TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 130
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato

    Le disposizioni del T.U.S.P. relative alla motivazione analitica degli atti deliberativi per l'acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, sono applicabili alle pubbliche amministrazioni socie, indipendentemente dal fatto che la società partecipata sia quotata. L'operazione di acquisto da parte di una società controllata di una società in house, seppur quotata, richiede una delibera dei Comuni soci con motivazione analitica ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P.

  • Accolto
    Obbligo di adozione degli atti deliberativi e comunicazione all'Autorità

    Il ricorso è accolto e il Comune resistente è condannato a conformarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo di approvazione dell'operazione societaria con motivazione analitica ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. e trasmettendolo all'Autorità.

  • Accolto
    Provvedimento negativo al parere motivato

    La nota del Comune, in quanto atto di riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità, viene annullata in conseguenza dell'accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 130
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 130
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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