Ordinanza cautelare 5 agosto 2020
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2025, n. 7648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7648 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07648/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05108/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5108 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G. & A. BI NG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Livio Lavitola e Andrea Di Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Livio Lavitola in Roma, viale Giulio Cesare 71;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Ardea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, di adozione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ”, nella parte in cui il lotto di proprietà della società ricorrente è stato classificato come “ Paesaggio agrario di rilevante valore ”, disciplinato dall'art. 25 delle N.T.A. al P.T.P.R.;
- della Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 2 agosto 2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13 febbraio 2020, di approvazione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ”, nella parte in cui il lotto di proprietà della società ricorrente è stato classificato come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, disciplinato dall'art. 25 delle N.T.A. al P.T.P.R.;
- ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 13 febbraio 2020, pubblicata sul BUR n. 15 del 20 febbraio 2020, contenente adozione della variante di integrazione del P.T.P.R.;
- del provvedimento pubblicato sul “ Sistema di Gestione delle Osservazioni ” cod. 012058117 SI0028 0101C con il quale la Regione Lazio ha rigettato l'osservazione avanzata dalla ricorrente finalizzata ad ottenere la modifica di classificazione del paesaggio;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 6 ottobre 2021 :
- della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, con cui, ad esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020, è stato approvato il P.T.P.R., nella parte in cui il lotto di proprietà della società ricorrente è stato classificato come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, disciplinato dall'art. 25 delle N.T.A. al P.T.P.R.;
- dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e segnatamente:
- delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, di adozione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ”, nella parte in cui il lotto di proprietà della società ricorrente è stato classificato come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, disciplinato dall'art. 25 delle N.T.A. al P.T.P.R.;
- della Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 2 agosto 2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13 febbraio 2020, di approvazione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ”, nella parte in cui il lotto di proprietà della società ricorrente è stato classificato come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, disciplinato dall'art. 25 delle N.T.A. al P.T.P.R.;
- ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 13 febbraio 2020, pubblicata sul BUR n. 15 del 20 febbraio 2020, contenente adozione della variante di integrazione del P.T.P.R.;
- del provvedimento pubblicato sul “ Sistema di Gestione delle Osservazioni ” cod. 012058117 SI0028 0101C con il quale la Regione Lazio ha rigettato l'osservazione avanzata dalla ricorrente finalizzata ad ottenere la modifica di classificazione del paesaggio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
G. & A. BI NG s.r.l. espone di essere proprietaria di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Ardea, inserito in un contesto territoriale consolidato e urbanizzato.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, G. & A. BI NG s.r.l. chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, di adozione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ”, della Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 2 agosto 2019, di approvazione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ”, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 13 febbraio 2020, di adozione della variante di integrazione del P.T.P.R. e del provvedimento pubblicato sul “ Sistema di Gestione delle Osservazioni ” cod. 012058117 SI0028 0101C, tutti per le relative parti in cui l’area di suo interesse è stata qualificata come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, per come definito dall’art. 25 delle N.T.A. al P.T.P.R.
G. & A. BI NG s.r.l. contestata l’attribuzione all’area di suo interesse della qualificazione di “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ” e il mancato accoglimento della sua osservazione al piano, ritenendo che la qualificazione paesaggistica avrebbe dovuto essere coerente alle previsioni degli strumenti urbanistici e conforme alla reale situazione di fatto.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, instando per la reiezione del ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 5087 del 5 agosto 2020, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: « Considerato che non sussistono le condizioni per concedere la tutela cautelare richiesta per difetto di periculum in mora; che, infatti, il danno allegato dalla parte ricorrente non riveste i caratteri né della irreparabilità, tenuto conto della natura meramente economica del pregiudizio allegato, né dell’attualità, trattandosi di una proposta di acquisto “condizionata all’inclusione del lotto nel PTPR quale area edificabile” ».
Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240/2020, ha annullato la Deliberazione di approvazione del P.T.P.R. n. 5 del 2 agosto 2019, in quanto adottata dal Consiglio regionale senza il previo coinvolgimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e, quindi, per conflitto di attribuzioni.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 ottobre 2021, G. & A. BI NG s.r.l. ha impugnato, oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo, la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, con cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il Consiglio Regionale, previo concerto con il Ministero, ha nuovamente approvato il “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ”, nella parte in cui per il lotto di sua proprietà è stata confermata la classificazione come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”.
