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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SS PI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 652/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 [...]
, ( avv.to Baldassarre Giuseppe) Parte_3 Parte_4
contro
Controparte_1
( avv. BELLOMO MICHELE e avv. ANTONIO LANDI)
[...]
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che la con contratto di finanziamento a Controparte_1 medio lungo termine del 22 marzo 2007, mutuava alla società l'importo di € Parte_5
370.000,00.
A garanzia dell'adempimento veniva rilasciata fideiussione sino alla concorrenza di € 520.000,00, da
, , . Parte_3 Parte_6 Parte_2 Parte_4
pagina 1 di 8 Con atto di erogazione e quietanza finale del 2/10/2008, le parti ridefinivano l'importo del finanziamento in € 353.331,73 e la società mutuataria si obbligava a rimborsare il finanziamento in dieci anni, a mezzo venti rate semestrali.
Con scrittura privata dell'8/03/2011, le parti rimodulavano il piano di ammortamento del finanziamento, in seguito alla richiesta della società mutuataria di sospensione del pagamento di due rate semestrali.
Con verbale di assemblea straordinaria a rogito Notar del 19/12/2012, rep. 945, racc. Persona_1
677, la società mutava la propria denominazione in Parte_5 Parte_1
La società mutuataria si rendeva inadempiente all'obbligo di rimborso delle rate, incorrendo nella decadenza dal beneficio del termine
Con decreto ingiuntivo del 29.08.2016 n. 3393/2016 provvisoriamente esecutivo, notificato in data 30 settembre 2016, il Tribunale di Bari ingiungeva a ed ai fideiussori Parte_1 il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 288.695,31, oltre interessi sino al soddisfo, nonché spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la società , , Parte_1 Parte_3
, hanno proposto opposizione . Parte_6 Parte_2 Parte_4
Esponevano che la aveva intrattenuto con la Banca opposta un contratto di Parte_7
apertura di conto corrente n. 4450.18 del 28/11/1989 ed i conti collegati anticipi nn. 3173898.58, n.
55429210.15 e 13062.68 (tutti chiusi) e lamentando, con riguardo al contratto di finanziamento dedotto nel giudizio monitorio, l'erronea quantificazione del proprio credito da parte della banca per avere la stessa stipulato un contratto di mutuo contenente una promessa usuraria per il caso della patologia del rapporto (caso del tasso di mora e caso della estinzione anticipata) per effetto della quale discendeva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. con correlato obbligo di restituire solo la sorte capitale.
Hanno contestato il carattere usurario dei tassi di interesse pattuiti e l'indeterminatezza del TAEG e deducevano di aver affidato i contratti di mutuo alla stima di un perito contabile che aveva concluso per la ricorrenza, in tutti e due i contratti, di una pattuizione usuraria.
Instavano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e spiegavano domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna della alla restituzione di quanto Controparte_1
indebitamente percepito in esecuzione del c/c ordinario n. 4450.18, del c/c anticipi n. 13062.68, del portafoglio anticipi sbf n. 3173898.58 e del portafoglio anticipi sbf n. 55429210.15, stipulati tra le stesse parti, attese le nullità dalla stessa eccepite con riguardo ai suddetti rapporti contrattuali.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per il rigetto. CP_2
pagina 2 di 8 Eccepiva, in particolare, la prescrizione quinquennale decorrente dai versamenti ex art. 2948, comma 4
c.c., dell'eventuale diritto di controparte alla restituzione degli interessi e di ogni altro onere che dovesse risultare essere stato indebitamente pagato dagli opponenti, nonché la prescrizione decennale.
Ciò in quanto ogni versamento deve essere considerato solutorio.
Eccepiva la prescrizione ed in relazione ai conti correnti n. 00003201, n. 4450.18, n. 3173898.58, n.
