di cui la ricorrente non conosce l'importo preciso ma che dovrebbe ammontare a circa 2.000 euro mensili netti;
- la sig.ra durante la lunga vita matrimoniale si è dedicata prevalentemente Pt_1
alla cura e crescita dei figli e ad ogni attività di gestione della casa e della vita famigliare, svolgendo solo piccoli lavori saltuari —come stiratura presso terzi— i cui proventi sono stati utilizzati per le spese di casa;
- a causa di ciò la ricorrente non ha potuto versare sufficienti contributi per godere di una pensione adeguata ed oggi percepisce la somma mensile di circa 530 euro a titolo di pensione minima (fino al 2022 pari a circa € 463 mensili doc.6), avendo versato come integrazione volontaria circa 7.000.000 di vecchie lire, con risparmi personali;
- la relazione con il marito, inizialmente serena, è andata incrinandosi a causa del manifestarsi di un distacco sempre più profondo da parte del sig. nei confronti CP_1
della famiglia, con periodi di drastico isolamento rispetto al nucleo familiare ed ai normali ritmi di vita (Il sig. , infatti, da anni soffre di disturbi psichici che si CP_1
manifestano a fasi alterne e che, nei momenti bui, lo hanno portato a trascorrere lunghi periodi chiuso in camera, con isolamento dal resto della famiglia e della comunità in generale);
- inizialmente il marito accettava di curarsi, ma nel tempo è prevalso il suo atteggiamento oppositivo alle cure, cagionando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per gli atteggiamenti verbalmente aggressivi e anche a causa dei suoi ricorrenti allontanamenti da casa, senza alcun preavviso né spiegazione, lasciando la moglie da sola a provvedere a tutto;
- esasperata dalla situazione ormai irrecuperabile ed anche nel dubbio che gli atteggiamenti del marito potessero sfociare in un'aggressione fisica contro di lei,
l'odierna ricorrente a maggio dello scorso anno ha deciso di trasferirsi in un appartamento preso in locazione grazie al supporto economico dei figli;
per tali ragioni la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione, chiedeva la condanna del marito ai sensi dell'art. 156 c.c. ad un contributo al suo mantenimento di euro 500 mensili, stante l'inadeguatezza della somma percepita dalla stessa a titolo di pensione minima.
Il convenuto non si costituiva nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza di comparizione delle parti, fissata in data 16.01.25, compartiva solo la ricorrente;
conseguentemente non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il GD, pertanto, essendo la causa matura per la decisione, invitava il procuratore della ricorrente a discutere e autorizzava i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, riservandosi di riferire al collegio per la decisione ex art 473bis22, ult comma, cpc.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente anche all'udienza di comparizione dei coniugi, la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi. La contumacia del convenuto, offre riscontro alle allegazioni attorei, dimostrando il disinteresse del marito per la prosecuzione del vincolo matrimoniale.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Sulla richiesta di assegno di mantenimento della moglie.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta della moglie di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a carico del marito di euro 500 mensili.
Invero, secondo le allegazioni della stessa, non contraddette da alcun elemento di segno contrario (stante la contumacia del resistente), la signora , di quasi 68 Parte_1
anni, durante il matrimonio, ha lasciato un iniziale lavoro di operaia alla nascita della seconda figlia (nel 1974) per dedicarsi integralmente all'accudimento dei due figli, del marito e della casa, salva l'esecuzione di saltuari lavori non regolarizzati di stiratura.
Attualmente percepisce una pensione minima di euro 530 mensili e vive in un immobile in affitto grazie all'aiuto economico dei figli.
Di contro il marito, durante la vita matrimoniale, si è dedicato quasi esclusivamente al lavoro, provvedendo alle spese di casa e di mantenimento dei figli con il suo stipendio;
attualmente è in pensione e , stando alle dichiarazione della ricorrente, percepisce una buona pensione di 2000 euro mensili e non sostiene oneri abitativi.
Ne consegue che, comparate le situazioni economiche delle parti, non vi è dubbio che la moglie non sia in grado di provvedere al suo mantenimento con la sola pensione e, data l'età e l'assenza di specializzazioni, non appare neppure in condizione di poter svolgere attività lavorativa, se non per sporadici lavori in nero come è stato sino all'attualità.
Ne consegue che la somma da ella richiesta appare congrua in relazione alle sostanze del marito ed alla complessiva situazione economica delle parti.
Spese di lite.
Data la natura della causa e la non opposizione del convenuto, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, ordinando all'ufficiale civile del comune di Cadoneghe l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n 17, parte 2, serie A, anno 1969,
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Persona_3
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al suo mantenimento, la somma di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3) Nulla sulle spese di lite.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23.01.25.
Il Presidente
dr. Chiara-Ilaria Bitozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Barbara De Munari - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2415 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa con ricorso depositato da
Parte_1
- Ricorrente - con il patrocinio dell'avv Meneghetti V. contro
, contumace - Resistente - CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente all'udienza del 16.01.25: “il procuratore della ricorrente insiste nelle domande di cui al ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.24, la ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la separazione dal marito , con il quale ha contratto matrimonio CP_1
concordatario il 17.05.1969.
