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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17204 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 52432/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA
Sezione prima composto dai magistrati: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi giudice dr.ssa Roberta Nocella giudice rel.
Con l'intervento del PM in sede riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52432 del R.G. dell'anno 2020, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Domenico Tiritto e Fabiana Polikar, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, via Giulio Caccini n.1
RICORRENTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall' avv. Grazia Iannarelli, ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Premuda n.18
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con conclusioni concordate CONCLUSIONI
All'udienza del 25/09/2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. in modalità c.d. cartolare, i difensori delle parti concludevano nelle note scritte congiunte come segue:
“1) Il Sig. e la sig.ra condivideranno la responsabilità genitoriale del figlio Parte_1 CP_1 minore il quale sarà prevalentemente collocato presso la residenza materna. Per_1
2) Il sig. avrà diritto di tenere con sé nei giorni/ periodi articolari/riconosciuti nel Pt_1 Per_1 provvedimento del 14 novembre 2022, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 settembre 2022, da reputarsi dunque, in parte qua, integralmente trascritto.
2.1) Pertanto il sig. terrà con sé (sempre salve eventuali intere diverse, che i genitori Pt_1 Per_1 potranno conseguire tenendo in via prioritaria delle esigenze del piccolo):
- con pernotti continuativi, durante le intere vacanze pasquali, ad anni alterni (nel 2025 sarà con il Per_1 sig. ; Pt_1
- con pernotti continuativi, durante le vacanze natalizie, nel periodo di sua spettanza (ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola fino alle ore 8:00 del 31 dicembre, e dalle ore 8:00 del 31 dicembre fino al rientro a scuola. Nel corrente anno 2024, sarà con il sig. dal 31 dicembre fino al rientro a Per_1 Pt_1 scuola;
- con pernotti continuativi – dalla seconda settimana di giugno alla prima settimana di settembre ad anni alterni, un genitore avrà la seconda e la quarta settimana di giugno e la seconda e la quarta settimana di luglio, l'altro genitore avrà la terza settimana di giugno e la prima e la terza settimana di luglio, nonché la prima settimana di settembre;
ugualmente con pernotti continuativi nei quindici giorni complessivi stabiliti per il mese di agosto ( ad anni alterni, dalle ore 8:00 del 1°agosto alle ore 8:00 del 16 agosto, ovvero dalle ore 8:00 del 16agosto alle ore 20:00 del31agosto. Nel 2025 sarà con il sig. dal Per_1 Pt_1
1° al 16° agosto);
- nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, oltre che, nelle medesime settimane in cui è previsto che pernotti presso il papà nel week Per_1 end, nel pomeriggio del mercoledì (dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30), mentre nelle restanti due settimane dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con accompagnamento di a Per_1 scuola;
- durante il giorno del proprio compleanno e durante la festa americana del . Allo stesso CP_2 modo, la sig.ra terrà con sé il giorno del proprio compleanno e il giorno del compleanno CP_1 Per_1 della sorella (figlia della sig.ra ; CP_1
- alternandosi con la sig.ra durante i giorni festivi del calendario italiana (25 aprile, 1° maggio, 2 CP_1 giugno, 1° novembre, 8 dicermbre).
2.2.) Il sig. avrà il diritto di condurre ogni anno con sè negli Stati Uniti una volta l'anno, Pt_1 Per_1 in agosto oppure durante le vacanze natalizie, nei giorni di sua spettanza e limitatamente ad essi. La sig.ra presterà in buona fede il proprio consenso al viaggio in agosto ovvero al viaggio durante le CP_1 vacanze natalizie, sempre dando al sig. un anticipo utile a pianificare al meglio il viaggio in Pt_1 discorso (almeno 50 giorni prima della ipotizzata partenza). Il sig. dovrà comunicare alla sig.ra Pt_1 il programma di viaggio almeno 50 giorni prima della partenza. CP_1
3) Il sig. custodirà il passaporto statunitense di mentre la sig.ra custodirà quello Pt_1 Per_1 CP_1 italiano. I genitori, allorquando sarà nuovamente necessario, presteranno il rispettivo consenso al rinnovo di entrambi i titoli.
4) Il sig. sarà posto nelle condizioni di partecipare in modo effettivo a tutte le visite mediche e/o Pt_1 terapie riguardanti Tobia, dovendo a tal fine egli ricevere un preavviso di almeno otto giorni rispetto al giorno della visita e /o della terapia.
5) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di nell'accezione di cui al noto Protocollo Pt_1 Per_1 del 17 dicembre 2014, corrispondendo alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di €800,00, da rivalutarsi ogni anno sulla scorta del 100% dell'indice Istat (con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione delle condizioni di cui al presente Accordo transattivo).
6) Il sig. pagherà integralmente le spese per la scuola privata di a condizione però che la Pt_1 Per_1 scuola privata sia bilingue o internazionale e consenta a di continuare a studiare anche in inglese, Per_1 lingua che conosce e parla al pari dell'italiano.
7) Il sig. agherà integralmente le spese mediche di a condizione però che siano rimborsate Pt_1 Per_1 dalla propria assicurazione. Qualora non lo fossero, tali spese saranno rispettivamente imputate ai genitori nella percentuale di cui al successivo punto 8).
8) Il sig. concorrerà nella misura del 75% a tutte le spese straordinarie, così come categorizzate Pt_1 nel citato Protocollo del 17 dicembre 2014. Il residuo 25% resterà a carico della sig.ra CP_1
9) Il sig. e la sig.ra rinunciano espressamente in via definitiva ai rispettivi Parte_1 CP_1 atti del presente giudizio, al contempo accettando l'altrui rinuncia.
Il sig. e la sig.ra inoltre, rinunciano espressamente in via definitiva alle Parte_1 CP_1 rispettive domande di addebito della separazione personale, nonché a tutte le ulteriori domande di contenuto economico spiegate nel pendente procedimento giudiziale ed altresì ad ogni e qualsivoglia domanda di contenuto economico collegata o conseguente.
10)Spese legali compensate.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato insieme al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio civile in data 30/05/2015, che il relativo atto di matrimonio era stato regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Schio (anno 2015 atto n. 00061 parte 2 S.C.), che dal matrimonio nasceva un figlio che nel corso del matrimonio la relazione era Per_1 andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune - chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale con addebito alla moglie, che la casa coniugale fosse assegnata alla moglie con affido condiviso del figlio minore, con mantenimento del minore a carico del sig. per € 500,00 Pt_1 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, e che ciascun coniugi provveda al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio con comparsa la parte resistente, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito;
che fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio con collocamento prevalente presso la madre;
che fosse ordinato al sig. Per_1 il pagamento di un contributo al mantenimento per € 2000,00 mensili, che fosse disposto il Pt_1 pagamento di tutte le spese scolastiche, di studio e formazione, sportive e mediche, comprese le vacanze, oltre che le spese straordinarie del figlio a carico del sig. che fosse ordinata la restituzione, in Pt_1 favore della sig.ra del 50% delle somme trasferite dal conto corrente intrattenuto presso l'Istituto Pt_2
Intesa San Paolo ed intestato ad entrambi, trasferite su un conto estero, che fosse ordinata la restituzione della somma incassata indebitamente dal sig. quale deposito cauzionale per €5600,00, nonché Pt_1 della somma anticipata dalla sig.ra a titolo di mediazione per € 2700,00. Pt_2
Il Giudice relatore sentite le parti disponeva in via provvisoria l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, i diritti di visita del padre, nonché a titolo di mantenimento del minore, a carico del sig. l'importo di € 900,00, oltre spese straordinarie, e disponeva CTU sul Pt_1 minore. Successivamente il Giudice relatore, ammessi i mezzi istruttori, delegava al GOP Dott.ssa Caiffa la prova per testi. Il GOP rimetteva la causa al Giudice relatore all'esito dell'istruttoria, il quale, a scioglimento della riserva della udienza, tenutasi in data 25/09/2024 in modalità cartolare, preso atto delle conclusioni congiunte e dell'accordo raggiunto, così come rappresentato dalle parti nelle note scritte, tratteneva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo organo giudicante prende atto delle conclusioni concordate intervenute tra le parti in corso di causa. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, e del figlio minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La natura del giudizio ed il suo esito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in SCHIO in data 30/05/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SCHIO al n. 61, Parte 2, S. C., Anno 2015, omologando le condizioni congiunte di cui in parte motiva;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registi dello Stato Civile del Comune di SCHIO;
3. spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, lì
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA
Sezione prima composto dai magistrati: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi giudice dr.ssa Roberta Nocella giudice rel.