55429210.15, n. 13062.68 deduceva che, applicando i principi in tema di prescrizione dettati dalle
Sezioni Unite con Sentenza n. 24418/2010, relativamente a tutti i conti, tutte le competenze addebitate erano irripetibili in quanto pagate mediante versamenti solutori affluiti sui conti correnti.
Il Tribunale di Bari, istruita la causa con nomina di CTU tecnico contabile, con la sentenza n.
1240/2023 pubblicata il 5.04.2023 rigettava l'opposizione e confermava il Decreto Ingiuntivo opposto n. 3393/2016; rigettava, altresì, le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti;
compensava per 1/3 le spese processuali e condannava gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla
[...]
i restanti 2/3 Controparte_1
Argomentava che il credito azionato in via monitoria si fondava sul contratto di finanziamento chirografario n. 741409529/20 a medio/lungo termine “Welcome Energy – Finanziamento fotovoltaico”, stipulato tra la e la società Controparte_1 Parte_5
(successivamente denominata con scrittura privata del 22.03.2007. In data Parte_1
02.10.2008, le parti contraenti avevano sottoscritto l'atto di erogazione e quietanza finale e, in data
08.03.2011, avevano stipulato una scrittura privata ad integrazione e parziale modifica delle pattuizioni dell'originario contratto di finanziamento del 22.03.2007.
La aveva fornito idonea prova del credito azionato. CP_1
Rigettava l'eccezione di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza del TAEG risultando lo stesso indicato al pari dei vari costi del finanziamento.
Rigettava, altresì, l'eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti con il predetto contratto di mutuo aderendo alle conclusioni del CTU secondo cui alla data del 22/03/2007, il tasso di interesse nominale era pari al
5,130% ed il tasso di mora era pari 8,130%, mentre in data 02/10/2008, il tasso di interesse nominale era pari al 5,970% ed il tasso di mora al 8,970%. Tali valori sono tutti al di sotto dei tassi soglia di riferimento.
Pur avendo ravvisato, alla stregua della CTU, la fondatezza di numerose delle doglianze sollevate da parte opponente, la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito non poteva trovare accoglimento perché era fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla Controparte_1
[...]
pagina 3 di 8 Richiamava i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2010 secondo cui al fine dell'individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione decennale dell'esperita azione di ripetizione di indebito, i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto possono essere considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Diversamente, quando il passivo non superava il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungevano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista poteva ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Concludeva che l'attore, su cui incombeva il relativo onere, non aveva provato né allegato l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consentiva di qualificare come non già solutorie, bensì ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento.
Il CTU aveva, pertanto, tenuto conto solo delle rimesse solutorie ed aveva identificato l'esatto importo delle competenze passive non più ripetibili per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.
Ha proposto appello la contestando che il primo giudice aveva erroneamente: Parte_1
1) omesso di rilevare la mancata indicazione nel contratto di finanziamento oggetto del provvedimento monitorio del regime di capitalizzazione adottato;
2) omesso di rilevare la violazione dell'art. 115 e 116 cpc avendo erroneamente ritenuto come non dimostrata la circostanza del pagamento di alcune rate del mutuo oggetto di causa;
3) valutato l'eccezione di prescrizione in assenza di prova della chiusura del conto;
4) valutato l'eccezione di prescrizione nonostante la prova in atti dell'apertura del rapporto di conto corrente principale oggetto della domanda riconvenzionale: il conto corrente ordinario n.
4450.18. conseguente errata applicazione del principio stabilito dalla nota sentenza della corte di cassazione a sezioni unite n. 24418/2020: in assenza della prova della chiusura del conto non vi e prova del pagamento e quindi non può' decorrere la prescrizione;
5) omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento degli indebiti avanzata dalla parte opponente.
6) pronunciato in merito alla domanda riconvenzionale relativa alla cancellazione dalla cr e risarcimento danni. pagina 4 di 8 Contestava, infine, il capo sulle spese ed instava per la riforma integrale della sentenza appellata.
