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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7886 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11892/23 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11892/2023 R.G.A.C., decisa all'udienza del
22/05/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to a Napoli in Via F. Cilea n. 265/B, presso lo studio degli Avv.ti
Mario Milo e Marcello Brancaccio che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede ad Afragola (NA) alla via Mancini n. 8, ed elett.te dom.ta a Napoli, al Vico Belledonne a Chiaia n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Iodice che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2824/23, R.g. 5560/23, emesso dal Tribunale di Napoli il 31/03/2023.
Conclusioni: per l'opponente, come dall'atto di opposizione, in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva del sig. sempre nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per Pt_1
insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché per inesattezza degli importi richiesti, alla luce anche della cattiva tenuta della contabilità da parte dell'Amm.re p.t. del in via Parte_2 riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della ditta per mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di Controparte_1 ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 04.11.2019 per la presenza di vizi così come descritto dalle CTP allegate;
condannare la società opposta ad emendare l'opera o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria all'eliminazione dei vizi, in proporzione alle quote millesimali attribuite al sig. nella misura che sarà accertata in corso di causa;
condannare la Pt_1 società opposta al risarcimento dei danni occorsi all'interno del locale camera da letto del sig. che sin d'ora si quantificano in € 2.500,00, o nella Pt_1 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposto, come da comparsa conclusionale, rigettare l'opposizione, la domanda riconvenzionale e tutte le avverse deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie in quanto infondate in fatto ed in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo n. 2824/2023 – r.g. 5560/2023 del Tribunale di Napoli già provvisoriamente esecutivo, oltre le ulteriori rate dovute dal sig. Pt_1 maturate in seguito alla odierna opposizione come da rendicontazione dell'amministratore; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre alla condanna per lite temeraria e spese del procedimento monitorio.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata
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in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
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Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende l'insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé
l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, il sig. (d'ora innanzi solo Parte_1
“l'opponente”) citava in giudizio la società (d'ora innanzi Controparte_1 solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 2824/2023, emesso dal Tribunale di Napoli il 31/03/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.965,08, oltre accessori e spese, a titolo di quota parte dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso il
Condominio “Parco Le Ortensie” Via Diaz n. 172 a Portici di cui al contratto di appalto del 4/11/2019 e ciò in quanto l'opponente proprietario di due unità immobiliari nello stesso Parte_2
In particolare, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione, in quanto legittimato il dal lato passivo, la nullità del D.I. in Parte_2
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assenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione, la cattiva esecuzione dei lavori per cui richiedeva il risarcimento del danno azionando domanda riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio la società opposta che eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di nullità dell'ingiunzione di pagamento;
rilevava l'esistenza della prova del credito vantato, scaturito a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nonché l'esecuzione degli stessi lavori a regola d'arte, come da consulenza di parte che allegava.
Concessa la provvisoria esecutività al D.I., all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono risultate infondate e vanno rigettate nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare delle copie dei verbali dell'assemblea condominiale, contratto di appalto, anagrafica dei condomini ed elenco delle posizioni di morosità.
Tale documentazione, seppur genericamente contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
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Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ., Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
Così riassunti i fatti di causa, le domande, richieste e conclusioni delle parti, con riguardo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, occorre rilevare come, in riferimento alle obbligazioni contrattualmente assunte da un Condominio, la giurisprudenza della Suprema
Corte, con le sentenze rese a Sezioni Unite n. 9148 del 08/04/2008 e n. 24832 del 08/10/2008, ha chiarito che in riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del Condominio, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del Condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Le predette sentenze, nel corpo della loro completa ed approfondita motivazione, chiariscono, altresì, che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del Condominio, nel senso della loro ripartizione tra i singoli condomini in proporzione alle rispettive quote, si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse;
infatti nella motivazione della sentenza n. 9148 del 2008, la quale ha per prima composto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, nel precisare che la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal sono governate dal criterio della parziarietà e si Parte_2 interpretano in proporzione delle rispettive quote di proprietà millesimale, viene precisato che tale principio si applica rispetto ai terzi dopo l'accertamento dell'obbligazione gravante sulla compagine condominiale,
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testualmente affermandosi che, conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Infatti, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del quest'ultima viceversa divisibile pro quota e Parte_2 quindi suscettibile di esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della rappresentanza conferita all'amministratore, sia rimasto inadempiente.
