TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 107
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie dell’art. 1373 (Rinnovazione del procedimento disciplinare) del Decreto Legislativo 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere

    Il Ministero era tenuto al rispetto del termine decadenziale normativamente previsto con decorrenza dalla data di adozione della decisione di autotutela, risultando per tabulas il corretto operato in merito a tale profilo temporale. La sentenza del Tar Sicilia n. 693/2016 richiamata dalla ricorrente non assume rilievo nel presente giudizio, riguardando una fattispecie non sovrapponibile.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie degli articoli 751 (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore), 732 (Contegno del militare) e 733 (Norme di tratto) del DPR 15.3.2010 n. 90 e degli articoli 1370 (Contestazione degli addebiti e diritto di difesa), 1398 comma 6 (Procedimento disciplinare – motivazione del provvedimento) e 1399 (Procedure per infliggere la consegna di rigore) del Decreto legislativo 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere per carenza del motivo primario e travisamento dei fatti

    Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito di una completa istruttoria e risulta compiutamente motivato. La documentazione agli atti smentisce la versione dei fatti della ricorrente, evidenziando un quadro in cui il comportamento della ricorrente e del collega non era rispettoso delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio. Le dichiarazioni di altri militari confutano la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie dell’art. 1398, comma 1 (Procedimento disciplinare – tempestività dell’azione disciplinare) e dell’art. 1393, comma 1 (Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale) del Decreto legislativo 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere per violazione del diritto di difesa

    L’inizio della prima procedura disciplinare, incardinatasi con l’atto dell’11.3.2024, risulta conforme al canone della ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti. L’addebito disciplinare formulato dal Comando è stato il frutto di un’articolata fase istruttoria preliminare, avendo l’Amministrazione resistente ravvisato una particolare gravità della condotta addebitata alla ricorrente e la complessità dell’accertamento dei fatti. Ha ritenuto altresì necessario interessare la Procura Militare.

  • Rigettato
    Violazione di legge, in specie dell’art. 1355 (Criteri per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari) del Decreto legislativo 15.3.2010, n. 66; eccesso di potere per carenza del motivo primario e travisamento dei fatti e/o violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa. Dagli atti di causa non è desumibile la sussistenza dei dedotti profili di censura, sulla base di quanto emerge dal contenuto del provvedimento sanzionatorio unitamente ai correlati atti dell’espletato procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 107
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 107
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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