Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2123
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notificazione delle cartelle

    La Corte riconosce che la mancata prova della notifica delle cartelle da parte dell'Agenzia delle Entrate legittima il ricorso e fa decorrere il termine di impugnazione dalla notifica del pignoramento. Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente di per sé ad accogliere l'opposizione, non essendo stata provata la dedotta causa estintiva (prescrizione/decadenza).

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza del credito

    La Corte ritiene che la dedotta causa estintiva non sia stata provata né adeguatamente argomentata dal ricorrente, considerando anche la durata ordinaria del termine di prescrizione e le sospensioni dovute all'emergenza epidemiologica.

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 10, con sentenza n. 2123/2026, ha esaminato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento n. 07120230073281592000 (IVA 2019) e n. 07120240069429557000 (IRPEF 2020). Il ricorrente, che ha ricevuto notifica di tali atti solo in occasione di un atto di pignoramento presso terzi per un importo complessivo di € 31.233,10, ha impugnato le suddette cartelle, denunciando la loro omessa notificazione e la prescrizione/decadenza del credito. L'impugnazione era specificamente diretta alle cartelle e non all'atto di pignoramento. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha riconosciuto che la mancata prova della rituale notificazione delle cartelle, dovuta alla contumacia dell'ente creditore, legittima la proposizione del ricorso e fa decorrere il termine di impugnazione dalla notifica del pignoramento, data la sopravvenuta conoscenza degli atti. Tuttavia, ha precisato che tale circostanza non è di per sé sufficiente all'accoglimento dell'opposizione, poiché il ricorrente non ha provato né argomentato specificamente la dedotta causa estintiva (prescrizione/decadenza), né ha contestato la legittimità del pignoramento o la sequenza procedimentale. La Corte ha altresì considerato che la durata ordinaria del termine di prescrizione non appariva maturata alla data del pignoramento e ha tenuto conto della sospensione dei termini di accertamento durante l'emergenza epidemiologica. Non sono state pronunciate statuizioni sulle spese processuali, stante la contumacia dell'ente resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2123
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2123
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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