Nella specie, tuttavia, le parti hanno inteso derogare ai suddetti principi di diritto;
infatti, all'art. 5 del contratto di appalto rubricato “Rinuncia al vincolo solidale” hanno espressamente convenuto che “L'Appaltatore rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1294 c.c., talché in caso di mancato e/o ritardato ovvero parziale pagamento, esso potrà rivalersi unicamente nei confronti dei condomini resisi morosi. Dal canto suo il
Committente, senza alcuna richiesta da parte dell'impresa appaltatrice, sarà tenuto a comunicare alla stessa, ogni due mesi se del caso, i nominativi dei condomini morosi, onde consentire il recupero direttamente. All'uopo si allega al presente contratto il piano di riparto preventivo dell'importo dei lavori, contenente l'elenco di tutti i condomini con i rispettivi millesimi condominiali, la loro residenza e le somme pro quota a carico degli stessi”.
Questione preliminare ed assorbente, quindi, risulta essere l'interpretazione dell'art. 5 del mentovato contratto di appalto.
Ad avviso del Tribunale, l'articolo in questione preclude il riconoscimento di un vincolo di solidarietà tra i condomini in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato dall'amministratore con la società opposta. In tal senso depone, anzitutto, l'interpretazione letterale della clausola: segnatamente, risulta significativo il riferimento esplicito alla “solidarietà” contenuto nel testo dell'articolo; inoltre si evidenzia l'utilizzo della locuzione “rinuncia”, con riferimento al citato “vincolo di solidarietà”; in terzo luogo, l'inciso “si impegna, di conseguenza, ad agire solo ed esclusivamente nei confronti dei
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condomini resisi morosi”, mira ad escludere, in modo esplicito ed univoco, la possibilità di richiedere il pagamento anche a condomini non inadempienti ovvero latu sensu, in caso di inadempimento, al Parte_2 complessivamente inteso. Sotto ulteriore profilo, e sempre sul piano letterale- formale, non risultano condivisibili i rilievi dell'opponente secondo cui la disciplina dell'articolo 5 sarebbe relativa alla fase strictu sensu esecutiva: anzitutto l'esonero della responsabilità solidale è stato considerato essenziale ed indispensabile nella conclusione del Contratto d'Appalto; sotto un secondo profilo la fase esecutiva o dell'escussione non è in alcun modo esplicitata nel testo negoziale, né in tale articolo, né in altre clausole.
In ragione di quanto esposto, l'interpretazione letterale, intesa quale operazione ermeneutica finalizzata all'accertamento dell'intenzione dei contraenti sulla base del senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate del contratto, alla luce dell'intero contesto negoziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c. conduce pertanto ad escludere la permanenza della solidarietà dei condomini nei confronti del soggetto terzo contraente: tale conclusione è particolarmente significativa in quanto, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, il criterio letterale-formale costituisce il principale strumento interpretativo (Cass. Civ. 23/04/2010 n.
9786; Cass. Civ. 22/02/2007 n. 4176). In secondo luogo, le deduzioni di parte opponente relative alla disciplina giuridica delle obbligazioni condominiali non sono conferenti ai fini della risoluzione della controversia e anzi, al contrario, inducono ulteriormente a ritenere escluso il vincolo della solidarietà nei termini sopra esposti. Invero, la tesi di parte opponente secondo cui, in adesione all'orientamento oggi maggioritario si dovrà pervenire alla conclusione che la domanda di (quindi l'azione proposta) andava incardinata nei confronti del mentre la successiva, eventuale, azione Parte_2 esecutiva doveva – invece – essere promossa nei confronti dei condomini inadempienti risulta condivisibile sul piano generale: tuttavia, proprio tale conclusione induce a ritenere che una previsione in sede negoziale, quale il
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citato art. 5, avente ad oggetto l'esplicita l'esclusione del vincolo di solidarietà, sia stata inserita non soltanto per ribadire un principio già acquisito in sede normativa e giurisprudenziale, ma al contrario, in senso rafforzativo e specialistico, per escludere la solidarietà anche in relazione alla fase ex ante ovvero in relazione all'obbligo di pagamento.
