Art. 3.
Nella gestione del conto corrente di cui all'articolo 1, si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui.
Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'articolo 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.
Nella gestione del conto corrente di cui all'articolo 1, si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui.
Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'articolo 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.