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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/11/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. AR La TA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1387 2023
TRA
(C.F. , con l'Avv. Di Vara Parte_1 P.IVA_1
Riccardo
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26 novembre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 631/22, pubblicata in data 25 novembre 2022, il Giudice di Pace di Termini
Imerese ha revocato il decreto ingiuntivo n. 726/21 e condannato a pagare Controparte_1 al la somma di euro 2.131,89, oltre interessi e spese, a titolo Parte_1 di oneri condominiali insoluti, con compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova del credito fatto valere dal , avente fonte nelle delibere assembleari di approvazione Parte_1 dei rendiconti e dei piani di riparto relativi alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, non impugnati.
Relativamente alle sorti del decreto ingiuntivo ed alla regolamentazione delle spese di lite, la sentenza di primo grado ha ritenuto di disporre la revoca del decreto e la compensazione
1 parziale delle spese in ragione del fatto che la mancata produzione in giudizio del fascicolo monitorio ad opera del non ha reso possibile la verifica della sussistenza dei Parte_1 presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione.
La sentenza di primo grado è stata tempestivamente appellata dal Parte_1
che ha sostenuto che il decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere revocato e
[...] che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste interamente a carico del , essendo CP_1 stata prodotta, in sede di opposizione, la documentazione del monitorio, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha chiesto al Tribunale di: i) confermare il decreto ingiuntivo n. 726/2021 emesso dal Giudice di Pace di Termini Imerese;
ii) condannare l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
La causa, nella contumacia dell'appellato, sulla base delle conclusioni rassegnate, è stata rimessa in decisione all'udienza del 26 novembre 2025.
Tanto premesso, l'appello va accolto per la semplice ragione che l'opponente, in data 7 aprile
2022, aveva prodotto, in allegato alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado, i documenti contenuti nel fascicolo monitorio, sui quali, peraltro, il Giudice di prime cure ha fondato la pronuncia condannatoria.
Se vi fossero stati dubbi in ordine alla corrispondenza della documentazione depositata nella fase dell'opposizione con quella depositata nella fase monitoria, da ritenersi insussistenti data l'assenza di contestazioni sul punto tra le parti, il Giudice di prime cure avrebbe potuto effettuare di ufficio la verifica posto che: i) il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio
è acquisito di ufficio dalla Cancelleria del giudice dell'opposizione in ragione dell'unicità delle due fasi e dell'unicità dell'ufficio giudiziario (cfr Cass. Sez. U. 14475/15, punti 45, 46, 47); ii) il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio contiene il fascicolo di parte, che, infatti, può essere ritirato ex art. 638 cpc (nella versione vigente ratione temporis) se non è stata proposta opposizione mentre, se è stata proposta opposizione, può essere ritirato solo previa autorizzazione giudiziale ex art. 169, primo comma, cpc (cfr Cass. Sez. U. 14475/15, punti
45, 46, 47).
Per le ragioni esposte, sussistendo piena identità tra i documenti prodotti nel monitorio ed i documenti prodotti in sede di opposizione, comprovanti la pretesa fatta valere dal
Pag. 2 di 3 per come sostenuto nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, Parte_1
l'appello va accolto.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo n. 726/2021, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui il Giudice di Pace di Termini
Imerese ha ingiunto a di pagare al Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 2.131,89, oltre interessi legali e spese.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22 tenuto conto della semplicità delle questioni decise.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 631/2022 del Giudice di Pace di Termini
Imerese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto:
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 726/2021 del Giudice di Pace di Termini Imerese;
- CONFERMA l'esecutività del decreto ingiuntivo;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore del Controparte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per il giudizio di primo Parte_1 grado ed in complessivi euro 1.474,00 (di cui euro 1.300,00 per compensi ed euro 174,00 per esborsi) per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta.
30/11/2025
Il Giudice
AR La TA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. AR La TA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1387 2023
TRA
(C.F. , con l'Avv. Di Vara Parte_1 P.IVA_1
Riccardo
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26 novembre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 631/22, pubblicata in data 25 novembre 2022, il Giudice di Pace di Termini
Imerese ha revocato il decreto ingiuntivo n. 726/21 e condannato a pagare Controparte_1 al la somma di euro 2.131,89, oltre interessi e spese, a titolo Parte_1 di oneri condominiali insoluti, con compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova del credito fatto valere dal , avente fonte nelle delibere assembleari di approvazione Parte_1 dei rendiconti e dei piani di riparto relativi alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, non impugnati.
Relativamente alle sorti del decreto ingiuntivo ed alla regolamentazione delle spese di lite, la sentenza di primo grado ha ritenuto di disporre la revoca del decreto e la compensazione
1 parziale delle spese in ragione del fatto che la mancata produzione in giudizio del fascicolo monitorio ad opera del non ha reso possibile la verifica della sussistenza dei Parte_1 presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione.
La sentenza di primo grado è stata tempestivamente appellata dal Parte_1
che ha sostenuto che il decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere revocato e
[...] che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste interamente a carico del , essendo CP_1 stata prodotta, in sede di opposizione, la documentazione del monitorio, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha chiesto al Tribunale di: i) confermare il decreto ingiuntivo n. 726/2021 emesso dal Giudice di Pace di Termini Imerese;
ii) condannare l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
La causa, nella contumacia dell'appellato, sulla base delle conclusioni rassegnate, è stata rimessa in decisione all'udienza del 26 novembre 2025.
Tanto premesso, l'appello va accolto per la semplice ragione che l'opponente, in data 7 aprile
2022, aveva prodotto, in allegato alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado, i documenti contenuti nel fascicolo monitorio, sui quali, peraltro, il Giudice di prime cure ha fondato la pronuncia condannatoria.
Se vi fossero stati dubbi in ordine alla corrispondenza della documentazione depositata nella fase dell'opposizione con quella depositata nella fase monitoria, da ritenersi insussistenti data l'assenza di contestazioni sul punto tra le parti, il Giudice di prime cure avrebbe potuto effettuare di ufficio la verifica posto che: i) il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio
è acquisito di ufficio dalla Cancelleria del giudice dell'opposizione in ragione dell'unicità delle due fasi e dell'unicità dell'ufficio giudiziario (cfr Cass. Sez. U. 14475/15, punti 45, 46, 47); ii) il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio contiene il fascicolo di parte, che, infatti, può essere ritirato ex art. 638 cpc (nella versione vigente ratione temporis) se non è stata proposta opposizione mentre, se è stata proposta opposizione, può essere ritirato solo previa autorizzazione giudiziale ex art. 169, primo comma, cpc (cfr Cass. Sez. U. 14475/15, punti
45, 46, 47).
Per le ragioni esposte, sussistendo piena identità tra i documenti prodotti nel monitorio ed i documenti prodotti in sede di opposizione, comprovanti la pretesa fatta valere dal
Pag. 2 di 3 per come sostenuto nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, Parte_1
l'appello va accolto.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo n. 726/2021, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui il Giudice di Pace di Termini
Imerese ha ingiunto a di pagare al Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 2.131,89, oltre interessi legali e spese.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22 tenuto conto della semplicità delle questioni decise.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 631/2022 del Giudice di Pace di Termini
Imerese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto:
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 726/2021 del Giudice di Pace di Termini Imerese;
- CONFERMA l'esecutività del decreto ingiuntivo;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore del Controparte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per il giudizio di primo Parte_1 grado ed in complessivi euro 1.474,00 (di cui euro 1.300,00 per compensi ed euro 174,00 per esborsi) per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta.
30/11/2025
Il Giudice
AR La TA
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