Del resto, la società opposta procedeva a richiedere all'amministrazione condominiale l'anagrafica condominiale e la lista dei condomini morosi aggiornato al 20/02/2023 (doc. allegato al fascicolo monitorio) per poi procedere a richiedere il pagamento pro quota, all'opponente quale condomino moroso.
E, inoltre, la stessa difesa di parte opponente, con l'atto di opposizione, confermava l'esistenza del contratto di appalto, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e l'esecuzione dei lavori. Né, infine, alle generiche contestazioni sollevate dall'opponente circa le quote di pagamento comunicate dall'Amministratore del Condominio, ha fatto seguito alcuna azione nei confronti di quest'ultimo, ciò che porta a ritenere certo il credito azionato in fase monitoria. Ancora, si rileva come il giudizio azionato dall'odierno opponente innanzi al Giudice di Pace di Napoli, r.g. 68997/21, di opposizione al D.I. con il quale la società odierna opposta chiedeva il pagamento delle precedenti quote per l'importo di € 1.911,96, ha visto il rigetto dell'opposizione con sentenza n. 25016 del 23/12/2024.
In tale giudizio veniva espletata la Ctu redatta dall'Ing. P. (doc. 4 Per_1 allegato alle memorie istruttorie di parte opposta) che escludeva la presenza
“di danni all'appartamento de quo poiché infiltrazioni all'interno dell'immobile non vi sono, deprezzamento dell'immobile in conseguenza dell'imperfetta esecuzione dei lavori non vi è poiché le condizioni manutentive dello stesso sono peggiori di quello delle facciate dello stabile”.
Da tanto ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente per il risarcimento dei danni all'interno della proprietà di parte opponente asseritamente causati dai lavori alle parti comuni.
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Devono, in conclusione, per le superiori considerazioni, ritenersi infondate l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente con la conferma del decreto ingiuntivo n. 2824/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il
31/03/2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (valore minimo dello scaglione fino ad € 26.000,00) tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/8/2022
(G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di parte opposta di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in quanto tardivamente proposta solo con la comparsa conclusionale depositata il
21/7/2025.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3) conferma il decreto ingiuntivo n. 2824/23 emesso dal Tribunale di Napoli il
31/03/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4) condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese di giudizio che liquida in € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli l'11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11892/2023 R.G.A.C., decisa all'udienza del
22/05/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to a Napoli in Via F. Cilea n. 265/B, presso lo studio degli Avv.ti
Mario Milo e Marcello Brancaccio che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede ad Afragola (NA) alla via Mancini n. 8, ed elett.te dom.ta a Napoli, al Vico Belledonne a Chiaia n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Iodice che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2824/23, R.g. 5560/23, emesso dal Tribunale di Napoli il 31/03/2023.
Conclusioni: per l'opponente, come dall'atto di opposizione, in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva del sig. sempre nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per Pt_1
insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché per inesattezza degli importi richiesti, alla luce anche della cattiva tenuta della contabilità da parte dell'Amm.re p.t. del in via Parte_2 riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della ditta per mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di Controparte_1 ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 04.11.2019 per la presenza di vizi così come descritto dalle CTP allegate;
condannare la società opposta ad emendare l'opera o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria all'eliminazione dei vizi, in proporzione alle quote millesimali attribuite al sig. nella misura che sarà accertata in corso di causa;
condannare la Pt_1 società opposta al risarcimento dei danni occorsi all'interno del locale camera da letto del sig. che sin d'ora si quantificano in € 2.500,00, o nella Pt_1 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposto, come da comparsa conclusionale, rigettare l'opposizione, la domanda riconvenzionale e tutte le avverse deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie in quanto infondate in fatto ed in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo n. 2824/2023 – r.g. 5560/2023 del Tribunale di Napoli già provvisoriamente esecutivo, oltre le ulteriori rate dovute dal sig. Pt_1 maturate in seguito alla odierna opposizione come da rendicontazione dell'amministratore; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre alla condanna per lite temeraria e spese del procedimento monitorio.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata
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in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
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Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende l'insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé
l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, il sig. (d'ora innanzi solo Parte_1
“l'opponente”) citava in giudizio la società (d'ora innanzi Controparte_1 solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 2824/2023, emesso dal Tribunale di Napoli il 31/03/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.965,08, oltre accessori e spese, a titolo di quota parte dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso il
Condominio “Parco Le Ortensie” Via Diaz n. 172 a Portici di cui al contratto di appalto del 4/11/2019 e ciò in quanto l'opponente proprietario di due unità immobiliari nello stesso Parte_2
In particolare, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione, in quanto legittimato il dal lato passivo, la nullità del D.I. in Parte_2
- 4 -
assenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione, la cattiva esecuzione dei lavori per cui richiedeva il risarcimento del danno azionando domanda riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio la società opposta che eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di nullità dell'ingiunzione di pagamento;
rilevava l'esistenza della prova del credito vantato, scaturito a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nonché l'esecuzione degli stessi lavori a regola d'arte, come da consulenza di parte che allegava.
Concessa la provvisoria esecutività al D.I., all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono risultate infondate e vanno rigettate nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare delle copie dei verbali dell'assemblea condominiale, contratto di appalto, anagrafica dei condomini ed elenco delle posizioni di morosità.
Tale documentazione, seppur genericamente contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
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Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ., Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
Così riassunti i fatti di causa, le domande, richieste e conclusioni delle parti, con riguardo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, occorre rilevare come, in riferimento alle obbligazioni contrattualmente assunte da un Condominio, la giurisprudenza della Suprema
Corte, con le sentenze rese a Sezioni Unite n. 9148 del 08/04/2008 e n. 24832 del 08/10/2008, ha chiarito che in riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del Condominio, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del Condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Le predette sentenze, nel corpo della loro completa ed approfondita motivazione, chiariscono, altresì, che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del Condominio, nel senso della loro ripartizione tra i singoli condomini in proporzione alle rispettive quote, si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse;
infatti nella motivazione della sentenza n. 9148 del 2008, la quale ha per prima composto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, nel precisare che la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal sono governate dal criterio della parziarietà e si Parte_2 interpretano in proporzione delle rispettive quote di proprietà millesimale, viene precisato che tale principio si applica rispetto ai terzi dopo l'accertamento dell'obbligazione gravante sulla compagine condominiale,
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testualmente affermandosi che, conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Infatti, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del quest'ultima viceversa divisibile pro quota e Parte_2 quindi suscettibile di esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della rappresentanza conferita all'amministratore, sia rimasto inadempiente.
Nella specie, tuttavia, le parti hanno inteso derogare ai suddetti principi di diritto;
infatti, all'art. 5 del contratto di appalto rubricato “Rinuncia al vincolo solidale” hanno espressamente convenuto che “L'Appaltatore rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1294 c.c., talché in caso di mancato e/o ritardato ovvero parziale pagamento, esso potrà rivalersi unicamente nei confronti dei condomini resisi morosi. Dal canto suo il
Committente, senza alcuna richiesta da parte dell'impresa appaltatrice, sarà tenuto a comunicare alla stessa, ogni due mesi se del caso, i nominativi dei condomini morosi, onde consentire il recupero direttamente. All'uopo si allega al presente contratto il piano di riparto preventivo dell'importo dei lavori, contenente l'elenco di tutti i condomini con i rispettivi millesimi condominiali, la loro residenza e le somme pro quota a carico degli stessi”.
Questione preliminare ed assorbente, quindi, risulta essere l'interpretazione dell'art. 5 del mentovato contratto di appalto.
Ad avviso del Tribunale, l'articolo in questione preclude il riconoscimento di un vincolo di solidarietà tra i condomini in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato dall'amministratore con la società opposta. In tal senso depone, anzitutto, l'interpretazione letterale della clausola: segnatamente, risulta significativo il riferimento esplicito alla “solidarietà” contenuto nel testo dell'articolo; inoltre si evidenzia l'utilizzo della locuzione “rinuncia”, con riferimento al citato “vincolo di solidarietà”; in terzo luogo, l'inciso “si impegna, di conseguenza, ad agire solo ed esclusivamente nei confronti dei
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condomini resisi morosi”, mira ad escludere, in modo esplicito ed univoco, la possibilità di richiedere il pagamento anche a condomini non inadempienti ovvero latu sensu, in caso di inadempimento, al Parte_2 complessivamente inteso. Sotto ulteriore profilo, e sempre sul piano letterale- formale, non risultano condivisibili i rilievi dell'opponente secondo cui la disciplina dell'articolo 5 sarebbe relativa alla fase strictu sensu esecutiva: anzitutto l'esonero della responsabilità solidale è stato considerato essenziale ed indispensabile nella conclusione del Contratto d'Appalto; sotto un secondo profilo la fase esecutiva o dell'escussione non è in alcun modo esplicitata nel testo negoziale, né in tale articolo, né in altre clausole.