Si è costituita rappresentata da Controparte_1 Controparte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito contestandone la fondatezza . non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. CP_2
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità poiché l'atto di appello presenta una sufficiente indicazione delle parti della motivazione della sentenza di primo grado contestate con indicazione del ragionamento logico contro fattuale.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è nuovo non riflettendo alcuna questione sollevata con l'atto di opposizione.
Ed infatti, le contestazioni articolate in primo grado erano relative al tasso soglia e alla indeterminatezza del TAEG o ISC;
indici diversi dalla capitalizzazione.
Peraltro, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'ammortamento alla francese comporta la capitalizzazione semplice, assolutamente lecita con la conseguenza che la mancata indicazione della capitalizzazione, ma solo l'indicazione (esistente nel caso di specie) della modalità di ammortamento alla francese, non comporta alcuna indeterminatezza degli interessi.
Vista la novità della doglianza, la richiesta integrazione della CTU per i rapporti azionati e oggetto del decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
Va rigettato anche il secondo motivo di cui l'appellante ha subordinato l'esame all'accoglimento del primo.
Sono infondati i motivi terzo e quarto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ovvero altre nullità contrattuali maturate con riguardo ad un conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi ovvero di altra rimessa illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi o la rimessa non dovuta sono state registrate;
ciascun versamento infatti non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Sez. U, n. 24418 del 02/12/2010; Sez.
1 - , Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022).
pagina 5 di 8 E' stato chiarito, altresì, che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.Sez. U, n. 15895 del 13/06/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito la necessità che il correntista fornisca in giudizio la prova che il conto corrente contestato sia affidato, dovendosi in difetto tutte le rimesse reputarsi solutorie, indipendentemente dalla specifica individuazione delle stesse da parte della banca
(Cass. n. 12977/2018).
Orbene, nel caso di specie, una prova in tal senso non è stata fornita da parte appellante.
A ciò aggiungasi che come provato dalla Banca ed accertato dal CTU, v'è stata la chiusura dei rapporti non azionati in sede monitoria nel 2015.
La ha prodotto in atti la missiva decadenza dal beneficio del termine e di messa in mora del CP_1
5/02/2016 a firma , ove si evidenzia la chiusura del conto Controparte_1
corrente n. 4450, avvenuta in data 22/12/2015.
Anche il CTU ha accertato la chiusura dei conti.
Avverso tali risultanze alcuna specifica contestazione da parte degli opponenti- odierni appellanti che, peraltro, in primo grado hanno affermato la chiusura dei conti.
Al riguardo, così si legge a pag. 8 della comparsa conclusionale depositata in primo grado: “Si precisa che perchè sono dati importanti per la delibazione della domanda riconvenzionale da parte del
Tribunale che:
1 Tutti questi rapporti si sono chiusi nel 2015.
2 Il ctu ha potuto accertare che i conti anticipi si sono chiusi a zero.
3 Il conto corrente ordinario n. 4450.18 risulta formalmente ancora in essere alla data del 30/11/2015 ma sulla base della visura della CR in atti è possibile affermare che lo stesso è stato chiuso a 0 dopo aver volturato a sofferenza un debito di € 71.180,95.
Il ctu afferma a pag. 30 della relazione che “L'ultimo estratto conto disponibile al 30.11.2015 riporta un saldo di € 71.180,95 a debito della correntista”. Tale affermazione potrebbe fare ritenere che il conto fosse aperto alla data della domanda riconvenzionale.
Tale circostanza non corrisponde però al vero perchè la prova della chiusura del conto è stata fornita dalla parte opponente a mezzo della visura della CR della Banca d'Italia in atti”.
pagina 6 di 8 In maniera del tutto contraddittoria, invece, alle pagine 8 e 9 dell'atto di appello si sostiene l'assunto della perdurante apertura del predetto conto corrente ordinario al fine di escludere il decorso della prescrizione ed instare per la delibazione della domanda di accertamento negativo del credito che sarebbe stata presentata in via autonoma.
