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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, dal e dall' Controparte_1 CP_2 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6120/2022 R.g. Lavoro
TRA
(c.f.: , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Scialla ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(c.f.: , in persona del Sindaco p.t., difeso e rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Pasquale Pintauro ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
(c.f.: , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato come in atti
Terzo chiamato in causa
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 30.11.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto in qualità di LSU dal 01.10.1995 al CP_1
31.12.2020 e di aver svolto mansioni di custode presso l'asilo nido comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00; di aver percepito dall' un assegno mensile di € 600,00; che il comune di CP_2
Pag. 1 di 4 ha aderito, con determinata dirigenziale nr. 1545 del 16.12.2020, all'avviso pubblico di selezione CP_1 per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% di nr. 23 LSU;
di non aver partecipato al suddetto avviso e di essere rimasto comunque in servizio come LSU presso il comune in virtù dell'ordine di servizio prot. nr. 2128 dell'11.01.2021 svolgendo attività lavorativa presso il comune, per il periodo dal 26.01.2021 al 24.03.2021, secondo il monte orario ovvero dal lunedì al venerdì dalle CP_2 ore 08.00 alle ore 12.00; che in data 24.03.2021, a seguito della mancata erogazione dell'assegno da parte dell' il comune ha interrotto, con effetto immediato, la prosecuzione del servizio;
che l a CP_2 CP_2 seguito di richiesta di chiarimenti, gli ha comunicato che era onere del comune comunicare all Pt_2 la mancata partecipazione all'avviso pubblico e la prosecuzione dell'attività con mansioni di LSU;
che la mancata percezione dell'assegno ha determinato un pregiudizio economico, aggravando altresì le sue precarie condizioni di salute.
Tanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze del con le modalità e nei termini di cui in Controparte_1 premessa e, per l'effetto: Condannare parte resistente al pagamento in favore del sig. della somma Parte_1 corrispondente all'ammontare dell'assegno erogato dall' a favore degli LSU pari al complessivo importo di € CP_2
1.800,00 (€ 600,00 x 3 mensilità); Condannare, altresì, parte resistente al versamento anche dei contributi previdenziali
e assistenziali maturati dall'istante nel corso del predetto rapporto di lavoro;
Condannare, infine, parte resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal ricorrente e specificati in premessa, che si quantificano nella somma complessiva di € 5.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa». Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito tardivamente il comune chiedendo il rigetto del ricorso. Ha evidenziato che alcuna responsabilità è imputabile all'ente, il quale ha cancellato dalla piattaforma solo i 22 LSU stabilizzati.
All'udienza del 09.10.2025 è stato ordinato alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' quale litisconsorte necessario, con riferimento alla domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi (Cass., nr. 8956/2020).
L' si è costituito in giudizio in data 25.11.2025 chiedendo, nel caso in cui fosse accertata la CP_3 fondatezza della domanda, di accogliere la connessa domanda, anch'essa avanzata dal ricorrente, di pagamento all' dei conseguenti contributi previdenziali con vittoria di spese. CP_2
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., mediante esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, deve darsi atto, attesa la tardiva costituzione del che all'udienza del CP_1
05.12.2024 è stata revocata la dichiarazione di contumacia (cfr. verbale di udienza nel fasc. tel.).
La domanda è fondata.
È documentalmente provato che con ordine di servizio nr. 2128 dell'11.01.2021 il ricorrente è stato
Pag. 2 di 4 assegnato in qualità di LSU, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 come da monte orario presso la casa comunale;
è, altresì, provato che in data 24.03.2021, a seguito della mancata CP_2 erogazione da parte dell' dell'assegno, il comune ha interrotto l'esecuzione della prestazione (cfr. CP_2 all. prod. tel. ric.).
Deve ritenersi pacifica, in quanto circostanza non contestata dal comune, che per il periodo dal
26.01.2021 al 24.03.2021, la parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa presso la casa comunale pur senza ricevere l'erogazione dell'assegno da parte dell' CP_2
L'art. 5, comma 1, d.lgs. nr. 81/2000 dispone: «Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano:
a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;
c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
d) la località e la sede di svolgimento delle attività;
e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;
f) le modalità organizzative delle attività;
g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma»
Il successivo comma 2 stabilisce: «La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all nazionale della CP_3 previdenza sociale ( territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo CP_2
23 dicembre 1997, n. 469».
Dal combinato disposto delle suindicate disposizioni, emerge che l'assegnazione del ricorrente quale
LSU presso la casa comunale, come da ordine di servizio nr. 2128 dell'11.01.2021, avrebbe dovuto essere oggetto di una apposita delibera con la quale l'ente utilizzatore avrebbe dovuto indicare l'attività espletata, la durata, le modalità, l'orario nonché la forma assicurativa attivata. Tale delibera, poi, avrebbe dovuto essere comunicata al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all CP_2
E, tuttavia, nulla di ciò è stata effettuato dal comune, il quale solo in data 25.03.2021, quando
Pag. 3 di 4 oramai il servizio del ricorrente era già stato sospeso, ha chiesto chiarimenti all' sulla mancata Pt_2 corresponsione dell'assegno (cfr. all. prod. tel. conv).
Ne consegue che il comune di va condannato al pagamento della somma di € 1.800,00, pari CP_1 alla somma che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere dall'INPS, a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta per il periodo dal 26.01.2021 al 24.03.2021.
Il va altresì condannato va condannato al versamento dei contributi per il medesimo CP_1 periodo, non risultando prescritti.
Non può, invece, trovare accoglimento la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non, in quanto il ricorso è carente di allegazioni in ordine alla natura, esistenza e quantificazione del danno.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico del datore di lavoro. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto dei parametri minimi, del valore della controversia (scaglione 1.101-5200) e della natura della causa (controversia in materia di lavoro).
Compensate della metà le spese nei confronti dell' atteso il mancato svolgimento di attività CP_2 istruttoria da parte dell'ente e tenuto conto del contenuto seriale della memoria di costituzione in controversie come quelle per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 1.800,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
CP_
2) condanna il comune di al versamento presso l' dei contributi previdenziali e CP_1 assistenziali relativi allo svolgimento dell'attività lavorativa quale LSU per il periodo dal
26.01.2021 al 24.03.2021;
3) condanna il al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte Controparte_1 ricorrente che liquida in € 1.314,00 oltre IVA e CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) condanna il di al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell che CP_1 CP_1 CP_2 liquida liquidandole in € 657,00 oltre accessori se per legge dovuti.
Nola, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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