Con memoria del 3 marzo 2025, la Regione Lazio ha eccepito in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto avente ad oggetto atti superati dall’adozione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021. Nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene oggi in discussione la legittimità delle previsioni del P.T.P.R. della Regione Lazio, che parte ricorrente contesta nella misura in cui con l’area di suo interesse è classificata come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, ritenendo invece che l’area in questione, come puntualizzato nella propria osservazione al Piano, avrebbe dovuto essere riclassificata in senso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici e alla situazione fattuale relativa allo stato dei luoghi, in considerazione della circostanza che trattasi di zona già da tempo urbanizzata e, pertanto, priva di alcuna vocazione e destinazione agricola.
In MI IS , il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come correttamente eccepito dalla difesa regionale, giacché avente ad oggetto, complessivamente considerati, provvedimenti amministrativi superati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, con cui la Regione Lazio, preso atto dell’intervenuto annullamento, ad opera della Corte Costituzionale (sentenza n. 240/2020), della precedente Deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019, ha rinnovato l’approvazione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ”, nel testo proposto di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Resta, quindi, al Collegio lo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti con cui la ricorrente ha impugnato, per quanto di interesse, la sopra citata delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 di approvazione del P.T.P.R. in uno alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 con cui il P.T.P.R. era stato adottato.
Il ricorso per motivi aggiunti è affidato alle seguenti censure.
I. “ Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, errore sui e travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza. Violazione del c.d. principio di realtà. Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza. Violazione della L.R. 24/1998. Violazione degli artt. 135 e 143 del d.lgs. 42/2004. Violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa ”.
La ricorrente sostiene che, benché il potere di pianificazione urbanistica e paesaggistica sia altamente discrezionale, è pacifico che il relativo esercizio non possa prescindere da una puntuale istruttoria la quale deve avere ad oggetto in primis la situazione fattuale di riferimento.
Sostiene che, nel caso di specie, vi sarebbero state una erronea ricognizione dello stato dei luoghi e una impropria “graduazione” della tutela vincolistica prescelta, con conseguente erroneità e incoerenza della pianificazione in violazione, anche, del principio di proporzionalità.
Espone, in punto di fatto, che il previgente Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) classificava l’area di interesse come “ Categoria C1 - aree con insediamenti, Sottocategoria C1.1 ”, con conseguente riconoscimento, a norma degli artt. 35, 36 e 37 delle N.T.A., delle potenzialità edificatorie e di trasformazione; mentre nel P.T.P.R. approvato con la deliberazione impugnata la stessa area sarebbe classificata quale “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”.
Sostiene che, per la definizione del Sistema del Paesaggio Insediativo (Tavola A) delle aree urbanizzate (Tavole B e C) e del tessuto urbano (Tavola C), il P.T.P.R. fa riferimento alla Carta della Copertura del Suolo, realizzata nell’anno 2003 sulla base del volo 1998-1999, non aggiornata all’attuale situazione urbanistica, invero fortemente mutata in ragione della pressoché totale urbanizzazione delle aree conformemente alle previsioni urbanistiche comunali.
Ne inferisce l’errata classificazione dell’area “urbana” di suo interesse come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”.
Ritiene, infatti, che l’area di suo interesse non presenti alcuna vocazione agricola e non risponda alle caratteristiche declinate dall’art. 25 delle N.T.A. al P.T.P.R. che, nel descrivere il “ paesaggio agrario di rilevante valore ”, si riferisce a “ porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale ”, ossia “ aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e omogeneità e che hanno rilevante valore paesistico per l’eccellenza dell’assetto percettivo, scenico e panorami ”.
Sostiene che l’errata qualificazione dell’area come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ” sarebbe frutto di carenze « del sistema ricognitivo e conoscitivo, restato fermo ad una cartografia riproduttiva di un volo del 1998-1999 ».
Contesta, quindi, anche la violazione dell’art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e dell’art. 117 Cost.
II. “ Eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta e contraddittorietà, carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 23 L.R. 24/1998. Violazione e falsa applicazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo e di giusto e corretto contraddittorio, anche con riferimento alla Legge 241/90 ”.
La ricorrente precisa di aver presentato un’osservazione al P.T.P.R., chiedendo la riclassificazione del lotto di proprietà in “ Paesaggio degli Insediamenti Urbani ”; ma che la Regione ha rigettato tale osservazione unitamente a quella formulata dall’Amministrazione comunale e relativa ad una diversa, ancorché limitrofa, area.
Ritiene che l’“abbinamento” delle due osservazioni disvelerebbe un’istruttoria carente e una lesione della partecipazione al procedimento pianificatorio.
Sostiene che il rigetto della sua osservazione sarebbe avvenuto senza alcuna congrua e pertinente motivazione, anche in considerazione dell’accoglimento delle osservazioni e della modificazione della classificazione avvenuta per due lotti in condizioni del tutto analoghe a quello di suo interesse.
Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.
Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
In linea generale, occorre rilevare che l’impugnata Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, con cui è stato approvato il P.T.P.R., all’interno del quale l’area di interesse della ricorrente è stata qualificata come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, costituisce espressione di ampia discrezionalità, sub specie di discrezionalità tecnica, sicché la conclusiva valutazione è un apprezzamento di merito, di per sé non sindacabile; tale valutazione è censurabile in sede giurisdizionale solo quando l’esercizio della discrezionalità tecnica appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti o laddove sia carente di istruttoria e di motivazione.
A giudizio del Collegio nel caso di specie ricorrono i vizi di difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifeste, che consentono a questo Giudice il sindacato sulla deliberazione impugnata.
L’apprezzamento della fondatezza del gravame passa dalla preliminare ricognizione di quali siano i “vincoli” che, tenuto conto delle previsioni del P.T.P.R., insistono sull’area di proprietà della ricorrente e quale ne sia la disciplina normativa.
L’area in questione, per quanto di interesse, risulta inserita nella Tavola A del P.T.P.R. - contenente la rappresentazione grafica dei cd. “ Sistemi ed ambiti del Paesaggio ” - laddove è qualificata in termini di “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, normato dall’art. 25 delle N.T.A.
La qualificazione dell’area in termini di “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ” costituisce esercizio di uno specifico potere normativo assegnato alle Regioni dall’art. 135, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, secondo cui:
«2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO».
A tale norma corrisponde la disposizione di cui successivo articolo 143 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il quale, nel disciplinare il contenuto minimo del “ Piano Paesaggistico ”, alla lettera a), prevede espressamente:
«1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135».
Orbene, la Regione Lazio, in sede di approvazione del P.T.P.R. oggetto, in parte qua, di impugnazione, ha dedicato l’intero Capo II delle N.T.A. alla “ Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi ” (dall’art. 17 all’art. 33).
In particolare, secondo quanto previsto dai commi da 1 a 4 dell’art. 17:
« 1. Il PTPR, ai sensi dell’articolo 135 del Codice e dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 24/1998 ha individuato per l’intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici, di seguito denominati “paesaggi”, definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti.
2. Gli ambiti di paesaggio costituiscono, attraverso la propria continuità morfologica e geografica, sistemi di unità elementari tipiche riconoscibili nel contesto territoriale e di aree che svolgono la funzione di connessione tra i vari tipi di paesaggio o che ne garantiscono la fruizione visiva.
3. La individuazione dei sistemi di paesaggio è basata sulla analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico percettive del territorio ed è riconducibile a tre configurazioni fondamentali:
a) SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE che è costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali;
b) SISTEMA del PAESAGGIO AGRARIO che è costituito dai paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell’effettivo uso agricolo;
c) SISTEMA del PAESAGGIO INSEDIATIVO che è costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali;
4. I sistemi del paesaggio sono determinati sulla base del principio di prevalenza e si articolano al loro interno in ulteriori paesaggi secondo lo schema di seguito riportato:
SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE
Paesaggio naturale
Paesaggio naturale agrario
Paesaggio naturale di continuità
SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO
Paesaggio agrario di rilevante valore
Paesaggio agrario di valore
Paesaggio agrario di continuità
SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO
Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto
Parchi, Ville e Giardini storici
Paesaggio dell’insediamento urbano
Reti infrastrutture e servizi
Paesaggio dell’insediamento in evoluzione
Paesaggio dell’insediamento storico diffuso».
