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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2024, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 10902 / 2021
All'udienza del 05/06/2024 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 05/06/2024
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
N. R.G. 10902/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10902/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: CP_1
E , nata a [...] il [...], CF. C.F._1 CP_2
elettivamente domiciliati in VIA A. MEUCCI, 3 C.F._2
CARLENTINI , presso lo studio dell' Avv. VITALE MASSIMO che li difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona del Controparte_3
Dirigente pro-tempore, CF: elettivamente domiciliato in presso lo P.IVA_1
studio dell'avv , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 05.06.2024, parte attrice ha concluso e discusso come in verbale di causa. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il separato provvedimento, depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 01.09.2021, gli attori esponevano di avere posseduto, “uti dominus” sin dal 1999, il tratto di terreno sito in Augusta, contrada “
Sciammacca”, censito al foglio 18, part.lle 1060,1257,1258,1267,1281 e pertanto ne chiedevano declaratoria di usucapione.
Dopo aver svolto attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell , la quale, Controparte_3
benchè regolarmente citata, non ha curato di costituirsi.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, è necessario che sussistano i suoi elementi costitutivi, cioè l'esistenza di un “corpus”, inteso come disponibilità materiale ed esclusiva del bene, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro,
non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un' attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' “animus possidendi” può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal “corpus possessionis”, se lo svolgimento di attività corrispondenti all' esercizio del diritto dominicale, è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 6944/1999)
Orbene, nella fattispecie in esame, parte attrice ha dato prova della sussistenza dei requisiti sopra richiesti per l'usucapione.
Dalle dichiarazioni rese dai testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è
emerso che gli attori, sin dall'anno 2000, hanno avuto il godimento del tratto di terreno oggetto di causa e hanno provveduto a rifare la recinzione ivi esistente, apponendovi un nuovo cancello, ed a coltivarlo con fiori e alberi da frutto.
Pertanto con la detta prova, gli attori hanno provato di avere avuto il godimento del terreno oggetto di causa in maniera esclusiva, comportandosi come proprietari, in quanto hanno provveduto a rinnovare la recinzione e ad apporre un nuovo cancello che esclude i terzi dal possesso.
Alla luce di quanto sopra, risultando sussistenti i requisiti richiesti per l'usucapione, la domanda formulata dagli attori va accolta.
Ritenuto che parte convenuta non si è costituita, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda formulata dagli attori e per l'effetto dichiara in favore di CP_1
e l'usucapione dei tratti di terreno, siti in Augusta, contrada
[...] CP_2 Sciammacca, censiti al Catasto terreni al foglio 18, particelle
1060,1257,1258,1267,1281.
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643 n°14
c.c., esonerando il conservatore da ogni responsabilità.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, il 05.06.2024
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011