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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1314/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 9.7.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Silvia Di Iorio giusta procura allegata all'atto d'appello, elettiva- mente domiciliata in San Giovanni Teatino, Galleria K. Wojtyla presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Enrico Francesca, giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato in Benevento, Viale A.
Mellusi n. 59 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI l'appellante: “Voglia l'Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclu- sione: 1.-Procedere ad accogliere la domanda attorea e per l'effetto riformare totalmente l'impugnata sentenza nr1614/2023emessa dal Tribunale Civile di
Pescara–Dott.ssa Villani nell'ambito del procedimento nr. 521/23 r.g., notifi- cata in data 05.12.2023. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari del dop- pio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2-In subordine vi sono giustificati motivi per concedere la compensazione delle spese processuali.”
l'appellato -appellante incidentale: “ Per tutto quanto fin qui prospettato ed argomentato, la come sopra rappresentata, do- Controparte_1 miciliata e difesa, conclude perché l'Adita Corte di Appello: 1) rigetti l'appello principale proposto dalla;
2) in Controparte_2 accoglimento del proposto gravame incidentale riformi, in parte qua, la im- pugnata sentenza n. 1614/23 del Tribunale di Pescara;
3) per l'effetto condan- ni ADER, , al pagamento in favore di parte Controparte_2 appellante, delle competenze relative al giudizio recante il numero di R.G.
521/23 da attribuirsi, in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
4) con- danni, essa dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge, al risar- CP_3 cimento del danno, per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 CPC, nella misura che vorrà quantificare in via equitativa;
5) condanni l' in- CP_3 fine, alla rifusione, in favore di essa appellante incidentale, delle spese e com- petenze del presente grado di giudizio, da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
6) confermi per il resto la sentenza impugnata.”;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara
n.1614/2023 pubblicata il 4.12.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha accolto l'opposizione all'esecuzione promossa da nei confronti di Controparte_1
disponendo il discarico dai ruoli delle par- Parte_1
2 tite debitorie sottese all'atto di pignoramento, con compensazione delle spese di lite.
2. Nel proporre appello, l' , con un unico mo- Parte_1 tivo di gravame, ha contestato la pronuncia del giudice di prime cure soste- nendo la legittimità del proprio operato consistito nella notifica dell'atto di pi- gnoramento, non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di sospensione da parte del debitore esecutato sia in quanto inviata in modo erroneo mediante trasmis- sione ad un indirizzo di una email ordinaria da un casella di posta elettronica certificata, sia in quanto, di fatto mai recapitato perché troppo pesante, come attestato da apposita certificazione della società informatica Sogei.
3. Si è costituita l'appellata insistendo per il ri- Controparte_1 getto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale contestando la sentenza gravata laddove il giudice di prima istanza aveva disposto la com- pensazione delle spese, chiedendone, quindi, la parziale riforma, con condan- na dell' al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggrava- CP_3 ta ex art 96 cpc ed alla rifusione delle spese e competenze del giudizio d'appello in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
4. Viene ora delibato l'unico motivo d'appello.
5. L'appellante si duole dell'accoglimento dell'opposizione del debitore rile- vando i plurimi errori nei quali sarebbe incorso il Tribunale laddove ha valu- tato come provato il corretto invio dell'istanza di sospensione ai sensi della
L.228/2012 attesa la presenza sia della ricevuta di accettazione che di conse- gna che avrebbero determinato il perfezionamento dell'invio, così come di- sposto dalla normativa vigente in tema di notifiche a mezzo Pec.
5.1 L'impugnante censura, inoltre, la superficialità dell'operato del giudice di prima istanza, che non avrebbe prestato la necessaria attenzione alla docu- mentazione depositata dalla difesa di errando anche nel ritenere che CP_3
l'istanza fosse stata inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata ad un altro indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, non avvedendosi, in-
3 vece, che l'indirizzo di destinazione era costituito da un indirizzo di posta or-
, con la conseguente assenza di tutte le garanzie previste da tale tipo di CP_4 comunicazione, non generandosi nessun avviso di avvenuta consegna.
quindi, sottolinea la bontà del proprio operato nell'aver intrapreso CP_5
l'azione esecutiva nei confronti della debitrice-odierna appellata, non avendo mai avuto conoscenza della presenza dell'istanza di sospensione, con conse- guente impossibilità di attivare la relativa procedura ad essa sottesa e prevista a pena di decadenza dall'art. 1 commi 537 e segg della predetta legge 228/12.
