Sentenza 29 maggio 2025
Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2025, proposto dalla sig.ra RA DE NE, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Marone, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15 e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ufficio VII-Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro del 15 febbraio 2024, n. 281, resa sul ricorso n.R.G. 3979/2023 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto l’art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro del 15 febbraio 2024, n. 281, pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito-Direzione Regionale- Ufficio VII-Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone, che così ha statuito:
“ …-Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 1.000,00, oltre interessi legali come per legge;…” .
2 – Tale sentenza munita di attestazione di conformità, è stata notificata al Ministero soccombente il 29 aprile 2024.
3 - In atti vi è anche l’attestazione degli Uffici competenti del 31 dicembre 2024, relativa al passaggio in giudicato della citata pronuncia.
4 – La ricorrente, nel rappresentare che l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso ha domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte del Ministero e l’ordine di esecuzione della suindicata sentenza;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna del Ministero, ai sensi dell'art. 114, comma 4 lett. e), del cod.proc.amm., al pagamento di una penalità di mora;
- la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
5 – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
6 – Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 – Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod.proc.amm..
8 - Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
9 - Il ricorso è, altresì, fondato.
Il Ministero intimato non ha difatti fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato.
10 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito-Direzione Regionale- Ufficio VII-Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro del 15 febbraio 2024, n. 281, passata in giudicato e quindi di procedere all’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati e al riconoscimento degli importi surriportati, nei modi e nella misura indicati nella sentenza.
L’esecuzione della sentenza ottemperanda dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla sua notifica o dalla sua comunicazione.
11 - In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito-Direzione Regionale-Ufficio VII-Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
12 – Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
13 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di IN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito-Direzione Regionale-Ufficio VII-Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone di dare esecuzione, con l’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, alla sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro del 15 febbraio 2024, n. 281, passata in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro del 15 febbraio 2024, n. 281, passata in giudicato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di sessanta giorni concesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito-Direzione Regionale-Ufficio VII-Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito-Direzione Regionale-Ufficio VII-Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO