Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
DECRETO EX ART. 445 BIS, COMMA 5, C.P.C.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Ilaria Prozzo, esaminati gli atti del procedimento n.
1187/2024 R.G., promosso da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che il riconoscimento della prestazione con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa e anteriore e/o prossima al deposito del ricorso giudiziario, concreta una reciproca parziale soccombenza e giustifica una compensazione per metà delle spese di lite (Cass. civ., sez.
6-L, ord. n. 26565 del
21.12.2016; Cass. civ., sezione 6-L, ordinanza n. 7307 del 30.03.2011; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 7716 del 16.05.2003);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE RICHIESTA: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = POSITIVO “1) la Sig.ra Pt_1
è affetta da: “Morbo di Parkinson (stadio V di Hoehn e Yahr) e disturbo
[...]
neurocognitivo maggiore;
cardiopatia sclero-degenerativa con fibrillazione atriale
permanente; pregressa quadrantectomia mammella sn per K, Dislipidemia, artrosi
polidistrettuale, vasculopatia carotidea moderato-severa”.
2) le suddette infermità comportano l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua;
3) la decorrenza è da ritenersi alla data del 17.10.2024;
miglioramento, ma solo di aggravamento;
non si reputa necessario una nuova visita di revisione”;
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE: 17/10/2024;
CONDANNA
l' a pagare all'avv. PECA ALICE, dichiaratosi antistatario, la metà delle spese di CP_1
lite, metà liquidata in € 643,00, di cui € 43,00 per spese e € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
P O N E definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate in atti. CP_1
Chieti, 25/03/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo