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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3184/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Goffredo De Parte_1 P.IVA_1
Maio, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia 107, presso l'Avv. Franco Di Sabato
OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. ti ND Sabino Controparte_1 P.IVA_2
DO, AS DO, HI PO e ND US, elettivamente domiciliata in Milano,
Tertulliano n. 37, presso i difensori.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 887/2025, emesso da Codesto Tribunale, in data
14.03.2025, in favore della società portante l'ingiunzione al pagamento della somma di Controparte_1
€ 15.472,71, la quale rappresenta il corrispettivo relativo alla fornitura di prodotti chimici;
l'opponente ha eccepito, in particolare, di non aver mai ricevuto la merce ordinata all'opposta.
La società si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (ordini del 2024, bolle di consegna del 2024, fatture del 2024,
riconoscimento di debito dell'1.10.2024, lettera di messa in mora del 18.12.2024, comunicazioni intercorse fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimone, Sig. ra ) è Testimone_1
emerso quanto segue.
Nel corso del 2024, la società opponente ha ordinato la merce indicata nelle fatture azionate in via monitoria;
l'opposta, in esecuzione del predetto ordine, ha consegnato la merce ordinata, come emerge dai documenti di trasporto sottoscritti dai destinatari;
di contro, la società Parte_1
ha omesso di pagare il relativo corrispettivo.
Si osserva che la Sig. ra , impiegata di magazzino di parte opponente, in sede di Testimone_1
escussione testimoniale, ha confermato l'avvenuta consegna della merce indicata nei documenti di trasporto, regolarmente sottoscritti dai magazzinieri, che l'hanno ricevuta;
si rileva, inoltre, che parte opponente non ha mai contestato la mancata consegna della merce prima dell'inizio del presente giudizio.
Si fa rilevare che la Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento, ha statuito che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 2 di 3 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, parte opposta ha dimostrato la fonte costitutiva del proprio diritto,
mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova relativa al fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Deve essere rigettata la domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 cpc, avanzata dall'opposta,
dato che non ricorrono elementi tali da far ritenere che la difesa sia stata coltivata con mala fede o colpa grave.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla società Parte_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore e, nel contempo, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
.
Monza, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3184/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Goffredo De Parte_1 P.IVA_1
Maio, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia 107, presso l'Avv. Franco Di Sabato
OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. ti ND Sabino Controparte_1 P.IVA_2
DO, AS DO, HI PO e ND US, elettivamente domiciliata in Milano,
Tertulliano n. 37, presso i difensori.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 887/2025, emesso da Codesto Tribunale, in data
14.03.2025, in favore della società portante l'ingiunzione al pagamento della somma di Controparte_1
€ 15.472,71, la quale rappresenta il corrispettivo relativo alla fornitura di prodotti chimici;
l'opponente ha eccepito, in particolare, di non aver mai ricevuto la merce ordinata all'opposta.
La società si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (ordini del 2024, bolle di consegna del 2024, fatture del 2024,
riconoscimento di debito dell'1.10.2024, lettera di messa in mora del 18.12.2024, comunicazioni intercorse fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimone, Sig. ra ) è Testimone_1
emerso quanto segue.
Nel corso del 2024, la società opponente ha ordinato la merce indicata nelle fatture azionate in via monitoria;
l'opposta, in esecuzione del predetto ordine, ha consegnato la merce ordinata, come emerge dai documenti di trasporto sottoscritti dai destinatari;
di contro, la società Parte_1
ha omesso di pagare il relativo corrispettivo.
Si osserva che la Sig. ra , impiegata di magazzino di parte opponente, in sede di Testimone_1
escussione testimoniale, ha confermato l'avvenuta consegna della merce indicata nei documenti di trasporto, regolarmente sottoscritti dai magazzinieri, che l'hanno ricevuta;
si rileva, inoltre, che parte opponente non ha mai contestato la mancata consegna della merce prima dell'inizio del presente giudizio.
Si fa rilevare che la Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento, ha statuito che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 2 di 3 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, parte opposta ha dimostrato la fonte costitutiva del proprio diritto,
mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova relativa al fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Deve essere rigettata la domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 cpc, avanzata dall'opposta,
dato che non ricorrono elementi tali da far ritenere che la difesa sia stata coltivata con mala fede o colpa grave.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla società Parte_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore e, nel contempo, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
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Monza, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3