CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2123/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10000/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230073281592000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069429557000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1848/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/5/2025 ed iscritto al RGC 10000/25 Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n° 07120230073281592000 e n° 07120240069429557000 relative ad iva 2019 ed irpef 2020, di cui aveva ricevuto nozione in occasione dell'atto di pignoramento presso terzi n°
07184202500004358000 per complessivi €. 31.233,10 (comprensivo anche di altre cartelle ed avvisi di addebito), denunciando la omessa notificazione delle cartelle e la prescrizione – decadenza del credito preteso. Precisava che l'impugnazione doveva intendersi riferita alle cartelle (non al pignoramento) e chiedeva accogliersi il ricorso con ogni conseguenza di legge.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La mancata prova della rituale notificazione delle cartelle (conseguente alla omessa costituzione in questa sede dell'ente creditore) legittima il ricorrente alla proposizione della presente reazione giudiziaria (dovendosi ritenere il termine di impugnazione decorrente dalla notificazione del pignoramento, avendone solo in quella sede avuto effettiva conoscenza) ma non consente ex se l'accoglimento della opposizione (non avente ad oggetto, per espressa esplicazione dello stesso proponente, la legittimità del successivo pignoramento né il rispetto della sequenza procedimentale: cd. quomodo exequendum) non essendo provata né altrimenti argomentata (con riferimento a specifiche vicende fattuali e normative) la dedotta causa estintiva, tenuto anche conto della durata ordinaria del termine di prescrizione (all'evidenza non maturata alla data di notificazione del pignoramento) e della intercorsa sospensione dei termini di accertamento durante la cd. emergenza epidemiologica.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'ente creditore. La Corte rigetta il ricorso .
P.Q.M.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10000/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230073281592000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069429557000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1848/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/5/2025 ed iscritto al RGC 10000/25 Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n° 07120230073281592000 e n° 07120240069429557000 relative ad iva 2019 ed irpef 2020, di cui aveva ricevuto nozione in occasione dell'atto di pignoramento presso terzi n°
07184202500004358000 per complessivi €. 31.233,10 (comprensivo anche di altre cartelle ed avvisi di addebito), denunciando la omessa notificazione delle cartelle e la prescrizione – decadenza del credito preteso. Precisava che l'impugnazione doveva intendersi riferita alle cartelle (non al pignoramento) e chiedeva accogliersi il ricorso con ogni conseguenza di legge.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La mancata prova della rituale notificazione delle cartelle (conseguente alla omessa costituzione in questa sede dell'ente creditore) legittima il ricorrente alla proposizione della presente reazione giudiziaria (dovendosi ritenere il termine di impugnazione decorrente dalla notificazione del pignoramento, avendone solo in quella sede avuto effettiva conoscenza) ma non consente ex se l'accoglimento della opposizione (non avente ad oggetto, per espressa esplicazione dello stesso proponente, la legittimità del successivo pignoramento né il rispetto della sequenza procedimentale: cd. quomodo exequendum) non essendo provata né altrimenti argomentata (con riferimento a specifiche vicende fattuali e normative) la dedotta causa estintiva, tenuto anche conto della durata ordinaria del termine di prescrizione (all'evidenza non maturata alla data di notificazione del pignoramento) e della intercorsa sospensione dei termini di accertamento durante la cd. emergenza epidemiologica.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'ente creditore. La Corte rigetta il ricorso .
P.Q.M.