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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11515 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38779/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Parte_1
Pietramala; ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
resistente
OGGETTO: ricongiungimento familiare
Con ricorso ex art.281 undecies cpc. depositato in data 25.09.2024, , Parte_1 cittadino iraniano titolare di protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio di visto di ingresso in favore della coniuge, emesso dall'Ambasciata
d'Italia a Teheran il 21.07.2024; conseguentemente ha chiesto l'annullamento del suddetto diniego, l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare e per l'effetto di ordinare a parte resistente il rilascio di visto per motivi familiari in favore della sig.ra
Parte_2
Con decreto del Tribunale del 07.10.2024 è stata fissata udienza di trattazione del giudizio al 14.02.2024 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata disposta la notifica del ricorso a controparte.
1 Rilevato in sede di udienza che parte resistente non si era costituita in giudizio, rilevata la mancata prova della notifica a cura del ricorrente, l'udienza è stata rinviata al
30.05.2025 con nuovo termine per il deposito della suddetta prova;
in difetto, è stato autorizzato il rinnovo della notifica, con invio e deposito in modalità telematica nel rispetto dei termini di cui all'art. 281- undecies cpc.
Nel termine all'uopo assegnato non è stata data prova della notifica del ricorso al resistente. CP_1
Rilevato quanto sopra, considerato che controparte non si è costituita in giudizio, dunque, che non risulta correttamente instaurato il contraddittorio, il ricorso non può essere esaminato e deve essere dichiarato improcedibile.
Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese di lite in mancanza di costituzione in giudizio di parte resistente.
PQM
Il Tribunale così dispone:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 30 maggio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38779/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Parte_1
Pietramala; ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
resistente
OGGETTO: ricongiungimento familiare
Con ricorso ex art.281 undecies cpc. depositato in data 25.09.2024, , Parte_1 cittadino iraniano titolare di protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio di visto di ingresso in favore della coniuge, emesso dall'Ambasciata
d'Italia a Teheran il 21.07.2024; conseguentemente ha chiesto l'annullamento del suddetto diniego, l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare e per l'effetto di ordinare a parte resistente il rilascio di visto per motivi familiari in favore della sig.ra
Parte_2
Con decreto del Tribunale del 07.10.2024 è stata fissata udienza di trattazione del giudizio al 14.02.2024 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata disposta la notifica del ricorso a controparte.
1 Rilevato in sede di udienza che parte resistente non si era costituita in giudizio, rilevata la mancata prova della notifica a cura del ricorrente, l'udienza è stata rinviata al
30.05.2025 con nuovo termine per il deposito della suddetta prova;
in difetto, è stato autorizzato il rinnovo della notifica, con invio e deposito in modalità telematica nel rispetto dei termini di cui all'art. 281- undecies cpc.
Nel termine all'uopo assegnato non è stata data prova della notifica del ricorso al resistente. CP_1
Rilevato quanto sopra, considerato che controparte non si è costituita in giudizio, dunque, che non risulta correttamente instaurato il contraddittorio, il ricorso non può essere esaminato e deve essere dichiarato improcedibile.
Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese di lite in mancanza di costituzione in giudizio di parte resistente.
PQM
Il Tribunale così dispone:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 30 maggio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
2