A riguardo esponeva:
- che i coniugi stabilivano la casa coniugale nella porzione di bifamiliare, sita in
Vigodarzere (PD), via Vasco Zanoni 2 (doc.4), in comproprietà tra il sig. CP_1
ed il fratello . Solo di recente, ossia in data 15.6.2022, i fratelli hanno diviso la CP_2 proprietà dell'immobile in modo coerente, assegnando a l'abitazione al primo CP_1 piano e il relativo garage e ad l'abitazione al piano secondo ed il relativo garage CP_2
(doc.5). Contestualmente il sig. ha costituito in favore della moglie il CP_1 diritto di abitazione sull'unità immobiliare appena divenuta di sua piena ed esclusiva proprietà;
- dal rapporto di coniugio in data 2.3.1971 è nato il figlio e poi, in data Per_1
Per_ 14.4.1974, la figlia , entrambi oggi residenti altrove e completamente autonomi, anche economicamente;
- negli anni del matrimonio le esigenze economiche familiari sono state soddisfatte principalmente con i proventi dell'attività lavorativa del sig. , CP_1
dapprima dipendente in fabbrica con mansioni di operaio e poi, per lungo tempo, autista di autobus/pullmann per l'ATP ora Sita;
ormai da tempo a riposo, egli attualmente percepisce una pensione di cui la ricorrente non conosce l'importo preciso ma che dovrebbe ammontare a circa 2.000 euro mensili netti;
- la sig.ra durante la lunga vita matrimoniale si è dedicata prevalentemente Pt_1
alla cura e crescita dei figli e ad ogni attività di gestione della casa e della vita famigliare, svolgendo solo piccoli lavori saltuari —come stiratura presso terzi— i cui proventi sono stati utilizzati per le spese di casa;
- a causa di ciò la ricorrente non ha potuto versare sufficienti contributi per godere di una pensione adeguata ed oggi percepisce la somma mensile di circa 530 euro a titolo di pensione minima (fino al 2022 pari a circa € 463 mensili doc.6), avendo versato come integrazione volontaria circa 7.000.000 di vecchie lire, con risparmi personali;
- la relazione con il marito, inizialmente serena, è andata incrinandosi a causa del manifestarsi di un distacco sempre più profondo da parte del sig. nei confronti CP_1
della famiglia, con periodi di drastico isolamento rispetto al nucleo familiare ed ai normali ritmi di vita (Il sig. , infatti, da anni soffre di disturbi psichici che si CP_1
manifestano a fasi alterne e che, nei momenti bui, lo hanno portato a trascorrere lunghi periodi chiuso in camera, con isolamento dal resto della famiglia e della comunità in generale);
- inizialmente il marito accettava di curarsi, ma nel tempo è prevalso il suo atteggiamento oppositivo alle cure, cagionando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per gli atteggiamenti verbalmente aggressivi e anche a causa dei suoi ricorrenti allontanamenti da casa, senza alcun preavviso né spiegazione, lasciando la moglie da sola a provvedere a tutto;
- esasperata dalla situazione ormai irrecuperabile ed anche nel dubbio che gli atteggiamenti del marito potessero sfociare in un'aggressione fisica contro di lei,
l'odierna ricorrente a maggio dello scorso anno ha deciso di trasferirsi in un appartamento preso in locazione grazie al supporto economico dei figli;
per tali ragioni la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione, chiedeva la condanna del marito ai sensi dell'art. 156 c.c. ad un contributo al suo mantenimento di euro 500 mensili, stante l'inadeguatezza della somma percepita dalla stessa a titolo di pensione minima.
Il convenuto non si costituiva nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza di comparizione delle parti, fissata in data 16.01.25, compartiva solo la ricorrente;
conseguentemente non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il GD, pertanto, essendo la causa matura per la decisione, invitava il procuratore della ricorrente a discutere e autorizzava i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, riservandosi di riferire al collegio per la decisione ex art 473bis22, ult comma, cpc.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente anche all'udienza di comparizione dei coniugi, la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi. La contumacia del convenuto, offre riscontro alle allegazioni attorei, dimostrando il disinteresse del marito per la prosecuzione del vincolo matrimoniale.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Sulla richiesta di assegno di mantenimento della moglie.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta della moglie di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a carico del marito di euro 500 mensili.
Invero, secondo le allegazioni della stessa, non contraddette da alcun elemento di segno contrario (stante la contumacia del resistente), la signora , di quasi 68 Parte_1
anni, durante il matrimonio, ha lasciato un iniziale lavoro di operaia alla nascita della seconda figlia (nel 1974) per dedicarsi integralmente all'accudimento dei due figli, del marito e della casa, salva l'esecuzione di saltuari lavori non regolarizzati di stiratura.
Attualmente percepisce una pensione minima di euro 530 mensili e vive in un immobile in affitto grazie all'aiuto economico dei figli.
Di contro il marito, durante la vita matrimoniale, si è dedicato quasi esclusivamente al lavoro, provvedendo alle spese di casa e di mantenimento dei figli con il suo stipendio;
attualmente è in pensione e , stando alle dichiarazione della ricorrente, percepisce una buona pensione di 2000 euro mensili e non sostiene oneri abitativi.
Ne consegue che, comparate le situazioni economiche delle parti, non vi è dubbio che la moglie non sia in grado di provvedere al suo mantenimento con la sola pensione e, data l'età e l'assenza di specializzazioni, non appare neppure in condizione di poter svolgere attività lavorativa, se non per sporadici lavori in nero come è stato sino all'attualità.
Ne consegue che la somma da ella richiesta appare congrua in relazione alle sostanze del marito ed alla complessiva situazione economica delle parti.
Spese di lite.
Data la natura della causa e la non opposizione del convenuto, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, ordinando all'ufficiale civile del comune di Cadoneghe l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n 17, parte 2, serie A, anno 1969,
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Persona_3
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al suo mantenimento, la somma di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3) Nulla sulle spese di lite.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23.01.25.
Il Presidente
dr. Chiara-Ilaria Bitozzi