6. Le doglianze sono infondate.
7. Appare utile riportare brevemente il quadro normativo a fondamento della pretesa dell'originaria opponente, oggi appellata.
7.1 La L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 537 ss. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità
2013) prevede che: " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presen- te legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di segui- to denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.”
7.2 Il successivo comma 538 stabilisce la portata e il contenuto della dichiara- zione statuendo che: "Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente presenta al con- cessionario per la riscossione una dichiarazione, anche con modalità telema- tiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento
4 o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente credi- tore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.
7.3 L'iter, che presuppone il regolare invio della dichiarazione con cui viene documentata la sussistenza di una delle cause sopra esposte, è così descritto nel successivo comma 539: "Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessio- nario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presenta- ta dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'e- sistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la solleci- ta trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri si- stemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente credi- tore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo racco- mandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai de- bitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in que- sto caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo”.
5 7.4 Il comma 540, rilevante per il caso in esame, stabilisce, infine, le conse- guenze del mancato invio da parte dell'Ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente disponendo che: "in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dal- la data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso conces- sionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.”
7.5. La normativa in esame introduce un procedimento amministrativo ad istanza di parte rivolto al concessionario della riscossione ed avente finalità di autotutela esecutiva consentendo al debitore di richiedere lo stralcio (discari- co) delle partite ancora iscritte a ruolo quando esse risultino non
7.5.1 Il termine di 220 giorni assegnato al creditore per riscontrare l'istanza, introdotto con finalità deflattive ed accelerative più dovute per diverse ipotesi espressamente previste e richiamate dalla stessa norma., si atteggia, in partico- lare, come termine massimo di conclusione del procedimento, decorso il quale il contribuente può adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento giudiziale dell'inerzia dell'Amministrazione e, quindi, il discarico.
7.5.2 Alla luce delle suindicate disposizioni, affinché il predetto procedimento amministrativo possa validamente instaurarsi con automatico decorso del ter- mine di 220 giorni è, dunque, necessaria, da parte del contribuente, la presen- tazione di una dichiarazione di scienza giustificata da idonea documentazione da presentare nelle modalità richieste dal concessionario della riscossione.
7.5.3. In mancanza di un valido titolo iniziale rappresentato da tale dichiara- zione del debitore effettuata nelle forme di contenuto e trasmissione contenute
6 nel comma 538 ed indicate, nella prassi, dall'agente della riscossione, il pre- detto meccanismo procedimentale non può dirsi iniziato;
pertanto, è necessa- rio che l'istanza venga validamente presentata al destinatario e la parte inte- ressata possa dimostrare l'effettiva ricezione da parte dell'ente al fine di farne valere, eventualmente, la colpevole inerzia, da un lato, ma è anche necessario, che stanti le così rilevanti conseguenze della stessa, l'ente destinatario moni- tori con attenzione il proprio sito e il proprio server postale ed in effetti l' CP_3 si avvale per questo della Sogei, che ne gestisce i servizi informatici.
7.6 Alla luce di tali premesse, l'individuazione del corretto iter per la proposi- zione dell'istanza di sospensione e per la sua ricezione si pone come indispen- sabile in quanto costituisce condizione imprescindibile affinché possa ritener- si instaurato il sotteso procedimento finalizzato allo sgravio, con inizio della decorrenza dei 220 giorni entro i quali effettuare le comunicazioni da parte sia dell'agente della riscossione che dell'ente creditore, in ordine alla posizione della debitrice opponente.
8. In particolare, nel caso in esame, la questione ruota intorno alla corretta tra- smissione/ricezione dell'istanza di sospensione della riscossione inoltrata dall'odierna appellata a mezzo del proprio lega- Controparte_1 le, all' a seguito della notifica ricevuta di diversi atti impositivi (n. 4 car- CP_3 telle di pagamento e n.2 avvisi di addebito) che, invece, la predetta CP_2 avrebbe disatteso, non solo omettendo di procedere all'immediata sospensione e all'attivazione della conseguente procedura di comunicazione all'ente credi- tore, finalizzata ad un eventuale sgravio, ma notificando anche il successivo atto di pignoramento presso terzi ai danni della debitrice.
9. La pronuncia gravata, ripercorrendo l'iter procedurale sotteso, previsto ai sensi dell'art.1, commi 538 e segg della l. 228/2012 come modificato dal
D.lgs n. 159/2015, ha ritenuto provata da parte dell'opponente la regolare tra- smissione nel termine di legge dell'istanza in questione e, in particolare, ne
7 avrebbe ravvisato il perfezionamento dell'invio a mezzo di posta elettronica certificata dalla produzione in giudizio di entrambe le ricevute, sia di accetta- zione che di consegna.
9.1 Ha rilevato, infatti, il primo giudice che: “la parte opponente ha provato la regolare trasmissione nel termine di legge dell'istanza idonea ad ottenere lo sgravio. Questa valutazione deve essere quindi condivisa in linea con la normativa vigente in tema di notifiche secondo cui la notifica trasmessa a mezzo Pec dal difensore si perfeziona unicamente al momento della genera- zione della ricevuta di avvenuta consegna ( RAC) come attestato da ricevuta di accettazione e consegna, che nel caso risultano presenti”.
9.2 In ordine, poi, al mancato ricevimento dell'istanza da parte dell' per- CP_3 ché il messaggio era troppo pesante, il Tribunale ha evidenziato, sulla scorta di “diverse pronunce di legittimità” che “la circostanza di non avere il desti- natario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella pec non poteva essere imputata al mittente, potendosi astrattamente configurare una negligenza del destinatario per non avere monitorato il livello di saturazione della pec”.
9.3. La decisione del Tribunale va confermata, seppur con diversa motivazio- ne.
11. Appare lampante, innanzitutto, l'errore nel quale è incorso il Tribunale nel procedere alla valutazione del materiale probatorio in atti, avendo ritenuto come dimostrato l'invio dell'istanza presentata dall'appellato dalla presenza delle ricevute di accettazione e consegna, in realtà relative alla successiva istanza di sgravio inviata dal difensore dell'appellata, non avvedendosi, inve- ce, della produzione in atti della sola ricevuta di accettazione (cfr p. 15 fasc. I grado opponente).
11.1. Inoltre, il giudice di prima istanza non ha considerato la natura ordinaria e non certificata della email di destinazione, con le evidenti conseguenze in
8 tema di garanzia di tracciabilità, certezza della ricezione ed autenticità del mittente e del destinatario.
12. Come è noto e come espressamente disposto dalla disciplina sulla posta elettronica certificata contenuta nel D.p.r. 68/2005 e nel D. lgs 7 marzo 2005
n.82 ( Codice dell'Amministrazione digitale) la pec è un sistema di comuni- cazione elettronica che consente l'invio di documenti con valore legale equi- parato a quello della raccomandata con avviso di ricevimento, che produce ef- fetti giuridici validi e opponibili ai terzi qualora si verifichino determinati im- prescindibili presupposti tecnici e formali, ovvero l'utilizzo da parte del mit- tente e del destinatario di caselle pec regolarmente iscritte ad un gestore ac- creditato presso AgID ed il rilascio da parte del gestore di due ricevute ( ac- cettazione e consegna) che costituiscono prova legale della trasmissione.
12.1. Rileva l' che, quella della destinataria, era una casella di Posta CP_3
Elettronica Ordinaria e che “la procedura utilizzata non ha consentito di giun- gere al perfezionamento della notifica con la generazione della ricevuta di av- venuta consegna la quale avrebbe permesso di dare prova del fatto che l'atto fosse pervenuto nella sua completezza e leggibilità nella sfera di conoscenza del destinatario”. Aggiunge che il messaggio (in formato pdf) contenente l'istanza di sospensione, non era andato a buon fine in quanto la SO (so- cietà incaricata della gestione dei servizi informatici per l' tanto avreb- CP_3 be attestato perché le sue dimensioni (asseritamente troppo grandi) non erano supportate dalla casella del destinatario stesso, sicché l'istanza di sospensione inviata da non sarebbe mai pervenuta a desti- Controparte_1 nazione sicché nulla le poteva essere imputato, non potendosi monitorare il livello di saturazione di una casella di posta ordinaria .
12.2. L'errore sarebbe stato commesso dall'esecutata, per aver utilizzato una casella di Posta Elettronica Certificata per inviare la istanza di sospensione le- gale della riscossione ad un indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria.
9 12.3. Si tratta di conclusioni che non possono essere condivise, posto che il contribuente altro non ha fatto che seguire le istruzioni date dalla stessa
Agenzia negli atti notificati e nel modello SL1 predisposto per la trasmissione dell'istanza di sospensione legale della riscossione, con le quali era indicato di inviarla alla casella di posta elettronica ordinaria.
Non si vede come possa ritenersi inadempiente il contribuente sol perché, in- vece di utilizzare il proprio account e mail ha preferito inviare l'atto al giusto indirizzo mail dell'ente destinatario utilizzando la posta certificata, che evi- dentemente, attesa anche la delicatezza della fattispecie, ha ritenuto fornire maggiori garanzie.
12.4. In ogni caso, si consideri che ha ottenuto la “ricevuta di accetta- CP_1 zione” (v. fasc. I grado p. 15) che recita: “il giorno 7/02/2022 alle ore 9:39:56
(+0100 il messaggio “per -deposito Controparte_1 istanza sospensione legale della riscossione ex l. 228/2012” proveniente da
“avvenricofrancesca(chiocciola)puntopec.it” ed indirizzato a sospensioneri- scossione.abruzzo(chiocciola)agenzia riscossione.gov.it (“posta ordinaria”). Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Per contro, l' ha so- CP_3 stenuto che la ricezione non era avvenuta a causa delle dimensioni del file troppo grandi e non supportate dalla casella del destinatario, ma il mittente non ha ricevuto alcun messaggio di mancata consegna.
12.5. Deve considerarsi che, nella fattispecie, c'è stato un pacifico malfunzio- namento della casella di posta dell'ente destinatario, che evidentemente non può ricondursi alla sola circostanza che la trasmissione sia avvenuta da una casella PEC ad una casella di posta ordinaria, bensì dalla incapienza della ca- sella di posta dell'ente incaricato da di gestire la posta, circostanza evi- CP_3 dentemente a questa imputabile e, di conseguenza, all' che, si ini- CP_3 CP_6 zialmente ebbe a riconoscere che l'istanza era stata inviata ad indirizzo corret- to e provvide alla revoca del pignoramento, tanto che il giudice
10 dell'esecuzione dichiarò cessata la materia del contendere con riferimento all'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'esecutata.
12.6. La sentenza deve essere pertanto confermata, sia pur con diversa moti- vazione.
13. L'appello principale, pertanto, deve essere respinto, con ogni conseguenza in merito alle spese, che, ovviamente, seguono la soccombenza.
14. Deve ora essere delibato l'appello incidentale, che è fondato con riferi- mento alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
14.1. Ed invero, nella specie non ricorrevano i presupposti per disporre la compensazione derogando al principio della soccombenza, non ricorrendo quella reciproca delle parti, né la novità della questione trattata, né un muta- mento di giurisprudenza, né gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificarla, sicché la sentenza sul punto deve essere riformata, il che comporta la condan- na dell'appellante a rifondere all'appellata anche le spese del primo grado e, quindi, quelle dell'intero giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con applicazione dei minimi ta- riffari per la non complessità della vicenda, nella quale si è dibattuta una sola questione, dedotta in questa sede, con un unico motivo d'appello e valutata l'opera prestata .
14.2. L'appello incidentale è invece infondato con riferimento alla mancata condanna dell' per lite temeraria, stante proprio la particolarità della si- CP_3 tuazione creatasi nella vicenda scaturita da quell'errore tecnico che il giudi- cante ha ritenuto idonea a giustificare la compensazione e che, se non è tale, certamente non giustifica una condanna per mala fede o colpa grave, vieppiù se si considera che l' ha proceduto tempestivamente alla revoca del pi- CP_3 gnoramento.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
11 quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n.1614/23 del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 4.12.2023, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del primo grado del giudizio, che liquida in € 7.831,00, oltre € 139,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico Francesca, dichiaratosi antistatario.
3) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida in € € 9.256,00, oltre rimborso spese generali ed ac- cessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico Francesca, dichiara- tosi antistatario.
