TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. VG 15158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 15158/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. POLIZZI MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità Parte_2
di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 18/06/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento e Persona_2 residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna, ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le questioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ecc dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE, in ordine ai periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, - salvo diverso accordo anche alla luce dei desideri e delle esigenze scolastiche del figlio - che il minore
[...]
stia con il padre: Per_2
a) nei fine settimana in maniera alternata dalle ore 21,00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) due pomeriggi a settimana - lunedì e martedì - dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo che il minore il lunedì non preferisca pernottare presso l'abitazione paterna;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e/o dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;
d) ad anni alterni metà delle vacanze pasquali scolastiche;
e) due settimane - anche non consecutive - durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
f) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
DISPONE in capo al sig. in favore della sig.ra , Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi, mediante bonifico bancario ovvero nelle diverse forme stabilite dai ricorrenti, entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, oltre il 50% delle spese scolastiche e extrascolastiche ordinarie e di quelle mediche non coperte dal S.S.N., purché debitamente documentate, e di quelle scolastiche, extrascolastiche e mediche straordinarie, purché previamente concordate e documentate, il tutto in conformità al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati pubblicato dal Tribunale di
Torino, da intendersi qui integralmente richiamato. Entrambi i ricorrenti, in ogni caso e in ossequio alla normativa vigente in materia, si impegnano ad educare e mantenere il figlio durante la permanenza del predetto presso ciascuno di essi;
DA' ATTO che le parti concordano che il figlio resterà fiscalmente a carico del padre nella misura del 100% mentre l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 15158/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. POLIZZI MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità Parte_2
di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 18/06/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento e Persona_2 residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna, ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le questioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ecc dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE, in ordine ai periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, - salvo diverso accordo anche alla luce dei desideri e delle esigenze scolastiche del figlio - che il minore
[...]
stia con il padre: Per_2
a) nei fine settimana in maniera alternata dalle ore 21,00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) due pomeriggi a settimana - lunedì e martedì - dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo che il minore il lunedì non preferisca pernottare presso l'abitazione paterna;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e/o dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;
d) ad anni alterni metà delle vacanze pasquali scolastiche;
e) due settimane - anche non consecutive - durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
f) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
DISPONE in capo al sig. in favore della sig.ra , Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi, mediante bonifico bancario ovvero nelle diverse forme stabilite dai ricorrenti, entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, oltre il 50% delle spese scolastiche e extrascolastiche ordinarie e di quelle mediche non coperte dal S.S.N., purché debitamente documentate, e di quelle scolastiche, extrascolastiche e mediche straordinarie, purché previamente concordate e documentate, il tutto in conformità al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati pubblicato dal Tribunale di
Torino, da intendersi qui integralmente richiamato. Entrambi i ricorrenti, in ogni caso e in ossequio alla normativa vigente in materia, si impegnano ad educare e mantenere il figlio durante la permanenza del predetto presso ciascuno di essi;
DA' ATTO che le parti concordano che il figlio resterà fiscalmente a carico del padre nella misura del 100% mentre l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.