Con l'intervento del PM in sede riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52432 del R.G. dell'anno 2020, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Domenico Tiritto e Fabiana Polikar, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, via Giulio Caccini n.1
RICORRENTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall' avv. Grazia Iannarelli, ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Premuda n.18
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con conclusioni concordate CONCLUSIONI
All'udienza del 25/09/2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. in modalità c.d. cartolare, i difensori delle parti concludevano nelle note scritte congiunte come segue:
“1) Il Sig. e la sig.ra condivideranno la responsabilità genitoriale del figlio Parte_1 CP_1 minore il quale sarà prevalentemente collocato presso la residenza materna. Per_1
2) Il sig. avrà diritto di tenere con sé nei giorni/ periodi articolari/riconosciuti nel Pt_1 Per_1 provvedimento del 14 novembre 2022, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 settembre 2022, da reputarsi dunque, in parte qua, integralmente trascritto.
2.1) Pertanto il sig. terrà con sé (sempre salve eventuali intere diverse, che i genitori Pt_1 Per_1 potranno conseguire tenendo in via prioritaria delle esigenze del piccolo):
- con pernotti continuativi, durante le intere vacanze pasquali, ad anni alterni (nel 2025 sarà con il Per_1 sig. ; Pt_1
- con pernotti continuativi, durante le vacanze natalizie, nel periodo di sua spettanza (ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola fino alle ore 8:00 del 31 dicembre, e dalle ore 8:00 del 31 dicembre fino al rientro a scuola. Nel corrente anno 2024, sarà con il sig. dal 31 dicembre fino al rientro a Per_1 Pt_1 scuola;
- con pernotti continuativi – dalla seconda settimana di giugno alla prima settimana di settembre ad anni alterni, un genitore avrà la seconda e la quarta settimana di giugno e la seconda e la quarta settimana di luglio, l'altro genitore avrà la terza settimana di giugno e la prima e la terza settimana di luglio, nonché la prima settimana di settembre;
ugualmente con pernotti continuativi nei quindici giorni complessivi stabiliti per il mese di agosto ( ad anni alterni, dalle ore 8:00 del 1°agosto alle ore 8:00 del 16 agosto, ovvero dalle ore 8:00 del 16agosto alle ore 20:00 del31agosto. Nel 2025 sarà con il sig. dal Per_1 Pt_1
1° al 16° agosto);
- nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, oltre che, nelle medesime settimane in cui è previsto che pernotti presso il papà nel week Per_1 end, nel pomeriggio del mercoledì (dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30), mentre nelle restanti due settimane dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con accompagnamento di a Per_1 scuola;
- durante il giorno del proprio compleanno e durante la festa americana del . Allo stesso CP_2 modo, la sig.ra terrà con sé il giorno del proprio compleanno e il giorno del compleanno CP_1 Per_1 della sorella (figlia della sig.ra ; CP_1
- alternandosi con la sig.ra durante i giorni festivi del calendario italiana (25 aprile, 1° maggio, 2 CP_1 giugno, 1° novembre, 8 dicermbre).
2.2.) Il sig. avrà il diritto di condurre ogni anno con sè negli Stati Uniti una volta l'anno, Pt_1 Per_1 in agosto oppure durante le vacanze natalizie, nei giorni di sua spettanza e limitatamente ad essi. La sig.ra presterà in buona fede il proprio consenso al viaggio in agosto ovvero al viaggio durante le CP_1 vacanze natalizie, sempre dando al sig. un anticipo utile a pianificare al meglio il viaggio in Pt_1 discorso (almeno 50 giorni prima della ipotizzata partenza). Il sig. dovrà comunicare alla sig.ra Pt_1 il programma di viaggio almeno 50 giorni prima della partenza. CP_1
3) Il sig. custodirà il passaporto statunitense di mentre la sig.ra custodirà quello Pt_1 Per_1 CP_1 italiano. I genitori, allorquando sarà nuovamente necessario, presteranno il rispettivo consenso al rinnovo di entrambi i titoli.
4) Il sig. sarà posto nelle condizioni di partecipare in modo effettivo a tutte le visite mediche e/o Pt_1 terapie riguardanti Tobia, dovendo a tal fine egli ricevere un preavviso di almeno otto giorni rispetto al giorno della visita e /o della terapia.
5) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di nell'accezione di cui al noto Protocollo Pt_1 Per_1 del 17 dicembre 2014, corrispondendo alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di €800,00, da rivalutarsi ogni anno sulla scorta del 100% dell'indice Istat (con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione delle condizioni di cui al presente Accordo transattivo).
6) Il sig. pagherà integralmente le spese per la scuola privata di a condizione però che la Pt_1 Per_1 scuola privata sia bilingue o internazionale e consenta a di continuare a studiare anche in inglese, Per_1 lingua che conosce e parla al pari dell'italiano.
7) Il sig. agherà integralmente le spese mediche di a condizione però che siano rimborsate Pt_1 Per_1 dalla propria assicurazione. Qualora non lo fossero, tali spese saranno rispettivamente imputate ai genitori nella percentuale di cui al successivo punto 8).
8) Il sig. concorrerà nella misura del 75% a tutte le spese straordinarie, così come categorizzate Pt_1 nel citato Protocollo del 17 dicembre 2014. Il residuo 25% resterà a carico della sig.ra CP_1
9) Il sig. e la sig.ra rinunciano espressamente in via definitiva ai rispettivi Parte_1 CP_1 atti del presente giudizio, al contempo accettando l'altrui rinuncia.
Il sig. e la sig.ra inoltre, rinunciano espressamente in via definitiva alle Parte_1 CP_1 rispettive domande di addebito della separazione personale, nonché a tutte le ulteriori domande di contenuto economico spiegate nel pendente procedimento giudiziale ed altresì ad ogni e qualsivoglia domanda di contenuto economico collegata o conseguente.
10)Spese legali compensate.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato insieme al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio civile in data 30/05/2015, che il relativo atto di matrimonio era stato regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Schio (anno 2015 atto n. 00061 parte 2 S.C.), che dal matrimonio nasceva un figlio che nel corso del matrimonio la relazione era Per_1 andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune - chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale con addebito alla moglie, che la casa coniugale fosse assegnata alla moglie con affido condiviso del figlio minore, con mantenimento del minore a carico del sig. per € 500,00 Pt_1 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, e che ciascun coniugi provveda al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio con comparsa la parte resistente, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito;
che fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio con collocamento prevalente presso la madre;
che fosse ordinato al sig. Per_1 il pagamento di un contributo al mantenimento per € 2000,00 mensili, che fosse disposto il Pt_1 pagamento di tutte le spese scolastiche, di studio e formazione, sportive e mediche, comprese le vacanze, oltre che le spese straordinarie del figlio a carico del sig. che fosse ordinata la restituzione, in Pt_1 favore della sig.ra del 50% delle somme trasferite dal conto corrente intrattenuto presso l'Istituto Pt_2
Intesa San Paolo ed intestato ad entrambi, trasferite su un conto estero, che fosse ordinata la restituzione della somma incassata indebitamente dal sig. quale deposito cauzionale per €5600,00, nonché Pt_1 della somma anticipata dalla sig.ra a titolo di mediazione per € 2700,00. Pt_2
Il Giudice relatore sentite le parti disponeva in via provvisoria l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, i diritti di visita del padre, nonché a titolo di mantenimento del minore, a carico del sig. l'importo di € 900,00, oltre spese straordinarie, e disponeva CTU sul Pt_1 minore. Successivamente il Giudice relatore, ammessi i mezzi istruttori, delegava al GOP Dott.ssa Caiffa la prova per testi. Il GOP rimetteva la causa al Giudice relatore all'esito dell'istruttoria, il quale, a scioglimento della riserva della udienza, tenutasi in data 25/09/2024 in modalità cartolare, preso atto delle conclusioni congiunte e dell'accordo raggiunto, così come rappresentato dalle parti nelle note scritte, tratteneva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo organo giudicante prende atto delle conclusioni concordate intervenute tra le parti in corso di causa. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, e del figlio minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La natura del giudizio ed il suo esito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in SCHIO in data 30/05/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SCHIO al n. 61, Parte 2, S. C., Anno 2015, omologando le condizioni congiunte di cui in parte motiva;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registi dello Stato Civile del Comune di SCHIO;
3. spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, lì
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi