Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 230/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 29/04/2025 nella causa n. 230/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. FORLENZA ROBERTA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000049213, Parte_1 con la quale l ordinava di pagare la somma di € 17.500,00 Controparte_2 Parte_2
a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento al mese di dicembre 2012 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito di aver pagato le ritenute omesse entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento e quindi che non avrebbe dovuto essere sanzionato;
inoltre ha dato atto di aver aderito alla rottamazione, comprensiva anche delle somme di cui all'accertamento del 2017, e ha concluso chiedendo “previa sospensione inaudita altera parte o con ordinanza a seguito di udienza allo scopo fissata, del provvedimento qui impugnato ai sensi dell'art 5, D.Lgs 150/2011,
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disapplicato ogni provvedimento emesso, anche eventualmente emanato e non comunicato o emanando, disattesa ogni avversa eccezione ed istanza, accogliere il ricorso de quo e per l'effetto:
- In accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all a titolo di sanzione amministrativa conseguente all'atto di accertamento n. CP_1
.0200.29/03/2017.0059723 e, conseguentemente, annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
000049213, protocollata al n. .0200.26/01/2022.0018997 dell , sede provinciale di CP_1 CP_1
Alessandria, notificata a , nella sua qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, in data 07 Febbraio 2022;
- Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge e da liquidarsi al sottoscritto avvocato antistatario.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 424,30), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 8/1/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
7/1/2025 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, celebrata il 18/11/2024, quale previsto dallo stesso provvedimento in autotutela), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
2 RGL n. 230/2022
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 29/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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