Articolo 2031 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2030Articolo 2032
Versione
9 ottobre 2010
Art. 2031. Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare 1. I militari dell'Aeronautica militare hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente