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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/07/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1970 / 2024
Il Giudice designato NA IE, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1970 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to COSTANZO MARIO;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to BONTEMPO PATRIZIA;
[...]
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.07.2024 parte ricorrente esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento della corretta percentuale di invalidità a seguito dell'infortunio occorsogli in data 30.01.2023 (allorquando durante un servizio di potatura alle dipendenze della nel comune di San Cesareo (RM) veniva colpito da un CP_2
corpo estraneo nell'occhio sinistro), ha convenuto in giudizio l chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta e la conseguente condanna dell al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_1
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l il quale contestava CP_1
le risultanze della consulenza di parte allegata al ricorso introduttivo, sostenendo che la menomazione riportata comportava un aggravamento pari all'14%, già liquidato in rendita.
Non sussistendo contestazione alcuna sulle modalità dell'infortunio occorso, autorizzata Ctu medico legale, in esito all'udienza cartolare del 9.07.2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In applicazione del principio di non contestazione, l'infortunio occorso al ricorrente è sicuramente ascrivibile alla categoria degli infortuni sul lavoro, peraltro già trattato in fase amministrativa dall , riconoscendo un aggravamento nella misura pari CP_1
all'14%.
Ciò detto va osservato che il Ctu medico-legale nominato (dr.ssa ha Persona_1
accertato che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro in questione ed il conseguente aggravamento delle accertate lesioni a carico del ricorrente (“trauma penetrante a carico dell'occhio sinistro.”) hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 18%.
Ha invero accertato che:
“Dalla disamina della documentazione esaminata risulta che il Sig. Parte_1
a seguito dell'infortunio del 30-1-23, abbia riportato un trauma penetrante a carico dell'occhio sinistro. Non sono documentati eventuali stati patologici preesistenti
l'infortunio, o sopravvenuti ad esso, che possano aver aggravato le conseguenze del trauma stesso.
(omissis)
Per quanto riguarda il danno permanente, va premesso che l'esame fisico e l'esame della documentazione sanitaria hanno permesso di obiettivare reperti attribuibili a esiti di trauma penetrante a carico dell'occhio sinistro caratterizzati da riduzione del visus (VcOS 2/10).
Per la valutazione del danno biologico possiamo rifarci a quanto riportato nella tabella di cui all'allegato n.3 del DM del 12/7/2000, relativamente ai deficit dell'acuità visiva.
Pertanto, è ammissibile un danno biologico del 18% con decorrenza dal mese CP_1
di agosto 2023 (epoca di stabilizzazione del quadro clinico).”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Per quanto riguarda le prestazioni richieste deve essere precisato che, in seguito alla riforma apportata dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 38 del 2000 risulta più articolata la disciplina della rendita, che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% (comma 2 del citato articolo): tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Fatta tale necessaria premessa sul nuovo assetto normativo ed in presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 18%, ex art. 13, comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal mese di agosto 2023, epoca successiva alla data della domanda amministrativa (31.01.2023) ma antecedente alla definizione in via amministrativa della procedura (cfr. relazione di visita media del 21.09.2023 in atti).
Di conseguenza, l va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il CP_1
predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza (agosto
2023) detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto in ragione del medesimo titolo in virtù di riconoscimento in via amministrativa del danno biologico nella misura dell'11%.
Le spese di lite si determinano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo, in relazione al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento (5.201-26.000), in relazione a tutte le fasi del giudizio.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell CP_1
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto di alla Parte_1
rendita per danno biologico nella misura del 18%, ex art. 13, comma 2 lett. b), del
D.Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza di legge;
- condanna l a corrispondere al ricorrente la predetta rendita, da erogarsi in CP_1
rendita con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex ar.t 93 c.p.c.
Cassino,11.07.2025
Il Giudice
NA IE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1970 / 2024
Il Giudice designato NA IE, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1970 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to COSTANZO MARIO;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to BONTEMPO PATRIZIA;
[...]
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.07.2024 parte ricorrente esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento della corretta percentuale di invalidità a seguito dell'infortunio occorsogli in data 30.01.2023 (allorquando durante un servizio di potatura alle dipendenze della nel comune di San Cesareo (RM) veniva colpito da un CP_2
corpo estraneo nell'occhio sinistro), ha convenuto in giudizio l chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta e la conseguente condanna dell al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_1
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l il quale contestava CP_1
le risultanze della consulenza di parte allegata al ricorso introduttivo, sostenendo che la menomazione riportata comportava un aggravamento pari all'14%, già liquidato in rendita.
Non sussistendo contestazione alcuna sulle modalità dell'infortunio occorso, autorizzata Ctu medico legale, in esito all'udienza cartolare del 9.07.2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In applicazione del principio di non contestazione, l'infortunio occorso al ricorrente è sicuramente ascrivibile alla categoria degli infortuni sul lavoro, peraltro già trattato in fase amministrativa dall , riconoscendo un aggravamento nella misura pari CP_1
all'14%.
Ciò detto va osservato che il Ctu medico-legale nominato (dr.ssa ha Persona_1
accertato che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro in questione ed il conseguente aggravamento delle accertate lesioni a carico del ricorrente (“trauma penetrante a carico dell'occhio sinistro.”) hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 18%.
Ha invero accertato che:
“Dalla disamina della documentazione esaminata risulta che il Sig. Parte_1
a seguito dell'infortunio del 30-1-23, abbia riportato un trauma penetrante a carico dell'occhio sinistro. Non sono documentati eventuali stati patologici preesistenti
l'infortunio, o sopravvenuti ad esso, che possano aver aggravato le conseguenze del trauma stesso.
(omissis)
Per quanto riguarda il danno permanente, va premesso che l'esame fisico e l'esame della documentazione sanitaria hanno permesso di obiettivare reperti attribuibili a esiti di trauma penetrante a carico dell'occhio sinistro caratterizzati da riduzione del visus (VcOS 2/10).
Per la valutazione del danno biologico possiamo rifarci a quanto riportato nella tabella di cui all'allegato n.3 del DM del 12/7/2000, relativamente ai deficit dell'acuità visiva.
Pertanto, è ammissibile un danno biologico del 18% con decorrenza dal mese CP_1
di agosto 2023 (epoca di stabilizzazione del quadro clinico).”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Per quanto riguarda le prestazioni richieste deve essere precisato che, in seguito alla riforma apportata dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 38 del 2000 risulta più articolata la disciplina della rendita, che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% (comma 2 del citato articolo): tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Fatta tale necessaria premessa sul nuovo assetto normativo ed in presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 18%, ex art. 13, comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal mese di agosto 2023, epoca successiva alla data della domanda amministrativa (31.01.2023) ma antecedente alla definizione in via amministrativa della procedura (cfr. relazione di visita media del 21.09.2023 in atti).
Di conseguenza, l va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il CP_1
predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza (agosto
2023) detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto in ragione del medesimo titolo in virtù di riconoscimento in via amministrativa del danno biologico nella misura dell'11%.
Le spese di lite si determinano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo, in relazione al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento (5.201-26.000), in relazione a tutte le fasi del giudizio.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell CP_1
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto di alla Parte_1
rendita per danno biologico nella misura del 18%, ex art. 13, comma 2 lett. b), del
D.Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza di legge;
- condanna l a corrispondere al ricorrente la predetta rendita, da erogarsi in CP_1
rendita con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex ar.t 93 c.p.c.
Cassino,11.07.2025
Il Giudice
NA IE