Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01920/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2025, proposto da
Moncada Energy Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Raimondo Moncada, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera 6;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l’accertamento
- DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’INERZIA SERBATA DAL MASE SULL’ISTANZA DI V.I.A. STATALE PER UN PROGETTO DI ELETTRODOTTO DI 150 KV;
e per la condanna
- A PROVVEDERE ENTRO UN TERMINE, CON NOMINA DI UN COMMISSARIO IN CASO DI INOTTEMPERANZA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che il 12/2/2025 parte ricorrente ha dato impulso al procedimento di VIA statale per la realizzazione di un elettrodotto, e in particolare di un’opera di ampliamento della rete elettrica esistente indispensabile per consentire il repowering di tre impianti eolici e di cinque impianti fotovoltaici per un totale di 204,51 MW di generazione;
- che, dopo un’integrazione documentale evasa il 26/3/2025, l’istanza era dichiarata procedibile e il 16/4/2025 veniva dato avvio alla consultazione con il pubblico per 30 giorni;
- che in data 12/9/2025 veniva trasmessa una diffida, posto che sul portale l’istanza risultava ancora in “istruttoria tecnica”;
- che la risposta del MASE in data 12/9 era interlocutoria, e rappresentava che l’atto finale sarebbe stato assunto al completamento dell’istruttoria;
- che da allora nessuna nuova notizia è pervenuta, per cui l’esponente agisce in giudizio e chiede di accertare l’illegittimità del silenzio e di condannare il MASE a provvedere alla sollecita definizione dell’ iter , con nomina da subito di un Commissario per l’ipotesi di perdurante inottemperanza;
- che, in punto di diritto, deduce la violazione degli artt. 2 della L. 241/90 e 23 ss. Del Codice dell’Ambiente;
- che non sarebbe stato rispettato il termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione (16/6/2025) né di 130 giorni dalla pubblicazione (24/8/2025); neppure è stato adottato il provvedimento di VIA dal MASE nei 30 giorni successivi (24/9/2025) previa consultazione del MIC;
Considerato:
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- che, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152 del 2006, il procedimento di VIA prevede che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predisponga lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione pubblica (art. 25, comma 2- bis ), e tale termine decorre dal giorno successivo alla conclusione della consultazione medesima coincidente con l'ultimo giorno utile per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico o di altri soggetti interessati; in ogni caso va rispettato, agli stessi fini, il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23;
- che il Ministero della Cultura, nell'esercizio delle sue competenze, è tenuto a esprimere il proprio parere vincolante entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria (art. 25, comma 2- bis ); detto termine decorre dalla data in cui lo schema di provvedimento di VIA è trasmesso formalmente dalla Commissione Tecnica al Ministero;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è tenuto ad adottare il giudizio di VIA entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria (art. 25, comma 2- bis ); nel caso di inerzia delle autorità consultate lo stesso Ministero è tenuto, in qualità di autorità titolare del potere sostitutivo, a intervenire entro l’ulteriore termine di 30 giorni, adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie per superare l'inerzia (art. 25, comma 2- quater ); termine che decorre dal giorno successivo a quello ultimo entro cui il MASE avrebbe dovuto concludere i propri adempimenti;
- che tali termini, definiti in modo tassativo dal legislatore, mirano a garantire la tempestiva conclusione del procedimento amministrativo, evitando ritardi che potrebbero compromettere l'interesse della parte privata ad ottenere una rapida decisione sulla istanza proposta;
- che, nel caso di specie, i termini procedurali sinteticamente riportati (calcolati dalla fase di consultazione, avviata il 16/4/2025) non sono stati rispettati;
- che, in particolare, i) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica, e quindi entro il 15/6/2025; ii) il MASE, tramite il competente direttore generale, avrebbe dovuto raccogliere il concerto necessario per l'adozione del provvedimento di VIA entro 20 giorni dalla trasmissione dello schema predisposto dalla Commissione; poiché la Commissione non ha adottato lo schema entro il termine previsto, il termine per il MASE sarebbe scaduto il 5/7/2025, ma anche tale adempimento non è stato rispettato (così come non è stato assunto l’atto finale nei successivi 10 giorni, ossia entro il 15/7/2025) ; iii) infine, il titolare del potere sostitutivo, non è intervenuto per adottare il provvedimento di VIA entro i 30 giorni ulteriori, nonostante l'inerzia delle autorità consultate;
- che il 24/8/2025 è comunque decorso il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico e della relativa documentazione, e in ogni caso alla data odierna risultano spirati pure i 60 giorni (30 + 30) assegnati al MASE (23/9/2025) e al titolare del potere sostitutivo (23/10/2025);
Tenuto conto:
- che, come evidenziato da T.A.R. Sardegna, sez. I – 15/7/2024 n. 547, in fattispecie in tutto analoghe a quella all’esame, la giurisprudenza ha precisato che “Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E." (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, “ex multis”, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670)” ;
- che si richiama, in proposito, anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I – 24/4/2024 n. 293, nonché il precedente di questa Sezione 25/9/2024 n. 2625;
- che di recente questa Sezione (cfr. sentenza 17/4/2025 n. 851) ha osservato che <<la normativa vigente - in particolare l'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006- pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l'obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr.T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conformeT.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024;T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024;T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024;T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024;T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024)>> ;
- che l’art. 8 del D. Lgs. 152/2006 si limita a introdurre criteri di priorità organizzativa, imponendo alla pubblica amministrazione di dare precedenza nella trattazione ai progetti indicati dal legislatore, senza prevedere alcuna deroga, né esplicita né implicita, ai termini perentori stabiliti per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi agli altri progetti; detti termini, non essendo in alcun modo richiamati dalla disposizione normativa invocata, restano pertanto pienamente applicabili al caso in esame;
- che, come statuito nel precedente di questa Sezione n. 23/1/2025 n. 178, che ha puntualizzato come “anche al fine di assicurare un'interpretazione coerente con principi costituzionali sopra richiamati (cd interpretazione "conforme" o "adeguatrice), i criteri di priorità introdotti dai commi 1 e 1-bis, nonché le ulteriori disposizioni di cui al comma 1-ter, devono essere intesi esclusivamente come strumenti organizzativi valevoli per la pa” e che “Rimane dunque confermato che, anche alla luce della normativa sopravvenuta, per i progetti non prioritari l'amministrazione deve concludere i procedimenti entro i termini stabiliti, garantendo certezza e ragionevolezza nell'azione amministrativa” ;
Ritenuto:
- che, in definitiva, il dirigente preposto del MASE ovvero l’organo titolare del potere sostitutivo hanno l’obbligo giuridico di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti o mediante esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento di queste, entro i successivi novanta (90) giorni;
- che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l'atto dovuto;
- che va tenuto conto, relativamente al commissario ad acta : i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71delD.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT".
- che è opportuno rammentare come: a) ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell’art. 2 L. 241/1990 si prevede che “ Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti ” al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che “ La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ”;
- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del MASE, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre amministrazioni convenute;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l'ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi;
Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del MASE alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);
Condanna il MASE resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L. 241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN CA |
IL SEGRETARIO