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S.Filocamo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1314/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 9.7.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Silvia Di Iorio giusta procura allegata all'atto d'appello, elettiva- mente domiciliata in San Giovanni Teatino, Galleria K. Wojtyla presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Enrico Francesca, giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato in Benevento, Viale A.
Mellusi n. 59 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI l'appellante: “Voglia l'Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclu- sione: 1.-Procedere ad accogliere la domanda attorea e per l'effetto riformare totalmente l'impugnata sentenza nr1614/2023emessa dal Tribunale Civile di
Pescara–Dott.ssa Villani nell'ambito del procedimento nr. 521/23 r.g., notifi- cata in data 05.12.2023. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari del dop- pio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2-In subordine vi sono giustificati motivi per concedere la compensazione delle spese processuali.”
l'appellato -appellante incidentale: “ Per tutto quanto fin qui prospettato ed argomentato, la come sopra rappresentata, do- Controparte_1 miciliata e difesa, conclude perché l'Adita Corte di Appello: 1) rigetti l'appello principale proposto dalla;
2) in Controparte_2 accoglimento del proposto gravame incidentale riformi, in parte qua, la im- pugnata sentenza n. 1614/23 del Tribunale di Pescara;
3) per l'effetto condan- ni ADER, , al pagamento in favore di parte Controparte_2 appellante, delle competenze relative al giudizio recante il numero di R.G.
521/23 da attribuirsi, in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
4) con- danni, essa dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge, al risar- CP_3 cimento del danno, per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 CPC, nella misura che vorrà quantificare in via equitativa;
5) condanni l' in- CP_3 fine, alla rifusione, in favore di essa appellante incidentale, delle spese e com- petenze del presente grado di giudizio, da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
6) confermi per il resto la sentenza impugnata.”;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara
n.1614/2023 pubblicata il 4.12.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha accolto l'opposizione all'esecuzione promossa da nei confronti di Controparte_1
disponendo il discarico dai ruoli delle par- Parte_1
2 tite debitorie sottese all'atto di pignoramento, con compensazione delle spese di lite.
2. Nel proporre appello, l' , con un unico mo- Parte_1 tivo di gravame, ha contestato la pronuncia del giudice di prime cure soste- nendo la legittimità del proprio operato consistito nella notifica dell'atto di pi- gnoramento, non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di sospensione da parte del debitore esecutato sia in quanto inviata in modo erroneo mediante trasmis- sione ad un indirizzo di una email ordinaria da un casella di posta elettronica certificata, sia in quanto, di fatto mai recapitato perché troppo pesante, come attestato da apposita certificazione della società informatica Sogei.
3. Si è costituita l'appellata insistendo per il ri- Controparte_1 getto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale contestando la sentenza gravata laddove il giudice di prima istanza aveva disposto la com- pensazione delle spese, chiedendone, quindi, la parziale riforma, con condan- na dell' al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggrava- CP_3 ta ex art 96 cpc ed alla rifusione delle spese e competenze del giudizio d'appello in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
4. Viene ora delibato l'unico motivo d'appello.
5. L'appellante si duole dell'accoglimento dell'opposizione del debitore rile- vando i plurimi errori nei quali sarebbe incorso il Tribunale laddove ha valu- tato come provato il corretto invio dell'istanza di sospensione ai sensi della
L.228/2012 attesa la presenza sia della ricevuta di accettazione che di conse- gna che avrebbero determinato il perfezionamento dell'invio, così come di- sposto dalla normativa vigente in tema di notifiche a mezzo Pec.
5.1 L'impugnante censura, inoltre, la superficialità dell'operato del giudice di prima istanza, che non avrebbe prestato la necessaria attenzione alla docu- mentazione depositata dalla difesa di errando anche nel ritenere che CP_3
l'istanza fosse stata inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata ad un altro indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, non avvedendosi, in-
3 vece, che l'indirizzo di destinazione era costituito da un indirizzo di posta or-
, con la conseguente assenza di tutte le garanzie previste da tale tipo di CP_4 comunicazione, non generandosi nessun avviso di avvenuta consegna.
quindi, sottolinea la bontà del proprio operato nell'aver intrapreso CP_5
l'azione esecutiva nei confronti della debitrice-odierna appellata, non avendo mai avuto conoscenza della presenza dell'istanza di sospensione, con conse- guente impossibilità di attivare la relativa procedura ad essa sottesa e prevista a pena di decadenza dall'art. 1 commi 537 e segg della predetta legge 228/12.