Le censure non sono condivisibili poiché fondate su presupposti errati o comunque non dimostrati.
Le predette competenze non possono più essere oggetto di ripetizione, in quanto prescritte.
Né parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, ha provato né allegato l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consentiva di qualificare non già come solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento.
La giurisprudenza ha in più occasioni ribadito la necessità che il correntista fornisca in giudizio la prova che il conto corrente contestato sia affidato, dovendosi in difetto tutte le rimesse reputarsi solutorie, indipendentemente dalla specifica individuazione delle stesse da parte della banca (Cass. n.
12977/2018).
Parte appellante, a pag. 32 dell'atto di gravame, riproduce una tabella che dimostra, in modo chiaro,
l'esistenza del fido con riferimento al conto corrente ordinario oggetto di giudizio nel periodo di tempo che va dal 1999 al 2006 incluso.
Trattasi, tuttavia, di una tabella realizzata dalla stessa parte appellante, priva di valenza probatoria e prodotta solo nel presente grado.
Il quinto motivo è infondato.
Non vi è nessuna omissione del Tribunale avendo parte attrice – odierna appellante proposto, in via riconvenzionale, domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e non già una domanda mirata solo all'accertamento della nullità.
Quanto al sesto motivo, nel giudizio di primo grado non vi è alcuna prova in merito alla illiceità della
Co segnalazione presso la mai neanche provata né in ordine al risarcimento dei danni.
Ne consegue l'infondatezza del motivo e la correttezza della sentenza che indica una mancanza dell'an debeatur.
Non vi è alcuna violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.
Dall'infondatezza delle doglianze discende la correttezza della statuizione sulle spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 288.695,31) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Nulla pe le spese della parte non costituita.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
pagina 7 di 8
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , , avverso la Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
sentenza del Tribunale di Bari n. 1240/2023 pubblicata il 5.04.2023, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di Controparte_1
- nulla per le spese dei contumaci
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est.
SS PI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SS PI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 652/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 [...]
, ( avv.to Baldassarre Giuseppe) Parte_3 Parte_4
contro
Controparte_1
( avv. BELLOMO MICHELE e avv. ANTONIO LANDI)
[...]
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che la con contratto di finanziamento a Controparte_1 medio lungo termine del 22 marzo 2007, mutuava alla società l'importo di € Parte_5
370.000,00.
A garanzia dell'adempimento veniva rilasciata fideiussione sino alla concorrenza di € 520.000,00, da
, , . Parte_3 Parte_6 Parte_2 Parte_4
pagina 1 di 8 Con atto di erogazione e quietanza finale del 2/10/2008, le parti ridefinivano l'importo del finanziamento in € 353.331,73 e la società mutuataria si obbligava a rimborsare il finanziamento in dieci anni, a mezzo venti rate semestrali.
Con scrittura privata dell'8/03/2011, le parti rimodulavano il piano di ammortamento del finanziamento, in seguito alla richiesta della società mutuataria di sospensione del pagamento di due rate semestrali.
Con verbale di assemblea straordinaria a rogito Notar del 19/12/2012, rep. 945, racc. Persona_1
677, la società mutava la propria denominazione in Parte_5 Parte_1
La società mutuataria si rendeva inadempiente all'obbligo di rimborso delle rate, incorrendo nella decadenza dal beneficio del termine
Con decreto ingiuntivo del 29.08.2016 n. 3393/2016 provvisoriamente esecutivo, notificato in data 30 settembre 2016, il Tribunale di Bari ingiungeva a ed ai fideiussori Parte_1 il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 288.695,31, oltre interessi sino al soddisfo, nonché spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la società , , Parte_1 Parte_3
, hanno proposto opposizione . Parte_6 Parte_2 Parte_4
Esponevano che la aveva intrattenuto con la Banca opposta un contratto di Parte_7
apertura di conto corrente n. 4450.18 del 28/11/1989 ed i conti collegati anticipi nn. 3173898.58, n.