I suddetti “ Sistemi ed Ambiti di Paesaggio ” risultano graficamente rappresentati nelle Tavole A da 1 a 42, allegate al Piano. Esse sono redatte e rappresentate, in scala, sulla Carta Tecnica Regionale, contengono l’individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista e inoltre « hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice» (cfr. art. 3 N.T.A. al P.T.P.R.) (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater , 18 febbraio 2022 n. 1991).
A ciascuno di siffatti “ Ambiti paesaggistici ” corrisponde, quindi, una specifica normativa d’uso del territorio (artt. da 18 a 33 delle N.T.A.).
Fatta questa doverosa premessa, occorre analizzare quali siano, per quanto qui di interesse, le caratteristiche dell’Ambito territoriale denominato “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ” e quali le relative prescrizioni d’uso.
Ebbene, secondo quanto previsto dall’art. 25 delle N.T.A.:
« 1. Il Paesaggio agrario di rilevante valore è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale.
2. Si tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e omogeneità e che hanno rilevante valore paesistico per l’eccellenza dell’assetto percettivo, scenico e panoramico.
3. In questo ambito paesaggistico sono comprese le aree in prevalenza caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata e le aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva anche in relazione alla estensione dei terreni.
4. La tutela è volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo ».
Avuto specifico riguardo alla disciplina delle azioni e trasformazioni del territorio in rapporto agli obiettivi di tutela, ai sensi del sopra citato art. 25, nei territori qualificati come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ” sono complessivamente consentite esclusivamente attività edilizie volte al recupero dei manufatti preesistenti aventi vocazione agricola. Con riferimento specifico, poi, al c.d. uso residenziale, è consentito, a determinate condizioni, soltanto il “ il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. È consentito inoltre un aumento di volume per una sola volta per l’adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq, nonché l’adeguamento di spazi pavimentati esterni esistenti con l’esclusione di aumento di superfici esterne coperte ” mentre è vietata la “ costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 ”.
Tanto premesso, la ricorrente ha sostanzialmente contestato la qualificazione del sito di sua proprietà, di cui alla Tabella A allegata al P.T.P.R., in termini di “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ” e, quindi, l’operatività delle corrispondenti prescrizioni di uso, in quanto ritenute obiettivamente in contrasto con le reali caratteristiche dell’area in questione.
Più precisamente, siffatta porzione del territorio regionale, avente in origine funzione agricolo-produttiva, sarebbe stata interessata, nel tempo, da una profonda trasformazione edilizia coincidente con la creazione di un vero e proprio nucleo abitativo.
La censura in questione merita di essere condivisa.
In sede di panificazione paesaggistica deve operare il « principio di realtà », sia sul piano fattuale che su quello giuridico, tenendo conto delle caratteristiche oggettive dei luoghi e della corretta ricognizione del patrimonio paesistico effettivamente esistente, pena l'indebita compressione delle facoltà dominicali a fronte di inesistenti valori paesaggistici (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 agosto 2022, n.11119).
Nel caso in esame, è rimasto incontestato che il terreno di proprietà della ricorrente è inserito in un’area edificata e, in particolare, è circondato sui tre lati da fabbricati ad uso residenziale.
Tale stato dei luoghi è confermato dalla documentazione fotografica versata in atti.
L’area in questione non ha affatto conservato, dunque, quella “ naturale vocazione agricola” che costituisce il tratto distintivo del c.d. “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, secondo quanto previsto dall’art. 25 delle N.T.A. al P.T.P.R.
La qualificazione di siffatta area in termini di “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”, contenuta nella Tabella A del P.T.P.R., risulta, dunque, affetta, per come dedotto dalla ricorrente, da un evidente deficit istruttorio in quanto contrastante con le obiettive ed attuali caratteristiche del territorio.
Da qui la fondatezza della censura articolata con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, da cui discende, in applicazione del principio di economia processuale della c.d. ragione più liquida, l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti e l’assorbimento delle ulteriori censure, con conseguente annullamento della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, nella parte in cui classifica l’area di interesse della ricorrente nel P.T.P.R., alla Tavola A – Sistemi ed ambiti del paesaggio, come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, nella parte in cui classifica l’area di interesse della ricorrente nel P.T.P.R., alla Tavola A – Sistemi ed ambiti del paesaggio, come “ Paesaggio Agrario di Rilevante Valore ”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto per motivi aggiunti, così dispone:
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato, secondo quanto precisato in parte motiva;
- condanna in solido la Regione Lazio ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO