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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 579/2022 promossa da:
(C.F. ) QUALE Parte_1 C.F._1
ESERCENTE LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SUL MINORE
[...]
con il patrocinio dell'avv. GIUDICI PAOLO MARIO (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 29 20823 C.F._2
LENTATE SUL SEVESO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
CASTAGNA LORELLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 56 23900 LECCO
APPELLATO
Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ed in totale riforma della sentenza appellata, così decidere:
• accogliere l'appello per i motivi dedotti nell'atto di impugnazione e, per l'effetto - in riforma della sentenza n. 343/2021 resa il 13/12/2021 dal Giudice di Pace di Sondrio dott.ssa depositata in cancelleria il 15/12/2021, nel procedimento civile di Pt_3
opposizione a precetto RG 208/2021- accertare e dichiarare il diritto della opposta al rimborso del 50% delle spese scolastiche di iscrizione al Collegio Diocesano sostenute in favore del figlio minore e di cui all'atto di precetto opposto, per complessivi €. CHF
4.807,79; conseguentemente condannare il signor al versamento della CP_1
somma di €. 2.670,55 o in quella diversa, maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo effettivo”.
• condannare il signor alla refusione delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio.”
Per parte appellata:
“In Via principale e nel merito: confermare le statuizioni della Sentenza N. 343/21 resa in data 13/12/21 dal Giudice di Pace di Sondrio, Dott.ssa Pt_3
Spese ed onorari come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 343/2021 del 15.12.2021 resa all'esito del giudizio sub R.G.
208/2021, il Giudice di Pace di Sondrio accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso l'atto di precetto intimatogli in data 01.04.2021 per il CP_1
pagamento della somma di € 4.837,26 a titolo di spese straordinarie per il mantenimento del figlio delle parti di cui disponeva l'annullamento, e lo Parte_2
condannava a corrispondere a la somma di € 178,52, spese di Parte_1
lite integralmente compensate.
2. Con atto di appello notificato via pec il 10.06.2022, Parte_1
pagina 2 di 8 proponeva appello avverso la citata sentenza, reiterando le domande già spiegate in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 Con l'unico motivo di appello, si doleva che il Giudice di Parte_1
Pace avesse interpretato il titolo esecutivo, costituito da un decreto del Tribunale per i
Minorenni di Milano reso nel novembre 2010, alla luce dei protocolli dei Tribunali
(adottati anni dopo) che prevedono la necessità di concordare le spese straordinarie, e ciò in contrasto con il tenore testuale del provvedimento, che stabilisce che “dopo la conclusione della scuola primaria, il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa”.
Peraltro, tale previsione – che, secondo la tesi attorea, attribuirebbe alla madre la facoltà di assumere ogni decisione anche in materia di spese straordinarie – parrebbe coerente con l'attribuzione alla madre dell'affido esclusivo, nonché conforme alle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento da che aveva affermato di non voler CP_1
esercitare in concreto il ruolo genitoriale nei confronti del figlio minore.
2.2 Richiamava, inoltre, giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 1070/2018,
16175/2015, 19607/2011) secondo cui non vi è un onere di concertazione preventiva in capo al genitore anticipatario, dovendo semmai il giudice verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore.
3. Con comparsa di risposta depositata il 10.10.2022, si costituiva in giudizio CP_1
domandando la conferma della sentenza qui gravata, con vittoria di spese.
[...]
3.1 In primo luogo, parte appellata rilevava un'incongruenza tra la narrativa e le conclusioni dell'atto di citazione in appello, laddove nella prima si indicava come somma dovuta quella di CHF 4.807,79 mentre nelle seconde la somma di € 2.670,55, pari al suo 50%.
3.2 Nel merito, evidenziava che nella somma richiesta erano compresi CHF 1.900,00 a titolo di mensa, da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento ordinario. pagina 3 di 8 Quanto al resto, aderiva all'argomentazione del Giudice di Pace, osservando che i protocolli del Tribunale di Milano dovevano ritenersi applicabili trattandosi di spese riferibili al periodo 2019/2021 (ossia successive all'adozione degli stessi).
4. Alla prima udienza del 09.11.2022 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, disposto rinvio, si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data 03.07.2024. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
5. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
5.1 In primo luogo, occorre rilevare che i protocolli adottati dai Tribunali per la regolamentazione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli costituiscono prassi certamente virtuose ed espressive di principi di ragionevolezza ed equità, ma hanno natura giuridica di accordo e dunque sono obbligatori soltanto per le parti che espressamente vi aderiscano ovvero in caso di richiamo contenuto nel provvedimento giurisdizionale.
Nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni di Milano nulla ha indicato, anche perché ad oggi non risulta che lo stesso si sia dotato di analogo protocollo.
Risulta, dunque, irrilevante il fatto che le spese in questione siano state sostenute successivamente all'adozione del protocollo da parte del Tribunale ordinario di Milano, essendosi peraltro formato il giudicato sul titolo.
5.2 Ciò posto, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha avuto più volte modo di chiarire che, “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, che occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della pagina 4 di 8 responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (Cass. 379/2021)” (Cass. n. 19532/2023).
Con particolare riferimento alle spese straordinarie, per quanto qui di interesse, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, a prescindere dalla natura condivisa o esclusiva dell'affido, “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (Cass. n. pagina 5 di 8 14564/2023; cfr. Cass. n. 5059/2021).
Le linee direttrici cui deve essere improntata la valutazione del Tribunale sono, quindi,
l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori.
5.3 Tanto premesso in diritto, nel caso che ci occupa è pacifico che Parte_1
abbia assunto unilateralmente, senza consultare preventivamente le
[...] CP_1
decisioni di cui all'art. 337 ter c. 3 c.c. pur in assenza di un provvedimento di affidamento c.d. super esclusivo. È altresì incontestato che abbia sostenuto, nell'interesse del figlio , le conseguenti spese, come indicate nel precetto, Parte_2
costituite da: cancelleria (blocco da disegno, quaderni e altro materiale scolastico), iscrizione a corsi di lingua e sportivi, tesseramento al Football Club di Lugano, trasporti pubblici e iscrizione al Liceo Diocesano Pio XII.
5.4 Il titolo esecutivo, costituito dal decreto 25.11.2010 del Tribunale per i Minorenni di
Milano, stabilisce che “il padre versi per il mantenimento del figlio la somma di 1035,00
€ mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (1° aumento a marzo
2010), somma comprensiva delle spese straordinarie fino al completamento della scuola primaria;
che dopo la conclusione della scuola primaria il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre la somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa”.
Pertanto, possono essere considerate escluse dall'assegno mensile soltanto le spese relative alla formazione del minore latu sensu intesa (e dunque comprensive dei costi per libri di testo, cancelleria, corsi extracurricolari), mentre sono già ricomprese tutte le altre (tra cui, a titolo esemplificativo, quelle sanitarie, quelle sportive e quelle per attività ludico ricreative). Logica conseguenza è che non possano essere riconosciuti a
[...]
gli importi relativi alle spese di trasporto pubblico e per le attività Parte_1
sportive.
5.5 Con riferimento alle spese scolastiche, si osserva quanto segue. pagina 6 di 8 5.5.1 Quanto alla cartoleria, non vi è dubbio che si tratti di spese assolutamente contenute (€ 50,70 + CHF 43,55) e prevedibili per un minore in età scolare e dunque non soggette ad alcun onere di preventiva concertazione. Lo stesso deve statuirsi per la frequenza dei corsi extracurricolari organizzati dalla scuola media di Mendrisio cui il minore era iscritto (corso “studiare insieme” e corso “estivo matematica e lingue”, per complessivi CHF 290,00).
5.5.2 Di maggiore rilevanza sono, invece, le spese per i corsi di lingue (CHF 2.430,00).
Tuttavia, deve essere tenuta in adeguata considerazione l'utilità dell'apprendimento delle lingue per la formazione personale e per lo sviluppo del minore, atteso che l'art. 147 c.c. impone ai genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitandosi alle necessità alimentari ma facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, da intendersi estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale. Alla luce di tale principio, le spese sostenute a tale scopo non possono ritenersi voluttuarie né sproporzionate, tenuto conto del costo della vita in Svizzera e che le attività si sono svolte nel corso di alcuni anni (dal 2016 al
2018).
5.5.3 Infine, deve essere esaminata la scelta di di iscrivere il Parte_1
figlio al Liceo Diocesano Pio XII, scuola superiore privata (con costi per Parte_2
l'anno 2021 di CHF 4.807,70 complessivi).
Ebbene, l'odierna appellante, nel costituirsi in primo grado (comparsa di costituzione p. 7) ha argomentato tale scelta sulla base del particolare indirizzo scolastico, Pt_1
“che prevede un curriculum speciale per sportivi” e consente il completamento del ciclo di studi in 4 anni, a differenza del liceo cantonale pubblico. La circostanza è, tuttavia, contestata e comunque sfornita di prova, per cui – non essendo dimostrata la maggiore utilità per il minore rispetto alla frequenza di altro istituto – non possono essere addebitati al padre i costi relativi alla retta e all'iscrizione (per CHF 2.400,00). Lo stesso dicasi per i costi di mensa, che pacificamente rientrano nelle spese alimentari incluse nel pagina 7 di 8 mantenimento ordinario.
Al contrario, non possono non trovare i riconoscimento, per i motivi più sopra esposti, le voci relative alle fotocopie e ai libri di testo (CHF 516,70), trattandosi spese necessarie per lo studio e di ammontare paragonabile a quello da sostenersi in caso di frequenza di un liceo pubblico.
5.6 Pertanto, sulla base del disposto del decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 25.11.2010, è tenuto al rimborso nei confronti di CP_1 Parte_1
in qualità di genitore anticipatario, del 50% delle spese così considerate, calcolate
[...]
in complessivi CHF 2.990,25 + € 50,70, e così per CHF 1.495,13 + € 25,35.
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi dalla domanda al saldo. Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione.
6. In considerazione del complessivo esito del giudizio (recentemente, Cass. n.
33412/2024) e del rapporto tra l'importo azionato con il precetto e quello giudizialmente accertato come dovuto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (Cass. S.U. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza n. 343/2021 del 15.12.2021 del Giudice di Pace di
Sondrio, condanna a rifondere a la somma di CHF CP_1 Parte_1
1.495,13 e di € 25,35, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
21/02/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 579/2022 promossa da:
(C.F. ) QUALE Parte_1 C.F._1
ESERCENTE LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SUL MINORE
[...]
con il patrocinio dell'avv. GIUDICI PAOLO MARIO (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 29 20823 C.F._2
LENTATE SUL SEVESO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
CASTAGNA LORELLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 56 23900 LECCO
APPELLATO
Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ed in totale riforma della sentenza appellata, così decidere:
• accogliere l'appello per i motivi dedotti nell'atto di impugnazione e, per l'effetto - in riforma della sentenza n. 343/2021 resa il 13/12/2021 dal Giudice di Pace di Sondrio dott.ssa depositata in cancelleria il 15/12/2021, nel procedimento civile di Pt_3
opposizione a precetto RG 208/2021- accertare e dichiarare il diritto della opposta al rimborso del 50% delle spese scolastiche di iscrizione al Collegio Diocesano sostenute in favore del figlio minore e di cui all'atto di precetto opposto, per complessivi €. CHF
4.807,79; conseguentemente condannare il signor al versamento della CP_1
somma di €. 2.670,55 o in quella diversa, maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo effettivo”.
• condannare il signor alla refusione delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio.”
Per parte appellata:
“In Via principale e nel merito: confermare le statuizioni della Sentenza N. 343/21 resa in data 13/12/21 dal Giudice di Pace di Sondrio, Dott.ssa Pt_3
Spese ed onorari come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 343/2021 del 15.12.2021 resa all'esito del giudizio sub R.G.
208/2021, il Giudice di Pace di Sondrio accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso l'atto di precetto intimatogli in data 01.04.2021 per il CP_1
pagamento della somma di € 4.837,26 a titolo di spese straordinarie per il mantenimento del figlio delle parti di cui disponeva l'annullamento, e lo Parte_2
condannava a corrispondere a la somma di € 178,52, spese di Parte_1
lite integralmente compensate.