55429210.15 e 13062.68 (tutti chiusi) e lamentando, con riguardo al contratto di finanziamento dedotto nel giudizio monitorio, l'erronea quantificazione del proprio credito da parte della banca per avere la stessa stipulato un contratto di mutuo contenente una promessa usuraria per il caso della patologia del rapporto (caso del tasso di mora e caso della estinzione anticipata) per effetto della quale discendeva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. con correlato obbligo di restituire solo la sorte capitale.
Hanno contestato il carattere usurario dei tassi di interesse pattuiti e l'indeterminatezza del TAEG e deducevano di aver affidato i contratti di mutuo alla stima di un perito contabile che aveva concluso per la ricorrenza, in tutti e due i contratti, di una pattuizione usuraria.
Instavano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e spiegavano domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna della alla restituzione di quanto Controparte_1
indebitamente percepito in esecuzione del c/c ordinario n. 4450.18, del c/c anticipi n. 13062.68, del portafoglio anticipi sbf n. 3173898.58 e del portafoglio anticipi sbf n. 55429210.15, stipulati tra le stesse parti, attese le nullità dalla stessa eccepite con riguardo ai suddetti rapporti contrattuali.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per il rigetto. CP_2
pagina 2 di 8 Eccepiva, in particolare, la prescrizione quinquennale decorrente dai versamenti ex art. 2948, comma 4
c.c., dell'eventuale diritto di controparte alla restituzione degli interessi e di ogni altro onere che dovesse risultare essere stato indebitamente pagato dagli opponenti, nonché la prescrizione decennale.
Ciò in quanto ogni versamento deve essere considerato solutorio.
Eccepiva la prescrizione ed in relazione ai conti correnti n. 00003201, n. 4450.18, n. 3173898.58, n.
55429210.15, n. 13062.68 deduceva che, applicando i principi in tema di prescrizione dettati dalle
Sezioni Unite con Sentenza n. 24418/2010, relativamente a tutti i conti, tutte le competenze addebitate erano irripetibili in quanto pagate mediante versamenti solutori affluiti sui conti correnti.
Il Tribunale di Bari, istruita la causa con nomina di CTU tecnico contabile, con la sentenza n.
1240/2023 pubblicata il 5.04.2023 rigettava l'opposizione e confermava il Decreto Ingiuntivo opposto n. 3393/2016; rigettava, altresì, le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti;
compensava per 1/3 le spese processuali e condannava gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla
[...]
i restanti 2/3 Controparte_1
Argomentava che il credito azionato in via monitoria si fondava sul contratto di finanziamento chirografario n. 741409529/20 a medio/lungo termine “Welcome Energy – Finanziamento fotovoltaico”, stipulato tra la e la società Controparte_1 Parte_5
(successivamente denominata con scrittura privata del 22.03.2007. In data Parte_1
02.10.2008, le parti contraenti avevano sottoscritto l'atto di erogazione e quietanza finale e, in data
08.03.2011, avevano stipulato una scrittura privata ad integrazione e parziale modifica delle pattuizioni dell'originario contratto di finanziamento del 22.03.2007.
La aveva fornito idonea prova del credito azionato. CP_1
Rigettava l'eccezione di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza del TAEG risultando lo stesso indicato al pari dei vari costi del finanziamento.
Rigettava, altresì, l'eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti con il predetto contratto di mutuo aderendo alle conclusioni del CTU secondo cui alla data del 22/03/2007, il tasso di interesse nominale era pari al
5,130% ed il tasso di mora era pari 8,130%, mentre in data 02/10/2008, il tasso di interesse nominale era pari al 5,970% ed il tasso di mora al 8,970%. Tali valori sono tutti al di sotto dei tassi soglia di riferimento.
