Articolo 3 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 marzo 1985
Art. 3.
Nella gestione del conto corrente di cui all'articolo 1, si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui.
Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'articolo 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.
Entrata in vigore il 1 marzo 1985
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