2. Con atto di appello notificato via pec il 10.06.2022, Parte_1
pagina 2 di 8 proponeva appello avverso la citata sentenza, reiterando le domande già spiegate in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 Con l'unico motivo di appello, si doleva che il Giudice di Parte_1
Pace avesse interpretato il titolo esecutivo, costituito da un decreto del Tribunale per i
Minorenni di Milano reso nel novembre 2010, alla luce dei protocolli dei Tribunali
(adottati anni dopo) che prevedono la necessità di concordare le spese straordinarie, e ciò in contrasto con il tenore testuale del provvedimento, che stabilisce che “dopo la conclusione della scuola primaria, il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa”.
Peraltro, tale previsione – che, secondo la tesi attorea, attribuirebbe alla madre la facoltà di assumere ogni decisione anche in materia di spese straordinarie – parrebbe coerente con l'attribuzione alla madre dell'affido esclusivo, nonché conforme alle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento da che aveva affermato di non voler CP_1
esercitare in concreto il ruolo genitoriale nei confronti del figlio minore.
2.2 Richiamava, inoltre, giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 1070/2018,
16175/2015, 19607/2011) secondo cui non vi è un onere di concertazione preventiva in capo al genitore anticipatario, dovendo semmai il giudice verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore.
3. Con comparsa di risposta depositata il 10.10.2022, si costituiva in giudizio CP_1
domandando la conferma della sentenza qui gravata, con vittoria di spese.
[...]
3.1 In primo luogo, parte appellata rilevava un'incongruenza tra la narrativa e le conclusioni dell'atto di citazione in appello, laddove nella prima si indicava come somma dovuta quella di CHF 4.807,79 mentre nelle seconde la somma di € 2.670,55, pari al suo 50%.
3.2 Nel merito, evidenziava che nella somma richiesta erano compresi CHF 1.900,00 a titolo di mensa, da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento ordinario. pagina 3 di 8 Quanto al resto, aderiva all'argomentazione del Giudice di Pace, osservando che i protocolli del Tribunale di Milano dovevano ritenersi applicabili trattandosi di spese riferibili al periodo 2019/2021 (ossia successive all'adozione degli stessi).
4. Alla prima udienza del 09.11.2022 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, disposto rinvio, si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data 03.07.2024. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
5. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
5.1 In primo luogo, occorre rilevare che i protocolli adottati dai Tribunali per la regolamentazione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli costituiscono prassi certamente virtuose ed espressive di principi di ragionevolezza ed equità, ma hanno natura giuridica di accordo e dunque sono obbligatori soltanto per le parti che espressamente vi aderiscano ovvero in caso di richiamo contenuto nel provvedimento giurisdizionale.
Nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni di Milano nulla ha indicato, anche perché ad oggi non risulta che lo stesso si sia dotato di analogo protocollo.
Risulta, dunque, irrilevante il fatto che le spese in questione siano state sostenute successivamente all'adozione del protocollo da parte del Tribunale ordinario di Milano, essendosi peraltro formato il giudicato sul titolo.
5.2 Ciò posto, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha avuto più volte modo di chiarire che, “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, che occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della pagina 4 di 8 responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (Cass. 379/2021)” (Cass. n. 19532/2023).
Con particolare riferimento alle spese straordinarie, per quanto qui di interesse, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, a prescindere dalla natura condivisa o esclusiva dell'affido, “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (Cass. n. pagina 5 di 8 14564/2023; cfr. Cass. n. 5059/2021).
Le linee direttrici cui deve essere improntata la valutazione del Tribunale sono, quindi,
l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori.
5.3 Tanto premesso in diritto, nel caso che ci occupa è pacifico che Parte_1
abbia assunto unilateralmente, senza consultare preventivamente le
[...] CP_1
decisioni di cui all'art. 337 ter c. 3 c.c. pur in assenza di un provvedimento di affidamento c.d. super esclusivo. È altresì incontestato che abbia sostenuto, nell'interesse del figlio , le conseguenti spese, come indicate nel precetto, Parte_2
costituite da: cancelleria (blocco da disegno, quaderni e altro materiale scolastico), iscrizione a corsi di lingua e sportivi, tesseramento al Football Club di Lugano, trasporti pubblici e iscrizione al Liceo Diocesano Pio XII.