6. Le doglianze sono infondate.
7. Appare utile riportare brevemente il quadro normativo a fondamento della pretesa dell'originaria opponente, oggi appellata.
7.1 La L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 537 ss. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità
2013) prevede che: " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presen- te legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di segui- to denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.”
7.2 Il successivo comma 538 stabilisce la portata e il contenuto della dichiara- zione statuendo che: "Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente presenta al con- cessionario per la riscossione una dichiarazione, anche con modalità telema- tiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento
4 o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente credi- tore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.
7.3 L'iter, che presuppone il regolare invio della dichiarazione con cui viene documentata la sussistenza di una delle cause sopra esposte, è così descritto nel successivo comma 539: "Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessio- nario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presenta- ta dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'e- sistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la solleci- ta trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri si- stemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente credi- tore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo racco- mandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai de- bitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in que- sto caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo”.
5 7.4 Il comma 540, rilevante per il caso in esame, stabilisce, infine, le conse- guenze del mancato invio da parte dell'Ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente disponendo che: "in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dal- la data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso conces- sionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.”
7.5. La normativa in esame introduce un procedimento amministrativo ad istanza di parte rivolto al concessionario della riscossione ed avente finalità di autotutela esecutiva consentendo al debitore di richiedere lo stralcio (discari- co) delle partite ancora iscritte a ruolo quando esse risultino non
7.5.1 Il termine di 220 giorni assegnato al creditore per riscontrare l'istanza, introdotto con finalità deflattive ed accelerative più dovute per diverse ipotesi espressamente previste e richiamate dalla stessa norma., si atteggia, in partico- lare, come termine massimo di conclusione del procedimento, decorso il quale il contribuente può adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento giudiziale dell'inerzia dell'Amministrazione e, quindi, il discarico.
7.5.2 Alla luce delle suindicate disposizioni, affinché il predetto procedimento amministrativo possa validamente instaurarsi con automatico decorso del ter- mine di 220 giorni è, dunque, necessaria, da parte del contribuente, la presen- tazione di una dichiarazione di scienza giustificata da idonea documentazione da presentare nelle modalità richieste dal concessionario della riscossione.
7.5.3. In mancanza di un valido titolo iniziale rappresentato da tale dichiara- zione del debitore effettuata nelle forme di contenuto e trasmissione contenute
6 nel comma 538 ed indicate, nella prassi, dall'agente della riscossione, il pre- detto meccanismo procedimentale non può dirsi iniziato;
pertanto, è necessa- rio che l'istanza venga validamente presentata al destinatario e la parte inte- ressata possa dimostrare l'effettiva ricezione da parte dell'ente al fine di farne valere, eventualmente, la colpevole inerzia, da un lato, ma è anche necessario, che stanti le così rilevanti conseguenze della stessa, l'ente destinatario moni- tori con attenzione il proprio sito e il proprio server postale ed in effetti l' CP_3 si avvale per questo della Sogei, che ne gestisce i servizi informatici.
7.6 Alla luce di tali premesse, l'individuazione del corretto iter per la proposi- zione dell'istanza di sospensione e per la sua ricezione si pone come indispen- sabile in quanto costituisce condizione imprescindibile affinché possa ritener- si instaurato il sotteso procedimento finalizzato allo sgravio, con inizio della decorrenza dei 220 giorni entro i quali effettuare le comunicazioni da parte sia dell'agente della riscossione che dell'ente creditore, in ordine alla posizione della debitrice opponente.
8. In particolare, nel caso in esame, la questione ruota intorno alla corretta tra- smissione/ricezione dell'istanza di sospensione della riscossione inoltrata dall'odierna appellata a mezzo del proprio lega- Controparte_1 le, all' a seguito della notifica ricevuta di diversi atti impositivi (n. 4 car- CP_3 telle di pagamento e n.2 avvisi di addebito) che, invece, la predetta CP_2 avrebbe disatteso, non solo omettendo di procedere all'immediata sospensione e all'attivazione della conseguente procedura di comunicazione all'ente credi- tore, finalizzata ad un eventuale sgravio, ma notificando anche il successivo atto di pignoramento presso terzi ai danni della debitrice.