Pur avendo ravvisato, alla stregua della CTU, la fondatezza di numerose delle doglianze sollevate da parte opponente, la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito non poteva trovare accoglimento perché era fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla Controparte_1
[...]
pagina 3 di 8 Richiamava i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2010 secondo cui al fine dell'individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione decennale dell'esperita azione di ripetizione di indebito, i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto possono essere considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Diversamente, quando il passivo non superava il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungevano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista poteva ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Concludeva che l'attore, su cui incombeva il relativo onere, non aveva provato né allegato l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consentiva di qualificare come non già solutorie, bensì ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento.
Il CTU aveva, pertanto, tenuto conto solo delle rimesse solutorie ed aveva identificato l'esatto importo delle competenze passive non più ripetibili per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.
Ha proposto appello la contestando che il primo giudice aveva erroneamente: Parte_1
1) omesso di rilevare la mancata indicazione nel contratto di finanziamento oggetto del provvedimento monitorio del regime di capitalizzazione adottato;
2) omesso di rilevare la violazione dell'art. 115 e 116 cpc avendo erroneamente ritenuto come non dimostrata la circostanza del pagamento di alcune rate del mutuo oggetto di causa;
3) valutato l'eccezione di prescrizione in assenza di prova della chiusura del conto;
4) valutato l'eccezione di prescrizione nonostante la prova in atti dell'apertura del rapporto di conto corrente principale oggetto della domanda riconvenzionale: il conto corrente ordinario n.
4450.18. conseguente errata applicazione del principio stabilito dalla nota sentenza della corte di cassazione a sezioni unite n. 24418/2020: in assenza della prova della chiusura del conto non vi e prova del pagamento e quindi non può' decorrere la prescrizione;
5) omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento degli indebiti avanzata dalla parte opponente.
6) pronunciato in merito alla domanda riconvenzionale relativa alla cancellazione dalla cr e risarcimento danni. pagina 4 di 8 Contestava, infine, il capo sulle spese ed instava per la riforma integrale della sentenza appellata.
Si è costituita rappresentata da Controparte_1 Controparte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito contestandone la fondatezza . non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. CP_2
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità poiché l'atto di appello presenta una sufficiente indicazione delle parti della motivazione della sentenza di primo grado contestate con indicazione del ragionamento logico contro fattuale.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è nuovo non riflettendo alcuna questione sollevata con l'atto di opposizione.
Ed infatti, le contestazioni articolate in primo grado erano relative al tasso soglia e alla indeterminatezza del TAEG o ISC;
indici diversi dalla capitalizzazione.
Peraltro, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'ammortamento alla francese comporta la capitalizzazione semplice, assolutamente lecita con la conseguenza che la mancata indicazione della capitalizzazione, ma solo l'indicazione (esistente nel caso di specie) della modalità di ammortamento alla francese, non comporta alcuna indeterminatezza degli interessi.
Vista la novità della doglianza, la richiesta integrazione della CTU per i rapporti azionati e oggetto del decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
Va rigettato anche il secondo motivo di cui l'appellante ha subordinato l'esame all'accoglimento del primo.
Sono infondati i motivi terzo e quarto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ovvero altre nullità contrattuali maturate con riguardo ad un conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi ovvero di altra rimessa illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi o la rimessa non dovuta sono state registrate;
ciascun versamento infatti non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Sez. U, n. 24418 del 02/12/2010; Sez.
1 - , Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022).
pagina 5 di 8 E' stato chiarito, altresì, che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.Sez. U, n. 15895 del 13/06/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito la necessità che il correntista fornisca in giudizio la prova che il conto corrente contestato sia affidato, dovendosi in difetto tutte le rimesse reputarsi solutorie, indipendentemente dalla specifica individuazione delle stesse da parte della banca
(Cass. n. 12977/2018).
Orbene, nel caso di specie, una prova in tal senso non è stata fornita da parte appellante.
A ciò aggiungasi che come provato dalla Banca ed accertato dal CTU, v'è stata la chiusura dei rapporti non azionati in sede monitoria nel 2015.