5.4 Il titolo esecutivo, costituito dal decreto 25.11.2010 del Tribunale per i Minorenni di
Milano, stabilisce che “il padre versi per il mantenimento del figlio la somma di 1035,00
€ mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (1° aumento a marzo
2010), somma comprensiva delle spese straordinarie fino al completamento della scuola primaria;
che dopo la conclusione della scuola primaria il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre la somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa”.
Pertanto, possono essere considerate escluse dall'assegno mensile soltanto le spese relative alla formazione del minore latu sensu intesa (e dunque comprensive dei costi per libri di testo, cancelleria, corsi extracurricolari), mentre sono già ricomprese tutte le altre (tra cui, a titolo esemplificativo, quelle sanitarie, quelle sportive e quelle per attività ludico ricreative). Logica conseguenza è che non possano essere riconosciuti a
[...]
gli importi relativi alle spese di trasporto pubblico e per le attività Parte_1
sportive.
5.5 Con riferimento alle spese scolastiche, si osserva quanto segue. pagina 6 di 8 5.5.1 Quanto alla cartoleria, non vi è dubbio che si tratti di spese assolutamente contenute (€ 50,70 + CHF 43,55) e prevedibili per un minore in età scolare e dunque non soggette ad alcun onere di preventiva concertazione. Lo stesso deve statuirsi per la frequenza dei corsi extracurricolari organizzati dalla scuola media di Mendrisio cui il minore era iscritto (corso “studiare insieme” e corso “estivo matematica e lingue”, per complessivi CHF 290,00).
5.5.2 Di maggiore rilevanza sono, invece, le spese per i corsi di lingue (CHF 2.430,00).
Tuttavia, deve essere tenuta in adeguata considerazione l'utilità dell'apprendimento delle lingue per la formazione personale e per lo sviluppo del minore, atteso che l'art. 147 c.c. impone ai genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitandosi alle necessità alimentari ma facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, da intendersi estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale. Alla luce di tale principio, le spese sostenute a tale scopo non possono ritenersi voluttuarie né sproporzionate, tenuto conto del costo della vita in Svizzera e che le attività si sono svolte nel corso di alcuni anni (dal 2016 al
2018).
5.5.3 Infine, deve essere esaminata la scelta di di iscrivere il Parte_1
figlio al Liceo Diocesano Pio XII, scuola superiore privata (con costi per Parte_2
l'anno 2021 di CHF 4.807,70 complessivi).
Ebbene, l'odierna appellante, nel costituirsi in primo grado (comparsa di costituzione p. 7) ha argomentato tale scelta sulla base del particolare indirizzo scolastico, Pt_1
“che prevede un curriculum speciale per sportivi” e consente il completamento del ciclo di studi in 4 anni, a differenza del liceo cantonale pubblico. La circostanza è, tuttavia, contestata e comunque sfornita di prova, per cui – non essendo dimostrata la maggiore utilità per il minore rispetto alla frequenza di altro istituto – non possono essere addebitati al padre i costi relativi alla retta e all'iscrizione (per CHF 2.400,00). Lo stesso dicasi per i costi di mensa, che pacificamente rientrano nelle spese alimentari incluse nel pagina 7 di 8 mantenimento ordinario.
Al contrario, non possono non trovare i riconoscimento, per i motivi più sopra esposti, le voci relative alle fotocopie e ai libri di testo (CHF 516,70), trattandosi spese necessarie per lo studio e di ammontare paragonabile a quello da sostenersi in caso di frequenza di un liceo pubblico.
5.6 Pertanto, sulla base del disposto del decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 25.11.2010, è tenuto al rimborso nei confronti di CP_1 Parte_1
in qualità di genitore anticipatario, del 50% delle spese così considerate, calcolate
[...]
in complessivi CHF 2.990,25 + € 50,70, e così per CHF 1.495,13 + € 25,35.
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi dalla domanda al saldo. Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione.
6. In considerazione del complessivo esito del giudizio (recentemente, Cass. n.
33412/2024) e del rapporto tra l'importo azionato con il precetto e quello giudizialmente accertato come dovuto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (Cass. S.U. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza n. 343/2021 del 15.12.2021 del Giudice di Pace di
Sondrio, condanna a rifondere a la somma di CHF CP_1 Parte_1
1.495,13 e di € 25,35, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
21/02/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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