9. La pronuncia gravata, ripercorrendo l'iter procedurale sotteso, previsto ai sensi dell'art.1, commi 538 e segg della l. 228/2012 come modificato dal
D.lgs n. 159/2015, ha ritenuto provata da parte dell'opponente la regolare tra- smissione nel termine di legge dell'istanza in questione e, in particolare, ne
7 avrebbe ravvisato il perfezionamento dell'invio a mezzo di posta elettronica certificata dalla produzione in giudizio di entrambe le ricevute, sia di accetta- zione che di consegna.
9.1 Ha rilevato, infatti, il primo giudice che: “la parte opponente ha provato la regolare trasmissione nel termine di legge dell'istanza idonea ad ottenere lo sgravio. Questa valutazione deve essere quindi condivisa in linea con la normativa vigente in tema di notifiche secondo cui la notifica trasmessa a mezzo Pec dal difensore si perfeziona unicamente al momento della genera- zione della ricevuta di avvenuta consegna ( RAC) come attestato da ricevuta di accettazione e consegna, che nel caso risultano presenti”.
9.2 In ordine, poi, al mancato ricevimento dell'istanza da parte dell' per- CP_3 ché il messaggio era troppo pesante, il Tribunale ha evidenziato, sulla scorta di “diverse pronunce di legittimità” che “la circostanza di non avere il desti- natario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella pec non poteva essere imputata al mittente, potendosi astrattamente configurare una negligenza del destinatario per non avere monitorato il livello di saturazione della pec”.
9.3. La decisione del Tribunale va confermata, seppur con diversa motivazio- ne.
11. Appare lampante, innanzitutto, l'errore nel quale è incorso il Tribunale nel procedere alla valutazione del materiale probatorio in atti, avendo ritenuto come dimostrato l'invio dell'istanza presentata dall'appellato dalla presenza delle ricevute di accettazione e consegna, in realtà relative alla successiva istanza di sgravio inviata dal difensore dell'appellata, non avvedendosi, inve- ce, della produzione in atti della sola ricevuta di accettazione (cfr p. 15 fasc. I grado opponente).
11.1. Inoltre, il giudice di prima istanza non ha considerato la natura ordinaria e non certificata della email di destinazione, con le evidenti conseguenze in
8 tema di garanzia di tracciabilità, certezza della ricezione ed autenticità del mittente e del destinatario.
12. Come è noto e come espressamente disposto dalla disciplina sulla posta elettronica certificata contenuta nel D.p.r. 68/2005 e nel D. lgs 7 marzo 2005
n.82 ( Codice dell'Amministrazione digitale) la pec è un sistema di comuni- cazione elettronica che consente l'invio di documenti con valore legale equi- parato a quello della raccomandata con avviso di ricevimento, che produce ef- fetti giuridici validi e opponibili ai terzi qualora si verifichino determinati im- prescindibili presupposti tecnici e formali, ovvero l'utilizzo da parte del mit- tente e del destinatario di caselle pec regolarmente iscritte ad un gestore ac- creditato presso AgID ed il rilascio da parte del gestore di due ricevute ( ac- cettazione e consegna) che costituiscono prova legale della trasmissione.
12.1. Rileva l' che, quella della destinataria, era una casella di Posta CP_3
Elettronica Ordinaria e che “la procedura utilizzata non ha consentito di giun- gere al perfezionamento della notifica con la generazione della ricevuta di av- venuta consegna la quale avrebbe permesso di dare prova del fatto che l'atto fosse pervenuto nella sua completezza e leggibilità nella sfera di conoscenza del destinatario”. Aggiunge che il messaggio (in formato pdf) contenente l'istanza di sospensione, non era andato a buon fine in quanto la SO (so- cietà incaricata della gestione dei servizi informatici per l' tanto avreb- CP_3 be attestato perché le sue dimensioni (asseritamente troppo grandi) non erano supportate dalla casella del destinatario stesso, sicché l'istanza di sospensione inviata da non sarebbe mai pervenuta a desti- Controparte_1 nazione sicché nulla le poteva essere imputato, non potendosi monitorare il livello di saturazione di una casella di posta ordinaria .