La ha prodotto in atti la missiva decadenza dal beneficio del termine e di messa in mora del CP_1
5/02/2016 a firma , ove si evidenzia la chiusura del conto Controparte_1
corrente n. 4450, avvenuta in data 22/12/2015.
Anche il CTU ha accertato la chiusura dei conti.
Avverso tali risultanze alcuna specifica contestazione da parte degli opponenti- odierni appellanti che, peraltro, in primo grado hanno affermato la chiusura dei conti.
Al riguardo, così si legge a pag. 8 della comparsa conclusionale depositata in primo grado: “Si precisa che perchè sono dati importanti per la delibazione della domanda riconvenzionale da parte del
Tribunale che:
1 Tutti questi rapporti si sono chiusi nel 2015.
2 Il ctu ha potuto accertare che i conti anticipi si sono chiusi a zero.
3 Il conto corrente ordinario n. 4450.18 risulta formalmente ancora in essere alla data del 30/11/2015 ma sulla base della visura della CR in atti è possibile affermare che lo stesso è stato chiuso a 0 dopo aver volturato a sofferenza un debito di € 71.180,95.
Il ctu afferma a pag. 30 della relazione che “L'ultimo estratto conto disponibile al 30.11.2015 riporta un saldo di € 71.180,95 a debito della correntista”. Tale affermazione potrebbe fare ritenere che il conto fosse aperto alla data della domanda riconvenzionale.
Tale circostanza non corrisponde però al vero perchè la prova della chiusura del conto è stata fornita dalla parte opponente a mezzo della visura della CR della Banca d'Italia in atti”.
pagina 6 di 8 In maniera del tutto contraddittoria, invece, alle pagine 8 e 9 dell'atto di appello si sostiene l'assunto della perdurante apertura del predetto conto corrente ordinario al fine di escludere il decorso della prescrizione ed instare per la delibazione della domanda di accertamento negativo del credito che sarebbe stata presentata in via autonoma.
Le censure non sono condivisibili poiché fondate su presupposti errati o comunque non dimostrati.
Le predette competenze non possono più essere oggetto di ripetizione, in quanto prescritte.
Né parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, ha provato né allegato l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consentiva di qualificare non già come solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento.
La giurisprudenza ha in più occasioni ribadito la necessità che il correntista fornisca in giudizio la prova che il conto corrente contestato sia affidato, dovendosi in difetto tutte le rimesse reputarsi solutorie, indipendentemente dalla specifica individuazione delle stesse da parte della banca (Cass. n.
12977/2018).
Parte appellante, a pag. 32 dell'atto di gravame, riproduce una tabella che dimostra, in modo chiaro,
l'esistenza del fido con riferimento al conto corrente ordinario oggetto di giudizio nel periodo di tempo che va dal 1999 al 2006 incluso.
Trattasi, tuttavia, di una tabella realizzata dalla stessa parte appellante, priva di valenza probatoria e prodotta solo nel presente grado.
Il quinto motivo è infondato.
Non vi è nessuna omissione del Tribunale avendo parte attrice – odierna appellante proposto, in via riconvenzionale, domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e non già una domanda mirata solo all'accertamento della nullità.
Quanto al sesto motivo, nel giudizio di primo grado non vi è alcuna prova in merito alla illiceità della
Co segnalazione presso la mai neanche provata né in ordine al risarcimento dei danni.
Ne consegue l'infondatezza del motivo e la correttezza della sentenza che indica una mancanza dell'an debeatur.
Non vi è alcuna violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.
Dall'infondatezza delle doglianze discende la correttezza della statuizione sulle spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 288.695,31) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Nulla pe le spese della parte non costituita.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
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PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , , avverso la Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
sentenza del Tribunale di Bari n. 1240/2023 pubblicata il 5.04.2023, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di Controparte_1
- nulla per le spese dei contumaci
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est.
SS PI
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