In ragione di quanto esposto, l'interpretazione letterale, intesa quale operazione ermeneutica finalizzata all'accertamento dell'intenzione dei contraenti sulla base del senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate del contratto, alla luce dell'intero contesto negoziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c. conduce pertanto ad escludere la permanenza della solidarietà dei condomini nei confronti del soggetto terzo contraente: tale conclusione è particolarmente significativa in quanto, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, il criterio letterale-formale costituisce il principale strumento interpretativo (Cass. Civ. 23/04/2010 n.
9786; Cass. Civ. 22/02/2007 n. 4176). In secondo luogo, le deduzioni di parte opponente relative alla disciplina giuridica delle obbligazioni condominiali non sono conferenti ai fini della risoluzione della controversia e anzi, al contrario, inducono ulteriormente a ritenere escluso il vincolo della solidarietà nei termini sopra esposti. Invero, la tesi di parte opponente secondo cui, in adesione all'orientamento oggi maggioritario si dovrà pervenire alla conclusione che la domanda di (quindi l'azione proposta) andava incardinata nei confronti del mentre la successiva, eventuale, azione Parte_2 esecutiva doveva – invece – essere promossa nei confronti dei condomini inadempienti risulta condivisibile sul piano generale: tuttavia, proprio tale conclusione induce a ritenere che una previsione in sede negoziale, quale il
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citato art. 5, avente ad oggetto l'esplicita l'esclusione del vincolo di solidarietà, sia stata inserita non soltanto per ribadire un principio già acquisito in sede normativa e giurisprudenziale, ma al contrario, in senso rafforzativo e specialistico, per escludere la solidarietà anche in relazione alla fase ex ante ovvero in relazione all'obbligo di pagamento.
Del resto, la società opposta procedeva a richiedere all'amministrazione condominiale l'anagrafica condominiale e la lista dei condomini morosi aggiornato al 20/02/2023 (doc. allegato al fascicolo monitorio) per poi procedere a richiedere il pagamento pro quota, all'opponente quale condomino moroso.
E, inoltre, la stessa difesa di parte opponente, con l'atto di opposizione, confermava l'esistenza del contratto di appalto, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e l'esecuzione dei lavori. Né, infine, alle generiche contestazioni sollevate dall'opponente circa le quote di pagamento comunicate dall'Amministratore del Condominio, ha fatto seguito alcuna azione nei confronti di quest'ultimo, ciò che porta a ritenere certo il credito azionato in fase monitoria. Ancora, si rileva come il giudizio azionato dall'odierno opponente innanzi al Giudice di Pace di Napoli, r.g. 68997/21, di opposizione al D.I. con il quale la società odierna opposta chiedeva il pagamento delle precedenti quote per l'importo di € 1.911,96, ha visto il rigetto dell'opposizione con sentenza n. 25016 del 23/12/2024.
In tale giudizio veniva espletata la Ctu redatta dall'Ing. P. (doc. 4 Per_1 allegato alle memorie istruttorie di parte opposta) che escludeva la presenza
“di danni all'appartamento de quo poiché infiltrazioni all'interno dell'immobile non vi sono, deprezzamento dell'immobile in conseguenza dell'imperfetta esecuzione dei lavori non vi è poiché le condizioni manutentive dello stesso sono peggiori di quello delle facciate dello stabile”.
Da tanto ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente per il risarcimento dei danni all'interno della proprietà di parte opponente asseritamente causati dai lavori alle parti comuni.
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Devono, in conclusione, per le superiori considerazioni, ritenersi infondate l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente con la conferma del decreto ingiuntivo n. 2824/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il
31/03/2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (valore minimo dello scaglione fino ad € 26.000,00) tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/8/2022
(G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di parte opposta di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in quanto tardivamente proposta solo con la comparsa conclusionale depositata il
21/7/2025.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3) conferma il decreto ingiuntivo n. 2824/23 emesso dal Tribunale di Napoli il
31/03/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4) condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese di giudizio che liquida in € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli l'11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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