12.2. L'errore sarebbe stato commesso dall'esecutata, per aver utilizzato una casella di Posta Elettronica Certificata per inviare la istanza di sospensione le- gale della riscossione ad un indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria.
9 12.3. Si tratta di conclusioni che non possono essere condivise, posto che il contribuente altro non ha fatto che seguire le istruzioni date dalla stessa
Agenzia negli atti notificati e nel modello SL1 predisposto per la trasmissione dell'istanza di sospensione legale della riscossione, con le quali era indicato di inviarla alla casella di posta elettronica ordinaria.
Non si vede come possa ritenersi inadempiente il contribuente sol perché, in- vece di utilizzare il proprio account e mail ha preferito inviare l'atto al giusto indirizzo mail dell'ente destinatario utilizzando la posta certificata, che evi- dentemente, attesa anche la delicatezza della fattispecie, ha ritenuto fornire maggiori garanzie.
12.4. In ogni caso, si consideri che ha ottenuto la “ricevuta di accetta- CP_1 zione” (v. fasc. I grado p. 15) che recita: “il giorno 7/02/2022 alle ore 9:39:56
(+0100 il messaggio “per -deposito Controparte_1 istanza sospensione legale della riscossione ex l. 228/2012” proveniente da
“avvenricofrancesca(chiocciola)puntopec.it” ed indirizzato a sospensioneri- scossione.abruzzo(chiocciola)agenzia riscossione.gov.it (“posta ordinaria”). Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Per contro, l' ha so- CP_3 stenuto che la ricezione non era avvenuta a causa delle dimensioni del file troppo grandi e non supportate dalla casella del destinatario, ma il mittente non ha ricevuto alcun messaggio di mancata consegna.
12.5. Deve considerarsi che, nella fattispecie, c'è stato un pacifico malfunzio- namento della casella di posta dell'ente destinatario, che evidentemente non può ricondursi alla sola circostanza che la trasmissione sia avvenuta da una casella PEC ad una casella di posta ordinaria, bensì dalla incapienza della ca- sella di posta dell'ente incaricato da di gestire la posta, circostanza evi- CP_3 dentemente a questa imputabile e, di conseguenza, all' che, si ini- CP_3 CP_6 zialmente ebbe a riconoscere che l'istanza era stata inviata ad indirizzo corret- to e provvide alla revoca del pignoramento, tanto che il giudice
10 dell'esecuzione dichiarò cessata la materia del contendere con riferimento all'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'esecutata.
12.6. La sentenza deve essere pertanto confermata, sia pur con diversa moti- vazione.
13. L'appello principale, pertanto, deve essere respinto, con ogni conseguenza in merito alle spese, che, ovviamente, seguono la soccombenza.
14. Deve ora essere delibato l'appello incidentale, che è fondato con riferi- mento alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
14.1. Ed invero, nella specie non ricorrevano i presupposti per disporre la compensazione derogando al principio della soccombenza, non ricorrendo quella reciproca delle parti, né la novità della questione trattata, né un muta- mento di giurisprudenza, né gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificarla, sicché la sentenza sul punto deve essere riformata, il che comporta la condan- na dell'appellante a rifondere all'appellata anche le spese del primo grado e, quindi, quelle dell'intero giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con applicazione dei minimi ta- riffari per la non complessità della vicenda, nella quale si è dibattuta una sola questione, dedotta in questa sede, con un unico motivo d'appello e valutata l'opera prestata .
14.2. L'appello incidentale è invece infondato con riferimento alla mancata condanna dell' per lite temeraria, stante proprio la particolarità della si- CP_3 tuazione creatasi nella vicenda scaturita da quell'errore tecnico che il giudi- cante ha ritenuto idonea a giustificare la compensazione e che, se non è tale, certamente non giustifica una condanna per mala fede o colpa grave, vieppiù se si considera che l' ha proceduto tempestivamente alla revoca del pi- CP_3 gnoramento.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
11 quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n.1614/23 del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 4.12.2023, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del primo grado del giudizio, che liquida in € 7.831,00, oltre € 139,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico Francesca, dichiaratosi antistatario.
3) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida in € € 9.256,00, oltre rimborso spese generali ed ac- cessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico Francesca, dichiara- tosi antistatario.
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S.Filocamo
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